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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIEROBON REGINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLONNA CP_1 C.F._2
FRANCESCO e dall'avv. GOBBETTA CARLA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORLETTO CP_2 C.F._3
GIANLUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 827/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
29/04/2022 e notificata in data 23/5/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
NEL MERITO:
In riforma della sentenza n. 827/2022 del Tribunale di Venezia, pronunciata dal Giudice, dott.ssa Campagner, pubblicata il 29/04/2022, nel procedimento R.G. n. 9004/2018 e notificata all'appellante in data 23/05/2022: accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti alla scrittura privata del 09/10/09, condannarsi i sig.ri , nato il [...] a [...] e ivi CP_1 residente in [...], C.F.: e , nato il [...] CodiceFiscale_4 CP_2
a GA TA (PD) e residente in [...], C.F.:
[...]
, in solido fra loro, a pagare in favore del sig. la C.F._5 Parte_1 somma di € 35.670.000,00, ovvero quella diversa, maggiore a maturare o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi convenzionali al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dal dovuto a saldo.
Con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata CP_1
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Respingersi l'appello proposto per i motivi tutti esposti nel paragrafo 5 (da pag. 7 a pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta per l'appellato ) e, conseguentemente, CP_1
2 confermarsi integralmente la sentenza n. 827/2022, pubblicata il 29/04/2022, R.G. n. 9004/2018,
Repert. n. 2155/2022 del 29/04/2022, notificata in data 23-27/05/2022, emessa dal Tribunale
Ordinario di Venezia (Giudice Dott.ssa Chiara Campagner).
In ogni caso respingersi l'appello proposto per i motivi tutti riproposti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. e meglio illustrati nel paragrafo 6 (da pag. 19 a pag. 35 della comparsa di costituzione e risposta per l'appellato ), confermandosi quindi la sentenza n. CP_1
827/2022, pubblicata il 29/04/2022, R.G. n. 9004/2018, Repert. n. 2155/2022 del 29/04/2022, notificata in data 23-27/05/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia (Giudice Dott.ssa
Chiara Campagner) e liquidando le spese e i compensi professionali di lite del primo grado come indicato nella nota spese di primo grado, per i motivi esposti al paragrafo 6.8 della comparsa di costituzione e risposta per l'appellato , con condanna dell'appellante CP_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, secondo quanto meglio esposto al paragrafo 6.9 della comparsa di costituzione e risposta per l'appellato
. CP_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
In denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte nel merito, ridursi drasticamente e, comunque, ad equità, ex art. 1384 c.c. la penale indicata nell'art. 5 della scrittura privata del 09/10/09, per i motivi tutti meglio esposti al paragrafo 6.7 di cui alla comparsa di costituzione e risposta per l'appellato , limitandosi la CP_1 condanna degli appellati alle due ipotesi alternative individuate nel paragrafo stesso e, pertanto, all'importo di € 100,00 oltre interessi di legge dal 09/10/14 all'effettivo saldo o, in alternativa, ad una somma non superiore ad € 25.152,15 oltre interessi di legge dal 09/10/14 all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di lite, anche del presente grado di giudizio, interamente rifusi.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
a) In via di estremo subordine, e per solo ed esclusivo scrupolo di difesa, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il valore del ramo aziendale di CE Electro srl di AS TO, da conferire nella società Bluergo srl, sempre di AS TO, è stato stimato, alla data del 21/11/13, in € 100.608,59, come da documenti che si rammostrano (cfr. docc. 02 e 04 di primo grado dell'appellato ); CP_1
3 2) Vero che la perizia di stima di cui al capitolo che precede è stata asseverata dal Notaio di San Martino di Lupari e allegata al verbale di assemblea di CE Electro srl, Persona_1 come da documentazione che si rammostra (cfr. doc. 05 di primo grado dell'appellato ). CP_1
b) Si indicano a testi:
• Dott. di AS TO;
Testimone_1
• Notaio di San Martino di Lupari. Persona_1
c) Infine, sempre per il solo denegatissimo e non creduto caso di mancato accoglimento delle eccezioni svolte, si chiede CTU tesa ad accertare il valore oggettivo del 25% del capitale sociale di CE Electro srl alla data del marzo 2011, data del presunto (e totalmente contestato) esercizio del diritto di opzione (di cui, peraltro, si ribadisce la totale invalidità), tenendosi conto, in ogni caso, dei dati emergenti dalla perizia asseverata prodotta in atti.”
Per parte appellata CP_2
“A) Nel merito: ogni contraria istanza respinta:
a) In via principale: per tutti i motivi dedotti ai punti da 1) a 5) della comparsa di costituzione e risposta 10.01.2023, rigettarsi l'appello avversario e confermarsi l'impugnata sentenza.
b) In via subordinata: in denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub a) che precedono, per i motivi di cui al punto 6) della comparsa di costituzione e risposta
10.01.2023, ridursi drasticamente ex art. 1384 c.c. la penale di cui all'art.5 della scrittura privata 09.10.2009 e limitarsi la condanna dei convenuti ad € 100,00 oltre interessi di legge dal
10.10.2014 e comunque ad una somma non superiore a complessivi € 27.000,00.
B) In via estremamente subordinata istruttoria: in denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui ai punti da 1) a 5) della comparsa di costituzione e risposta
10.01.2023, con riferimento all'eccezione di cui al punto 6) di detta comparsa, qualora non sia considerato già comprovato documentalmente il valore soggettivo della prestazione in € 100,00, come da scrittura privata 09.10.2009, ovvero il valore oggettivo della stessa come da perizia asseverata prodotta sub doc. n. 1 in prime cure, si chiede C.T.U. diretta ad accertare il valore del 25% della C.E. Electro s.r.l. al momento dell'esercizio da parte del sig. Parte_2
dei diritti asseritamente conseguenti alla scrittura privata 09.10.2009, ossia nel marzo
[...]
2011.
C) Spese e compenso di lite anche del presente grado integralmente rifusi, anche ex art. 96, 3° comma, c.p.c. da liquidarsi equitativamente.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione notificato in data 5 settembre 2018 , quale Parte_1
cessionario del credito di , conveniva in giudizio, avanti al Tribunale Parte_2
di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, e , CP_1 CP_2
chiedendo che fosse accertato e dichiarato il loro inadempimento alla scrittura privata del 9
ottobre 2009 e, in particolare, all'obbligo di trasferimento delle quote della società costituenda e,
conseguentemente, emessa condanna a loro carico, in solido, a pagare in suo favore la somma di
€ 25.550.000,00, a titolo di penale per il mancato trasferimento delle quote stesse (10.000,00
euro per ogni giorno di ritardo), ovvero quella diversa, maggiore a maturare o minore accertata in corso di causa e, comunque, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi convenzionali al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
2. Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti contestando le domande attoree ed eccependo l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Treviso.
3. Esaurita la fase di trattazione e con sola istruttoria documentale, la causa veniva trattenuta in decisione e con ordinanza del 1° dicembre 2021, il Collegio, ritenuta la controversia non di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, la rimetteva al Tribunale in composizione monocratica.
4. Con la sentenza n. 827/2022 il Tribunale di Venezia in composizione monocratica decideva la controversia, rigettando le domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite, nei seguenti termini:
“- dichiara l'incompetenza per materia della Sezione Specializzata di Impresa del Tribunale di
5 Venezia;
- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio;
- accerta e dichiara la nullità degli artt.
5.2 e 5.5. lett. a) sub (ii) del contratto di data 9.10.2009;
- per l'effetto rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che
liquida in Euro 10.343,00 per compenso in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge”.
Quanto all'assenza di competenza della Sezione specializzata di Impresa il Tribunale
evidenziava che la questione oggetto di causa riguardava l'applicazione di una penale sulla base del contratto sottoscritto dalle parti e non rapporti societari tra le stesse. Sempre in via preliminare rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia non essendo la medesima eccezione stata svolta tempestivamente in relazione a tutti i fori concorrenti ex art. 18, 19 e 20 cpc.
Nel merito, effettuata l'interpretazione del contratto, riteneva che il punto 5.2 del contratto, ove per l'ipotesi di fallimento della snc veniva previsto che si impegnava a trasferire a titolo CP_2
gratuito a la quota del 25% (con l'obbligo di quest'ultimo di intestare Parte_2
il 12,5% al fratello allora minorenne) della società CE [con analoga Parte_1
previsione al punto 5.5 lett. (a), sub (ii) ] non costituisse un contratto di opzione ma un contratto preliminare unilaterale di donazione, posto che il prezzo della cessione era assente e in altra parte dell'accordo stabilito in 100,00 euro, con la conseguenza che la predetta pattuizione era nulla,
essendo incompatibile la donazione con l'obbligazione di porla in essere e con la conseguenza ulteriore che nessuna penale (prevista nella somma di euro 10.000,00 per ciascun giorno di
6 ritardo nell'esecuzione della cessione delle quote) era dovuta. Evidenziava, altresì, i termini confliggenti previsti per l'esercizio del cd diritto di opzione [“entro e non oltre lo scadere del
primo anno successivo al verificarsi dell'avvenimento di cui sopra (omologa del concordato preventivo o dichiarazione di fallimento) e, comunque, non prima di anni 5 dalla sottoscrizione
del presente documento”], ritenendo comunque la questione non dirimente in ragione della rilevata nullità della pattuizione citata. Condannava l'attore al pagamento delle spese di lite determinando la misura del compenso per ciascun convenuto in ragione dello scaglione di valore indeterminabile, avendo il richiesto la liquidazione della penale nella somma Parte_1
indicata o in somma anche minore come accertata in corso di causa.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la violazione dell'art. 1363 cc per non aver considerato il Tribunale, nell'esame delle clausole contrattuali, anche l'art.
