Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00790/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2880 del 2025, proposto da RI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vercurago, non costituito in giudizio;
nei confronti
NC LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- ex art. 116 c.p.a., del silenzio-rigetto del Comune di Vercurago, formatosi in data 23.06.2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata nell’interesse del ricorrente in data 22.05.2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990;
- e per la condanna del Comune di Vercurago ad esibire tutta la documentazione richiesta con detta istanza di accesso, consentendo al ricorrente di estrarne copia, anche in formato digitale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa VA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor RI AN espone, in fatto, di essere proprietario di un’unità immobiliare confinante con altro immobile interessato dalla realizzazione di taluni interventi edilizi ritenuti di dubbia legittimità. A tutela della propria posizione, in data 24.4.2024, ha presentato istanza di accesso agli atti presso il Comune di Vercurago, onde ottenere copia del “ Permesso di Costruire (rinnovo) del 2.10.2023 prot. 7996 LA NC ” nonché della “ nuova autorizzazione paesaggistica/paesistica, completa di documentazione fotografica ”.
2. Non avendo ricevuto fattivo riscontro dall’amministrazione, in data 22.05.2025 ha formalizzato un’ulteriore istanza di accesso chiedendo l’ostensione della documentazione già oggetto della precedente domanda, nonché di quella “ antecedente e successiva ” alla stessa e relativa al fabbricato confinante, con invio del materiale documentale tramite mezzo telematico.
3. L’istanza è rimasta inevasa, non avendo l’amministrazione provveduto.
4. Con diffida del 24.6.2025, presentata a mezzo del proprio procuratore legale, il ricorrente ha invitato l’amministrazione a provvedere in merito, ma, anche in questo caso, non è stato fornito alcun riscontro.
5. Con il presente ricorso, pertanto, il signor RI AN agisce avverso il rigetto formatosi per silentium in relazione alla succitata domanda di accesso onde chiedere, previa declaratoria dell’illegittimità del predetto provvedimento negativo, l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia, anche digitale, di tutti gli atti e i documenti oggetto dell’istanza di accesso del 22.05.2025, con condanna dell’amministrazione comunale a ostendere la predetta documentazione.
6. Il Comune di Vercurago non si è costituito in giudizio, pur regolarmente intimato.
7. In data 17.10.2025, parte ricorrente ha depositato in atti copia delle comunicazioni intercorse con gli uffici comunali, nelle quali si dà atto dell’invio di documentazione amministrativa afferente ai titoli edilizi relativi richiesti, pur non ritenendo tale trasmissione completa e satisfattiva.
8. All’esito della camera di consiglio del 22.10.2025, con ordinanza n. 3368/2025 sono stati richiesti all’amministrazione “ chiarimenti in ordine alla eventuale presenza di ulteriore documentazione, allo stato non ostesa, che sia riferibile all’istanza di accesso formulata dalla parte ricorrente in data 22 maggio 2025, unitamente alle ragioni della sua mancata consegna, ove tale documentazione esista ”.
9. In esecuzione della succitata ordinanza, il Comune di Vercurago ha depositato una relazione di chiarimenti con corredo documentale.
10. Il ricorrente ha prodotto un’ulteriore memoria difensiva in data 12.01.2026 rappresentando l’incompletezza della documentazione ostesa e indicando, anche tramite l’ausilio di apposita relazione tecnica parimenti prodotta in atti, la necessità di acquisire ulteriori documenti non ancora resi disponibili.
11. Alla camera di consiglio del 4.02.2026, previo avviso d’ufficio della sussistenza di un possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Risulta dalla relazione tecnica depositata dal ricorrente (cfr. doc. 9) che, in riscontro all’istanza di accesso di cui si discute, l’amministrazione ha trasmesso una CILA per modifiche agli accessi ed alle aree esterne (CILA prot.1108/2022, completa di tavola) e il Permesso di Costruire prot. 7996 del 2.10.2023 con relativo avviso di rilascio, pur senza allegati. Ne consegue che, con riferimento ai predetti documenti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto all’ostensione degli stessi.
13. Rimane da scrutinare la pretesa del ricorrente di avere accesso alla documentazione non ancora esibita dall’amministrazione, come specificamente individuata nella memoria difensiva del 12.01.2026, vale a dire:
“ a) tutte le tavole, le relazioni e gli allegati tecnici allegati al P.d.C. n. 7996 del 2.10.2023;
b) l’eventuale Autorizzazione Paesaggistica, con relativi allegati, collegata al P.d.C. n. 7996 del 2.10.2023;
c) tutte le tavole, le relazioni e gli allegati tecnici allegati al P.d.C. n. 3/2015;
d) le tavole nn. 5, 6, 7 (e successive alla n. 8, se presenti) allegate all‘ Aut. Paesaggistica n. 6/2015 ”.
14. In merito, ritiene il Collegio che sia fondata e debba pertanto essere accolta la richiesta, indicata alla lettera a) del succitato elenco, di ottenere copia di “ tutte le tavole, le relazioni e gli allegati tecnici allegati al P.d.C. n. 7996 del 2.10.2023 ”, trattandosi di allegati che costituiscono parte integrante del documento osteso. Quando il Comune di Vercurago ha deciso di consentire l’accesso al succitato permesso di costruire ha di fatto accolto, in relazione a tale atto, l’istanza formulata dal ricorrente, riconoscendo dunque il suo diritto a ottenerne visione e copia. Non vi è pertanto ragione, né l’amministrazione ha fornito alcuna spiegazione in merito, per escludere che il citato permesso di costruire debba essere reso disponibile nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento a tutti i documenti che vi sono allegati.
L’amministrazione è conseguentemente tenuta a ostendere le tavole, le relazioni e gli allegati tecnici allegati al P.d.C. n. 7996 del 2.10.2023, che formano a ogni effetto parte integrante del suo contenuto.
15. Quanto alla richiesta di cui al punto b), avente ad oggetto “ l’eventuale Autorizzazione Paesaggistica, con relativi allegati, collegata al P.d.C. n. 7996 del 2.10.2023 ”, nella relazione informativa depositata in atti dall’amministrazione è stato in proposito precisato che, “ trattandosi di opere interne, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica non era dovuto ”.
Ritiene il Collegio che, in questa parte, il ricorso è infondato.
15.1 Ai sensi dell’art. 25, comma 2, della Legge n. 241/1990, l’istanza ostensiva deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, per cui, laddove quest’ultima dichiari formalmente l’inesistenza del documento richiesto assumendosi la responsabilità di quanto affermato, non sarà possibile l’esercizio del diritto di accesso. Pertanto, “ al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 27.03.2020, n. 2138; Id., Sez. VII, 27.12.2023, n. 11177; Id., Sez. VI, 3.10.2025, n. 7719).
15.2 Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza, “ il diritto di accesso trova un limite, giuridico e materiale, nella disponibilità che l’amministrazione intimata abbia della documentazione di cui il privato richiede il rilascio. L’esistenza dell’oggetto fisico della richiesta costituisce, quindi, un presupposto, logico e ontologico, della costituzione della fattispecie giuridica. Il diritto di accesso è, infatti, configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur (sul punto, ex multis, cfr. Cons. Stato., Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622 e Sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 29.01.2026, n. 779).
Ne consegue che, con riferimento ai succitati documenti, il ricorso deve essere respinto per mancanza dell’oggetto del diritto di accesso in rerum natura , che renderebbe inutile un’eventuale pronuncia di condanna dell’ente dal momento che l’ordine di esibizione non potrebbe essere eseguito.
16. Sono invece inammissibili le richieste sub c) e d) aventi ad oggetto l’ostensione di “ tutte le tavole, le relazioni e gli allegati tecnici allegati al P.d.C. n. 3/2015 ” e delle “ tavole nn. 5, 6, 7 (e successive alla n. 8, se presenti) allegate all‘ Aut. Paesaggistica n. 6/2015 ”.
