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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4745/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA PRIMA SEZIONE CIVILE
DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 02.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Venezia-Mestre, Via Parte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del Direttore Generale, Dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dal procuratore generale alle liti Avv. Leopoldo Conti, tale costituito con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Persona_1
Mestre, Rep. 34227 in data 6.11.2013, e dall'Avv. Alessandro Galiena
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
r.g. n. 4745/2020 1 Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, riformare integralmente la sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di
Roma n. 10670/2020, depositata in data 20.07.2020 nella parte in cui ha ritenuto prescritta la domanda azionata dalla Banca e, per l'effetto, accertato e dichiarato il credito dell'attrice per i titoli e gli importi azionati, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a pagare a favore di
[...] Parte_1
l'importo di € 1.332.264,74, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia Codesto Ecc.ma Corte, in via principale, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata.
In subordine, in accoglimento del presente appello incidentale condizionato:
- in via preliminare, dichiarare i crediti prescritti per essere decorso il termine ordinario decennale;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'infondatezza della domanda per difetto di titolarità, dal lato attivo, dei crediti controversi;
- nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate per non essere dovuti interessi;
- in estremo subordine, dichiarare la domanda comunque infondata per essere gli interessi dovuti nel minore importo indicato in comparsa.
Spese vinte”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Parte_1
per ottenere il pagamento degli interessi secondo il tasso Controparte_1
previsto dal codice civile per i crediti derivanti dai contratti stipulati prima dell'08.08.2002 e secondo il tasso previsto dall'art. 5 D.L.vo 231/2002 per i crediti derivanti dai contratti stipulati successivamente, per l'importo complessivo di
Euro 1.332.264,74, deducendo di essere cessionaria dei crediti commerciali r.g. n. 4745/2020 2 vantati da nei confronti Controparte_3
del in forza di due contratti di full factoring stipulati il Controparte_1
16.06.2005 e il 15.12.2005, di avere ottenuto dal debitore ceduto il pagamento in ritardo della sola sorte capitale e di avere dunque diritto a conseguire il pagamento degli interessi calcolati con decorrenza dal 180° giorno successivo alle date delle fatture cui gli stessi ineriscono.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il , che ha Controparte_1
tra l'altro eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e quella decennale dei crediti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10670/2020, ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal convenuto, rilevando che CP_1
anche a voler ritenere idoneo ad interrompere la prescrizione un precedente atto di citazione di avente lo stesso oggetto che ha dato luogo ad un Parte_1
giudizio (n. 75726/2010 RG Tribunale di Roma) poi estinto, dalla data della notificazione di detto atto di citazione (21.12.2010) alla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio (20.12.2016) era trascorso un tempo maggiore di cinque anni, in assenza di successivi ed ulteriori atti interruttivi.
Avverso l'indicata sentenza, depositata il 20.07.2020 e notificata in pari data, ha interposto tempestivamente appello formulando le conclusioni Parte_1
indicate in epigrafe e dolendosi della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il suo credito, in quanto l'art. 2948 n. 4 c.c. non può applicarsi agli interessi moratori oggetto della domanda, non trovando tale previsione applicazione per le obbligazioni unitarie, come quella in esame, attinente al pagamento di forniture, per le quali opera l'ordinaria prescrizione decennale, nel caso di specie non maturata per essere stata interrotta dalla notificazione dell'atto di citazione del giudizio n. 75726/2010 RG.
Nel merito, l'appellante ha riproposto tutte le difese già svolte nel giudizio di primo grado, sostenendo di avere fornito prova documentale del proprio credito, di essere pienamente legittimata, in quanto anche in ragione delle clausole dei contratti di full factoring i crediti le sono stati ceduti unitamente agli accessori, e rilevando la nullità ex art. 7 D.L.vo 231/2002 della clausola con la r.g. n. 4745/2020 3 quale le parti del rapporto principale avevano pattuito l'addebito di interessi moratori in misura non superiore al tasso previsto dal codice civile.