5.5 sub lett j). Ha lamentato che la sentenza di primo grado era errata, nella parte in cui, a pag. 11 e 12, aveva statuito che l'impegno assunto dai convenuti a trasferire le quote di partecipazione della CE Electro Srl
dovesse qualificarsi come contratto preliminare unilaterale, ritenendo, poi, che il prezzo convenuto in relazione a detto preliminare dovesse considerarsi meramente simbolico, di tal che l'atto definitivo sarebbe consistito in un atto a titolo gratuito, senza aver considerato la previsione secondo cui anche i convenuti avrebbero potuto esercitare il medesimo diritto, sicché
veniva meno l'unilateralità, stante la reciprocità del vincolo e si configurava, invece, un contratto aleatorio. Ha censurato, inoltre, la sentenza impugnata, per avere il Tribunale estrapolato il patto
7 di trasferimento quote dal complessivo contesto contrattuale, trattandolo alla stregua di un negozio autonomo e svincolato dalle restanti pattuizioni, in spregio all'art. 1363 cc, mentre detto patto era, sia testualmente che funzionalmente, una parte integrante di una più ampia e articolata operazione economica, che dunque non poteva essere trascurata ai fini interpetrativi, pena la denunciata violazione del cosiddetto “canone della totalità”, essendo stata prevista anche la cessione dell'azienda di . Controparte_3
5.2 Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell'art. 1367 cc il quale, anche in presenza di clausole contradditorie, induce alla conservazione del contratto, conservazione che è
un dovere interpretativo del giudice di merito a cui il medesimo non può sottrarsi.
5.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'errata equiparazione tra gratuità e liberalità e l'erroneità della presunzione dell'animus donandi, mai allegato dagli stessi convenuti,
certamente non evincibile per presunzioni e comunque incompatibile con tutte le pattuizioni di cui alla scrittura del 9 ottobre 2009, con conseguente assenza della riconosciuta nullità.
5.4 Con il quarto motivo, subordinato, ha censurato il capo delle spese di lite, ritenendo che la complessità del testo contrattuale e delle operazioni sottese e la difficoltà di accertamento in fatto fossero senz'altro idonee a determinare la compensazione delle spese di lite in primo grado.
5.5 Ha concluso riproponendo le domande formulate in primo grado, deducendo che già in data 11 agosto 2011 e si erano rifiutati di adempiere alle loro obbligazioni di CP_2 CP_1
cessione delle quote optate, rifiuto che aveva prodotto gli effetti della costituzione in mora e ha chiesto dunque il riconoscimento della penale nella somma stabilita dal contratto o in altra somma equitativamente determinata, evidenziando, comunque, i parametri, tra cui l'elevato valore della società.
8 6. Si è costituita in giudizio la parte appellata , che ha chiesto il rigetto CP_2
dell'impugnazione e comunque della domanda del anche sotto gli ulteriori profili di Parte_1
nullità, illiceità e illegittimità della pattuizione, tutti riproposti ex art. 346 cpc.
7. Si è costituita in giudizio la parte appellata , che ha chiesto il rigetto CP_1
dell'impugnazione, ha riproposto ex art. 346 cpc tutte le eccezioni e deduzioni di cui ai propri atti difensivi, rimasti assorbiti e, pur senza formulare appello incidentale, ritenendo sufficiente la riproposizione della domanda ex art. 346 cpc, ha chiesto una diversa quantificazione delle spese di lite e riproposto la domanda di condanna ex art. 96 cpc per il primo grado di giudizio.
8. Rigettata l'istanza di sospensiva formulata e depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza di PC, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. La causa è stata poi rimessa sul ruolo per incompatibilità di uno dei membri del
Collegio ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 aprile 2025,
all'esito della quale è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come integralmente riportate in epigrafe. Le parti, in sede di udienza di PC, hanno rinunciato alla concessione di nuovi termini ex art. 190 cpc, in quanto già concessi e usufruiti.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10. I primi tre motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto vertenti sulla questione relativa alla qualificazione del negozio, sono fondati, giacché la valutazione unitaria del contenuto degli accordi stipulati tra le parti conduce a ritenere, diversamente da quanto
9 reputato dal primo Giudice, che le clausole di cui al punto 5.2 e 5.5 (ii) della scrittura privata integrino gli estremi di un contratto preliminare di compravendita di quote societarie.
11. In generale, in tema di ermeneutica contrattuale, va premesso che la giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce ha ribadito il divieto di interpretazione atomistica delle clausole negoziali, evidenziando per contro la necessità di individuarne il significato in rapporto alla totalità del contratto cui le stesse accedono, offrendo così un'interpretazione complessiva,
unitaria e coerente dell'assetto negoziale posto in essere dai contraenti, in tal modo apprezzato e valorizzato nella sua compiutezza. Più precisamente, la necessità di correlare le clausole all'intero testo contrattuale è stata ravvisata sia in relazione all'esame del loro senso letterale,
sicché queste debbono essere “considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo
coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta
la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che
la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto
composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al
fine di chiarirne il significato”, sia nell'utilizzo del criterio di interpretazione funzionale del contratto ex art. 1369 cc e dell'interpretazione secondo buona fede e correttezza ex art. 1366 cc,
avendo in questo senso riguardo “allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione
del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295). […] Assume
dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio,
alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso
tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701), con
convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art.
10 1372 c.c.)” (cfr. Cass. civ. n. 14882/2018, Cass. Civ. n. 7927/2017; vedasi anche Cass. civ. n.
8940/2024, nonché Cass. sez. L. n. 24699/2021). Tanto premesso in ordine ai principi informatori della materia e considerato, altresì, che la necessità di adottare i canoni interpretativi c.d. integrativi diventa ancor più stringente in ipotesi di obiettiva ambiguità del dato testuale (in questo senso, Cass. civ. n. 6444/2025), come avviene nel caso di specie, laddove le clausole condizionate al verificarsi del fallimento da un lato menzionano un trasferimento delle quote a titolo gratuito e, dall'altro, prevedono un corrispettivo per la cessione, nel merito si osserva quanto segue.
12. Rileva il Collegio che, a mezzo dell'accordo sottoscritto, le parti hanno posto in essere una complessa operazione finanziaria che aveva come fulcro la cessione in affitto dell'azienda di
, con l'intesa che, nell'ambito della domanda di concordato con Controparte_3
concessione dei beni che la società decotta da lì a poco avrebbe presentato, la C.E. Electro Srl,
costituita al fine di valorizzare i cespiti aziendali e le capacità produttive della concedente, si sarebbe offerta di acquistare una parte rilevante o tutto il compendio aziendale (vedasi testualmente le premesse al contratto). Come più volte emerso, poi, in caso di ammissione al concordato, e si erano impegnati ad acquisire il 75% delle quote CP_3 Parte_2
della neocostituita società, mentre, nel caso di fallimento, era previsto il trasferimento del 25%
delle quote a favore di . Rispetto al prezzo, nel primo caso si prevedeva un Parte_2
corrispettivo per il trasferimento di € 7.500,00, mentre nel secondo un importo di € 100,00. Se
quest'ultimo dato, in uno con la menzione dell'impegno da parte di a trasferire le quote a CP_2
titolo gratuito, è stato letto dal Tribunale nel senso di reputare che le parti avessero inteso stipulare un preliminare di donazione, da una lettura del testo contrattuale condotta in ossequio ai
11 canoni sopra menzionati (che, come già evidenziato, indicano, specialmente in caso di incertezza interpretativa, di sussumere la causa in concreto delle clausole nello scopo riferibile al complessivo contesto negoziale), emerge che le parti hanno inteso realizzare un preciso programma non sorretto in alcun modo da spirito di liberalità (la cui sussistenza, in ogni caso,
era onere degli odierni appellati dimostrare). È infatti il caso di evidenziare che tale elemento soggettivo, da intendersi come “consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario
mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente” (cfr. Cass. civ. n.
3147/1980, Cass. Civ. n. 21469/2022), connota espressamente la causa negoziale della donazione e, per l'effetto, concorre in via autonoma, ancorché in uno con l'assenza di corrispettivo, a qualificare tale fattispecie, come peraltro di recente ribadito dalla Suprema Corte:
“[…] Nella giurisprudenza di questa Corte si afferma che lo spirito di liberalità richiamato
dall'art 769 c.c. si identifica non con un generico intento benefico o altruistico, ma con lo scopo
obbiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita
attribuzione del bene al donatario [...]. Perciò, affinché un atto dispositivo possa qualificarsi
come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre
anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità, ossia effettuata a
titolo di mera e spontanea elargizione, fine a se stessa […]” (cfr. Cass. civ. n. 21462/2022, ove la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza della Corte distrettuale che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva qualificato un contratto come preliminare di donazione,
dichiarandolo per l'effetto nullo, sulla base del solo rilievo della mancata previsione di un prezzo, omettendo l'indagine, invece indispensabile alla qualificazione della pattuizione, circa la sussistenza del requisito soggettivo). Venendo alla fattispecie in esame, non vi sono elementi tali
12 per poter ritenere che lo scopo pratico riconnesso alle disposizioni di cui al 5.2 e 5.5 (ii), fosse quello, specifico, di obbligarsi ad attribuire gratuitamente e con spirito di liberalità un vantaggio patrimoniale a . Del resto, nel senso di escludere la sussistenza di animus Parte_2
donandi e di ritenere che le citate disposizioni negoziali vadano qualificate in termini di preliminare di compravendita, depone, altresì, la reciprocità che caratterizza la successiva clausola penale, essendo sul punto evidente che la portata di tale attribuzione bilaterale possa essere apprezzata solo se considerata quale patto accessorio ad un rapporto sinallagmatico. Si
osserva, infatti, che la predetta clausola era espressamente posta a presidio di entrambe le disposizioni che regolavano la cessione di quote, non solo quindi per il caso di omologa del concordato preventivo, ma anche per il caso di fallimento: “Laddove siano i Nuovi Soci,
disgiuntamente o congiuntamente, a decidere di esercitare la loro opzione, potranno, nelle stesse
forme e tempi descritti al precedente punto (a), convocare i sigg. avanti a notaio, Parte_1
al fine di trasferire la proprietà delle loro partecipazioni, sempre nelle misure ed al prezzo di cui
al precedente, già citato, punto (a). In caso di fallimento, l'eventuale trasferimento sarà fatto
valere solo nei confronti del sig. . Anche in tal caso, il mancato Parte_2
adempimento da parte del sig. a quanto sopra previsto, comporterà per essi Parte_1
Co l'obbligo di versare a e una somma, a titolo di penale, da calcolarsi secondo gli CP_2
stessi parametri e da versarsi secondo la stessa tempistica di cui al punto (a)”.
