Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 2
- 1. Cerca nei titolihttps://www.eius.it/articoli/
Project financing: il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla normativa italiana viola il diritto UE Corte di giustizia UE, seconda sezione, 5 febbraio 2026 Project financing: spetta solo alla Giunta comunale vagliare l'insussistenza dell'interesse pubblico alla proposta TAR Lombardia, sezione I, 6 ottobre 2025, n. 3132 Project financing: spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulle proposte Consiglio di Stato, sezione V, 11 giugno 2025, n. 5063 Project financing: la revoca della dichiarazione di pubblico interesse non dev'essere preceduta dalle comunicazioni di cui agli artt. 7 (avvio del procedimento) e 10-bis (preavviso di rigetto) della l. 241/1990 TAR Umbria, 6 …
Leggi di più… - 2. Cerca nei titolihttps://www.eius.it/articoli/
Project financing: il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla normativa italiana viola il diritto UE Corte di giustizia UE, seconda sezione, 5 febbraio 2026 Project financing: spetta solo alla Giunta comunale vagliare l'insussistenza dell'interesse pubblico alla proposta TAR Lombardia, sezione I, 6 ottobre 2025, n. 3132 Project financing: spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulle proposte Consiglio di Stato, sezione V, 11 giugno 2025, n. 5063 Project financing: la revoca della dichiarazione di pubblico interesse non dev'essere preceduta dalle comunicazioni di cui agli artt. 7 (avvio del procedimento) e 10-bis (preavviso di rigetto) della l. 241/1990 TAR Umbria, 6 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05063/2025REG.PROV.COLL.
N. 00326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, proposto da
Immobiliare Marinelli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale di pec come in atti;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale di pec come in atti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -Salerno (Sezione Prima) n. 01255/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Fortunato e Comunale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30/5/2016 la Sice s.r.l., divenuta successivamente Immobiliare Marinelli s.r.l., ha presentato al Comune di Salerno una proposta di project-financing per la realizzazione di un intervento non inserito nella programmazione triennale dell’ente (“ Realizzazione e gestione di un parcheggio a rotazione, riqualificazione urbanistica dell’area ovest di via Ligea ed adeguamento funzionale della struttura turistico ricettiva Lloyd’s Baia Hotel ”).
Con delibera 21/6/2023, n. 219 la Giunta municipale di Salerno ha disposto l’archiviazione della suddetta proposta.
Ritenendo illegittime, tra l’altro per incompetenza, la citata delibera e la nota in data 28/8/2023, con cui la stessa è stata comunicata, la Immobiliare Marinelli le ha impugnate con ricorso al T.A.R. Campania – Salerno, il quale, con sentenza 10/6/2024, n. 1255, lo ha respinto.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Immobiliare Marinelli.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione appellata.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 29/5/2025 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere sussistente la competenza della Giunta municipale in ordine all’adozione degli atti gravati.
Al contrario, dalle norme di cui agli artt. 42, comma 2, lett. b) e 48, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, 19 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, 153, comma 19, e 97 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, e 183, comma 15, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, si ricaverebbe come la competenza a pronunciare sulle proposte di proget financing appartenga al Consiglio comunale.
Del pari viziata da incompetenza risulterebbe la nota con cui la citata delibera è stata comunicata all’odierna appellante.
La doglianza così sinteticamente riassunta va dichiarata inammissibile per quanto rivolta contro il capo di sentenza concernente la nota del 28/8/2023.
E invero, il Tribunale, con affermazione sul punto non contestata, ha rilevato come il vizio di incompetenza non fosse configurabile nei confronti della detta nota, per avere la stessa natura di mera comunicazione.
Con riguardo alla delibera n. 219/2023 il motivo è, invece, fondato.
Questa Sezione si è già pronunciata sulla questione concernente l’individuazione dell’organo competente a pronunciare in merito alle proposte di project financing , con sentenza dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23/9/2024, n. 7717).
Non resta, pertanto, che riprendere le motivazioni della detta pronuncia.
<< 16.1. Ed invero la previsione dell'art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 vigente ratione temporis, in termini analoghi alla previsione di cui al previgente art. 153 comma 19 d.lgs. 163/2006, prevede che "Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. (...)L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente".
16.2. Il rinvio operato dal comma de quo alla normativa vigente in ordine all'approvazione dei progetti ed in ordine all'inserimento negli atti di programmazione, deve condurre all'affermazione della competenza del Consiglio comunale, tanto per l'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico, quanto per l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche.
Infatti l'art. 19 del d.p.r. n. 327 del 2001, ai primi due commi, stabilisce che "quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico".
L'art. 42 del d.lgs. 8 agosto 2000 n. 267, al secondo comma, lettera b), affida alla competenza del Consiglio l'approvazione dei "programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie".
Dal disposto dell'art. 183 comma 15 d.lgs. 50 del 2016 si evince peraltro che il modello procedimentale consta di tre fasi: la prima, inerente alla presentazione della proposta di finanza di progetto, in cui si esprime la valutazione dell'interesse pubblico ovvero di fattibilità, di competenza dell'organo di governo; la seconda, ove avviene l'inserimento dell'opera dichiarata di pubblico interesse nella programmazione triennale, con sottoposizione ad approvazione del progetto di fattibilità, sempre a cura dell'organo di governo; l'ultima, che prevede l'indizione di una gara sul progetto approvato, rimessa alla competenza della dirigenza.
Con riferimento all'individuazione dell'organo di governo competente per le prime due fasi, va condivisa la prospettazione della delibera impugnata, dell'individuazione dello stesso nel Consiglio comunale; infatti, ai sensi della normativa del T.U.E.L. è l'assemblea ad essere competente sulla programmazione triennale e sull'elenco annuale delle opere pubbliche, anche in merito all'adozione di pareri, trattandosi, in linea di principio, comunque di un'attività generale e di indirizzo; rispetto a tale ambito non è prevista nessuna eccezione in termini di competenza nella titolarità di altri organi; quindi, in assenza di una norma specifica di attribuzione alla Giunta, ogni valutazione destinata ad incidere sulla programmazione in termini di inserimento di specifici interventi, non potrà che appartenere in via esclusiva al Consiglio comunale, quale titolare della funzione generale de qua.
La competenza del Consiglio va inoltre riconosciuta anche riguardo al potere di approvazione del progetto di fattibilità su cui si fonda la proposta di finanza di progetto, essendo così stabilito dall'art. 19 del citato d.p.r. n. 327/2001 rispetto a varianti allo strumento urbanistico (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2014 n. 4762 secondo cui "fatta salva l'ipotesi nella quale l'approvazione del progetto comporti una variante allo strumento urbanistico (di competenza del Consiglio Comunale), ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48, d.lgs. 18 agosto n. 2000 n. 267 l'approvazione di un progetto preliminare di opera pubblica appartiene alla competenza generale residuale della Giunta municipale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014 n. 3116; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 295) >> (in termini anche Cons. Stato, Sez. V. 27/10/2023, n. 9298, contra Cons. Stato, Sez. V, 22/3/2024, n. 2805).
L’accoglimento del motivo concernente il dedotto vizio di incompetenza, preclude al Collegio l’esame delle ulteriori censure prospettate, che restano conseguentemente assorbite, atteso che, in base all’art. 34, comma 2, c.p.a., “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ” (Cons. Stato, Sez. V, 11/12/2007, n. 6408; Sez. IV, 4/8/2023, n. 7534; Sez. VI, 6/6/2023, n. 5524).
L’appello va, pertanto, accolto.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla, per incompetenza, l’atto con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Maggio | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO