TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4889/2023 promossa da:
difesa dagli avvocati Sartori Valentina e Pozzi Michele del Foro Parte_1
di Parma
RICORRENTE contro difeso dall'avvocato Chiara Bardelli del Foro di Controparte_1
Modena
RESISTENTE
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate sul fascicolo telematico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, con ricorso depositato in data 21/12/2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
marito e, premesso di averlo sposato in Scandiano (RE) in Controparte_1
data 15/05/2021 e che dall'unione non erano nati figli, ha chiesto dichiararsi la separazione personale con addebito al resistente e disporsi un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 1.500,00 mensili.
Riferiva che la relazione coniugale, preceduta da diversi anni di convivenza, era significativamente peggiorata a causa delle “inaccettabili intromissioni operate dalla mamma del signor dai figli nati dal suo precedente matrimonio con la CP_1 signora e da quest'ultima''. Dette ingerenze, che si sarebbero Controparte_2
svolte anche sul luogo di lavoro (la società AN S.r.l. di cui il marito e la suocera eraano soci ed alle dipendenze della quale ella lavorava) avrebbero determinato una situazione di forte tensione coniugale che, aggravata dalla passione del marito, da lei non condivisa, per la squadra di calcio Reggiana Calcio, sarebbe sfociata in due episodi di violenza verbale e fisica del ai suoi danni nelle CP_1
date del 20/03/2023 e del 13/09/2023.
Si costituiva in giudizio e, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, in via riconvenzionale ne chiedeva l'addebito alla moglie e resisteva alla domanda di assegno di mantenimento dalla stessa richiesta.
Sentite le parti e pronunciati i provvedimenti provvisori, la causa era rimessa in istruttoria per l'acquisizione delle prove testimoniali ammesse e con produzione documentale per poi essere rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Deve essere senz'altro pronunciata la separazione personale tra i coniugi ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza di prima comparizione sia dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni delle parti, da cui si evince l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
negli svolgimenti conclusionali, ha allegato a fondamento della Parte_1
domanda di addebito della separazione al due diverse condotte di violenza CP_1
da lei subite nel marzo e nel settembre 2023 e dall'abbandono della casa coniugale posto in essere, pacificamente, dal nel settembre 2023 CP_1
Giova rilevare, peraltro, che tale ultimo fatto è stato richiamato da parte ricorrente a fondamento della domanda di addebito per la prima volta in comparsa conclusionale il che si traduce, ad avviso del collegio, in una inammissibile, perché tardiva, modifica della domanda giudiziale di addebito inizialmente proposta e in allora traente titolo unicamente dalle condotte violente del convenuto
In ogni caso, è dimostrato che nel momento in cui il uscì definitivamente di CP_1
casa il rapporto coniugale era irrimediabilmente compromesso, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, laddove ha rammentato che il si era all'indomani CP_1
della loro ultima lite verificatasi il 13 settembre 2023, e come dimostrato dalla lettera del legale contenente la dichiarazione del di volersi separare, inviata CP_1
a distanza di pochi giorni (il 18 settembre 2023: cfr. doc. 3 di parte resistente) Quanto agli episodi di violenza imputabili al resistente, identificati da in due Pt_1
liti avvenute nel marzo del 2023 e nel settembre 2023, è bene premettere che l'unica fonte di prova è rappresentata dalla dichiarazione testimoniale di Testimone_1
madre della ricorrente
La teste, peraltro, versa in uno stato di grave inimicizia nei confronti del genero dal momento che lo ha denunciato in sede penale e a sua volta è stata denunciata dallo stesso talché è lecito dubitare della piena attendibilità dei fatti da lei riferiti e, in particolare, delle modalità specifiche con cui, al dire della testimone, questi ultimi si svolsero
Del resto, con riguardo all'episodio di marzo 2023, la dopo aver Tes_1
confermato, nell'incipit, che il prese a schiaffi la moglie, come enunciato CP_1
nel capitolo di prova, ha poi smentito sé stessa avendo aggiunto di essere stata attirata dalle urla della figlia che intimava al marito di lasciarle il braccio e di essere scesa al piano sottostante, vedendo la figlia contro il muro e il che si CP_1
allontanava per poi chiedere scusa
Non vi è prova certa, dunque, che il abbia inferto degli schiaffi alla figlia, CP_1
ma può ipotizzarsi soltanto, sulla scorta delle dichiarazioni della teste, che il resistente avesse afferrato per un braccio la moglie in un contesto litigioso non altrimenti descritto;
nessun riscontro ulteriore, tuttavia, è stato acquisito agli atti, anche per dimostrare la sussistenza di segni di percosse, talché non è dato sapere con quali modalità concrete si svolse effettivamente il diverbio di quella giornata
Quanto all'altro episodio, la teste ha riferito di avere visto il con ancora le CP_1
mani addosso alla moglie e di averlo sentito dichiarare, rivolto alla stessa Tes_1
“Signora l'ammazzo sua figlia”
A riprova di tale fatto, poi, ha prodotto certificato medico di PS del Parte_1 giorno seguente attestante l'esistenza di riferite percosse (dunque senza segni evidenti delle percosse stesse)
Se anche tale ultimo fatto dovesse dirsi provato – pur dovendo trascurando gli esposti rilievi di assoluta inattendibilità della testimone – in ogni caso, dovrebbe riconoscersi che esso si è manifestato in un arco temporale nel quale la crisi matrimoniale non solo era già insorta ma era divenuta irreversibile, come comprovato dalla fuoriuscita di casa del nell'immediatezza, e dalla CP_1
richiamata lettera del legale In realtà, secondo la stessa narrazione attorea, l'insorgere della crisi tra i due coniugi dovrebbe ricondursi all'inizio dell'anno 2023 allorché il ottenne la fine del CP_1
e riprese la sua intensa attività di tifoso della squadra di calcio Reggiana Per_1
trascurando del tutto il rapporto coniugale, allontanandosi anche di casa per un certo periodo, nel mese di aprile (e, perciò, poco dopo il primo episodio di asserita violenza di cui si è detto), e ponendosi in radicale conflitto con i desiderata del coniuge la quale lo avrebbe voluto presente al suo fianco nei momenti di svago anziché distante, impegnato nel ruolo di accanito tifoso
Ne consegue che anche il fatto di marzo 2023 – a volerlo ritenere provato – dovrebbe collocarsi in un rapporto ormai deteriorato e prossimo alla fine e, perciò, privo di rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito
Anche il ha proposto a sua volta domanda di addebito della separazione alla CP_1
moglie per asserite condotte di quest'ultima iraconde, persecutorie, calunniose e come tali contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio perpetrate nei suoi confronti e determinanti la intollerabilità della convivenza.
Nessuna prova certa di tali fatti, peraltro, è stata offerta dal resistente
L'unico episodio indicato nello specifico ed oggetto della denuncia querela a carico della per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, comma 2 c.p. (allegato n. Pt_1
4 della comparsa di costituzione) risale al 13 ottobre 2023 e perciò è successivo alla definitiva rottura del rapporto coniugale, talchè anche la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal resistente deve essere respinta in quanto infondata.
Le parti controvertono poi sul riconoscimento alla moglie di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 1.500,00 mensili in ragione della asserita disparità reddituale e del tenore di vita garantitole dal marito in costanza di matrimonio.
La ricorrente ha sempre lavorato come dipendente, anche in costanza di matrimonio, come si desume dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti.
Ha dichiarato di percepire una retribuzione in qualità di impiegata pari ad euro
1.250/1.290 mensili e di vivere in un alloggio di proprietà della di lei madre e di non sostenere spese di abitazione ad eccezione delle utenze (che ha documentato essere pari ad euro 250,00 mensili circa – allegato n. 32 della I memoria). Gode di entrate per canoni locatizi, quantificati in euro 125 mensili, come anche evidenziato nelle certificazioni reddituali agli atti attestanti la presenza di redditi da fabbricato, ed ha documentato altresì la comproprietà di alcuni immobili pervenutile per successione dal padre. Risulta titolare di un fondo di investimento a favore della figlia minore presso OL (per cui dichiara di versare un premio mensile di euro Per_2
200,00) e di due conti correnti presso BPM uno con saldo al 1/10/23 pari ad euro
36.721,18 e l'altro con saldo al 30/06/2023 pari ad euro 26.316,12. In qualità di genitore collocatario della figlia minore riceve dall'ex marito un assegno Per_2
mensile pari ad euro 460,00.
Il resistente è socio con una quota del 70% della AN S.r.l. (la rimanente quota del 30% appartiene alla madre) che si occupa di commercio di autovetture.
Ha dichiarato e documentato compensi in qualità di amministratore pari ad euro
3.000,00 mensili netti per dodici mensilità ma può contare su entrate mensili pari a circa 3.500,00 euro complessivi per canoni di locazione di immobili di cui risulta comproprietario.
Deve versare due rate mensili per mutui contratti in costanza di vita matrimoniale per euro 986,00 presso OL e per euro 560,00 presso IT, ma non è dato conoscerne le cause;
risulta inoltre gravato dalla corresponsione a favore della ex moglie per il mantenimento della prole nata dal precedente matrimonio di un assegno mensile che inizialmente era pari ad euro 1.140,00 (oltre a spese straordinarie), ma che ora risulta essersi dimezzato, poiché, secondo allegazione del pur svolta in comparsa conclusionale ma non contestata ex adverso con la CP_1
replica, uno dei figli, entrambi maggiorenni, è divenuto economicamente indipendente.
Egli vive a casa della madre e non sopporta spese di alloggio.
Ha dichiarato e documentato un patrimonio mobiliare di euro 230.000,00 circa
Dunque, considerata tale oggettiva disparità economica tra i coniugi e la sussistenza di un pregresso tenore di vita, in costanza di matrimonio, superiore alla media, per viaggi e spese voluttuarie a favore della moglie, come da lei documentato, e tenuto conto, peraltro, della breve durata dell'unione coniugale può riconoscersi il diritto di di ottenere dal marito un assegno di mantenimento dell'importo di euro Parte_1
200,00 al mese
In considerazione della prevalente soccombenza della ricorrente, quest'ultima dovrà sopportare un terzo delle spese di lite, restando i residui due terzi compensati tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposatisi in Scandiano (RE) il 15/05/2021; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scandiano (RE) di procedere all'annotazione di questa sentenza (atto n. 10, parte I, serie /, anno 2021); rigetta entrambe le domande di addebito della separazione proposte dalle parti pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, quale Controparte_1
assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., la somma di euro 200,00 al mese
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti per due terzi e condanna la ricorrente a rifondere a controparte il terzo residuo che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione, il 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4889/2023 promossa da:
difesa dagli avvocati Sartori Valentina e Pozzi Michele del Foro Parte_1
di Parma
RICORRENTE contro difeso dall'avvocato Chiara Bardelli del Foro di Controparte_1
Modena
RESISTENTE
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate sul fascicolo telematico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, con ricorso depositato in data 21/12/2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
marito e, premesso di averlo sposato in Scandiano (RE) in Controparte_1
data 15/05/2021 e che dall'unione non erano nati figli, ha chiesto dichiararsi la separazione personale con addebito al resistente e disporsi un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 1.500,00 mensili.
Riferiva che la relazione coniugale, preceduta da diversi anni di convivenza, era significativamente peggiorata a causa delle “inaccettabili intromissioni operate dalla mamma del signor dai figli nati dal suo precedente matrimonio con la CP_1 signora e da quest'ultima''. Dette ingerenze, che si sarebbero Controparte_2
svolte anche sul luogo di lavoro (la società AN S.r.l. di cui il marito e la suocera eraano soci ed alle dipendenze della quale ella lavorava) avrebbero determinato una situazione di forte tensione coniugale che, aggravata dalla passione del marito, da lei non condivisa, per la squadra di calcio Reggiana Calcio, sarebbe sfociata in due episodi di violenza verbale e fisica del ai suoi danni nelle CP_1
date del 20/03/2023 e del 13/09/2023.
Si costituiva in giudizio e, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, in via riconvenzionale ne chiedeva l'addebito alla moglie e resisteva alla domanda di assegno di mantenimento dalla stessa richiesta.