In conclusione, per tutte le ragioni finora esposte, le pattuizioni (5.2 e 5.5 ii) oggetto del giudizio devono essere qualificate in termini di preliminare di compravendita che, posto il pacifico rifiuto ad adempiere opposto dagli appellati (come allegato già in primo grado da Parte_1
e mai contestato), è rimasto ineseguito, con conseguente applicabilità della penale prevista.
13 13. L'accertamento della natura del negozio nei termini sopra descritti comporta la riviviscenza delle diverse eccezioni di nullità, invalidità e inefficacia delle clausole, come ritualmente riproposte ex art. 346 cpc, le quali, per quanto ancora di rilievo, devono essere,
quindi, esaminate.
14. Anzitutto, non può accogliersi la prospettazione secondo cui il corrispettivo pattuito era da considerarsi meramente simbolico e virtuale, sì da rendere nullo il preliminare di compravendita per assenza di causa. Infatti, il prezzo basso è ragionevolmente spiegabile in considerazione del fatto che, come già rammentato, la C.E. Electro S.r.l. era stata costituita al precipuo fine di stipulare un contratto di affitto dell'azienda sicché, come dedotto Parte_1
dall'appellante, le sorti incerte della newco in caso di fallimento della concedente, non essendovi all'evidenza certezza in ordine all'effettivo accaparramento della fallita, valevano a giustificare la cessione delle quote ad un prezzo inferiore a quello di mercato (viceversa, nel caso di omologa del concordato, e scongiurato quindi il rischio di una svalutazione della newco, il corrispettivo previsto per la cessione del 75% delle quote era pari a € 7.500,00, importo quindi del tutto proporzionale al capitale sociale, di € 10.000,00). Ancora una volta, poi, nella valutazione circa l'effettività del corrispettivo pattuito, deve valorizzarsi non solo l'apposizione della penale a presidio dell'adempimento, essa stessa già indice della sussistenza del binomio prestazione/controprestazione, come già visto, ma pure va apprezzato l'ingente valore riconnesso alla penale, pari a € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, in questo senso ulteriore elemento a comprova della serietà con cui le parti hanno inteso presidiare l'adempimento delle obbligazioni delle clausole negoziali. Tanto accertato in ordine alla non “simbolicità” del prezzo previsto per il trasferimento delle quote, va osservato che la valutazione della convenienza dell'accordo
14 costituisce un elemento lasciato all'autonomia e discrezionalità delle parti, in quanto l'equivalenza oggettiva delle prestazioni, ossia la loro corrispondenza in termini di valore economico, non è un requisito necessario dei contratti di scambio né in generale dei contratti a titolo oneroso, essendo le parti generalmente libere di determinare l'entità della prestazione e della controprestazione. Infatti, non solo il principio generale è quello per cui “Solo l'indicazione
di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare
la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un
prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di
valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed
afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità
di una causa diversa del contratto” (cfr. Cass. civ. n. 9640/2013) ma soprattutto, nel caso in esame, deve osservarsi che le clausole e la pattuizione oggetto di analisi sono inserite in una complessa operazione negoziale, sicché il controvalore attribuito al promesso trasferimento di quote risente necessariamente del valore dell'intera operazione, come concordata e voluta dalle parti nella sua interezza. A diversa valutazione, infatti, si sarebbe potuti pervenire solo nell'ipotesi in cui il preliminare in oggetto fosse stato autonomo e non inserito nell'ambito dell'operazione complessiva di cui si è dato conto.
15. Sotto il profilo dell'eccepita violazione dell'art. 72 l.f., va osservato che la scrittura privata, per la parte relativa alle prestazioni a carico di , al momento della Controparte_3
dichiarazione di fallimento era stata compiutamente eseguita, avendo le parti stipulato il contratto di cessione in affitto dell'azienda Campagnaro Elettrotecnica con atto pubblico del 12
ottobre 2009 (doc. 5 appellante), mentre la dichiarazione di fallimento è pervenuta in data 19
15 marzo 2010 (doc. 6 appellante). La dichiarazione del fallimento ha costituito poi l'avveramento della condizione cui era subordinata l'efficacia delle pattuizioni di cui al punto 5.2 e 5.5 ii) del contratto, di cui il fallito non è parte. In ultima analisi, non sussistevano i presupposti per ritenere l'accordo sospeso.
16. Altrettanto non condivisibile la censura che denuncia la violazione dell'art. 42 l.f., in combinato disposto con l'art. 1344 cc. Posto che “nella prospettiva del diritto civile, non è
sufficiente per aversi nullità del negozio che sia sanzionata, anche penalmente, la condotta di
colui o coloro che l'hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di verifica, piuttosto, le finalità
perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata, sia quanto al divieto della condotta tenuta
dalla/e parte/i che quanto al risultato ottenuto ponendo in essere quel determinato regolamento
di interessi” (cfr. Cass. civ. n. 26097/2016), va considerato che la citata disposizione fallimentare prevede lo spossessamento ope legis dei beni del fallito e pone un generale vincolo di indisponibilità su quelli acquisiti al fallimento, con la conseguenza di rendere inefficaci (ai sensi del successivo art. 44 l.f.) eventuali disposizioni di carattere patrimoniale poste in essere dal fallito, tutelando così la massa dei creditori sociali e garantendo la par condicio (Cass. civ. n.
16958/2021). Rilevato quindi che la ratio della norma è quello di preservare la consistenza del patrimonio fallimentare e di evitare interferenze da parte del fallito ai fini del buon andamento della procedura, non incide sulla validità dell'accordo il trasferimento del 25% delle quote di una società affittuaria dei beni dell'impresa dichiarata fallita (tenuto poi conto che la prosecuzione del contratto di locazione è stata autorizzata dal Curatore) a favore di un soggetto comunque estraneo alla procedura fallimentare, solo perché figlio del fallito, posto che tale accordo non è
idoneo ad eludere gli effetti del fallimento nei confronti di e, tanto meno, a Controparte_3
16 compromettere le ragioni del ceto creditorio o della massa, pregiudicandone la soddisfazione. In
assenza di specifiche allegazioni sul pregiudizio patito dai creditori e sull'incidenza delle operazioni compiute sui diritti dei creditori - e ciò anche a prescindere dalla legittimazione a farli valere da parte degli odierni appellati - la doglianza non risulta quindi condivisibile.
17. Rispetto alla dedotta ambiguità della clausola penale nella parte in cui individua il soggetto titolare del diritto ad invocarla, facendo essa generico riferimento a , Parte_1
ambiguità che, in tesi degli appellati, comporterebbe l'insussistenza del credito, si rileva che la censura non coglie nel segno. Il fatto che i contraenti abbiano stipulato due contratti preliminari di compravendita sottoposti a condizioni sospensive tra loro alternative e incompatibili (ossia l'ammissione al concordato preventivo e il fallimento), di talché il verificarsi dell'una implicava l'impossibilità di accadimento dell'altra e che in caso di fallimento egli Controparte_3
non sarebbe stato parte del relativo preliminare, non toglie che da una lettura combinata delle disposizioni emerge in modo del tutto chiaro che la legittimazione ad azionare la penale spettava solamente alle parti (non inadempienti) del solo contratto preliminare produttivo di effetti,
quindi, nel caso di fallimento, a (di cui è attuale cessionario). Parte_2 Pt_1
18. Neppure può apprezzarsi l'eccepita illegittimità della disposizione negoziale in cui veniva indicato l'obbligo di dimissioni degli amministratori, illegittimità che comporterebbe, in tesi dei resistenti, la nullità dell'intera clausola numero 5. Tale deduzione, per il Collegio, è irrilevante ai fini del decidere, giacché da un eventuale profilo di nullità della suindicata pattuizione non discenderebbe l'invalidità delle altre statuizioni che compongono la clausola n. 5, ma porterebbe ad una pronuncia di nullità parziale, non avendo gli appellati mai nemmeno allegato l'essenzialità della suindicata disposizione ai fini della stipulazione della scrittura privata, come
17 invece prescritto dall'art. 1419 cc.
19. Gli appellati hanno, poi, eccepito la decadenza di dal diritto di Parte_2
richiedere l'adempimento del preliminare, sul rilievo che quest'ultimo ha manifestato tale volontà con dichiarazione del 7 marzo 2011 che, benché tempestiva avuto riguardo al primo termine di decadenza previsto dal contratto (entro un anno dalla dichiarazione di fallimento) - a fronte della sentenza dichiarativa del fallimento del 19 marzo dell'anno precedente - non era da sola sufficiente per ritenere rispettato anche il secondo termine apposto dalla clausola (che prevedeva “Le opzioni, inoltre, potranno essere esercitate entro e non oltre lo scadere del primo
anno successivo al verificarsi dell'avvenimento di cui sopra e, comunque, non prima di anni 5
dalla sottoscrizione del presente documento”), sicché la comunicazione effettuata, in tesi degli appellati, andrebbe considerata tamquam non esset. Tale assunto non è condivisibile per due ragioni. Infatti, secondo un primo canone ermeneutico dei principi generali, deve darsi rilievo decisivo all'incolpevole impossibilità per la parte di rispettare ambo i termini previsti, in quanto risultati in concreto tra loro confliggenti, sicché non era esigibile da un Parte_2
comportamento diverso da quello tenuto, posto che il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone di apprezzare la conformità delle condotte attuative degli obblighi contrattuali alla stregua di una “valutazione comparativa degli interessi contrapposti, di
comportamenti, positivi o negativi, diversi in relazione alla specificità del caso concreto e non
predeterminabili, idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
comportamenti che devono
avere una duplice connotazione: essere idonei a preservare gli interessi di una delle parti, non
comportare per la parte da cui il comportamento è preteso un sacrificio apprezzabile” (cfr., in
18 motivazione, Cass. 22/03/2024, n. 7891)” (ripresa da Cass. civ. n. 23438/2024), al punto che si richiede finanche di tollerare “l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo
apprezzabile il proprio interesse.” (cfr. Cass. civ. n. 656/2025). Inoltre, secondo il canone ermeneutico dei principi informatori dell'interpretazione del contratto, le clausole vanno interpretate in modo che abbiano un senso, sicché la clausola in oggetto deve essere interpretata nel senso che la dichiarazione doveva essere effettuata entro un anno dall'evento, posto che al sintagma è stata apposta la dicitura, dal tenore senza dubbio perentorio, “entro e non oltre”,
mentre ai fini dell'individuazione del significato della volontà contrattuale in riferimento al termine indicato al secondo periodo “e, comunque, non prima di anni 5 dalla sottoscrizione del
presente documento” soccorrono le indicazioni di parte appellante come espresse con la prima memoria istruttoria e poste alla base delle difese svolte in replica all'eccezione di decadenza formulata dai convenuti in primo grado. Infatti, il ha illustrato al riguardo che “[…] Parte_1
Per non incorrere in decadenza dal diritto, dunque, il sig. non poteva che agire Parte_2
come ha fatto, facendo pervenire al sig. e al dott. la sopra menzionata CP_2 CP_1
raccomandata entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza di fallimento -rispettivamente in
data 14/03/11 e 12/03/11-, affermando nella missiva che era sua intenzione rispettare i termini
della scrittura e, pertanto, accettando che la stessa avesse efficacia non prima dei 5 anni dalla
sottoscrizione della Scrittura” (e ancora, ad abundantiam, “Peraltro, tale agire, necessitato per
quanto appena dimostrato, collima con l'unica interpretazione giuridicamente possibile dei
predetti termini. Il primo termine di un anno dal verificarsi dell'evento (ovvero, nel caso che ci
occupa, la dichiarazione di fallimento) è all'evidenza un termine convenzionale di decadenza
dall'esercizio del diritto […]. Il secondo termine, invece, appare essere stato posto nell'interesse
19 dei convenuti, assoggettati all'opzione, nell'ottica di concedere ai soci dell'appena costituita CE
Electro Srl il tempo materiale di inserirsi nel mercato e avviare la propria attività generando
utili in grado di coprire gli investimenti effettuati, primo fra tutti l'affitto dell'azienda della
Campagnaro Elettrotecnica snc, scongiurando il rischio di essere chiamati “troppo presto” a
cedere le quote optate […] vocata. Dunque, si deve concludere che il primo termine, in quanto
“finale” era di “revoca della proposta contrattuale ”e quindi di decadenza del diritto di
opzione; diversamente il secondo termine in quanto iniziale non può che avere ad oggetto o il
momento di decorrenza dell'efficacia del contratto conclusosi a fronte dell'esercizio
dell'opzione ovvero l'esigibilità dell'adempimento della proposta contrattuale insita
nell'opzione, ma non in ogni caso un momento prima del quale non potesse essere manifestata
l'accettazione della proposta contrattuale..”). Tale ragionamento è insito implicitamente anche nelle conclusioni in via subordinata come formulate dalle parti appellante, che fanno entrambe riferimento, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ad una decorrenza posticipata di 5 anni dalla sottoscrizione del documento.
In definitiva, alla luce di queste argomentazioni, l'invio tempestivo della prima comunicazione deve considerarsi adempimento idoneo a salvaguardare l'interesse delle controparti e ad impedire il verificarsi della decadenza, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dagli appellati sul punto. L'interpretazione della clausola nel senso appena precisato incide peraltro sulla decorrenza della debenza della penale nei termini di seguito illustrati.
20. Passando alla questione relativa all'applicazione della penale, da ultimo quantificata dall'appellante con le precisate conclusioni in € 35.670.000,00 e di cui gli appellati hanno congiuntamente richiesto la riduzione ex art. 1384 cc, va anzitutto premesso che l'esame relativo
20 alla manifesta eccessività della clausola deve essere condotto alla luce del pacifico insegnamento secondo cui deve aversi riguardo all'interesse che la parte ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, dovendosi in questo senso apprezzare “[…] l'effettiva incidenza
dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel
corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe
stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione
forfettaria di tale pregiudizio” (Cass. civ. n. 14706/2024). In applicazione di tale principio, si tratta quindi di stabilire se il mancato trasferimento delle quote societarie abbia costituito per un danno tale da richiedere di essere compensato con una somma pari ad € Parte_2
10.000,00 per ogni giorno di ritardo. Ebbene, ritiene il Collegio che tale somma sia del tutto eccessiva e sproporzionata, tanto in riferimento al valore oggettivo della prestazione, quanto e soprattutto in relazione all'entità del pregiudizio derivante dall'inadempimento, consistito nella mancata possibilità per il soggetto di prendere parte, in misura pari al 25%, all'esercizio dell'attività di impresa della C.E. Electro s.r.l. (capitale sociale iniziale di € 10.000,00), quindi nella mancata percezione degli utili maturati nel corso degli anni. Alla luce dell'attività svolta dalla predetta società e della documentazione depositata dagli stessi appellati, anche con riguardo alla perizia giurata per il trasferimento a terzi dell'azienda C.E. Electro s.r.l., da cui si evince che il valore contabile stessa ammontava quantomeno ad € 100.608,59 (non conoscendosi tuttavia l'effettivo importo della cessione a terzi del ramo d'azienda, che del resto non è stato documentato né allegato dagli appellati e che avrebbe potuto costituire un indice significativo) e ancora degli utili ritraibili e del valore della controprestazione stabilita in contratto per il trasferimento delle quote, pari ad euro 100,00, si ritiene che l'importo della penale possa essere
21 equitativamente rideterminato in € 100,00 giornalieri, somma che risulta sufficiente ed adeguata a soddisfare l'interesse dell'appellante e non sproporzionata, contemperando i reciproci interessi dei contraenti senza trascurare l'importanza che l'inadempimento ha avuto per il Parte_1
21. Quanto alla decorrenza del riconoscimento della penale, essa non può che farsi iniziare dalla data di effettiva efficacia della manifestazione di volontà espressa dal di Parte_1
eseguire il preliminare di compravendita, secondo l'interpretazione delle clausole di cui si è dato conto al paragrafo 19. Tale data deve individuarsi nel 9 ottobre 2014, tenuto conto che l'efficacia della dichiarazione, secondo l'interpretazione già illustrata della clausola 5.4, decorre dal termine di 5 anni dalla sottoscrizione del documento. Ciò in quanto, sebbene fosse già pacifico e manifestato il rifiuto al trasferimento delle quote fin dall'11 agosto 2011 (doc. 9 appellante), la decorrenza dell'efficacia della dichiarazione resa dal indicata nella clausola 5.4 era Parte_1
comunque stata contrattualmente individuata, il che deve condurre a individuare la data suindicata (9 ottobre 2014), posto altresì che la stessa clausola disciplinante la penale dispone
Co che “Resta inteso che il rifiuto, in qualsiasi modo motivato, da parte di e/o di CP_2
eseguire quanto previsto al presente articolo 5, comporterà, a carico dei medesimi, l'obbligo di
corrispondere a una penale pari ad 10.000,00 euro per ogni giorno di ritardo Parte_1
sull'esecuzione dell'incombente”, come peraltro prospettato dalla stessa parte appellata CP_2
con la comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 18) e nel presente giudizio (cfr. pag.
28): “In via del tutto tuzioristica ulteriore si fa comunque presente che la stessa penale invocata
dall'attore, attesa la disposizione di cui all'art.
5.4 della scrittura privata 09.10.2009, non può
comunque decorrere prima del 09.10.2014.” Per tale motivo la penale va riconosciuta dal 9
ottobre 2014 alla data di pubblicazione della presente sentenza e, indicativamente, anche ai fini
22 della determinazione delle spese di lite, essa è alla data di decisione del presente giudizio calcolata dal 9 ottobre 2014 al 16 giugno 2025 (3903 giorni) in euro 390.300,00.
22. Infine, in punto di spese di lite, giova per completezza evidenziare, per quanto la riforma della pronuncia impugnata determini la necessità di riformare il relativo capo di sentenza, che in ogni caso nell'ipotesi di rigetto del gravame non si sarebbe potuto procedere ad una riforma delle spese di lite per come quantificate in primo grado come chiesto dalla parte appellata , vista CP_1
la mancata proposizione di specifico appello incidentale da parte degli appellati e non essendo all'uopo sufficiente la proposizione di domanda ex art. 346 cpc.
Conclusioni e spese di lite
23. Va, dunque, accolto l'appello proposto nei termini indicati.
24. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico solidale delle parti appellate soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del decisum (scaglione di riferimento 260.000 -
520.000,01: alla data di calcolo €100,00 x 3903 giorni, dal 9 marzo 2014 al 16 giugno 2025, per un totale di € 390.300,00), esclusa per l'appello la fase istruttoria non tenutasi e ridotta ai minimi la fase istruttoria per il primo grado in ragione dell'assenza di istruttoria costituenda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
23 a) Accerta per le ragioni di cui in parte motiva l'inadempimento delle parti CP_1
e rispetto a quanto previsto dalle clausole sub 5.2 e 5.5 ii) di cui
[...] CP_2
alla scrittura privata del 9 ottobre 2009;
b) Condanna in solido e al pagamento a favore di CP_1 CP_2
dell'importo previsto dalla clausola penale, rideterminato per Parte_1
le ragioni di cui in motivazione in € 100,00 giornalieri da calcolarsi a partire dal 9 ottobre
2014 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi sulla somma complessiva dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
2) Condanna le parti appellate in solido e al CP_1 CP_2
pagamento a favore della parte appellante delle spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 17.252,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge e per il presente grado in euro 14.239,00 per compensi professionali, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIEROBON REGINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLONNA CP_1 C.F._2
FRANCESCO e dall'avv. GOBBETTA CARLA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORLETTO CP_2 C.F._3
GIANLUIGI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 827/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
29/04/2022 e notificata in data 23/5/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
NEL MERITO:
In riforma della sentenza n. 827/2022 del Tribunale di Venezia, pronunciata dal Giudice, dott.ssa Campagner, pubblicata il 29/04/2022, nel procedimento R.G. n. 9004/2018 e notificata all'appellante in data 23/05/2022: accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti alla scrittura privata del 09/10/09, condannarsi i sig.ri , nato il [...] a [...] e ivi CP_1 residente in [...], C.F.: e , nato il [...] CodiceFiscale_4 CP_2
a GA TA (PD) e residente in [...], C.F.:
[...]
, in solido fra loro, a pagare in favore del sig. la C.F._5 Parte_1 somma di € 35.670.000,00, ovvero quella diversa, maggiore a maturare o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi convenzionali al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dal dovuto a saldo.
Con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata CP_1
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Respingersi l'appello proposto per i motivi tutti esposti nel paragrafo 5 (da pag. 7 a pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta per l'appellato ) e, conseguentemente, CP_1
2 confermarsi integralmente la sentenza n. 827/2022, pubblicata il 29/04/2022, R.G. n. 9004/2018,
Repert. n. 2155/2022 del 29/04/2022, notificata in data 23-27/05/2022, emessa dal Tribunale
Ordinario di Venezia (Giudice Dott.ssa Chiara Campagner).
In ogni caso respingersi l'appello proposto per i motivi tutti riproposti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. e meglio illustrati nel paragrafo 6 (da pag. 19 a pag. 35 della comparsa di costituzione e risposta per l'appellato ), confermandosi quindi la sentenza n. CP_1
827/2022, pubblicata il 29/04/2022, R.G. n. 9004/2018, Repert. n. 2155/2022 del 29/04/2022, notificata in data 23-27/05/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia (Giudice Dott.ssa
Chiara Campagner) e liquidando le spese e i compensi professionali di lite del primo grado come indicato nella nota spese di primo grado, per i motivi esposti al paragrafo 6.8 della comparsa di costituzione e risposta per l'appellato , con condanna dell'appellante CP_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, secondo quanto meglio esposto al paragrafo 6.9 della comparsa di costituzione e risposta per l'appellato
. CP_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
In denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte nel merito, ridursi drasticamente e, comunque, ad equità, ex art. 1384 c.c. la penale indicata nell'art. 5 della scrittura privata del 09/10/09, per i motivi tutti meglio esposti al paragrafo 6.7 di cui alla comparsa di costituzione e risposta per l'appellato , limitandosi la CP_1 condanna degli appellati alle due ipotesi alternative individuate nel paragrafo stesso e, pertanto, all'importo di € 100,00 oltre interessi di legge dal 09/10/14 all'effettivo saldo o, in alternativa, ad una somma non superiore ad € 25.152,15 oltre interessi di legge dal 09/10/14 all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di lite, anche del presente grado di giudizio, interamente rifusi.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
a) In via di estremo subordine, e per solo ed esclusivo scrupolo di difesa, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il valore del ramo aziendale di CE Electro srl di AS TO, da conferire nella società Bluergo srl, sempre di AS TO, è stato stimato, alla data del 21/11/13, in € 100.608,59, come da documenti che si rammostrano (cfr. docc. 02 e 04 di primo grado dell'appellato ); CP_1
3 2) Vero che la perizia di stima di cui al capitolo che precede è stata asseverata dal Notaio di San Martino di Lupari e allegata al verbale di assemblea di CE Electro srl, Persona_1 come da documentazione che si rammostra (cfr. doc. 05 di primo grado dell'appellato ). CP_1
b) Si indicano a testi:
• Dott. di AS TO;
Testimone_1
• Notaio di San Martino di Lupari. Persona_1
c) Infine, sempre per il solo denegatissimo e non creduto caso di mancato accoglimento delle eccezioni svolte, si chiede CTU tesa ad accertare il valore oggettivo del 25% del capitale sociale di CE Electro srl alla data del marzo 2011, data del presunto (e totalmente contestato) esercizio del diritto di opzione (di cui, peraltro, si ribadisce la totale invalidità), tenendosi conto, in ogni caso, dei dati emergenti dalla perizia asseverata prodotta in atti.”
Per parte appellata CP_2
“A) Nel merito: ogni contraria istanza respinta:
a) In via principale: per tutti i motivi dedotti ai punti da 1) a 5) della comparsa di costituzione e risposta 10.01.2023, rigettarsi l'appello avversario e confermarsi l'impugnata sentenza.
b) In via subordinata: in denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub a) che precedono, per i motivi di cui al punto 6) della comparsa di costituzione e risposta
10.01.2023, ridursi drasticamente ex art. 1384 c.c. la penale di cui all'art.5 della scrittura privata 09.10.2009 e limitarsi la condanna dei convenuti ad € 100,00 oltre interessi di legge dal
10.10.2014 e comunque ad una somma non superiore a complessivi € 27.000,00.
B) In via estremamente subordinata istruttoria: in denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui ai punti da 1) a 5) della comparsa di costituzione e risposta
10.01.2023, con riferimento all'eccezione di cui al punto 6) di detta comparsa, qualora non sia considerato già comprovato documentalmente il valore soggettivo della prestazione in € 100,00, come da scrittura privata 09.10.2009, ovvero il valore oggettivo della stessa come da perizia asseverata prodotta sub doc. n. 1 in prime cure, si chiede C.T.U. diretta ad accertare il valore del 25% della C.E. Electro s.r.l. al momento dell'esercizio da parte del sig. Parte_2
dei diritti asseritamente conseguenti alla scrittura privata 09.10.2009, ossia nel marzo
[...]
2011.
C) Spese e compenso di lite anche del presente grado integralmente rifusi, anche ex art. 96, 3° comma, c.p.c. da liquidarsi equitativamente.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione notificato in data 5 settembre 2018 , quale Parte_1
cessionario del credito di , conveniva in giudizio, avanti al Tribunale Parte_2
di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, e , CP_1 CP_2
chiedendo che fosse accertato e dichiarato il loro inadempimento alla scrittura privata del 9
ottobre 2009 e, in particolare, all'obbligo di trasferimento delle quote della società costituenda e,
conseguentemente, emessa condanna a loro carico, in solido, a pagare in suo favore la somma di
€ 25.550.000,00, a titolo di penale per il mancato trasferimento delle quote stesse (10.000,00
euro per ogni giorno di ritardo), ovvero quella diversa, maggiore a maturare o minore accertata in corso di causa e, comunque, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi convenzionali al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
2. Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti contestando le domande attoree ed eccependo l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Treviso.
3. Esaurita la fase di trattazione e con sola istruttoria documentale, la causa veniva trattenuta in decisione e con ordinanza del 1° dicembre 2021, il Collegio, ritenuta la controversia non di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, la rimetteva al Tribunale in composizione monocratica.
4. Con la sentenza n. 827/2022 il Tribunale di Venezia in composizione monocratica decideva la controversia, rigettando le domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite, nei seguenti termini:
“- dichiara l'incompetenza per materia della Sezione Specializzata di Impresa del Tribunale di
5 Venezia;
- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio;
- accerta e dichiara la nullità degli artt.
5.2 e 5.5. lett. a) sub (ii) del contratto di data 9.10.2009;
- per l'effetto rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che
liquida in Euro 10.343,00 per compenso in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge”.
Quanto all'assenza di competenza della Sezione specializzata di Impresa il Tribunale
evidenziava che la questione oggetto di causa riguardava l'applicazione di una penale sulla base del contratto sottoscritto dalle parti e non rapporti societari tra le stesse. Sempre in via preliminare rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia non essendo la medesima eccezione stata svolta tempestivamente in relazione a tutti i fori concorrenti ex art. 18, 19 e 20 cpc.
Nel merito, effettuata l'interpretazione del contratto, riteneva che il punto 5.2 del contratto, ove per l'ipotesi di fallimento della snc veniva previsto che si impegnava a trasferire a titolo CP_2
gratuito a la quota del 25% (con l'obbligo di quest'ultimo di intestare Parte_2
il 12,5% al fratello allora minorenne) della società CE [con analoga Parte_1
previsione al punto 5.5 lett. (a), sub (ii) ] non costituisse un contratto di opzione ma un contratto preliminare unilaterale di donazione, posto che il prezzo della cessione era assente e in altra parte dell'accordo stabilito in 100,00 euro, con la conseguenza che la predetta pattuizione era nulla,
essendo incompatibile la donazione con l'obbligazione di porla in essere e con la conseguenza ulteriore che nessuna penale (prevista nella somma di euro 10.000,00 per ciascun giorno di
6 ritardo nell'esecuzione della cessione delle quote) era dovuta. Evidenziava, altresì, i termini confliggenti previsti per l'esercizio del cd diritto di opzione [“entro e non oltre lo scadere del
primo anno successivo al verificarsi dell'avvenimento di cui sopra (omologa del concordato preventivo o dichiarazione di fallimento) e, comunque, non prima di anni 5 dalla sottoscrizione
del presente documento”], ritenendo comunque la questione non dirimente in ragione della rilevata nullità della pattuizione citata. Condannava l'attore al pagamento delle spese di lite determinando la misura del compenso per ciascun convenuto in ragione dello scaglione di valore indeterminabile, avendo il richiesto la liquidazione della penale nella somma Parte_1
indicata o in somma anche minore come accertata in corso di causa.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la violazione dell'art. 1363 cc per non aver considerato il Tribunale, nell'esame delle clausole contrattuali, anche l'art.
