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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1821/2022 R.G. TRA
, nata a [...] ed Arnone in data 8.3.1974 e ivi residente in [...]
Settembre 12, rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Colazzo Colazzo, con studio in Nardò, Via Duca degli Abruzzi 60 presso cui è eletto domicilio, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' già Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to B.
[...]
Moliterno, con il quale elett.te domicilia come in atti INTERVENIENTE VOLONTARIO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.2022, l'epigrafata parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021 00010739 14 000 notificato dall' di Caserta a CP_1 mezzo raccomandata a.r. il 3.2.2022 per il mancato versamento di contributi DM10 per il periodo dal 02/2015 al 10/2017, per un importo complessivo di euro 119.390,67, eccependo l'intervenuta decadenza ex 25 d.lgs. n. 46/1999 e la prescrizione quinquennale. Adiva, dunque, l'intestato tribunale chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio, non si costituiva l' preferendo restare contumace. CP_1
Si costituiva volontariamente l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_4
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito delle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
1 In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' il quale pur ritualmente citato in CP_1 giudizio, ha scelto di non costituirsi (cfr. ricorso notificato in fasc. telem.). Sempre preliminarmente, va rilevato che l' si è volontariamente costituita Controparte_5 in giudizio a seguito di notifica del ricorso introduttivo con cui veniva disposta anche la sospensione della esecutività del titolo, senza che essa fosse vocata in giudizio in quanto non indicata nell'epigrafe del ricorso tra i contraddittori, né essendo spiegata alcuna domanda nei suoi confronti. Ad ogni modo, l' difetta, nel presente giudizio di legittimazione passiva Controparte_5 che cade esclusivamente a carico dell' in quanto titolare del rapporto obbligatorio di CP_1 natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito, ex dl 78/2010. Innanzitutto, va rilevata la tempestività della presente opposizione solo ex art. 24 c. 5 D.Lgs. n. 46/1999 in quanto proposta il 10.3.2022 nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto avvenuta il 3.2.2022 mentre risulta tardiva ex art. 617 c.p.c., relativamente ai vizi quali la decadenza ex art. 25 d.l. 46/99, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni decorrenti sempre dalla notifica. Contr Venendo al merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti portati dall' impugnato. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1
2 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_7
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Tanto premesso, nel caso di specie, l'AVA impugnato riguarda l'omesso versamento dei contributi DM10 per il periodo dal 2/2015 al 10/2017. Ebbene, deve tenersi conto dei periodi di sospensione previsti da leggi speciali e in quanto tali rilevabili d'ufficio anche in considerazione del rilievo pubblicistico dei crediti contributivi (cfr. Cass. 7 febbraio 2025, n. 739 che richiama Cass., Sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21929; Sez. 2, ord. 31 ottobre 2018, n. 27998). Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Dunque, nel caso in esame, l'importo richiesto afferisce a diverse mensilità dei contributi DM10, come si evince dal dettaglio contenuto nell'avviso opposto, il cui saldo va versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce. Da tale modalità di pagamento, deriva che il momento in cui il diritto può essere fatto valere (e, quindi, il dies a quo della prescrizione) si determina solo con lo scadere del termine previsto per il pagamento, ove il contribuente abbia concretamente maturato un debito previdenziale e non lo abbia versato. Sicché, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizioni di cui si è dato atto e considerando le singole rate pretese dall' , non sono CP_7 dovuti poiché prescritti i crediti contributivi dal 2/2015 al 1/2016 (atteso che al cui termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 16.2.2015, che sarebbe scaduto il 16.2.2020, vanno aggiunti 311 giorni della predetta sospensione, arrivando al 24.1.2022, con la conseguenza che al momento della notificazione dell'AVA opposto il 3.3.2022 il termine di prescrizione, stante la sospensione, era decorso). Mentre i contributi DM10 dovuti per il periodo dal 2.72016 al 10.72017 sono dovuti non avendo parte ricorrente dedotto ulteriori motivi.
3 Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere rigettato in parte qua. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento, esse sono integralmente compensate tra parte ricorrente e CP_1
Nulla per le spese tra parte ricorrente e in considerazione dell'intervento volontario di CP_4 quest'ultima
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi relativi al periodo 2/2015- 1/2016 portati dall'AVA n. 328 2021 00010739 14 000, in quanto prescritti;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa le spese tra parte ricorrente e CP_1
d) nulla per le spese tra parte ricorrente e CP_4
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 28.5.2025 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
4
, nata a [...] ed Arnone in data 8.3.1974 e ivi residente in [...]