In data 12.10.2020 si è tempestivamente costituito il , Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, formulando i seguenti motivi:
I) intervenuta prescrizione decennale dei crediti, in quanto gli interessi sarebbero maturati tra il 27.11.2004 e il 16.12.2006, l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio è stato notificato il 20.12.2016 e non ha alcuna idoneità ad interrompere il decorso del termine ordinario di prescrizione l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 75726/2010 RG Tribunale
Roma sia perché prodotto da controparte in primo grado dopo il decorso del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. sia perché non vi è prova della sua notificazione;
II) difetto di titolarità del credito in capo all'appellante, in quanto l'oggetto delle cessioni è limitato alla sola sorte capitale con esclusione degli interessi, non avendo alcun rilievo le previsioni dei contratti di full factoring, privi dei requisiti formali necessari per la loro opponibilità ad una P.A.;
III) insussistenza del credito, atteso che gli interessi moratori pretesi non sono mai sorti, essendo i pagamenti stati effettuati con ritardo a causa del ritardo dell'esecuzione della controprestazione da parte della cedente e del ritardo nell'attivazione delle procedure di reiscrizione dei residui crediti perenti imputabile alla stessa cedente;
IV) erroneità nel calcolo degli interessi moratori, poiché ai sensi del DM n.
200/2000 è possibile applicare interessi per il ritardato pagamento solo nei limiti del tasso previsto dal codice civile e la scadenza delle fatture deve essere ancorata al 180° giorno successivo al ricevimento della documentazione indicata dall'art. 41 D.M. cit. da parte della Divisione incaricata della procedura di liquidazione, considerato inoltre che le fatture sono state liquidate non per l'intero importo essendo state applicate delle penali per il ritardo e l'applicabilità del D.L.vo 231/2002 alle amministrazioni aggiudicatrici è stata sancita solo con il D.L.vo n. 192/2012 in epoca successiva alla conclusione dei contratti di cui si discute.
r.g. n. 4745/2020 4 L'appello principale è fondato.
L'art. 2948 n. 4 c.c. non si applica, infatti, a tutti gli interessi, ma solo a quelli che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale, dunque a quelli accessori alle obbligazioni periodiche o di durata, mentre se accedono ad un debito principale da regolarsi in un'unica soluzione, come nel caso di specie, essendo maturati in relazione a crediti relativi ad un contratto di appalto, sono soggetti a prescrizione decennale, salvo che vi siano pattuizioni che assegnino autonomia al debito relativo agli interessi conferendogli la stessa periodicità. E' infatti la periodicità a caratterizzare sia la previsione in esame (“si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”) sia gli altri crediti indicati nei primi tre numeri dell'art. 2948 c.c. (annualità delle rendite, annualità delle pensioni alimentari, pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni).
La giurisprudenza di legittimità a più riprese, anche di recente, ha ribadito la correttezza di questa lettura dell'art. 2948 n. 4 c.c., statuendo che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”, con la conseguenza che “l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962” (così, Cass. n. 17197/2012, conf. Cass.
22276/2016, Cass. n. 28060/2023, Cass. n. 6833/2025) e che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
r.g. n. 4745/2020 5 l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (così, Cass.
n. 18951/2013).
E, con riferimento agli interessi moratori, che sono quelli di cui nello specifico si controverte, è proprio il requisito della periodicità che fa difetto, salvo che non sussistano specifici patti, nel caso di specie mancanti, che assegnino autonomia al debito relativo agli interessi di mora, conferendo loro la detta periodicità (Cass. n. 11125/2024, conf. Cass. n. 6833/2025).
Gli interessi moratori pretesi da sono dunque soggetti all'ordinaria Parte_1
prescrizione decennale, ma, essendo maturati, secondo l'assunto della stessa appellante, tra il 27.11.2004 ed il 16.12.2006, il credito si è non di meno prescritto, se si tiene conto che l'atto di citazione che ha introdotto in primo grado il presente giudizio è stato notificato il 20.12.2016.
Nella sentenza appellata si fa menzione di un precedente atto che avrebbe interrotto il termine decennale di prescrizione, l'atto di citazione che aveva introdotto il giudizio n. 75726/2010 RG, dichiarato poi estinto, notificato al il 15.12.2010. E' bene precisare che solo a tale atto di quel Controparte_1
giudizio potrebbe astrattamente riconoscersi l'effetto interruttivo, non essendo idonei a produrre il medesimo effetto gli altri atti dello stesso procedimento, men che meno la comparsa di costituzione del convenuto, non avendo i requisiti propri dell'atto di costituzione in mora (v. Cass. n. 7875/2025).