16.1 Risulta dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione che il ricorrente ha presentato agli uffici comunali le seguenti istanze di accesso agli atti: a) in data 16.03.2018 ha chiesto di poter avere visione e copia del permesso di costruire n. 3/2015 per “ violazione diritti accesso carraio aperto si via al Parco sig. LA ”; b) in data 2.11.2018 ha chiesto l’ostensione del “ permesso di costruire dal quale risulti l’allacciamento alla fognatura della licenza n. 3/2015 – LA NC ”; c) in data 21.11.2018 ha chiesto copia dell’“ Autorizzazione Paesaggistica n. 6/2015 (…) e di tutta la documentazione fotografica (documentale ad essa allegata) ”.
16.2 La documentazione relativa all’autorizzazione paesaggistica n. 6/2015 e al permesso di costruire n. 3/2015 è stata consegnata al ricorrente in data 20.12.2018 in riscontro alle succitate istanze di accesso, per cui ogni eventuale contestazione in merito alla ritenuta incompletezza di detti documenti avrebbe dovuto essere sollevata avverso gli atti con cui l’amministrazione ha respinto, limitatamente agli atti non inviati, l’istanza ostensiva. La mancata trasmissione da parte del Comune di Vercurago delle tavole dell’autorizzazione paesaggistica n. 6/2015 nn. 5, 6, 7 e successive alla 8 e degli allegati al permesso di costruire n. 3/2015 rappresenta, in sostanza, un diniego parziale formatosi per silentium sulle istanze di accesso presentate nel 2018 dal ricorrente e mai impugnato, i cui effetti pertanto sono ormai definitivi e non possono essere posti nel nulla tramite la reiterazione della domanda ostensiva non accolta.
17. Né si può ritenere che, sul punto, l’istanza di accesso del 22.05.2025 costituisca una domanda diversa basata su elementi sopravvenuti o prima non conosciuti dal ricorrente, considerando che la stessa non contiene alcun dato nuovo rispetto ai presupposti della richiesta ostensiva già precedentemente formulata, né risulta fondata su una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso, rimanendo invero sempre funzionale alla tutela della proprietà del ricorrente rispetto ad attività costruttive che egli assume illegittime.
17.1 Nel caso in esame, pertanto, trova piana applicazione il principio che vieta la riproposizione della stessa domanda già presentata e respinta, interamente o parzialmente, dall’amministrazione. Difatti, secondo i consolidati arresti giurisprudenziali, “ la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 2.03.2021, n. 1779).
18. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, deve disporsi nei seguenti termini:
- avendo l’amministrazione trasmesso al ricorrente la CILA prot.1108/2022, completa di tavola) e il Permesso di Costruire prot. 7996 del 2.10.2023 con relativo avviso di rilascio, va dichiarata, con riferimento a tali documenti, la cessazione della materia del contendere;
- la richiesta di avere accesso all’eventuale autorizzazione paesaggistica, con relativi allegati, collegata al permesso di costruire n. 7996 del 2.10.2023 è infondata e va respinta;
- la richiesta di avere accesso a tutte le tavole, le relazioni e gli allegati tecnici allegati al permesso di costruire n. 3/2015, nonché alle tavole nn. 5, 6, 7 (e successive alla n. 8, se presenti) allegate all’autorizzazione paesaggistica n. 6/2015, è inammissibile;
- la richiesta di ottenere copia di “ tutte le tavole, le relazioni e gli allegati tecnici allegati al P.d.C. n. 7996 del 2.10.2023 ” va accolta in quanto fondata e, per l’effetto, va accertato il diritto del ricorrente a ottenere l’ostensione dei suddetti documenti, ordinandosi conseguentemente al Comune di Vercurago di consentire l’accesso agli stessi tramite visione ed estrazione di copia, anche in via digitale ove richiesto, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente sentenza.
19. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della soccombenza parziale reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, nei termini di cui in motivazione; per l’effetto, ordina all’amministrazione di consentire al ricorrente la visione e l’estrazione di copia delle tavole, relazioni e allegati tecnici al P.d.C. n. 7996 del 2.10.2023 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SS, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
VA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CA | MA DA SS |
IL SEGRETARIO