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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3609/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3609/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FALCONE GIACOMO
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SCRIVANO FERNANDO P.IVA_1
CONVENUTO
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FLAJANI ALFREDO P.IVA_2
TERZA CHIAMATA
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 22.644,06, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 01.08.2019.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che, in data 01.08.2019, alle ore 9:00 circa, mentre stava passeggiando sul lungomare “Fata Morgana” di Villa San Giovanni (RC), giunta in corrispondenza dello stabilimento balneare “Le Tartarughe”, era caduta a terra a causa di un rialzamento presente sulla pavimentazione, occultato dalla presenza di fogliame, terriccio e detriti e non segnalato,
− che, a causa della caduta, aveva riportato lesioni ed era stata quindi trasportata presso l'istituto “Ecorad” di per effettuare «rx polso sx», Controparte_1
− che, successivamente, era stata accompagnata presso la “Casa di Cura Caminiti” di Villa San Giovanni (RC), ove le era stata diagnosticata una «frattura scomposta dell'epifisi distale di radio sinistro»,
− che, dopo un periodo di inabilità di 94 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di «riduzione cruenta di frattura del radio e dell'ulna, con fissazione interna», cure riabilitative e a vari cicli di fisioterapia, in data 02.11.2019 era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che tali postumi permanenti erano stati poi quantificati dal dott. Controparte_3 nella misura dell'8%,
pagina 2 di 21 − che, a causa della caduta, aveva anche sostenuto una spesa, pari complessivamente ad euro 183,50, per l'acquisto di un tutore e di nuove lenti da vista.
Ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorso doveva essere imputata in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., al Controparte_1 quale proprietario e custode del tratto di strada in cui è avvenuta la caduta.
L'attrice ha infine concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_4 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 17.644,06 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - nonché il danno estetico quantificabile in € 5.000 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.2021, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum Controparte_1 della pretesa risarcitoria avanzata da e chiedendo di essere autorizzato Parte_1
a chiamare in causa con cui era stata conclusa Controparte_2
un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, al fine di essere tenuto indenne da quanto eventualmente tenuto a versare a parte attrice in conseguenza della presenza sentenza.
Il ha dunque concluso chiedendo al Tribunale «a) in via Controparte_1 preliminare di rito, ai sensi dell'art. 269 cpc, di spostare l'udienza di prima comparizione
e trattazione, già fissata per il 07.04.2021, onde consentire al convenuto, per CP_1 come dichiarato, di chiamare in causa, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art.
163bis cpc, la Compagnia di Assicurazione Rappresentante Generale per l'Italia, CP_2
c.f. , P.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 86, , pec:
pagina 3 di 21 , per i motivi esposti;
b) nel merito, contrariis reiectis, per Email_1 quanto esposto, rigettare la domanda dell'attrice perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni evidenziate;
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre la pretesa risarcitoria nei termini di giustizia e ritenere e dichiarare la
Rappresentante Generale per l'Italia, c.f. Parte_2
, P.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 P.IVA_3 sede legale in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 86, pec: , Email_1 tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare il e, Controparte_1 pertanto, condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che dovessero risultare dovute all'attore o, comunque, a rifondere al Controparte_1
tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere
[...] all'attore. Con vittoria di spese e competenze».
Con decreto del 22.03.2021, il Giudice Istruttore, dopo aver rilevato che il
[...] si era tempestivamente costituito in giudizio e aveva ritualmente Controparte_1 avanzato, con la comparsa di risposta, istanza di chiamata in causa di Controparte_2 con contestuale richiesta di spostamento dell'udienza di prima
[...] comparizione, ha fissato la nuova data dell'udienza di prima comparizione, mandando al convenuto chiamante per la notifica della citazione alla terza chiamata nel rispetto del termine per comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.07.2021, si è costituita in giudizio eccependo: Controparte_2
− la violazione, da parte del dell'art. 13 delle Controparte_1
Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato “Obblighi in caso di Sinistro”, secondo cui «in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla
Società o all'intermediario, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo»,
− la violazione, da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 8 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, che prevede il c.d. patto di gestione della lite,
pagina 4 di 21 − l'esistenza di una franchigia assoluta per ciascun sinistro di euro 7.000,00.
La terza chiamata ha poi contestato sotto vari profili la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti del e ha poi concluso Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di «rigettare ogni avversa domanda, in quanto assolutamente infondata, priva di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di Parte_1
All'udienza del 25.06.2025, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, ma applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.02.2023 in forza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024.
1. ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni, Parte_1 quantificati complessivamente in euro 22.644,06, patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 01.08.2019 in nel lungomare “Fata Morgana”. Controparte_1
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attrice, l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia presente nel lungomare “Fata Morgana” in di cui il Controparte_1 Controparte_1
è custode in quanto proprietario.
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
pagina 5 di 21 Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1 potere di governo della cosa (lungomare “Fata Morgana” in , sicché Controparte_1 deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III,
11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi (Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
pagina 6 di 21 L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
Il convenuto, in altre parole, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ.,
Sez. III, 11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez.
III, 4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord.
30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
Parte attrice ha infatti fornito prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
pagina 7 di 21 Per quanto riguarda la dinamica della caduta di cui si discute, il testimone
[...]
, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: «sono a Tes_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto nel giorno e nell'ora in questione io mi trovavo con mia moglie ed altri amici e stavamo passeggiando sul lungomare di Controparte_1
Confermo le circostanze di cui ai capi 11, 22, 33 e 64, della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice e riconosco nelle riproduzioni fotografiche che mi vengono esibite i luoghi di causa;
confermo la circostanza di cui al capo 45. Confermo il capo 56; nel marciapiede vi erano foglie, detriti e terriccio;
confermo il capo 77; sul posto non era apposta alcuna segnaletica o altro che allertasse il passante della presenza della buca;
confermo i capi
118 e 129; io ho visto mia moglie inciampare sulla mattonella e cadere per terra in avanti e finire distesa sul marciapiede, facendosi scudo con le braccia;
confermo il capo 1310; i presenti abbiamo soccorso mia moglie nel senso che l'abbiamo aiutata a sollevarsi da terra;
la stessa lamentava dolori sia alla spalla che al braccio ed anche al ginocchio, insomma in tutto il corpo;
ho notato che aveva urtato contro il pavimento anche con il naso perché perdeva sangue ed era escoriato;
sono stato io ad accompagnarla per 1 Vero che nella mattinata dell'uno agosto 2019 alle ore 9:00 circa, l'odierna attrice si trovava in compagnia dei sigg. e del dr. e Persona_1 Persona_2 Testimone_1 percorreva a piedi il lungomare “Fata Morgana” di Villa San Giovanni (RC)? 2 Vero che in detto frangente, giunta in corrispondenza dello stabilimento balneare “Le Tartarughe”, cadeva improvvisamente in terra, inciampando in un rialzamento (mattonella più alta rispetto alle altre e staccata dal suolo cfr. foto all. 1) presente sulla pavimentazione? 3 Vero che il predetto rialzamento derivava dal dissesto della pavimentazione, come da foto all. 1? 4 Vero che il luogo del sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella produzione fotografica di parte attrice (all. 1) che il teste conferma? 5 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro è caratterizzato dalla presenza di mattonelle, alcune più alte altre più basse, tra loro non unite e alcune staccate dal suolo? 6 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro (rialzamento presente sulla pavimentazione dovuto ad una piastrella staccata) era occultato dalla presenza di fogliame, terriccio e detriti? 7 Vero che la buca non risultava in alcun modo segnalata? 8 Vero che l'attrice veniva nell'immediato soccorsa dai sigg. Persona_1 Persona_2 e dal dr. ?
[...] Testimone_1 9 Vero che i sigg. e dal dr. Persona_1 Persona_2 Testimone_1 assistevano all'incidente? 10 Vero che successivamente all'incidente il dr. accompagnava l'attrice Testimone_1 presso l'istituto Ecorad di per effettuare “rx polso sx” e, constatata la frattura, Controparte_1 la stessa è stata accompagnata presso la struttura più vicina, Casa di Cura Caminiti di CP_1
[...]
pagina 8 di 21 eseguire RX e successivamente, in esito al referto, alla Casa di Cura Caminiti» (cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2023).
Il teste , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha invece Persona_1 dichiarato: «confermo le circostanze di cui ai capi 111, 212 e 313 della memoria attorea;
riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite il luogo dell'incidente; confermo il capo
614; confermo i capi 415 e 516; le mattonelle erano dissestate, nel senso che alcune mancavano e altre erano sollevate;
vi era tanto fogliame e terriccio che copriva le mattonelle;
confermo il capo 717; sul posto la buca e il dissesto del marciapiede non erano segnalati in alcun modo;
l'attrice è caduta in avanti;
subito l'abbiamo soccorsa e aiutata a rialzarsi da terra perché era distesa a pancia in giù; confermo i capi 1118, 1219 e 1320; tutti insieme abbiamo accompagnato la signora ad eseguire esame RX e in esito all'esame presso la Clinica Caminiti» (cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2023).
Ancora, la testimone della cui credibilità non vi è motivo di Persona_2 dubitare, ha riferito: «io sono molto amica dell'attrice che frequento da oltre 20 anni;
con
l'attrice e il di lei marito ordinariamente trascorro l'intero periodo estivo;
io e mio marito 11 Vero che nella mattinata dell'uno agosto 2019 alle ore 9:00 circa, l'odierna attrice si trovava in compagnia dei sigg. e del dr. e Persona_1 Persona_2 Testimone_1 percorreva a piedi il lungomare “Fata Morgana” di Villa San Giovanni (RC)? 12 Vero che in detto frangente, giunta in corrispondenza dello stabilimento balneare “Le Tartarughe”, cadeva improvvisamente in terra, inciampando in un rialzamento (mattonella più alta rispetto alle altre e staccata dal suolo cfr. foto all. 1) presente sulla pavimentazione? 13 Vero che il predetto rialzamento derivava dal dissesto della pavimentazione, come da foto all. 1? 14 Vero che il luogo del sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella produzione fotografica di parte attrice (all. 1) che il teste conferma? 15 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro è caratterizzato dalla presenza di mattonelle, alcune più alte altre più basse, tra loro non unite e alcune staccate dal suolo? 16 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro (rialzamento presente sulla pavimentazione dovuto ad una piastrella staccata) era occultato dalla presenza di fogliame, terriccio e detriti? 17 Vero che la buca non risultava in alcun modo segnalata? 18 Vero che l'attrice veniva nell'immediato soccorsa dai sigg. Persona_1 Persona_2 e dal dr. ?
[...] Testimone_1 19 Vero che i sigg. e dal dr. Persona_1 Persona_2 Testimone_1 assistevano all'incidente? 20 Vero che successivamente all'incidente il dr. accompagnava l'attrice Testimone_1 presso l'istituto Ecorad di per effettuare “rx polso sx” e, constatata la frattura, Controparte_1 la stessa è stata accompagnata presso la struttura più vicina, Casa di Cura Caminiti di CP_1
[...]
pagina 9 di 21 abbiamo acquistato una casa a dove ogni estate ci rechiamo;
stiamo quasi CP_5 sempre insieme;
confermo i capi 121, 222, 323 e 624 della memoria di parte attrice;
riconosco i luoghi di causa nelle fotografie che mi vengono esibite;
quel giorno le mattonelle erano ricoperte di terriccio, fogliame e sporcizia varia;
confermo le circostanze di cui ai capi 425, 526 e 627; io mi trovavo accanto all'attrice quando questa è caduta in avanti inciampando su una mattonella del marciapiede;
è caduta in avanti e lateralmente;
ricordo che ha rotto anche gli occhiali che indossava;
confermo il capo 728; non vi era sui luoghi alcuna segnalazione di pericolo e ancora adesso è cosi la situazione;
confermo i capi 1129, 1230 e 1331; io e mio marito abbiamo accompagnato la mia amica per l'esame
RX insieme al marito di quest'ultima e poi in Clinica per l'intervento» (cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2023).