Sentite le parti e pronunciati i provvedimenti provvisori, la causa era rimessa in istruttoria per l'acquisizione delle prove testimoniali ammesse e con produzione documentale per poi essere rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Deve essere senz'altro pronunciata la separazione personale tra i coniugi ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza di prima comparizione sia dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni delle parti, da cui si evince l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
negli svolgimenti conclusionali, ha allegato a fondamento della Parte_1
domanda di addebito della separazione al due diverse condotte di violenza CP_1
da lei subite nel marzo e nel settembre 2023 e dall'abbandono della casa coniugale posto in essere, pacificamente, dal nel settembre 2023 CP_1
Giova rilevare, peraltro, che tale ultimo fatto è stato richiamato da parte ricorrente a fondamento della domanda di addebito per la prima volta in comparsa conclusionale il che si traduce, ad avviso del collegio, in una inammissibile, perché tardiva, modifica della domanda giudiziale di addebito inizialmente proposta e in allora traente titolo unicamente dalle condotte violente del convenuto
In ogni caso, è dimostrato che nel momento in cui il uscì definitivamente di CP_1
casa il rapporto coniugale era irrimediabilmente compromesso, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, laddove ha rammentato che il si era all'indomani CP_1
della loro ultima lite verificatasi il 13 settembre 2023, e come dimostrato dalla lettera del legale contenente la dichiarazione del di volersi separare, inviata CP_1
a distanza di pochi giorni (il 18 settembre 2023: cfr. doc. 3 di parte resistente) Quanto agli episodi di violenza imputabili al resistente, identificati da in due Pt_1
liti avvenute nel marzo del 2023 e nel settembre 2023, è bene premettere che l'unica fonte di prova è rappresentata dalla dichiarazione testimoniale di Testimone_1
madre della ricorrente
La teste, peraltro, versa in uno stato di grave inimicizia nei confronti del genero dal momento che lo ha denunciato in sede penale e a sua volta è stata denunciata dallo stesso talché è lecito dubitare della piena attendibilità dei fatti da lei riferiti e, in particolare, delle modalità specifiche con cui, al dire della testimone, questi ultimi si svolsero
Del resto, con riguardo all'episodio di marzo 2023, la dopo aver Tes_1
confermato, nell'incipit, che il prese a schiaffi la moglie, come enunciato CP_1
nel capitolo di prova, ha poi smentito sé stessa avendo aggiunto di essere stata attirata dalle urla della figlia che intimava al marito di lasciarle il braccio e di essere scesa al piano sottostante, vedendo la figlia contro il muro e il che si CP_1
allontanava per poi chiedere scusa
Non vi è prova certa, dunque, che il abbia inferto degli schiaffi alla figlia, CP_1
ma può ipotizzarsi soltanto, sulla scorta delle dichiarazioni della teste, che il resistente avesse afferrato per un braccio la moglie in un contesto litigioso non altrimenti descritto;
nessun riscontro ulteriore, tuttavia, è stato acquisito agli atti, anche per dimostrare la sussistenza di segni di percosse, talché non è dato sapere con quali modalità concrete si svolse effettivamente il diverbio di quella giornata
Quanto all'altro episodio, la teste ha riferito di avere visto il con ancora le CP_1
mani addosso alla moglie e di averlo sentito dichiarare, rivolto alla stessa Tes_1
“Signora l'ammazzo sua figlia”
A riprova di tale fatto, poi, ha prodotto certificato medico di PS del Parte_1 giorno seguente attestante l'esistenza di riferite percosse (dunque senza segni evidenti delle percosse stesse)
Se anche tale ultimo fatto dovesse dirsi provato – pur dovendo trascurando gli esposti rilievi di assoluta inattendibilità della testimone – in ogni caso, dovrebbe riconoscersi che esso si è manifestato in un arco temporale nel quale la crisi matrimoniale non solo era già insorta ma era divenuta irreversibile, come comprovato dalla fuoriuscita di casa del nell'immediatezza, e dalla CP_1
richiamata lettera del legale In realtà, secondo la stessa narrazione attorea, l'insorgere della crisi tra i due coniugi dovrebbe ricondursi all'inizio dell'anno 2023 allorché il ottenne la fine del CP_1
e riprese la sua intensa attività di tifoso della squadra di calcio Reggiana Per_1
trascurando del tutto il rapporto coniugale, allontanandosi anche di casa per un certo periodo, nel mese di aprile (e, perciò, poco dopo il primo episodio di asserita violenza di cui si è detto), e ponendosi in radicale conflitto con i desiderata del coniuge la quale lo avrebbe voluto presente al suo fianco nei momenti di svago anziché distante, impegnato nel ruolo di accanito tifoso
Ne consegue che anche il fatto di marzo 2023 – a volerlo ritenere provato – dovrebbe collocarsi in un rapporto ormai deteriorato e prossimo alla fine e, perciò, privo di rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito
Anche il ha proposto a sua volta domanda di addebito della separazione alla CP_1
moglie per asserite condotte di quest'ultima iraconde, persecutorie, calunniose e come tali contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio perpetrate nei suoi confronti e determinanti la intollerabilità della convivenza.
Nessuna prova certa di tali fatti, peraltro, è stata offerta dal resistente
L'unico episodio indicato nello specifico ed oggetto della denuncia querela a carico della per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, comma 2 c.p. (allegato n. Pt_1
4 della comparsa di costituzione) risale al 13 ottobre 2023 e perciò è successivo alla definitiva rottura del rapporto coniugale, talchè anche la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal resistente deve essere respinta in quanto infondata.
Le parti controvertono poi sul riconoscimento alla moglie di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 1.500,00 mensili in ragione della asserita disparità reddituale e del tenore di vita garantitole dal marito in costanza di matrimonio.
La ricorrente ha sempre lavorato come dipendente, anche in costanza di matrimonio, come si desume dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti.
Ha dichiarato di percepire una retribuzione in qualità di impiegata pari ad euro
1.250/1.290 mensili e di vivere in un alloggio di proprietà della di lei madre e di non sostenere spese di abitazione ad eccezione delle utenze (che ha documentato essere pari ad euro 250,00 mensili circa – allegato n. 32 della I memoria). Gode di entrate per canoni locatizi, quantificati in euro 125 mensili, come anche evidenziato nelle certificazioni reddituali agli atti attestanti la presenza di redditi da fabbricato, ed ha documentato altresì la comproprietà di alcuni immobili pervenutile per successione dal padre. Risulta titolare di un fondo di investimento a favore della figlia minore presso OL (per cui dichiara di versare un premio mensile di euro Per_2
200,00) e di due conti correnti presso BPM uno con saldo al 1/10/23 pari ad euro
36.721,18 e l'altro con saldo al 30/06/2023 pari ad euro 26.316,12. In qualità di genitore collocatario della figlia minore riceve dall'ex marito un assegno Per_2
mensile pari ad euro 460,00.
Il resistente è socio con una quota del 70% della AN S.r.l. (la rimanente quota del 30% appartiene alla madre) che si occupa di commercio di autovetture.
Ha dichiarato e documentato compensi in qualità di amministratore pari ad euro
3.000,00 mensili netti per dodici mensilità ma può contare su entrate mensili pari a circa 3.500,00 euro complessivi per canoni di locazione di immobili di cui risulta comproprietario.
Deve versare due rate mensili per mutui contratti in costanza di vita matrimoniale per euro 986,00 presso OL e per euro 560,00 presso IT, ma non è dato conoscerne le cause;
risulta inoltre gravato dalla corresponsione a favore della ex moglie per il mantenimento della prole nata dal precedente matrimonio di un assegno mensile che inizialmente era pari ad euro 1.140,00 (oltre a spese straordinarie), ma che ora risulta essersi dimezzato, poiché, secondo allegazione del pur svolta in comparsa conclusionale ma non contestata ex adverso con la CP_1
replica, uno dei figli, entrambi maggiorenni, è divenuto economicamente indipendente.
Egli vive a casa della madre e non sopporta spese di alloggio.
Ha dichiarato e documentato un patrimonio mobiliare di euro 230.000,00 circa
Dunque, considerata tale oggettiva disparità economica tra i coniugi e la sussistenza di un pregresso tenore di vita, in costanza di matrimonio, superiore alla media, per viaggi e spese voluttuarie a favore della moglie, come da lei documentato, e tenuto conto, peraltro, della breve durata dell'unione coniugale può riconoscersi il diritto di di ottenere dal marito un assegno di mantenimento dell'importo di euro Parte_1
200,00 al mese
In considerazione della prevalente soccombenza della ricorrente, quest'ultima dovrà sopportare un terzo delle spese di lite, restando i residui due terzi compensati tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposatisi in Scandiano (RE) il 15/05/2021; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scandiano (RE) di procedere all'annotazione di questa sentenza (atto n. 10, parte I, serie /, anno 2021); rigetta entrambe le domande di addebito della separazione proposte dalle parti pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, quale Controparte_1
assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., la somma di euro 200,00 al mese
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti per due terzi e condanna la ricorrente a rifondere a controparte il terzo residuo che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione, il 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Parisoli