Senonché, il appellato ha contestato, nel primo motivo del suo CP_1
appello incidentale, come già aveva fatto tempestivamente nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., l'ammissibilità della produzione di quell'atto giudiziario, in quanto intervenuta dopo il decorso del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., che sancisce il maturare della barriera preclusiva istruttoria. Risulta invero dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado che il giudice istruttore all'udienza tenutasi il 05.10.2017 avesse concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. con le seguenti scadenze,
04.11.2017, 03.12.2017 e 23.12.2017, e che la parte attrice avesse Parte_1
depositato la memoria istruttoria il 06.12.2017, quando dunque sarebbe già decorso il (secondo) termine perentorio accordato dal giudice.
r.g. n. 4745/2020 6 La doglianza non è fondata, atteso che: (i) i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. hanno rispettivamente la durata di trenta giorni, trenta giorni e venti giorni;
(ii) essendo perentori non possono essere né abbreviati né prorogati nemmeno sull'accordo delle parti (art. 153 comma primo c.p.c.); (iii) il primo termine concesso (4 novembre 2017) scadeva di sabato e, dunque, era prorogato ex art. 155 comma quinto c.p.c. al lunedì successivo, 6 novembre 2017; (iv) il successivo termine di trenta giorni di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. non poteva dunque che iniziare a decorrere dallo stesso 6 novembre 2017, venendo così a scadere il 6 dicembre 2017, giorno nel quale depositava la Parte_1
memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. con i documenti allegati, tra i quali l'atto di citazione che aveva introdotto il giudizio n. 75726/2010 e che, ad onta di quanto dedotto da parte appellata, era stato ritualmente notificato all'Avvocatura Generale dello Stato il 15.12.2010 (ricevuto a mani proprie da impiegata incaricata). Occorre al riguardo rilevare che, in Persona_2
presenza di termini concatenati, di cui l'uno va calcolato a partire dal precedente, quando il termine precedente cade in un giorno festivo o di sabato, ex art. 155 c.p.c., il dies a quo del termine successivo comincia a decorrere dalla scadenza posticipata del termine precedente (v. Cass. n. 13201/2006, Cass. n.
21105/2014).
La produzione dell'atto di citazione è stata dunque tempestiva e tale atto ha senz'altro interrotto la prescrizione decennale del credito per interessi azionato da Parte_1
Il secondo motivo dell'appello incidentale non è inammissibile, come pretenderebbe parte appellante, in quanto le contestazioni in ordine al difetto di titolarità del credito non costituiscono un'eccezione in senso stretto bensì una mera difesa e sono state peraltro proposte dal già nella Controparte_1
comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
La contestazione è però infondata nel merito, atteso che: (i) l'oggetto dei contratti di cessione è rappresentato dai crediti portati dalle fatture allegate ai singoli atti;
(ii) la cessione del credito comprende ex art. 1263 comma primo c.c. tutte le utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi r.g. n. 4745/2020 7 la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione, alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente (v. Cass. n. 2978/2016, Cass. n. 9479/2024); (iii) gli atti di cessione prevedono che “per tutto quanto non altrimenti disposto dal presente atto, i rapporti tra le parti saranno regolati dalle condizioni generali del contratto di full factoring di cui in premessa”, contratti che, come riconosciuto dalla stessa parte appellata, prevedono espressamente la cessione del credito per interessi;
(iv) le cessioni sono state stipulate con scrittura privata autenticata e sono state notificate all'Amministrazione ceduta.
Il terzo motivo dell'appello incidentale è pure infondato.
Il ha allegato che “nel corso delle esecuzioni contrattuali si Controparte_1
sono verificati molteplici ritardi nell'espletamento delle forniture da parte della Ditta
WASS, sanzionati al momento della liquidazione con l'applicazione della penalità contrattualmente previste” e che comportavano “la caduta in perenzione amministrativa delle somme dovute dall'Amministrazione, con conseguente necessità di attivare, ad istanza di parte, il procedimento di reiscrizione, ai sensi del D.P.R. n.
270/2001, delle relative somme nei registri contabili”, con la conseguenza che il dies
a quo per la decorrenza degli interessi moratori avrebbe dovuto iniziare a decorrere a far data dalla reiscrizione in bilancio dei residui perenti.
Ora, non può dirsi che con queste espressioni l'appellante incidentale abbia assolto all'onere di allegazione su di esso gravante, non essendo stato in grado di indicare quali forniture siano state eseguite con ritardo, quale sia stata l'entità dei ritardi né in quali casi si sia fatto luogo a perenzione amministrativa.
Trattasi di allegazioni oltre modo generiche, inidonee in quanto tali sia a circoscrivere e ad individuare gli inadempimenti denunciati sia a consentire alla controparte di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che proprio nel caso di azione di inadempimento contrattuale “l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (così, Cass. n.
6618/2018, conf. Cass. n. 10141/2021). Né può ritenersi che la specificità dell'allegazione debba desumersi dall'esame dei documenti allegati, dovendo r.g. n. 4745/2020 8 considerarsi a tal fine solo le affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti (v. Cass. n. 8900/2025, Cass. n. 22055/2017).
Le considerazioni che precedono valgono a respingere anche il quarto motivo dell'appello incidentale nella parte in cui il appellante ha CP_1
sostenuto che i pretesi interessi potrebbero decorrere solo sugli importi delle fatture decurtati delle penalità applicate in conseguenza dei ritardi nell'esecuzione delle forniture. Non avendo la parte indicato quali siano le fatture nelle quali al corrispettivo delle prestazioni si assommino le penali per i ritardi né, come detto, quali siano stati i ritardi dell'appaltatore e la loro entità, è evidente che le allegazioni pecchino della necessaria specificità.
Riguardo alla misura degli interessi moratori, occorre rilevare che i contratti stipulati tra e rimandano tutti al capitolato CP_3 Controparte_1
generale di appalto recato dal DM 200/2000, il cui art. 43 prevedeva che in caso di ritardo nei pagamenti, sempre che il ritardo non fosse derivato da fatto imputabile al contraente o da decisione o comportamenti di altre autorità pubbliche, il contraente potesse richiedere sulla somma dovuta l'interesse legale fino alla data di emissione del mandato.
Ora, poiché alcuni di detti contratti erano stati stipulati in data anteriore all'08.08.2002, giorno di entrata in vigore del D.L.vo 231/2002, è pacifico che la richiesta degli interessi moratori debba essere parametrata su detta previsione e al saggio legale degli interessi;
e del resto la domanda è stata formulata in tal senso da Parte_1
Con riferimento invece ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.L.vo 231/2002, occorre richiamare le previsioni contenute nell'art. 5
e nell'art. 7 di detto D.L.vo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 192/2012, applicabile ratione temporis. L'art. 5 prevedeva che: “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”. L'art. 7 primo comma stabiliva a sua volta che:
r.g. n. 4745/2020 9 “L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore”.
Al riguardo, occorre rilevare che il Decreto legislativo n. 231/2002 ha dato attuazione alla Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 16° considerando della direttiva si statuisce che: “I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive”. Nel 19° considerando si legge invece che: “La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore”.
Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il legislatore del 2002 nel recepire la direttiva di tutela rafforzata del creditore ha perseguito tali obiettivi seguendo tre direttrici principali: termini di pagamento predeterminati con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia;
automatica decorrenza degli interessi senza bisogno dell'atto formale di costituzione in mora;
la misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, possibilità di deroga pattizia al saggio previsto (v. Cass. n. 16273/2022, Cass. n. 3736/2023).
Ora, già prima che sopravvenissero le modifiche al D.L.vo 231 apportate dal
D.L.vo n. 192/2012, inapplicabile ratione temporis al caso di specie, che ha r.g. n. 4745/2020 10 fortemente limitato l'autonomia negoziale prevedendo anche con riferimento alle clausole relative al saggio degli interessi moratori la nullità in caso di grave iniquità, la previgente disciplina, nella parte in cui sanzionava con la nullità
l'accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento che fosse gravemente iniquo in danno del creditore, si riferiva innanzitutto all'accordo di deroga al saggio degli interessi previsto dall'art. 5.
La appellante ha eccepito già nel giudizio di primo grado la nullità ai Pt_1
sensi dell'art. 7 D.L.vo 231/2002 della previsione contenuta nel capitolato generale di appalto di cui al DM 200/2000 che limitava al saggio legale la misura degli interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione appaltante, rilevando che nel periodo interessato dai ritardi nei pagamenti per cui è causa, gli interessi previsti dal codice civile si attestavano tra l'1% e il 2,5%, con la conseguenza che l'applicazione di detta previsione comporterebbe per l'incolpevole fornitore un danno ingiusto, nella misura pari al differenziale tra i predetti tassi e quelli di cui all'art. 5 D.L.vo
231/2002.