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio sono dotate di coerenza intrinseca e non risultano contraddette da altri elementi di prova. 21 Vero che nella mattinata dell'uno agosto 2019 alle ore 9:00 circa, l'odierna attrice si trovava in compagnia dei sigg. e del dr. e Persona_1 Persona_2 Testimone_1 percorreva a piedi il lungomare “Fata Morgana” di Villa San Giovanni (RC)? 22 Vero che in detto frangente, giunta in corrispondenza dello stabilimento balneare “Le Tartarughe”, cadeva improvvisamente in terra, inciampando in un rialzamento (mattonella più alta rispetto alle altre e staccata dal suolo cfr. foto all. 1) presente sulla pavimentazione? 23 Vero che il predetto rialzamento derivava dal dissesto della pavimentazione, come da foto all. 1? 24 Vero che il luogo del sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella produzione fotografica di parte attrice (all. 1) che il teste conferma? 25 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro è caratterizzato dalla presenza di mattonelle, alcune più alte altre più basse, tra loro non unite e alcune staccate dal suolo? 26 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro (rialzamento presente sulla pavimentazione dovuto ad una piastrella staccata) era occultato dalla presenza di fogliame, terriccio e detriti? 27 Vero che il luogo del sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella produzione fotografica di parte attrice (all. 1) che il teste conferma? 28 Vero che la buca non risultava in alcun modo segnalata? 29 Vero che l'attrice veniva nell'immediato soccorsa dai sigg. Persona_1 Persona_2 e dal dr. ?
[...] Testimone_1 30 Vero che i sigg. e dal dr. Persona_1 Persona_2 Testimone_1 assistevano all'incidente? 31 Vero che successivamente all'incidente il dr. accompagnava l'attrice Testimone_1 presso l'istituto Ecorad di per effettuare “rx polso sx” e, constatata la frattura, Controparte_1 la stessa è stata accompagnata presso la struttura più vicina, Casa di Cura Caminiti di CP_1
[...]
pagina 10 di 21 Ritiene pertanto questo Giudice che tali dichiarazioni siano idonee a provare la caduta dell'attrice in data 01.08.2019, nonché, secondo il canone probatorio proprio del giudizio civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra il rialzamento presente nel lungomare “Fata Morgana” di e l'evento lesivo oggetto di causa. Controparte_1
Occorre a questo punto rilevare che il convenuto e la terza chiamata CP_1 [...] hanno eccepito che ha tenuto un Controparte_2 Parte_1 comportamento gravemente imprudente, idoneo, a loro avviso, a recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., tanto più in considerazione del fatto che l'attrice, risiedendo nelle vicinanze, sicuramente ben conosceva lo stato dei luoghi.
Ebbene, giova rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, il convenuto e la terza chiamata CP_1 Controparte_2
– sui quali gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c. – non hanno dimostrato che
[...]
l'attrice abbia tenuto un comportamento eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere pagina 11 di 21 il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito), né hanno fornito adeguata prova in ordine all'asserita condotta imprudente dell'attrice rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Sotto quest'ultimo profilo, si deve infatti osservare che, dall'istruttoria espletata, non è emerso che parte attrice abbia violato le generali regole di prudenza imposte agli utenti della strada.
In particolare, i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno riferito che il rialzamento che ha causato la caduta dell'attrice non era visibile, in quanto era coperto da fogliame, terriccio e detriti vari, e non era in alcun modo segnalato (cfr. verbale dell'udienza del
13.12.2023; il testimone della cui credibilità non vi è motivo di Testimone_2 dubitare, ha inoltre chiarito il motivo per cui nelle fotografie in atti il rialzamento appare invece visibile e ben pulito: «ricordo di essermi volutamente arrecato sul posto per accertare le condizioni in cui versava il marciapiede dove mia madre era caduta;
se non mi sbaglio, le dette foto sono state scattate da mio fratello o da me subito dopo l'accaduto, non ricordo se nella stessa mattina o nel pomeriggio […] Quando mi sono recato su lungomare ho notato che le mattonelle erano ricoperte da terriccio, fogliame e sporcizia varia;
io e mio fratello abbiamo tolto la sporcizia che copriva le mattonelle che abbiamo fotografato per rendere visibile lo stato del marciapiede»).
L'anomalia presente nel lungomare “Fata Morgana” non era dunque percepibile da un utente della strada mediamente accorto.
Infine, si deve evidenziare che non è possibile affermare che l'attrice, solo perché assidua frequentatrice dei luoghi oggetto di causa, fosse certamente a conoscenza dell'esistenza del rialzamento di cui si discute, trattandosi di un'insidia di ridotte dimensioni, non visibile e non segnalata, quindi non facilmente percepibile.
Ritiene pertanto questo Giudice che nessun rimprovero, in termini di imprudenza, possa essere mosso nei confronti di Parte_1
Il è quindi tenuto a risarcire integralmente i danni patiti Controparte_1 dall'attrice a causa della caduta dell'1.08.2019.
pagina 12 di 21 Venendo ora ai danni patiti dall'attrice in conseguenza della caduta, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, basata su indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che ha riportato Parte_1
«esiti algici disfunzionali di frattura scomposta epifisi distale radio sx e distacco dello stiloide ulnare trattata con riduzione cruenta e osteosintesi con placca e viti metalliche ancora in situ in soggetto destrimane» (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, dott. Persona_3
ha inoltre accertato che «le lesioni evidenziate appaiono compatibili con il
[...] sinistro oggetto di causa dal punto di vista medico-legale» (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza della caduta ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. Persona_3
− un periodo di inabilità temporanea totale di tre giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di trentuno giorni,
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari al 5% (cfr. pag.
7 della c.t.u.).
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
pagina 13 di 21 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che «1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori
(artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione
pagina 14 di 21 risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto
l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca della caduta o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III, 7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al
pagina 15 di 21 quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 72) e dell'entità dei postumi permanenti, a parte attrice spettano:
− euro 7.021,00 in moneta attuale per i postumi permanenti (di cui euro 5.617,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 1.404,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore),
− euro 5.548,75 in moneta attuale per l'invalidità temporanea. La somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 115,00 (di cui euro
84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore) per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al 100%, la somma di euro
115,00 è stata invece proporzionalmente ridotta.
Tali valori economici sono comprensivi sia della componente del danno biologico/dinamico-relazionale sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile in ragione delle particolari circostanze del caso concreto (cfr. relazione illustrativa delle tabelle milanesi).
