Sentenza breve 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 05/12/2022, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01901/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Settimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: ES RA, IO IA AN, LL TA, TE LA, ER EL, CI IC, ER SA, AT SO, IC TA, EC HI, De AT LA, UL NA, ES IA, IT TO, AN IC, ER ST, IG RI, NO CI, ON SS, OL PP, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Lecce, n. 465 del 30.05.2022;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- nei limiti dell'interesse fatto valere, della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Lecce, n. 604 dell'8.07.2022, avente ad oggetto la presa d'atto del verbale della Commissione Esaminatrice, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativamente all'Avviso Pubblico bandito con deliberazione n. 184 del 4.03.2022;
- della Determinazione del Direttore della struttura della ASL Lecce, n. 3168 del 21.07.2022 avente ad oggetto il conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario Ortottista (Cat. D);
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;
- di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.ti F. Massa e M. Settimo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente espone di aver presentato domanda per partecipare all’avviso pubblico, per titoli e prova colloquio ai fini della formazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi provvisori di Collaboratore professionale sanitario-Ortottista, e si duole della sua esclusione da tale selezione, giusta atto n. 465 del 30 maggio 2022, deducendone il vizio di carenza di motivazione ed esponendo, comunque, che il motivo di esclusione, che gli sarebbe stato riferito vie brevi, consisterebbe nella presentazione della domanda di partecipazione prima della pubblicazione dell’avviso sul BURP, motivo che sarebbe di per sé illegittimo in quanto una tale circostanza non altera la par condicio competitorum ;
- b) l’ASL ha prodotto in giudizio la versione non oscurata della delibera impugnata, in cui si riporta effettivamente il motivo di esclusione riferito dal ricorrente (v. versione integrale della delibera in doc. 3 memoria ASL del 20 luglio 2022) e, in relazione a tale ultima circostanza, l’ASL ha evidenziato che, in pendenza del termine di presentazione delle domande, con mail dell’8 aprile 2022 (v. mail in doc. 6 memoria ASL del 20 luglio 2022), ha avvisato il ricorrente della necessità di ripresentare la domanda (in quanto quest’ultima era stata presentata prima della pubblicazione dell’avviso sul BURP);
- c) la ASL, oltre a concludere per l’infondatezza del ricorso principale, ha poi anche evidenziato che la selezione oggetto di causa si è conclusa con l’approvazione della graduatoria finale, come da delibera n. 604 dell’8 luglio 2022 (v. doc. 10 deposito ASL del 22 luglio 2022);
- d) il ricorrente, con memoria del 22 luglio 2022, ha contestato di aver ricevuto la suddetta mail ordinaria dell’8 aprile 2022;
- e) alla camera di consiglio del 26 luglio 2022, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 su richiesta del difensore di parte ricorrente, al fine di poter impugnare la graduatoria medio tempore intervenuta;
- f) parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti (notificati all’ASL presso il difensore costituito il 9 settembre 2022), con i quali ha impugnato, sostanzialmente per illegittimità derivata, la graduatoria finale approvata con delibera n. 604 dell’8 luglio 2022 e gli atti ad essa successivi, tra cui la delibera n. 3168 del 21 luglio 2022, di conferimento di 3 incarichi di collaboratore professionale sanitario ortottista;
- g) quindi, non essendovi il rispetto dei termini a difesa a fronte della notifica dei motivi aggiunti il 9 settembre 2022, la camera di consiglio del 13 settembre 2022 veniva rinviata a quella del 25 ottobre 2022, la quale veniva ulteriormente rinviata al 30 novembre 2022 per assicurare l’integrità del contraddittorio (con particolare riferimento alla necessità di verificare l’intervenuta notifica dei motivi aggiunti – e il conseguente rispetto del termine a difesa di 20 giorni liberi dal perfezionamento dell’ultima notifica – nei confronti di tutti i medici controinteressati che figurano nella graduatoria di cui alla delibera ASL n. 604 dell’8 luglio 2022);
- h) verificata l’integrità del contraddittorio (v., da ultimo, documentazione di parte ricorrente del 4 novembre 2022), alla camera di consiglio del 30 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
2) Ritenuto preliminarmente che, nel caso di specie, sussista la giurisdizione del G.A. in quanto si tratta di selezione pubblica per il conferimento a soggetti esterni di incarichi professionali a termine, « selezione la cui disciplina è stata fissata a monte in un avviso pubblico, aspetto che costituisce esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione (…) relativamente all’intenzione stessa di avvalersi di specifiche professionalità nonché alla determinazione dei criteri selettivi (…). [Anche] in casi della specie, l’amministrazione deve muoversi secondo parametri tipici dell’azione procedimentalizzata, conformata ai canoni dell’imparzialità e del buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., in quanto tesa alla ricerca, tramite l’applicazione dei criteri autodeterminati, dei soggetti più idonei » (T.A.R. Napoli, n. 7433 del 22 novembre 2021 e, nello stesso senso, C.G.A.R.S. n. 79 del 28 gennaio 2020).
3) Ritenuto, con riferimento ai profili di censura sollevati, di osservare quanto segue:
- a) la delibera di esclusione, impugnata col ricorso principale, non è carente di motivazione, in quanto la ASL ha prodotto in giudizio la versione integrale di tale atto (v. doc. 3 memoria ASL del 20 luglio 2022);
- b) risulta quindi destituito in punto di fatto il primo profilo di censura proposto dal ricorrente;
- c) è invece fondato il secondo profilo di censura dedotto, perché il fatto che il ricorrente abbia presentato la domanda di partecipazione dopo la pubblicazione dell’avviso sul sito ASL ma prima della pubblicazione di questo sul BURP non è fattore che, di per sé, altera la par condicio competitorum ;
- d) il ricorrente non doveva quindi essere escluso dalla selezione;
- e) dalla fondatezza del predetto profilo di doglianza deriva l’accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti e, per l’effetto, va annullata l’esclusione del ricorrente dalla selezione di che trattasi, con il conseguente obbligo conformativo della ASL di esaminare la candidatura del ricorrente secondo le prescrizioni del bando ed inserirla, in base al punteggio conseguito all’esito della valutazione, nella graduatoria finale oggetto di causa.
4) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra tutte le parti del giudizio, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate tra tutte le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
TO Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | TO Mangia |
IL SEGRETARIO