Ritiene la Corte che non solo per il motivo dedotto da parte appellante l'indicata previsione ricada nella sfera applicativa dell'art. 7 D.L.vo 231/2002.
Occorre, infatti, considerare che la deroga all'art. 5 era inserita in un atto unilateralmente predisposto dall'Amministrazione appaltante, il DM 200/2000, sicché l'appaltatore non aveva avuto in concreto alcuna possibilità di intervenire sulla predisposizione di detta clausola, potendo solo confidare sulla correttezza e sul rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla stazione appaltante nell'esecuzione dei contratti. Inoltre, vanno evidenziati ulteriori elementi, quali la rilevanza e la continuità dei rapporti instaurati tra le parti, le caratteristiche delle prestazioni pattuite, connotate dall'intuitus personae e da una prevalenza dell'attività di manodopera. Elementi quelli appena indicati che rendevano particolarmente importante il rispetto dei termini di pagamento convenuti e non equa la limitazione del risarcimento da ritardo predeterminata attraverso l'individuazione di un tasso assai ridotto degli interessi moratori.
Deve quindi rilevarsi la nullità della clausola in esame, con conseguente esigibilità da parte della cessionaria del credito degli interessi moratori al tasso r.g. n. 4745/2020 11 di cui all'art. 5 D.L.vo 231/2002, limitatamente ai contratti stipulati in data successiva all'08.08.2002.
L'appello incidentale è parzialmente fondato solo con riferimento ai termini di pagamento degli interessi sulle somme di cui alle fatture. Se per i contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo 231/2002 (08.08.2002) valgono le previsioni contenute nell'art. 41 del capitolato generale (DM
200/2000), a norma del quale “i pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono corrisposti dopo il collaudo, la consegna e l'accettazione, a seguito di presentazione di fatture, nonché della documentazione indicata in contratto”, e quelle contenute nell'art. 43 dello stesso DM, secondo cui “in caso di ritardo nei pagamenti il contraente può richiedere sulla somma dovuta l'interesse legale fino alla data di emissione del mandato”, per i contratti invece che ricadono nella sfera applicativa del D.L.vo 231/2002 non può che valere il disposto dell'art. 4 dello stesso
Decreto, secondo cui “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Giova rilevare infatti che la disciplina sulla decorrenza automatica degli interessi contenuta nell'art. 4 D.L.vo 231/2002
è applicabile anche al contratto di appalto, atteso che l'espressione “prestazione di servizi” di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) D.L.vo cit. è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (v. Cass. n. 5734/2019, Cass. n. 21523/2019,
Cass. n. 22260/2023, Cass. n. 24390/2023, Cass. n. 1747/2025).
La soccombenza reciproca ma prevalente del legittima Controparte_1
la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio solo nella misura di un quarto, con conseguente condanna dello stesso a CP_1
rifondere a i restanti tre quarti, liquidati come in dispositivo facendo Parte_1
applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento del quarto motivo dell'appello incidentale, così provvede:
1) Condanna il a corrispondere a gli Controparte_1 Parte_1
interessi moratori al tasso legale nei termini di cui agli artt. 41 e 43 DM
200/2000 per i contratti stipulati in data anteriore all'08.08.2002 e al tasso r.g. n. 4745/2020 12 di cui all'art. 5 D.L.vo 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento per i contratti stipulati in data successiva all'08.08.2002;
2) Dichiara compensate tra le parti nei limiti di un quarto le spese di lite e condanna il a corrispondere a i Controparte_1 Parte_1
restanti tre quarti, che liquida in Euro 19.620,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 13.425,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma del
29.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4745/2020 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA PRIMA SEZIONE CIVILE
DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 02.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Venezia-Mestre, Via Parte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del Direttore Generale, Dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dal procuratore generale alle liti Avv. Leopoldo Conti, tale costituito con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Persona_1
Mestre, Rep. 34227 in data 6.11.2013, e dall'Avv. Alessandro Galiena
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
r.g. n. 4745/2020 1 Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, riformare integralmente la sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di
Roma n. 10670/2020, depositata in data 20.07.2020 nella parte in cui ha ritenuto prescritta la domanda azionata dalla Banca e, per l'effetto, accertato e dichiarato il credito dell'attrice per i titoli e gli importi azionati, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a pagare a favore di
[...] Parte_1
l'importo di € 1.332.264,74, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia Codesto Ecc.ma Corte, in via principale, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata.