Ritiene infatti questo Giudice che, nel caso in esame, debba essere riconosciuta la sussistenza, oltre che di un danno biologico/dinamico-relazionale, anche di un danno morale, atteso che dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio è emerso che l'attrice, a seguito della caduta di cui si discute, è stata costretta a rinunciare alle attività con cui, in precedenza, era solita svagarsi – circostanza, questa, certamente pagina 16 di 21 fonte di patimento interiore – ed è «caduta in depressione» (cfr. verbale dell'udienza del
13.12.2023).
Sul punto, è inoltre opportuno ricordare che la prova della sofferenza può essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
In questo quadro, non vi è spazio per riconoscere all'attrice un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno estetico, in quanto tale pregiudizio è ricompreso nel danno biologico/dinamico-relazionale e nel danno morale già riconosciuti e liquidati in favore di
Parte_1
Infine, si deve ricordare che la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Ebbene, le circostanze allegate da parte attrice –già valorizzate dalla scrivente ai fini del riconoscimento della sussistenza del danno morale – non possono ritenersi anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età di sicché non è possibile Parte_1 procedere ad una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da a causa Parte_1 dell'evento lesivo di cui si discute ammonta ad euro 12.569,75 in moneta attuale.
L'attrice ha inoltre dimostrato di aver subito un danno patrimoniale a causa della caduta dell'1.08.2019 pari ad euro 44,00, corrispondenti ad euro 52,00 in moneta attuale, per la spesa di acquisto di un tutore ortopedico al polso (cfr. all. 11 di parte attrice).
pagina 17 di 21 Non vi è invece prova della spesa asseritamente sostenuta per l'acquisto di nuove lenti da vista, atteso che la ricevuta in atti risale al 15.12.2018 ed è dunque antecedente rispetto alla caduta dell'1.08.2019 (cfr. all. 12 di parte attrice).
In conclusione, il deve essere condannato a Controparte_1 corrispondere ad la somma complessiva di euro 12.621,75 (euro Parte_1
12.569,75 + euro 53,00) espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del patito dall'attrice in conseguenza della caduta dell'1.08.2019.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (01.08.2019) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. Il ha chiamato in causa Controparte_1 Controparte_2 facendo valere il rapporto di garanzia basato sulla polizza n. F1800005520 conclusa
[...] con la terza chiamata.
2.1. ha eccepito la violazione, da parte del Controparte_2 [...]
dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato Controparte_1
“Obblighi in caso di Sinistro”, secondo cui «in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'intermediario, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo», con conseguente inoperatività, nel caso in esame, della polizza n. F1800005520.
L'eccezione è infondata.
pagina 18 di 21 Il convenuto ha infatti dimostrato che l'odierna attrice ha formulato la prima CP_1 richiesta di risarcimento con nota dell'11.09.2019, a firma dell'avv. Giacomo Falcone, acquisita al protocollo dell'Ente il 30.09.2019 al n. 29735 (cfr. all. 4 di parte convenuta), nella quale si era riservata di quantificare l'esatto ammontare dei danni.
Per questi motivi
, essendo prevista, nella polizza conclusa con Controparte_2 una franchigia di euro 7.000,00, il sinistro è stato aperto, con nota del
[...]
07.10.2019 prot. 30584, presso la società CNC Insurance Management s.r.l., che, all'epoca, gestiva per conto del i sinistri al di sotto di tale importo (cfr. Controparte_1 all. 6 di parte convenuta).
A tale società sono stati, successivamente, inviati i certificati medici inviati dall'attrice
(cfr. all. 7 di parte convenuta).
Solo al momento della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 24.12.2020, l'attrice ha chiesto la condanna del Controparte_1
al pagamento della somma euro 22.644,06.
[...]
Tale atto di citazione è stato poi tempestivamente inviato, con nota del 28.12.2020 prot.
33763 (cfr. all. 5 di parte convenuta), alla terza chiamata presso il broker Marsh s.p.a., che ha provveduto ad aprire il sinistro.
Il ha dunque rispettato le disposizioni dell'art. 13 delle Controparte_1
Condizioni Generali di Assicurazione.
2.2. ha poi eccepito la violazione, da parte Controparte_2 dell'Amministrazione convenuta, dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che prevede il c.d. patto di gestione della lite
L'eccezione è priva di fondamento.
Risulta, infatti, documentalmente provato che, con nota del 08.02.2021 prot. 3457, il conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 delle Controparte_1
Condizioni Generali di Assicurazione, ha invitato la terza chiamata a chiarire se la stessa intendeva costituirsi in giudizio autonomamente assumendo la gestione diretta della vertenza in nome e per conto dell'ente locale convenuto (cfr. all. 8 di parte convenuta).
pagina 19 di 21 Con mail del 23.02.2021, il Comune convenuto ha reiterato tale richiesta (cfr. all. 9 di parte convenuta).
La compagnia assicurativa chiamata in causa è stata dunque messa in condizione di valutare l'opportunità di gestire autonomamente la vertenza in nome e per conto dell'Ente locale convenuta.
del resto, non ha provato di aver fornito riscontro alle Controparte_2 note invitate dall'assicurato.
2.3. Infine, è provato documentalmente che la polizza assicurativa n. F1800005520 prevede una franchigia assoluta per ciascun sinistro pari a euro 7.000,00 (cfr. all. 3 della terza chiamata).
deve pertanto essere condannata a rimborsare al Controparte_2 la somma di euro 5.621,75 (data dalla differenza tra la Controparte_1 somma di euro 12.621,75 che il convenuto è tenuto a corrispondere ad CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno in forza della presente sentenza e la franchigia di
[...] euro 7.000,00), oltre alle spese di lite che l'ente locale convenuto dovrà rifondere all'attrice e alle spese della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 18076/2020).
