Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1717/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 13/06/2025
È presente, per l'attrice, in sostituzione dell'avv. SAVERIO ROCCO CETRARO. Fino alle ore 10:00 nessuno è comparso per . Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Cetraro si riporta alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi precisando che l'attrice ha rinunciato all'eredità del padre e pertanto non può essere coobbligata al pagamento della cartella esattoriale. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1717/2021 vertente
TRA
(C.F. , appresentata e difesa dall'avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Rocco Cetraro (C.F. ); C.F._2
Attore
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 P.IVA_1
, contumace;
P.IVA_2
(C.F. ), in persona del direttore legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ; P.IVA_4
Convenuti
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso la cartella n. Parte_1
03420190034625351004, emessa da nell'interesse Controparte_2 dell' , con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
175.872,97 richiesta a fronte del presunto omesso versamento di proventi e redditi patrimoniali del demanio relativi al terreno di proprietà dello Stato sito in Santa Maria del Cedro (CS) identificato al foglio 15 particelle nn. 763, 764 e 881. 1.1. L'opponente assume che il suolo per il quale l' ha richiesto il Controparte_1 pagamento dei proventi non rientra nella sfera del demanio marittimo bensì nel patrimonio disponibile dello Stato, in quanto trasferito a titolo non oneroso al Comune CP_3
pagina 2 di 5 del Cedro a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 07/05/2019, con conseguente inapplicabilità del regime giuridico previsto per i beni demaniali. Eccepisce, poi, la propria carenza di legittimazione passiva attesa la rinuncia all'eredità del defunto padre (come da dichiarazione resa a verbale dinanzi al Persona_1
Cancelliere del Tribunale di Paola in data 30/03/2021 recante R.G. 251/2021, n.375/2021 R. Succ., Rep. n. 00000208). La cartella di pagamento opposta, infatti, le è stata notificata quale coobbligata unitamente al padre (deceduto il 16/03/2020) e ai i Persona_1 germani e nonché al nipote ma, attesa la predetta CP_4 Controparte_5 CP_6 rinuncia, che peraltro ha effetto retroattivo alla data dell'apertura della successione,
non è obbligata a versare alcuna somma nei confronti dell'erario. Parte_1
Conclude chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, di accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'ente impositore e dalla società di riscossione e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione.
1.2. L' resiste all'avversa domanda e ne chiede il rigetto poichè Controparte_1 infondata in fatto e diritto, ribadendo la legittimità e la correttezza del proprio operato ai sensi dell'art. 1 comma 274 della Legge 311/2004 mediante l'emissione di prima e seconda richiesta di pagamento e successiva iscrizione a ruolo per il recupero delle somme non corrisposte all'erario. Rileva, inoltre, che dai diversi sopralluoghi e accertamenti posti in essere nelle zone interessate (documento prot. n. 2018/12882 del 19/07/2018 e verbali di sopralluogo prot. nn. 4897 del 09/03/2018 e 7888 del 30/04/2018) è emerso che i terreni in oggetto appartengono al demanio marittimo e su di essi sono presenti diversi fabbricati. La demanialità dei suddetti terreni, in ogni caso, è stata già accertata dalla sentenza n. 1251/1998 del Tribunale di Catanzaro, confermata nel successivo grado di appello con provvedimento n. 527/2007 e, per ultimo, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7517/2014: in tutti e tre i gradi di giudizio è stato accertato che l'amministrazione finanziaria è proprietaria del terreno oggetto della presente causa. Contesta, inoltre, il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'opponente, in quanto la stessa è tenuta a corrispondere le somme richieste, in solido con gli altri coobbligati, non quale erede di , ma perché occupante in proprio, insieme agli altri Persona_1 coobbligati, dell'area demaniale per cui è causa, per come risulta accertato all'esito dei menzionati sopralluoghi e accertamenti effettuati.
1.3. In seguito alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e al deposito delle memorie di cui l'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa con sentenza contestuale all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Va dichiarata la contumacia di , ritualmente convenuta Controparte_2 in giudizio e non costituitasi.
3. L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
3.1. L'opponente assume, a fondamento della propria domanda, la non appartenenza al demanio ma al patrimonio disponibile dello Stato dei beni per i quali è stato intimato il pagamento qui opposto.
pagina 3 di 5 Ritiene questo Tribunale che quanto dedotto sia chiaramente smentito dalla stessa documentazione offerta da e, segnatamente, dai documenti nn. 2 e 3 Parte_1 allegati alla citazione, da cui si ricava che l'area per cui è causa, attualmente in proprietà del
Maria del Cedro per effetto della disciplina del c.d. federalismo CP_7 CP_3 demaniale, è appartenuta al demanio fino al momento del trasferimento non oneroso disposto in favore dell'Ente locale (cfr. Doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione dell' ). Controparte_1
3.2. Anche l'eccezione di carenza della legittimazione passiva dell'opponente è infondata. Invero, dall'atto di rinuncia datato 30/03/2021 (RG 251/2021) si rileva pacificamente che ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità del defunto padre Parte_1
, ma tale circostanza non può essere considerata, a contrario di quanto Persona_1 sostenuto dall'istante, come fatto impeditivo della pretesa di credito azionata, la quale attiene all'occupazione sine titulo di un'area demaniale perpetrata anche dall'odierna opponente insieme agli altri familiari. Dalla relazione tecnico-documentale prot. n. 2018/12882 del 19/07/2018 depositata da emerge, infatti, che in riferimento al fabbricato sito in Via del Controparte_1
Pettirosso n. 1 occupa il primo piano di tale immobile nel lato destro, Parte_1 insieme ad altri componenti della famiglia (cfr. pag. 47 del Doc. 6 di parte Parte_1 opposta), onde la stessa è senz'altro tenuta, al pari degli altri occupanti, a pagare il canone per l'occupazione senza titolo dell'area. Poiché l'opponente non ha sollevato ulteriori questioni in ordine alla esigibilità del credito e alla validità del titolo azionato e degli atti dell'intimata esecuzione e poichè il Giudice non può porre a fondamento della decisione questioni non dedotte dalle parti in causa, l'odierna opposizione deve essere integralmente respinta.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri tabellari minimi previsti dal DM 55/2014, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa e del ridotto numero delle questioni di fatto e di diritto esaminate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: Rigetta l'opposizione di avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
03420190034625351004; Condanna al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA se dovuta. Paola, 13 giugno 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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