In subordine, in accoglimento del presente appello incidentale condizionato:
- in via preliminare, dichiarare i crediti prescritti per essere decorso il termine ordinario decennale;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'infondatezza della domanda per difetto di titolarità, dal lato attivo, dei crediti controversi;
- nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate per non essere dovuti interessi;
- in estremo subordine, dichiarare la domanda comunque infondata per essere gli interessi dovuti nel minore importo indicato in comparsa.
Spese vinte”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Parte_1
per ottenere il pagamento degli interessi secondo il tasso Controparte_1
previsto dal codice civile per i crediti derivanti dai contratti stipulati prima dell'08.08.2002 e secondo il tasso previsto dall'art. 5 D.L.vo 231/2002 per i crediti derivanti dai contratti stipulati successivamente, per l'importo complessivo di
Euro 1.332.264,74, deducendo di essere cessionaria dei crediti commerciali r.g. n. 4745/2020 2 vantati da nei confronti Controparte_3
del in forza di due contratti di full factoring stipulati il Controparte_1
16.06.2005 e il 15.12.2005, di avere ottenuto dal debitore ceduto il pagamento in ritardo della sola sorte capitale e di avere dunque diritto a conseguire il pagamento degli interessi calcolati con decorrenza dal 180° giorno successivo alle date delle fatture cui gli stessi ineriscono.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il , che ha Controparte_1
tra l'altro eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e quella decennale dei crediti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10670/2020, ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal convenuto, rilevando che CP_1
anche a voler ritenere idoneo ad interrompere la prescrizione un precedente atto di citazione di avente lo stesso oggetto che ha dato luogo ad un Parte_1
giudizio (n. 75726/2010 RG Tribunale di Roma) poi estinto, dalla data della notificazione di detto atto di citazione (21.12.2010) alla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio (20.12.2016) era trascorso un tempo maggiore di cinque anni, in assenza di successivi ed ulteriori atti interruttivi.
Avverso l'indicata sentenza, depositata il 20.07.2020 e notificata in pari data, ha interposto tempestivamente appello formulando le conclusioni Parte_1
indicate in epigrafe e dolendosi della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il suo credito, in quanto l'art. 2948 n. 4 c.c. non può applicarsi agli interessi moratori oggetto della domanda, non trovando tale previsione applicazione per le obbligazioni unitarie, come quella in esame, attinente al pagamento di forniture, per le quali opera l'ordinaria prescrizione decennale, nel caso di specie non maturata per essere stata interrotta dalla notificazione dell'atto di citazione del giudizio n. 75726/2010 RG.
Nel merito, l'appellante ha riproposto tutte le difese già svolte nel giudizio di primo grado, sostenendo di avere fornito prova documentale del proprio credito, di essere pienamente legittimata, in quanto anche in ragione delle clausole dei contratti di full factoring i crediti le sono stati ceduti unitamente agli accessori, e rilevando la nullità ex art. 7 D.L.vo 231/2002 della clausola con la r.g. n. 4745/2020 3 quale le parti del rapporto principale avevano pattuito l'addebito di interessi moratori in misura non superiore al tasso previsto dal codice civile.
In data 12.10.2020 si è tempestivamente costituito il , Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, formulando i seguenti motivi:
I) intervenuta prescrizione decennale dei crediti, in quanto gli interessi sarebbero maturati tra il 27.11.2004 e il 16.12.2006, l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio è stato notificato il 20.12.2016 e non ha alcuna idoneità ad interrompere il decorso del termine ordinario di prescrizione l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 75726/2010 RG Tribunale
Roma sia perché prodotto da controparte in primo grado dopo il decorso del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. sia perché non vi è prova della sua notificazione;
II) difetto di titolarità del credito in capo all'appellante, in quanto l'oggetto delle cessioni è limitato alla sola sorte capitale con esclusione degli interessi, non avendo alcun rilievo le previsioni dei contratti di full factoring, privi dei requisiti formali necessari per la loro opponibilità ad una P.A.;
III) insussistenza del credito, atteso che gli interessi moratori pretesi non sono mai sorti, essendo i pagamenti stati effettuati con ritardo a causa del ritardo dell'esecuzione della controprestazione da parte della cedente e del ritardo nell'attivazione delle procedure di reiscrizione dei residui crediti perenti imputabile alla stessa cedente;
IV) erroneità nel calcolo degli interessi moratori, poiché ai sensi del DM n.