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il
[...] deve essere condannato a rifondere le spese di lite di parte attrice, che Controparte_1 verranno liquidate direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase di trattazione e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 24.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
l'evento lesivo occorso in data 01.08.2019 e, per l'effetto, condanna il
[...] al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 12.621,75 in moneta attuale, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
2. condanna il a rimborsare ad le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico del di San Giovanni, CP_1 CP_1
4. condanna a rimborsare al Controparte_2 Controparte_1 la somma di euro 5.621,75, le spese di lite che parte convenuta dovrà
[...] rifondere ad in forza della presente sentenza e le spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio liquidate al perito con decreto del 24.03.2025.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3609/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FALCONE GIACOMO
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SCRIVANO FERNANDO P.IVA_1
CONVENUTO
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FLAJANI ALFREDO P.IVA_2
TERZA CHIAMATA
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 22.644,06, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 01.08.2019.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che, in data 01.08.2019, alle ore 9:00 circa, mentre stava passeggiando sul lungomare “Fata Morgana” di Villa San Giovanni (RC), giunta in corrispondenza dello stabilimento balneare “Le Tartarughe”, era caduta a terra a causa di un rialzamento presente sulla pavimentazione, occultato dalla presenza di fogliame, terriccio e detriti e non segnalato,
− che, a causa della caduta, aveva riportato lesioni ed era stata quindi trasportata presso l'istituto “Ecorad” di per effettuare «rx polso sx», Controparte_1
− che, successivamente, era stata accompagnata presso la “Casa di Cura Caminiti” di Villa San Giovanni (RC), ove le era stata diagnosticata una «frattura scomposta dell'epifisi distale di radio sinistro»,
− che, dopo un periodo di inabilità di 94 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di «riduzione cruenta di frattura del radio e dell'ulna, con fissazione interna», cure riabilitative e a vari cicli di fisioterapia, in data 02.11.2019 era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che tali postumi permanenti erano stati poi quantificati dal dott. Controparte_3 nella misura dell'8%,
pagina 2 di 21 − che, a causa della caduta, aveva anche sostenuto una spesa, pari complessivamente ad euro 183,50, per l'acquisto di un tutore e di nuove lenti da vista.
Ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorso doveva essere imputata in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., al Controparte_1 quale proprietario e custode del tratto di strada in cui è avvenuta la caduta.
L'attrice ha infine concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_4 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 17.644,06 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - nonché il danno estetico quantificabile in € 5.000 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.2021, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum Controparte_1 della pretesa risarcitoria avanzata da e chiedendo di essere autorizzato Parte_1
a chiamare in causa con cui era stata conclusa Controparte_2
un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, al fine di essere tenuto indenne da quanto eventualmente tenuto a versare a parte attrice in conseguenza della presenza sentenza.
Il ha dunque concluso chiedendo al Tribunale «a) in via Controparte_1 preliminare di rito, ai sensi dell'art. 269 cpc, di spostare l'udienza di prima comparizione
e trattazione, già fissata per il 07.04.2021, onde consentire al convenuto, per CP_1 come dichiarato, di chiamare in causa, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art.
163bis cpc, la Compagnia di Assicurazione Rappresentante Generale per l'Italia, CP_2
c.f. , P.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 86, , pec:
pagina 3 di 21 , per i motivi esposti;
b) nel merito, contrariis reiectis, per Email_1 quanto esposto, rigettare la domanda dell'attrice perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni evidenziate;
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre la pretesa risarcitoria nei termini di giustizia e ritenere e dichiarare la
Rappresentante Generale per l'Italia, c.f. Parte_2
, P.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 P.IVA_3 sede legale in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 86, pec: , Email_1 tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare il e, Controparte_1 pertanto, condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che dovessero risultare dovute all'attore o, comunque, a rifondere al Controparte_1
tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere
[...] all'attore. Con vittoria di spese e competenze».
Con decreto del 22.03.2021, il Giudice Istruttore, dopo aver rilevato che il
[...] si era tempestivamente costituito in giudizio e aveva ritualmente Controparte_1 avanzato, con la comparsa di risposta, istanza di chiamata in causa di Controparte_2 con contestuale richiesta di spostamento dell'udienza di prima
[...] comparizione, ha fissato la nuova data dell'udienza di prima comparizione, mandando al convenuto chiamante per la notifica della citazione alla terza chiamata nel rispetto del termine per comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.07.2021, si è costituita in giudizio eccependo: Controparte_2
− la violazione, da parte del dell'art. 13 delle Controparte_1
Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato “Obblighi in caso di Sinistro”, secondo cui «in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla
Società o all'intermediario, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo»,
− la violazione, da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 8 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, che prevede il c.d. patto di gestione della lite,
pagina 4 di 21 − l'esistenza di una franchigia assoluta per ciascun sinistro di euro 7.000,00.
La terza chiamata ha poi contestato sotto vari profili la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti del e ha poi concluso Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di «rigettare ogni avversa domanda, in quanto assolutamente infondata, priva di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di Parte_1
All'udienza del 25.06.2025, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, ma applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.02.2023 in forza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024.
1. ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni, Parte_1 quantificati complessivamente in euro 22.644,06, patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 01.08.2019 in nel lungomare “Fata Morgana”. Controparte_1
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attrice, l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia presente nel lungomare “Fata Morgana” in di cui il Controparte_1 Controparte_1
è custode in quanto proprietario.
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
pagina 5 di 21 Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1 potere di governo della cosa (lungomare “Fata Morgana” in , sicché Controparte_1 deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III,
11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi (Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
pagina 6 di 21 L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
Il convenuto, in altre parole, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ.,
Sez. III, 11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez.
III, 4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord.
30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
Parte attrice ha infatti fornito prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
pagina 7 di 21 Per quanto riguarda la dinamica della caduta di cui si discute, il testimone
[...]
, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: «sono a Tes_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto nel giorno e nell'ora in questione io mi trovavo con mia moglie ed altri amici e stavamo passeggiando sul lungomare di Controparte_1
Confermo le circostanze di cui ai capi 11, 22, 33 e 64, della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice e riconosco nelle riproduzioni fotografiche che mi vengono esibite i luoghi di causa;
confermo la circostanza di cui al capo 45. Confermo il capo 56; nel marciapiede vi erano foglie, detriti e terriccio;
confermo il capo 77; sul posto non era apposta alcuna segnaletica o altro che allertasse il passante della presenza della buca;
confermo i capi
118 e 129; io ho visto mia moglie inciampare sulla mattonella e cadere per terra in avanti e finire distesa sul marciapiede, facendosi scudo con le braccia;
confermo il capo 1310; i presenti abbiamo soccorso mia moglie nel senso che l'abbiamo aiutata a sollevarsi da terra;
la stessa lamentava dolori sia alla spalla che al braccio ed anche al ginocchio, insomma in tutto il corpo;
ho notato che aveva urtato contro il pavimento anche con il naso perché perdeva sangue ed era escoriato;
sono stato io ad accompagnarla per 1 Vero che nella mattinata dell'uno agosto 2019 alle ore 9:00 circa, l'odierna attrice si trovava in compagnia dei sigg. e del dr. e Persona_1 Persona_2 Testimone_1 percorreva a piedi il lungomare “Fata Morgana” di Villa San Giovanni (RC)? 2 Vero che in detto frangente, giunta in corrispondenza dello stabilimento balneare “Le Tartarughe”, cadeva improvvisamente in terra, inciampando in un rialzamento (mattonella più alta rispetto alle altre e staccata dal suolo cfr. foto all. 1) presente sulla pavimentazione? 3 Vero che il predetto rialzamento derivava dal dissesto della pavimentazione, come da foto all. 1? 4 Vero che il luogo del sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella produzione fotografica di parte attrice (all. 1) che il teste conferma? 5 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro è caratterizzato dalla presenza di mattonelle, alcune più alte altre più basse, tra loro non unite e alcune staccate dal suolo? 6 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro (rialzamento presente sulla pavimentazione dovuto ad una piastrella staccata) era occultato dalla presenza di fogliame, terriccio e detriti? 7 Vero che la buca non risultava in alcun modo segnalata? 8 Vero che l'attrice veniva nell'immediato soccorsa dai sigg. Persona_1 Persona_2 e dal dr. ?
[...] Testimone_1 9 Vero che i sigg. e dal dr. Persona_1 Persona_2 Testimone_1 assistevano all'incidente? 10 Vero che successivamente all'incidente il dr. accompagnava l'attrice Testimone_1 presso l'istituto Ecorad di per effettuare “rx polso sx” e, constatata la frattura, Controparte_1 la stessa è stata accompagnata presso la struttura più vicina, Casa di Cura Caminiti di CP_1
[...]
pagina 8 di 21 eseguire RX e successivamente, in esito al referto, alla Casa di Cura Caminiti» (cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2023).
Il teste , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha invece Persona_1 dichiarato: «confermo le circostanze di cui ai capi 111, 212 e 313 della memoria attorea;
riconosco nelle fotografie che mi vengono esibite il luogo dell'incidente; confermo il capo
614; confermo i capi 415 e 516; le mattonelle erano dissestate, nel senso che alcune mancavano e altre erano sollevate;
vi era tanto fogliame e terriccio che copriva le mattonelle;
confermo il capo 717; sul posto la buca e il dissesto del marciapiede non erano segnalati in alcun modo;
l'attrice è caduta in avanti;
subito l'abbiamo soccorsa e aiutata a rialzarsi da terra perché era distesa a pancia in giù; confermo i capi 1118, 1219 e 1320; tutti insieme abbiamo accompagnato la signora ad eseguire esame RX e in esito all'esame presso la Clinica Caminiti» (cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2023).
Ancora, la testimone della cui credibilità non vi è motivo di Persona_2 dubitare, ha riferito: «io sono molto amica dell'attrice che frequento da oltre 20 anni;
con
l'attrice e il di lei marito ordinariamente trascorro l'intero periodo estivo;
io e mio marito 11 Vero che nella mattinata dell'uno agosto 2019 alle ore 9:00 circa, l'odierna attrice si trovava in compagnia dei sigg. e del dr. e Persona_1 Persona_2 Testimone_1 percorreva a piedi il lungomare “Fata Morgana” di Villa San Giovanni (RC)? 12 Vero che in detto frangente, giunta in corrispondenza dello stabilimento balneare “Le Tartarughe”, cadeva improvvisamente in terra, inciampando in un rialzamento (mattonella più alta rispetto alle altre e staccata dal suolo cfr. foto all. 1) presente sulla pavimentazione? 13 Vero che il predetto rialzamento derivava dal dissesto della pavimentazione, come da foto all. 1? 14 Vero che il luogo del sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella produzione fotografica di parte attrice (all. 1) che il teste conferma? 15 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro è caratterizzato dalla presenza di mattonelle, alcune più alte altre più basse, tra loro non unite e alcune staccate dal suolo? 16 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro (rialzamento presente sulla pavimentazione dovuto ad una piastrella staccata) era occultato dalla presenza di fogliame, terriccio e detriti? 17 Vero che la buca non risultava in alcun modo segnalata? 18 Vero che l'attrice veniva nell'immediato soccorsa dai sigg. Persona_1 Persona_2 e dal dr. ?
[...] Testimone_1 19 Vero che i sigg. e dal dr. Persona_1 Persona_2 Testimone_1 assistevano all'incidente? 20 Vero che successivamente all'incidente il dr. accompagnava l'attrice Testimone_1 presso l'istituto Ecorad di per effettuare “rx polso sx” e, constatata la frattura, Controparte_1 la stessa è stata accompagnata presso la struttura più vicina, Casa di Cura Caminiti di CP_1
[...]
pagina 9 di 21 abbiamo acquistato una casa a dove ogni estate ci rechiamo;
stiamo quasi CP_5 sempre insieme;
confermo i capi 121, 222, 323 e 624 della memoria di parte attrice;
riconosco i luoghi di causa nelle fotografie che mi vengono esibite;
quel giorno le mattonelle erano ricoperte di terriccio, fogliame e sporcizia varia;
confermo le circostanze di cui ai capi 425, 526 e 627; io mi trovavo accanto all'attrice quando questa è caduta in avanti inciampando su una mattonella del marciapiede;
è caduta in avanti e lateralmente;
ricordo che ha rotto anche gli occhiali che indossava;
confermo il capo 728; non vi era sui luoghi alcuna segnalazione di pericolo e ancora adesso è cosi la situazione;
confermo i capi 1129, 1230 e 1331; io e mio marito abbiamo accompagnato la mia amica per l'esame
RX insieme al marito di quest'ultima e poi in Clinica per l'intervento» (cfr. verbale dell'udienza del 13.12.2023).