Settembre 12, rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Colazzo Colazzo, con studio in Nardò, Via Duca degli Abruzzi 60 presso cui è eletto domicilio, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' già Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to B.
[...]
Moliterno, con il quale elett.te domicilia come in atti INTERVENIENTE VOLONTARIO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.2022, l'epigrafata parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2021 00010739 14 000 notificato dall' di Caserta a CP_1 mezzo raccomandata a.r. il 3.2.2022 per il mancato versamento di contributi DM10 per il periodo dal 02/2015 al 10/2017, per un importo complessivo di euro 119.390,67, eccependo l'intervenuta decadenza ex 25 d.lgs. n. 46/1999 e la prescrizione quinquennale. Adiva, dunque, l'intestato tribunale chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio, non si costituiva l' preferendo restare contumace. CP_1
Si costituiva volontariamente l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_4
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito delle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
1 In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' il quale pur ritualmente citato in CP_1 giudizio, ha scelto di non costituirsi (cfr. ricorso notificato in fasc. telem.). Sempre preliminarmente, va rilevato che l' si è volontariamente costituita Controparte_5 in giudizio a seguito di notifica del ricorso introduttivo con cui veniva disposta anche la sospensione della esecutività del titolo, senza che essa fosse vocata in giudizio in quanto non indicata nell'epigrafe del ricorso tra i contraddittori, né essendo spiegata alcuna domanda nei suoi confronti. Ad ogni modo, l' difetta, nel presente giudizio di legittimazione passiva Controparte_5 che cade esclusivamente a carico dell' in quanto titolare del rapporto obbligatorio di CP_1 natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito, ex dl 78/2010. Innanzitutto, va rilevata la tempestività della presente opposizione solo ex art. 24 c. 5 D.Lgs. n. 46/1999 in quanto proposta il 10.3.2022 nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto avvenuta il 3.2.2022 mentre risulta tardiva ex art. 617 c.p.c., relativamente ai vizi quali la decadenza ex art. 25 d.l. 46/99, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni decorrenti sempre dalla notifica. Contr Venendo al merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti portati dall' impugnato. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1
2 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_7
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Tanto premesso, nel caso di specie, l'AVA impugnato riguarda l'omesso versamento dei contributi DM10 per il periodo dal 2/2015 al 10/2017. Ebbene, deve tenersi conto dei periodi di sospensione previsti da leggi speciali e in quanto tali rilevabili d'ufficio anche in considerazione del rilievo pubblicistico dei crediti contributivi (cfr. Cass. 7 febbraio 2025, n. 739 che richiama Cass., Sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21929; Sez. 2, ord. 31 ottobre 2018, n. 27998). Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Dunque, nel caso in esame, l'importo richiesto afferisce a diverse mensilità dei contributi DM10, come si evince dal dettaglio contenuto nell'avviso opposto, il cui saldo va versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce. Da tale modalità di pagamento, deriva che il momento in cui il diritto può essere fatto valere (e, quindi, il dies a quo della prescrizione) si determina solo con lo scadere del termine previsto per il pagamento, ove il contribuente abbia concretamente maturato un debito previdenziale e non lo abbia versato. Sicché, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizioni di cui si è dato atto e considerando le singole rate pretese dall' , non sono CP_7 dovuti poiché prescritti i crediti contributivi dal 2/2015 al 1/2016 (atteso che al cui termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 16.2.2015, che sarebbe scaduto il 16.2.2020, vanno aggiunti 311 giorni della predetta sospensione, arrivando al 24.1.2022, con la conseguenza che al momento della notificazione dell'AVA opposto il 3.3.2022 il termine di prescrizione, stante la sospensione, era decorso). Mentre i contributi DM10 dovuti per il periodo dal 2.72016 al 10.72017 sono dovuti non avendo parte ricorrente dedotto ulteriori motivi.
3 Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere rigettato in parte qua. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento, esse sono integralmente compensate tra parte ricorrente e CP_1
Nulla per le spese tra parte ricorrente e in considerazione dell'intervento volontario di CP_4 quest'ultima
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi relativi al periodo 2/2015- 1/2016 portati dall'AVA n. 328 2021 00010739 14 000, in quanto prescritti;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa le spese tra parte ricorrente e CP_1
d) nulla per le spese tra parte ricorrente e CP_4
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 28.5.2025 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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