200/2000 è possibile applicare interessi per il ritardato pagamento solo nei limiti del tasso previsto dal codice civile e la scadenza delle fatture deve essere ancorata al 180° giorno successivo al ricevimento della documentazione indicata dall'art. 41 D.M. cit. da parte della Divisione incaricata della procedura di liquidazione, considerato inoltre che le fatture sono state liquidate non per l'intero importo essendo state applicate delle penali per il ritardo e l'applicabilità del D.L.vo 231/2002 alle amministrazioni aggiudicatrici è stata sancita solo con il D.L.vo n. 192/2012 in epoca successiva alla conclusione dei contratti di cui si discute.
r.g. n. 4745/2020 4 L'appello principale è fondato.
L'art. 2948 n. 4 c.c. non si applica, infatti, a tutti gli interessi, ma solo a quelli che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale, dunque a quelli accessori alle obbligazioni periodiche o di durata, mentre se accedono ad un debito principale da regolarsi in un'unica soluzione, come nel caso di specie, essendo maturati in relazione a crediti relativi ad un contratto di appalto, sono soggetti a prescrizione decennale, salvo che vi siano pattuizioni che assegnino autonomia al debito relativo agli interessi conferendogli la stessa periodicità. E' infatti la periodicità a caratterizzare sia la previsione in esame (“si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”) sia gli altri crediti indicati nei primi tre numeri dell'art. 2948 c.c. (annualità delle rendite, annualità delle pensioni alimentari, pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni).
La giurisprudenza di legittimità a più riprese, anche di recente, ha ribadito la correttezza di questa lettura dell'art. 2948 n. 4 c.c., statuendo che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”, con la conseguenza che “l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962” (così, Cass. n. 17197/2012, conf. Cass.
22276/2016, Cass. n. 28060/2023, Cass. n. 6833/2025) e che “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
r.g. n. 4745/2020 5 l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (così, Cass.
n. 18951/2013).
E, con riferimento agli interessi moratori, che sono quelli di cui nello specifico si controverte, è proprio il requisito della periodicità che fa difetto, salvo che non sussistano specifici patti, nel caso di specie mancanti, che assegnino autonomia al debito relativo agli interessi di mora, conferendo loro la detta periodicità (Cass. n. 11125/2024, conf. Cass. n. 6833/2025).
Gli interessi moratori pretesi da sono dunque soggetti all'ordinaria Parte_1
prescrizione decennale, ma, essendo maturati, secondo l'assunto della stessa appellante, tra il 27.11.2004 ed il 16.12.2006, il credito si è non di meno prescritto, se si tiene conto che l'atto di citazione che ha introdotto in primo grado il presente giudizio è stato notificato il 20.12.2016.
Nella sentenza appellata si fa menzione di un precedente atto che avrebbe interrotto il termine decennale di prescrizione, l'atto di citazione che aveva introdotto il giudizio n. 75726/2010 RG, dichiarato poi estinto, notificato al il 15.12.2010. E' bene precisare che solo a tale atto di quel Controparte_1
giudizio potrebbe astrattamente riconoscersi l'effetto interruttivo, non essendo idonei a produrre il medesimo effetto gli altri atti dello stesso procedimento, men che meno la comparsa di costituzione del convenuto, non avendo i requisiti propri dell'atto di costituzione in mora (v. Cass. n. 7875/2025).
Senonché, il appellato ha contestato, nel primo motivo del suo CP_1
appello incidentale, come già aveva fatto tempestivamente nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., l'ammissibilità della produzione di quell'atto giudiziario, in quanto intervenuta dopo il decorso del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., che sancisce il maturare della barriera preclusiva istruttoria. Risulta invero dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado che il giudice istruttore all'udienza tenutasi il 05.10.2017 avesse concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. con le seguenti scadenze,
04.11.2017, 03.12.2017 e 23.12.2017, e che la parte attrice avesse Parte_1
depositato la memoria istruttoria il 06.12.2017, quando dunque sarebbe già decorso il (secondo) termine perentorio accordato dal giudice.