5.5 sub lett j). Ha lamentato che la sentenza di primo grado era errata, nella parte in cui, a pag. 11 e 12, aveva statuito che l'impegno assunto dai convenuti a trasferire le quote di partecipazione della CE Electro Srl
dovesse qualificarsi come contratto preliminare unilaterale, ritenendo, poi, che il prezzo convenuto in relazione a detto preliminare dovesse considerarsi meramente simbolico, di tal che l'atto definitivo sarebbe consistito in un atto a titolo gratuito, senza aver considerato la previsione secondo cui anche i convenuti avrebbero potuto esercitare il medesimo diritto, sicché
veniva meno l'unilateralità, stante la reciprocità del vincolo e si configurava, invece, un contratto aleatorio. Ha censurato, inoltre, la sentenza impugnata, per avere il Tribunale estrapolato il patto
7 di trasferimento quote dal complessivo contesto contrattuale, trattandolo alla stregua di un negozio autonomo e svincolato dalle restanti pattuizioni, in spregio all'art. 1363 cc, mentre detto patto era, sia testualmente che funzionalmente, una parte integrante di una più ampia e articolata operazione economica, che dunque non poteva essere trascurata ai fini interpetrativi, pena la denunciata violazione del cosiddetto “canone della totalità”, essendo stata prevista anche la cessione dell'azienda di . Controparte_3
5.2 Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell'art. 1367 cc il quale, anche in presenza di clausole contradditorie, induce alla conservazione del contratto, conservazione che è
un dovere interpretativo del giudice di merito a cui il medesimo non può sottrarsi.
5.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'errata equiparazione tra gratuità e liberalità e l'erroneità della presunzione dell'animus donandi, mai allegato dagli stessi convenuti,
certamente non evincibile per presunzioni e comunque incompatibile con tutte le pattuizioni di cui alla scrittura del 9 ottobre 2009, con conseguente assenza della riconosciuta nullità.
5.4 Con il quarto motivo, subordinato, ha censurato il capo delle spese di lite, ritenendo che la complessità del testo contrattuale e delle operazioni sottese e la difficoltà di accertamento in fatto fossero senz'altro idonee a determinare la compensazione delle spese di lite in primo grado.
5.5 Ha concluso riproponendo le domande formulate in primo grado, deducendo che già in data 11 agosto 2011 e si erano rifiutati di adempiere alle loro obbligazioni di CP_2 CP_1
cessione delle quote optate, rifiuto che aveva prodotto gli effetti della costituzione in mora e ha chiesto dunque il riconoscimento della penale nella somma stabilita dal contratto o in altra somma equitativamente determinata, evidenziando, comunque, i parametri, tra cui l'elevato valore della società.
8 6. Si è costituita in giudizio la parte appellata , che ha chiesto il rigetto CP_2
dell'impugnazione e comunque della domanda del anche sotto gli ulteriori profili di Parte_1
nullità, illiceità e illegittimità della pattuizione, tutti riproposti ex art. 346 cpc.
7. Si è costituita in giudizio la parte appellata , che ha chiesto il rigetto CP_1
dell'impugnazione, ha riproposto ex art. 346 cpc tutte le eccezioni e deduzioni di cui ai propri atti difensivi, rimasti assorbiti e, pur senza formulare appello incidentale, ritenendo sufficiente la riproposizione della domanda ex art. 346 cpc, ha chiesto una diversa quantificazione delle spese di lite e riproposto la domanda di condanna ex art. 96 cpc per il primo grado di giudizio.
8. Rigettata l'istanza di sospensiva formulata e depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza di PC, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. La causa è stata poi rimessa sul ruolo per incompatibilità di uno dei membri del
Collegio ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 aprile 2025,
all'esito della quale è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come integralmente riportate in epigrafe. Le parti, in sede di udienza di PC, hanno rinunciato alla concessione di nuovi termini ex art. 190 cpc, in quanto già concessi e usufruiti.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10. I primi tre motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto vertenti sulla questione relativa alla qualificazione del negozio, sono fondati, giacché la valutazione unitaria del contenuto degli accordi stipulati tra le parti conduce a ritenere, diversamente da quanto
9 reputato dal primo Giudice, che le clausole di cui al punto 5.2 e 5.5 (ii) della scrittura privata integrino gli estremi di un contratto preliminare di compravendita di quote societarie.
11. In generale, in tema di ermeneutica contrattuale, va premesso che la giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce ha ribadito il divieto di interpretazione atomistica delle clausole negoziali, evidenziando per contro la necessità di individuarne il significato in rapporto alla totalità del contratto cui le stesse accedono, offrendo così un'interpretazione complessiva,
unitaria e coerente dell'assetto negoziale posto in essere dai contraenti, in tal modo apprezzato e valorizzato nella sua compiutezza. Più precisamente, la necessità di correlare le clausole all'intero testo contrattuale è stata ravvisata sia in relazione all'esame del loro senso letterale,
sicché queste debbono essere “considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo
coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta
la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che
la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto
composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al
fine di chiarirne il significato”, sia nell'utilizzo del criterio di interpretazione funzionale del contratto ex art. 1369 cc e dell'interpretazione secondo buona fede e correttezza ex art. 1366 cc,
avendo in questo senso riguardo “allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione
del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295). […] Assume
dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio,
alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso
tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701), con
convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art.
10 1372 c.c.)” (cfr. Cass. civ. n. 14882/2018, Cass. Civ. n. 7927/2017; vedasi anche Cass. civ. n.
8940/2024, nonché Cass. sez. L. n. 24699/2021). Tanto premesso in ordine ai principi informatori della materia e considerato, altresì, che la necessità di adottare i canoni interpretativi c.d. integrativi diventa ancor più stringente in ipotesi di obiettiva ambiguità del dato testuale (in questo senso, Cass. civ. n. 6444/2025), come avviene nel caso di specie, laddove le clausole condizionate al verificarsi del fallimento da un lato menzionano un trasferimento delle quote a titolo gratuito e, dall'altro, prevedono un corrispettivo per la cessione, nel merito si osserva quanto segue.
12. Rileva il Collegio che, a mezzo dell'accordo sottoscritto, le parti hanno posto in essere una complessa operazione finanziaria che aveva come fulcro la cessione in affitto dell'azienda di
, con l'intesa che, nell'ambito della domanda di concordato con Controparte_3
concessione dei beni che la società decotta da lì a poco avrebbe presentato, la C.E. Electro Srl,
costituita al fine di valorizzare i cespiti aziendali e le capacità produttive della concedente, si sarebbe offerta di acquistare una parte rilevante o tutto il compendio aziendale (vedasi testualmente le premesse al contratto). Come più volte emerso, poi, in caso di ammissione al concordato, e si erano impegnati ad acquisire il 75% delle quote CP_3 Parte_2
della neocostituita società, mentre, nel caso di fallimento, era previsto il trasferimento del 25%
delle quote a favore di . Rispetto al prezzo, nel primo caso si prevedeva un Parte_2
corrispettivo per il trasferimento di € 7.500,00, mentre nel secondo un importo di € 100,00. Se
quest'ultimo dato, in uno con la menzione dell'impegno da parte di a trasferire le quote a CP_2
titolo gratuito, è stato letto dal Tribunale nel senso di reputare che le parti avessero inteso stipulare un preliminare di donazione, da una lettura del testo contrattuale condotta in ossequio ai
11 canoni sopra menzionati (che, come già evidenziato, indicano, specialmente in caso di incertezza interpretativa, di sussumere la causa in concreto delle clausole nello scopo riferibile al complessivo contesto negoziale), emerge che le parti hanno inteso realizzare un preciso programma non sorretto in alcun modo da spirito di liberalità (la cui sussistenza, in ogni caso,
era onere degli odierni appellati dimostrare). È infatti il caso di evidenziare che tale elemento soggettivo, da intendersi come “consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario
mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente” (cfr. Cass. civ. n.
3147/1980, Cass. Civ. n. 21469/2022), connota espressamente la causa negoziale della donazione e, per l'effetto, concorre in via autonoma, ancorché in uno con l'assenza di corrispettivo, a qualificare tale fattispecie, come peraltro di recente ribadito dalla Suprema Corte:
“[…] Nella giurisprudenza di questa Corte si afferma che lo spirito di liberalità richiamato
dall'art 769 c.c. si identifica non con un generico intento benefico o altruistico, ma con lo scopo
obbiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita
attribuzione del bene al donatario [...]. Perciò, affinché un atto dispositivo possa qualificarsi
come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre
anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità, ossia effettuata a
titolo di mera e spontanea elargizione, fine a se stessa […]” (cfr. Cass. civ. n. 21462/2022, ove la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza della Corte distrettuale che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva qualificato un contratto come preliminare di donazione,
dichiarandolo per l'effetto nullo, sulla base del solo rilievo della mancata previsione di un prezzo, omettendo l'indagine, invece indispensabile alla qualificazione della pattuizione, circa la sussistenza del requisito soggettivo). Venendo alla fattispecie in esame, non vi sono elementi tali
12 per poter ritenere che lo scopo pratico riconnesso alle disposizioni di cui al 5.2 e 5.5 (ii), fosse quello, specifico, di obbligarsi ad attribuire gratuitamente e con spirito di liberalità un vantaggio patrimoniale a . Del resto, nel senso di escludere la sussistenza di animus Parte_2
donandi e di ritenere che le citate disposizioni negoziali vadano qualificate in termini di preliminare di compravendita, depone, altresì, la reciprocità che caratterizza la successiva clausola penale, essendo sul punto evidente che la portata di tale attribuzione bilaterale possa essere apprezzata solo se considerata quale patto accessorio ad un rapporto sinallagmatico. Si
osserva, infatti, che la predetta clausola era espressamente posta a presidio di entrambe le disposizioni che regolavano la cessione di quote, non solo quindi per il caso di omologa del concordato preventivo, ma anche per il caso di fallimento: “Laddove siano i Nuovi Soci,
disgiuntamente o congiuntamente, a decidere di esercitare la loro opzione, potranno, nelle stesse
forme e tempi descritti al precedente punto (a), convocare i sigg. avanti a notaio, Parte_1
al fine di trasferire la proprietà delle loro partecipazioni, sempre nelle misure ed al prezzo di cui
al precedente, già citato, punto (a). In caso di fallimento, l'eventuale trasferimento sarà fatto
valere solo nei confronti del sig. . Anche in tal caso, il mancato Parte_2
adempimento da parte del sig. a quanto sopra previsto, comporterà per essi Parte_1
Co l'obbligo di versare a e una somma, a titolo di penale, da calcolarsi secondo gli CP_2
stessi parametri e da versarsi secondo la stessa tempistica di cui al punto (a)”.
In conclusione, per tutte le ragioni finora esposte, le pattuizioni (5.2 e 5.5 ii) oggetto del giudizio devono essere qualificate in termini di preliminare di compravendita che, posto il pacifico rifiuto ad adempiere opposto dagli appellati (come allegato già in primo grado da Parte_1
e mai contestato), è rimasto ineseguito, con conseguente applicabilità della penale prevista.
13 13. L'accertamento della natura del negozio nei termini sopra descritti comporta la riviviscenza delle diverse eccezioni di nullità, invalidità e inefficacia delle clausole, come ritualmente riproposte ex art. 346 cpc, le quali, per quanto ancora di rilievo, devono essere,
quindi, esaminate.
14. Anzitutto, non può accogliersi la prospettazione secondo cui il corrispettivo pattuito era da considerarsi meramente simbolico e virtuale, sì da rendere nullo il preliminare di compravendita per assenza di causa. Infatti, il prezzo basso è ragionevolmente spiegabile in considerazione del fatto che, come già rammentato, la C.E. Electro S.r.l. era stata costituita al precipuo fine di stipulare un contratto di affitto dell'azienda sicché, come dedotto Parte_1
dall'appellante, le sorti incerte della newco in caso di fallimento della concedente, non essendovi all'evidenza certezza in ordine all'effettivo accaparramento della fallita, valevano a giustificare la cessione delle quote ad un prezzo inferiore a quello di mercato (viceversa, nel caso di omologa del concordato, e scongiurato quindi il rischio di una svalutazione della newco, il corrispettivo previsto per la cessione del 75% delle quote era pari a € 7.500,00, importo quindi del tutto proporzionale al capitale sociale, di € 10.000,00). Ancora una volta, poi, nella valutazione circa l'effettività del corrispettivo pattuito, deve valorizzarsi non solo l'apposizione della penale a presidio dell'adempimento, essa stessa già indice della sussistenza del binomio prestazione/controprestazione, come già visto, ma pure va apprezzato l'ingente valore riconnesso alla penale, pari a € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, in questo senso ulteriore elemento a comprova della serietà con cui le parti hanno inteso presidiare l'adempimento delle obbligazioni delle clausole negoziali. Tanto accertato in ordine alla non “simbolicità” del prezzo previsto per il trasferimento delle quote, va osservato che la valutazione della convenienza dell'accordo
14 costituisce un elemento lasciato all'autonomia e discrezionalità delle parti, in quanto l'equivalenza oggettiva delle prestazioni, ossia la loro corrispondenza in termini di valore economico, non è un requisito necessario dei contratti di scambio né in generale dei contratti a titolo oneroso, essendo le parti generalmente libere di determinare l'entità della prestazione e della controprestazione. Infatti, non solo il principio generale è quello per cui “Solo l'indicazione
di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare
la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un
prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di
valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed
afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità
di una causa diversa del contratto” (cfr. Cass. civ. n. 9640/2013) ma soprattutto, nel caso in esame, deve osservarsi che le clausole e la pattuizione oggetto di analisi sono inserite in una complessa operazione negoziale, sicché il controvalore attribuito al promesso trasferimento di quote risente necessariamente del valore dell'intera operazione, come concordata e voluta dalle parti nella sua interezza. A diversa valutazione, infatti, si sarebbe potuti pervenire solo nell'ipotesi in cui il preliminare in oggetto fosse stato autonomo e non inserito nell'ambito dell'operazione complessiva di cui si è dato conto.
15. Sotto il profilo dell'eccepita violazione dell'art. 72 l.f., va osservato che la scrittura privata, per la parte relativa alle prestazioni a carico di , al momento della Controparte_3
dichiarazione di fallimento era stata compiutamente eseguita, avendo le parti stipulato il contratto di cessione in affitto dell'azienda Campagnaro Elettrotecnica con atto pubblico del 12
ottobre 2009 (doc. 5 appellante), mentre la dichiarazione di fallimento è pervenuta in data 19
15 marzo 2010 (doc. 6 appellante). La dichiarazione del fallimento ha costituito poi l'avveramento della condizione cui era subordinata l'efficacia delle pattuizioni di cui al punto 5.2 e 5.5 ii) del contratto, di cui il fallito non è parte. In ultima analisi, non sussistevano i presupposti per ritenere l'accordo sospeso.
16. Altrettanto non condivisibile la censura che denuncia la violazione dell'art. 42 l.f., in combinato disposto con l'art. 1344 cc. Posto che “nella prospettiva del diritto civile, non è
sufficiente per aversi nullità del negozio che sia sanzionata, anche penalmente, la condotta di
colui o coloro che l'hanno posto in essere, dovendo farsi oggetto di verifica, piuttosto, le finalità
perseguite e gli interessi tutelati dalla norma violata, sia quanto al divieto della condotta tenuta
dalla/e parte/i che quanto al risultato ottenuto ponendo in essere quel determinato regolamento
di interessi” (cfr. Cass. civ. n. 26097/2016), va considerato che la citata disposizione fallimentare prevede lo spossessamento ope legis dei beni del fallito e pone un generale vincolo di indisponibilità su quelli acquisiti al fallimento, con la conseguenza di rendere inefficaci (ai sensi del successivo art. 44 l.f.) eventuali disposizioni di carattere patrimoniale poste in essere dal fallito, tutelando così la massa dei creditori sociali e garantendo la par condicio (Cass. civ. n.
16958/2021). Rilevato quindi che la ratio della norma è quello di preservare la consistenza del patrimonio fallimentare e di evitare interferenze da parte del fallito ai fini del buon andamento della procedura, non incide sulla validità dell'accordo il trasferimento del 25% delle quote di una società affittuaria dei beni dell'impresa dichiarata fallita (tenuto poi conto che la prosecuzione del contratto di locazione è stata autorizzata dal Curatore) a favore di un soggetto comunque estraneo alla procedura fallimentare, solo perché figlio del fallito, posto che tale accordo non è
idoneo ad eludere gli effetti del fallimento nei confronti di e, tanto meno, a Controparte_3
16 compromettere le ragioni del ceto creditorio o della massa, pregiudicandone la soddisfazione. In
assenza di specifiche allegazioni sul pregiudizio patito dai creditori e sull'incidenza delle operazioni compiute sui diritti dei creditori - e ciò anche a prescindere dalla legittimazione a farli valere da parte degli odierni appellati - la doglianza non risulta quindi condivisibile.
17. Rispetto alla dedotta ambiguità della clausola penale nella parte in cui individua il soggetto titolare del diritto ad invocarla, facendo essa generico riferimento a , Parte_1
ambiguità che, in tesi degli appellati, comporterebbe l'insussistenza del credito, si rileva che la censura non coglie nel segno. Il fatto che i contraenti abbiano stipulato due contratti preliminari di compravendita sottoposti a condizioni sospensive tra loro alternative e incompatibili (ossia l'ammissione al concordato preventivo e il fallimento), di talché il verificarsi dell'una implicava l'impossibilità di accadimento dell'altra e che in caso di fallimento egli Controparte_3
non sarebbe stato parte del relativo preliminare, non toglie che da una lettura combinata delle disposizioni emerge in modo del tutto chiaro che la legittimazione ad azionare la penale spettava solamente alle parti (non inadempienti) del solo contratto preliminare produttivo di effetti,
quindi, nel caso di fallimento, a (di cui è attuale cessionario). Parte_2 Pt_1
18. Neppure può apprezzarsi l'eccepita illegittimità della disposizione negoziale in cui veniva indicato l'obbligo di dimissioni degli amministratori, illegittimità che comporterebbe, in tesi dei resistenti, la nullità dell'intera clausola numero 5. Tale deduzione, per il Collegio, è irrilevante ai fini del decidere, giacché da un eventuale profilo di nullità della suindicata pattuizione non discenderebbe l'invalidità delle altre statuizioni che compongono la clausola n. 5, ma porterebbe ad una pronuncia di nullità parziale, non avendo gli appellati mai nemmeno allegato l'essenzialità della suindicata disposizione ai fini della stipulazione della scrittura privata, come
17 invece prescritto dall'art. 1419 cc.