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio sono dotate di coerenza intrinseca e non risultano contraddette da altri elementi di prova. 21 Vero che nella mattinata dell'uno agosto 2019 alle ore 9:00 circa, l'odierna attrice si trovava in compagnia dei sigg. e del dr. e Persona_1 Persona_2 Testimone_1 percorreva a piedi il lungomare “Fata Morgana” di Villa San Giovanni (RC)? 22 Vero che in detto frangente, giunta in corrispondenza dello stabilimento balneare “Le Tartarughe”, cadeva improvvisamente in terra, inciampando in un rialzamento (mattonella più alta rispetto alle altre e staccata dal suolo cfr. foto all. 1) presente sulla pavimentazione? 23 Vero che il predetto rialzamento derivava dal dissesto della pavimentazione, come da foto all. 1? 24 Vero che il luogo del sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella produzione fotografica di parte attrice (all. 1) che il teste conferma? 25 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro è caratterizzato dalla presenza di mattonelle, alcune più alte altre più basse, tra loro non unite e alcune staccate dal suolo? 26 Vero che il luogo ove si è verificato il sinistro (rialzamento presente sulla pavimentazione dovuto ad una piastrella staccata) era occultato dalla presenza di fogliame, terriccio e detriti? 27 Vero che il luogo del sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella produzione fotografica di parte attrice (all. 1) che il teste conferma? 28 Vero che la buca non risultava in alcun modo segnalata? 29 Vero che l'attrice veniva nell'immediato soccorsa dai sigg. Persona_1 Persona_2 e dal dr. ?
[...] Testimone_1 30 Vero che i sigg. e dal dr. Persona_1 Persona_2 Testimone_1 assistevano all'incidente? 31 Vero che successivamente all'incidente il dr. accompagnava l'attrice Testimone_1 presso l'istituto Ecorad di per effettuare “rx polso sx” e, constatata la frattura, Controparte_1 la stessa è stata accompagnata presso la struttura più vicina, Casa di Cura Caminiti di CP_1
[...]
pagina 10 di 21 Ritiene pertanto questo Giudice che tali dichiarazioni siano idonee a provare la caduta dell'attrice in data 01.08.2019, nonché, secondo il canone probatorio proprio del giudizio civile del “più probabile che non”, il nesso causale tra il rialzamento presente nel lungomare “Fata Morgana” di e l'evento lesivo oggetto di causa. Controparte_1
Occorre a questo punto rilevare che il convenuto e la terza chiamata CP_1 [...] hanno eccepito che ha tenuto un Controparte_2 Parte_1 comportamento gravemente imprudente, idoneo, a loro avviso, a recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., tanto più in considerazione del fatto che l'attrice, risiedendo nelle vicinanze, sicuramente ben conosceva lo stato dei luoghi.
Ebbene, giova rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, il convenuto e la terza chiamata CP_1 Controparte_2
– sui quali gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c. – non hanno dimostrato che
[...]
l'attrice abbia tenuto un comportamento eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere pagina 11 di 21 il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito), né hanno fornito adeguata prova in ordine all'asserita condotta imprudente dell'attrice rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Sotto quest'ultimo profilo, si deve infatti osservare che, dall'istruttoria espletata, non è emerso che parte attrice abbia violato le generali regole di prudenza imposte agli utenti della strada.
In particolare, i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno riferito che il rialzamento che ha causato la caduta dell'attrice non era visibile, in quanto era coperto da fogliame, terriccio e detriti vari, e non era in alcun modo segnalato (cfr. verbale dell'udienza del
13.12.2023; il testimone della cui credibilità non vi è motivo di Testimone_2 dubitare, ha inoltre chiarito il motivo per cui nelle fotografie in atti il rialzamento appare invece visibile e ben pulito: «ricordo di essermi volutamente arrecato sul posto per accertare le condizioni in cui versava il marciapiede dove mia madre era caduta;
se non mi sbaglio, le dette foto sono state scattate da mio fratello o da me subito dopo l'accaduto, non ricordo se nella stessa mattina o nel pomeriggio […] Quando mi sono recato su lungomare ho notato che le mattonelle erano ricoperte da terriccio, fogliame e sporcizia varia;
io e mio fratello abbiamo tolto la sporcizia che copriva le mattonelle che abbiamo fotografato per rendere visibile lo stato del marciapiede»).
L'anomalia presente nel lungomare “Fata Morgana” non era dunque percepibile da un utente della strada mediamente accorto.
Infine, si deve evidenziare che non è possibile affermare che l'attrice, solo perché assidua frequentatrice dei luoghi oggetto di causa, fosse certamente a conoscenza dell'esistenza del rialzamento di cui si discute, trattandosi di un'insidia di ridotte dimensioni, non visibile e non segnalata, quindi non facilmente percepibile.
Ritiene pertanto questo Giudice che nessun rimprovero, in termini di imprudenza, possa essere mosso nei confronti di Parte_1
Il è quindi tenuto a risarcire integralmente i danni patiti Controparte_1 dall'attrice a causa della caduta dell'1.08.2019.
pagina 12 di 21 Venendo ora ai danni patiti dall'attrice in conseguenza della caduta, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, basata su indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che ha riportato Parte_1
«esiti algici disfunzionali di frattura scomposta epifisi distale radio sx e distacco dello stiloide ulnare trattata con riduzione cruenta e osteosintesi con placca e viti metalliche ancora in situ in soggetto destrimane» (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, dott. Persona_3
ha inoltre accertato che «le lesioni evidenziate appaiono compatibili con il
[...] sinistro oggetto di causa dal punto di vista medico-legale» (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza della caduta ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. Persona_3
− un periodo di inabilità temporanea totale di tre giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di trentuno giorni,
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari al 5% (cfr. pag.
7 della c.t.u.).
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
pagina 13 di 21 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che «1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori
(artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione
pagina 14 di 21 risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto
l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca della caduta o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III, 7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al
pagina 15 di 21 quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 72) e dell'entità dei postumi permanenti, a parte attrice spettano:
− euro 7.021,00 in moneta attuale per i postumi permanenti (di cui euro 5.617,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 1.404,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore),
− euro 5.548,75 in moneta attuale per l'invalidità temporanea. La somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 115,00 (di cui euro
84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore) per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al 100%, la somma di euro
115,00 è stata invece proporzionalmente ridotta.
Tali valori economici sono comprensivi sia della componente del danno biologico/dinamico-relazionale sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile in ragione delle particolari circostanze del caso concreto (cfr. relazione illustrativa delle tabelle milanesi).
Ritiene infatti questo Giudice che, nel caso in esame, debba essere riconosciuta la sussistenza, oltre che di un danno biologico/dinamico-relazionale, anche di un danno morale, atteso che dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio è emerso che l'attrice, a seguito della caduta di cui si discute, è stata costretta a rinunciare alle attività con cui, in precedenza, era solita svagarsi – circostanza, questa, certamente pagina 16 di 21 fonte di patimento interiore – ed è «caduta in depressione» (cfr. verbale dell'udienza del
13.12.2023).
Sul punto, è inoltre opportuno ricordare che la prova della sofferenza può essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
In questo quadro, non vi è spazio per riconoscere all'attrice un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno estetico, in quanto tale pregiudizio è ricompreso nel danno biologico/dinamico-relazionale e nel danno morale già riconosciuti e liquidati in favore di
Parte_1
Infine, si deve ricordare che la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Ebbene, le circostanze allegate da parte attrice –già valorizzate dalla scrivente ai fini del riconoscimento della sussistenza del danno morale – non possono ritenersi anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età di sicché non è possibile Parte_1 procedere ad una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da a causa Parte_1 dell'evento lesivo di cui si discute ammonta ad euro 12.569,75 in moneta attuale.
L'attrice ha inoltre dimostrato di aver subito un danno patrimoniale a causa della caduta dell'1.08.2019 pari ad euro 44,00, corrispondenti ad euro 52,00 in moneta attuale, per la spesa di acquisto di un tutore ortopedico al polso (cfr. all. 11 di parte attrice).
pagina 17 di 21 Non vi è invece prova della spesa asseritamente sostenuta per l'acquisto di nuove lenti da vista, atteso che la ricevuta in atti risale al 15.12.2018 ed è dunque antecedente rispetto alla caduta dell'1.08.2019 (cfr. all. 12 di parte attrice).
In conclusione, il deve essere condannato a Controparte_1 corrispondere ad la somma complessiva di euro 12.621,75 (euro Parte_1
12.569,75 + euro 53,00) espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del patito dall'attrice in conseguenza della caduta dell'1.08.2019.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (01.08.2019) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. Il ha chiamato in causa Controparte_1 Controparte_2 facendo valere il rapporto di garanzia basato sulla polizza n. F1800005520 conclusa
[...] con la terza chiamata.
2.1. ha eccepito la violazione, da parte del Controparte_2 [...]
dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato Controparte_1
“Obblighi in caso di Sinistro”, secondo cui «in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'intermediario, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo», con conseguente inoperatività, nel caso in esame, della polizza n. F1800005520.
L'eccezione è infondata.
pagina 18 di 21 Il convenuto ha infatti dimostrato che l'odierna attrice ha formulato la prima CP_1 richiesta di risarcimento con nota dell'11.09.2019, a firma dell'avv. Giacomo Falcone, acquisita al protocollo dell'Ente il 30.09.2019 al n. 29735 (cfr. all. 4 di parte convenuta), nella quale si era riservata di quantificare l'esatto ammontare dei danni.
Per questi motivi
, essendo prevista, nella polizza conclusa con Controparte_2 una franchigia di euro 7.000,00, il sinistro è stato aperto, con nota del
[...]
07.10.2019 prot. 30584, presso la società CNC Insurance Management s.r.l., che, all'epoca, gestiva per conto del i sinistri al di sotto di tale importo (cfr. Controparte_1 all. 6 di parte convenuta).
A tale società sono stati, successivamente, inviati i certificati medici inviati dall'attrice
(cfr. all. 7 di parte convenuta).
Solo al momento della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 24.12.2020, l'attrice ha chiesto la condanna del Controparte_1
al pagamento della somma euro 22.644,06.
[...]
Tale atto di citazione è stato poi tempestivamente inviato, con nota del 28.12.2020 prot.
33763 (cfr. all. 5 di parte convenuta), alla terza chiamata presso il broker Marsh s.p.a., che ha provveduto ad aprire il sinistro.
Il ha dunque rispettato le disposizioni dell'art. 13 delle Controparte_1
Condizioni Generali di Assicurazione.
2.2. ha poi eccepito la violazione, da parte Controparte_2 dell'Amministrazione convenuta, dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che prevede il c.d. patto di gestione della lite
L'eccezione è priva di fondamento.
Risulta, infatti, documentalmente provato che, con nota del 08.02.2021 prot. 3457, il conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 delle Controparte_1
Condizioni Generali di Assicurazione, ha invitato la terza chiamata a chiarire se la stessa intendeva costituirsi in giudizio autonomamente assumendo la gestione diretta della vertenza in nome e per conto dell'ente locale convenuto (cfr. all. 8 di parte convenuta).
pagina 19 di 21 Con mail del 23.02.2021, il Comune convenuto ha reiterato tale richiesta (cfr. all. 9 di parte convenuta).
La compagnia assicurativa chiamata in causa è stata dunque messa in condizione di valutare l'opportunità di gestire autonomamente la vertenza in nome e per conto dell'Ente locale convenuta.
del resto, non ha provato di aver fornito riscontro alle Controparte_2 note invitate dall'assicurato.
2.3. Infine, è provato documentalmente che la polizza assicurativa n. F1800005520 prevede una franchigia assoluta per ciascun sinistro pari a euro 7.000,00 (cfr. all. 3 della terza chiamata).
deve pertanto essere condannata a rimborsare al Controparte_2 la somma di euro 5.621,75 (data dalla differenza tra la Controparte_1 somma di euro 12.621,75 che il convenuto è tenuto a corrispondere ad CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno in forza della presente sentenza e la franchigia di
[...] euro 7.000,00), oltre alle spese di lite che l'ente locale convenuto dovrà rifondere all'attrice e alle spese della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 18076/2020).
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il
[...] deve essere condannato a rifondere le spese di lite di parte attrice, che Controparte_1 verranno liquidate direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase di trattazione e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 24.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
l'evento lesivo occorso in data 01.08.2019 e, per l'effetto, condanna il
[...] al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 12.621,75 in moneta attuale, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
2. condanna il a rimborsare ad le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico del di San Giovanni, CP_1 CP_1
4. condanna a rimborsare al Controparte_2 Controparte_1 la somma di euro 5.621,75, le spese di lite che parte convenuta dovrà
[...] rifondere ad in forza della presente sentenza e le spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio liquidate al perito con decreto del 24.03.2025.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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