19. Gli appellati hanno, poi, eccepito la decadenza di dal diritto di Parte_2
richiedere l'adempimento del preliminare, sul rilievo che quest'ultimo ha manifestato tale volontà con dichiarazione del 7 marzo 2011 che, benché tempestiva avuto riguardo al primo termine di decadenza previsto dal contratto (entro un anno dalla dichiarazione di fallimento) - a fronte della sentenza dichiarativa del fallimento del 19 marzo dell'anno precedente - non era da sola sufficiente per ritenere rispettato anche il secondo termine apposto dalla clausola (che prevedeva “Le opzioni, inoltre, potranno essere esercitate entro e non oltre lo scadere del primo
anno successivo al verificarsi dell'avvenimento di cui sopra e, comunque, non prima di anni 5
dalla sottoscrizione del presente documento”), sicché la comunicazione effettuata, in tesi degli appellati, andrebbe considerata tamquam non esset. Tale assunto non è condivisibile per due ragioni. Infatti, secondo un primo canone ermeneutico dei principi generali, deve darsi rilievo decisivo all'incolpevole impossibilità per la parte di rispettare ambo i termini previsti, in quanto risultati in concreto tra loro confliggenti, sicché non era esigibile da un Parte_2
comportamento diverso da quello tenuto, posto che il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone di apprezzare la conformità delle condotte attuative degli obblighi contrattuali alla stregua di una “valutazione comparativa degli interessi contrapposti, di
comportamenti, positivi o negativi, diversi in relazione alla specificità del caso concreto e non
predeterminabili, idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
comportamenti che devono
avere una duplice connotazione: essere idonei a preservare gli interessi di una delle parti, non
comportare per la parte da cui il comportamento è preteso un sacrificio apprezzabile” (cfr., in
18 motivazione, Cass. 22/03/2024, n. 7891)” (ripresa da Cass. civ. n. 23438/2024), al punto che si richiede finanche di tollerare “l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo
apprezzabile il proprio interesse.” (cfr. Cass. civ. n. 656/2025). Inoltre, secondo il canone ermeneutico dei principi informatori dell'interpretazione del contratto, le clausole vanno interpretate in modo che abbiano un senso, sicché la clausola in oggetto deve essere interpretata nel senso che la dichiarazione doveva essere effettuata entro un anno dall'evento, posto che al sintagma è stata apposta la dicitura, dal tenore senza dubbio perentorio, “entro e non oltre”,
mentre ai fini dell'individuazione del significato della volontà contrattuale in riferimento al termine indicato al secondo periodo “e, comunque, non prima di anni 5 dalla sottoscrizione del
presente documento” soccorrono le indicazioni di parte appellante come espresse con la prima memoria istruttoria e poste alla base delle difese svolte in replica all'eccezione di decadenza formulata dai convenuti in primo grado. Infatti, il ha illustrato al riguardo che “[…] Parte_1
Per non incorrere in decadenza dal diritto, dunque, il sig. non poteva che agire Parte_2
come ha fatto, facendo pervenire al sig. e al dott. la sopra menzionata CP_2 CP_1
raccomandata entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza di fallimento -rispettivamente in
data 14/03/11 e 12/03/11-, affermando nella missiva che era sua intenzione rispettare i termini
della scrittura e, pertanto, accettando che la stessa avesse efficacia non prima dei 5 anni dalla
sottoscrizione della Scrittura” (e ancora, ad abundantiam, “Peraltro, tale agire, necessitato per
quanto appena dimostrato, collima con l'unica interpretazione giuridicamente possibile dei
predetti termini. Il primo termine di un anno dal verificarsi dell'evento (ovvero, nel caso che ci
occupa, la dichiarazione di fallimento) è all'evidenza un termine convenzionale di decadenza
dall'esercizio del diritto […]. Il secondo termine, invece, appare essere stato posto nell'interesse
19 dei convenuti, assoggettati all'opzione, nell'ottica di concedere ai soci dell'appena costituita CE
Electro Srl il tempo materiale di inserirsi nel mercato e avviare la propria attività generando
utili in grado di coprire gli investimenti effettuati, primo fra tutti l'affitto dell'azienda della
Campagnaro Elettrotecnica snc, scongiurando il rischio di essere chiamati “troppo presto” a
cedere le quote optate […] vocata. Dunque, si deve concludere che il primo termine, in quanto
“finale” era di “revoca della proposta contrattuale ”e quindi di decadenza del diritto di
opzione; diversamente il secondo termine in quanto iniziale non può che avere ad oggetto o il
momento di decorrenza dell'efficacia del contratto conclusosi a fronte dell'esercizio
dell'opzione ovvero l'esigibilità dell'adempimento della proposta contrattuale insita
nell'opzione, ma non in ogni caso un momento prima del quale non potesse essere manifestata
l'accettazione della proposta contrattuale..”). Tale ragionamento è insito implicitamente anche nelle conclusioni in via subordinata come formulate dalle parti appellante, che fanno entrambe riferimento, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ad una decorrenza posticipata di 5 anni dalla sottoscrizione del documento.
In definitiva, alla luce di queste argomentazioni, l'invio tempestivo della prima comunicazione deve considerarsi adempimento idoneo a salvaguardare l'interesse delle controparti e ad impedire il verificarsi della decadenza, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dagli appellati sul punto. L'interpretazione della clausola nel senso appena precisato incide peraltro sulla decorrenza della debenza della penale nei termini di seguito illustrati.
20. Passando alla questione relativa all'applicazione della penale, da ultimo quantificata dall'appellante con le precisate conclusioni in € 35.670.000,00 e di cui gli appellati hanno congiuntamente richiesto la riduzione ex art. 1384 cc, va anzitutto premesso che l'esame relativo
20 alla manifesta eccessività della clausola deve essere condotto alla luce del pacifico insegnamento secondo cui deve aversi riguardo all'interesse che la parte ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, dovendosi in questo senso apprezzare “[…] l'effettiva incidenza
dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel
corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe
stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione
forfettaria di tale pregiudizio” (Cass. civ. n. 14706/2024). In applicazione di tale principio, si tratta quindi di stabilire se il mancato trasferimento delle quote societarie abbia costituito per un danno tale da richiedere di essere compensato con una somma pari ad € Parte_2
10.000,00 per ogni giorno di ritardo. Ebbene, ritiene il Collegio che tale somma sia del tutto eccessiva e sproporzionata, tanto in riferimento al valore oggettivo della prestazione, quanto e soprattutto in relazione all'entità del pregiudizio derivante dall'inadempimento, consistito nella mancata possibilità per il soggetto di prendere parte, in misura pari al 25%, all'esercizio dell'attività di impresa della C.E. Electro s.r.l. (capitale sociale iniziale di € 10.000,00), quindi nella mancata percezione degli utili maturati nel corso degli anni. Alla luce dell'attività svolta dalla predetta società e della documentazione depositata dagli stessi appellati, anche con riguardo alla perizia giurata per il trasferimento a terzi dell'azienda C.E. Electro s.r.l., da cui si evince che il valore contabile stessa ammontava quantomeno ad € 100.608,59 (non conoscendosi tuttavia l'effettivo importo della cessione a terzi del ramo d'azienda, che del resto non è stato documentato né allegato dagli appellati e che avrebbe potuto costituire un indice significativo) e ancora degli utili ritraibili e del valore della controprestazione stabilita in contratto per il trasferimento delle quote, pari ad euro 100,00, si ritiene che l'importo della penale possa essere
21 equitativamente rideterminato in € 100,00 giornalieri, somma che risulta sufficiente ed adeguata a soddisfare l'interesse dell'appellante e non sproporzionata, contemperando i reciproci interessi dei contraenti senza trascurare l'importanza che l'inadempimento ha avuto per il Parte_1
21. Quanto alla decorrenza del riconoscimento della penale, essa non può che farsi iniziare dalla data di effettiva efficacia della manifestazione di volontà espressa dal di Parte_1
eseguire il preliminare di compravendita, secondo l'interpretazione delle clausole di cui si è dato conto al paragrafo 19. Tale data deve individuarsi nel 9 ottobre 2014, tenuto conto che l'efficacia della dichiarazione, secondo l'interpretazione già illustrata della clausola 5.4, decorre dal termine di 5 anni dalla sottoscrizione del documento. Ciò in quanto, sebbene fosse già pacifico e manifestato il rifiuto al trasferimento delle quote fin dall'11 agosto 2011 (doc. 9 appellante), la decorrenza dell'efficacia della dichiarazione resa dal indicata nella clausola 5.4 era Parte_1
comunque stata contrattualmente individuata, il che deve condurre a individuare la data suindicata (9 ottobre 2014), posto altresì che la stessa clausola disciplinante la penale dispone
Co che “Resta inteso che il rifiuto, in qualsiasi modo motivato, da parte di e/o di CP_2
eseguire quanto previsto al presente articolo 5, comporterà, a carico dei medesimi, l'obbligo di
corrispondere a una penale pari ad 10.000,00 euro per ogni giorno di ritardo Parte_1
sull'esecuzione dell'incombente”, come peraltro prospettato dalla stessa parte appellata CP_2
con la comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 18) e nel presente giudizio (cfr. pag.
28): “In via del tutto tuzioristica ulteriore si fa comunque presente che la stessa penale invocata
dall'attore, attesa la disposizione di cui all'art.
5.4 della scrittura privata 09.10.2009, non può
comunque decorrere prima del 09.10.2014.” Per tale motivo la penale va riconosciuta dal 9
ottobre 2014 alla data di pubblicazione della presente sentenza e, indicativamente, anche ai fini
22 della determinazione delle spese di lite, essa è alla data di decisione del presente giudizio calcolata dal 9 ottobre 2014 al 16 giugno 2025 (3903 giorni) in euro 390.300,00.
22. Infine, in punto di spese di lite, giova per completezza evidenziare, per quanto la riforma della pronuncia impugnata determini la necessità di riformare il relativo capo di sentenza, che in ogni caso nell'ipotesi di rigetto del gravame non si sarebbe potuto procedere ad una riforma delle spese di lite per come quantificate in primo grado come chiesto dalla parte appellata , vista CP_1
la mancata proposizione di specifico appello incidentale da parte degli appellati e non essendo all'uopo sufficiente la proposizione di domanda ex art. 346 cpc.
Conclusioni e spese di lite
23. Va, dunque, accolto l'appello proposto nei termini indicati.
24. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico solidale delle parti appellate soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del decisum (scaglione di riferimento 260.000 -
520.000,01: alla data di calcolo €100,00 x 3903 giorni, dal 9 marzo 2014 al 16 giugno 2025, per un totale di € 390.300,00), esclusa per l'appello la fase istruttoria non tenutasi e ridotta ai minimi la fase istruttoria per il primo grado in ragione dell'assenza di istruttoria costituenda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
23 a) Accerta per le ragioni di cui in parte motiva l'inadempimento delle parti CP_1
e rispetto a quanto previsto dalle clausole sub 5.2 e 5.5 ii) di cui
[...] CP_2
alla scrittura privata del 9 ottobre 2009;
b) Condanna in solido e al pagamento a favore di CP_1 CP_2
dell'importo previsto dalla clausola penale, rideterminato per Parte_1
le ragioni di cui in motivazione in € 100,00 giornalieri da calcolarsi a partire dal 9 ottobre
2014 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi sulla somma complessiva dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
2) Condanna le parti appellate in solido e al CP_1 CP_2
pagamento a favore della parte appellante delle spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 17.252,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge e per il presente grado in euro 14.239,00 per compensi professionali, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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