r.g. n. 4745/2020 6 La doglianza non è fondata, atteso che: (i) i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. hanno rispettivamente la durata di trenta giorni, trenta giorni e venti giorni;
(ii) essendo perentori non possono essere né abbreviati né prorogati nemmeno sull'accordo delle parti (art. 153 comma primo c.p.c.); (iii) il primo termine concesso (4 novembre 2017) scadeva di sabato e, dunque, era prorogato ex art. 155 comma quinto c.p.c. al lunedì successivo, 6 novembre 2017; (iv) il successivo termine di trenta giorni di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. non poteva dunque che iniziare a decorrere dallo stesso 6 novembre 2017, venendo così a scadere il 6 dicembre 2017, giorno nel quale depositava la Parte_1
memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. con i documenti allegati, tra i quali l'atto di citazione che aveva introdotto il giudizio n. 75726/2010 e che, ad onta di quanto dedotto da parte appellata, era stato ritualmente notificato all'Avvocatura Generale dello Stato il 15.12.2010 (ricevuto a mani proprie da impiegata incaricata). Occorre al riguardo rilevare che, in Persona_2
presenza di termini concatenati, di cui l'uno va calcolato a partire dal precedente, quando il termine precedente cade in un giorno festivo o di sabato, ex art. 155 c.p.c., il dies a quo del termine successivo comincia a decorrere dalla scadenza posticipata del termine precedente (v. Cass. n. 13201/2006, Cass. n.
21105/2014).
La produzione dell'atto di citazione è stata dunque tempestiva e tale atto ha senz'altro interrotto la prescrizione decennale del credito per interessi azionato da Parte_1
Il secondo motivo dell'appello incidentale non è inammissibile, come pretenderebbe parte appellante, in quanto le contestazioni in ordine al difetto di titolarità del credito non costituiscono un'eccezione in senso stretto bensì una mera difesa e sono state peraltro proposte dal già nella Controparte_1
comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
La contestazione è però infondata nel merito, atteso che: (i) l'oggetto dei contratti di cessione è rappresentato dai crediti portati dalle fatture allegate ai singoli atti;
(ii) la cessione del credito comprende ex art. 1263 comma primo c.c. tutte le utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi r.g. n. 4745/2020 7 la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione, alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente (v. Cass. n. 2978/2016, Cass. n. 9479/2024); (iii) gli atti di cessione prevedono che “per tutto quanto non altrimenti disposto dal presente atto, i rapporti tra le parti saranno regolati dalle condizioni generali del contratto di full factoring di cui in premessa”, contratti che, come riconosciuto dalla stessa parte appellata, prevedono espressamente la cessione del credito per interessi;
(iv) le cessioni sono state stipulate con scrittura privata autenticata e sono state notificate all'Amministrazione ceduta.
Il terzo motivo dell'appello incidentale è pure infondato.
Il ha allegato che “nel corso delle esecuzioni contrattuali si Controparte_1
sono verificati molteplici ritardi nell'espletamento delle forniture da parte della Ditta
WASS, sanzionati al momento della liquidazione con l'applicazione della penalità contrattualmente previste” e che comportavano “la caduta in perenzione amministrativa delle somme dovute dall'Amministrazione, con conseguente necessità di attivare, ad istanza di parte, il procedimento di reiscrizione, ai sensi del D.P.R. n.
270/2001, delle relative somme nei registri contabili”, con la conseguenza che il dies
a quo per la decorrenza degli interessi moratori avrebbe dovuto iniziare a decorrere a far data dalla reiscrizione in bilancio dei residui perenti.
Ora, non può dirsi che con queste espressioni l'appellante incidentale abbia assolto all'onere di allegazione su di esso gravante, non essendo stato in grado di indicare quali forniture siano state eseguite con ritardo, quale sia stata l'entità dei ritardi né in quali casi si sia fatto luogo a perenzione amministrativa.
Trattasi di allegazioni oltre modo generiche, inidonee in quanto tali sia a circoscrivere e ad individuare gli inadempimenti denunciati sia a consentire alla controparte di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che proprio nel caso di azione di inadempimento contrattuale “l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (così, Cass. n.
6618/2018, conf. Cass. n. 10141/2021). Né può ritenersi che la specificità dell'allegazione debba desumersi dall'esame dei documenti allegati, dovendo r.g. n. 4745/2020 8 considerarsi a tal fine solo le affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti (v. Cass. n. 8900/2025, Cass. n. 22055/2017).
Le considerazioni che precedono valgono a respingere anche il quarto motivo dell'appello incidentale nella parte in cui il appellante ha CP_1
sostenuto che i pretesi interessi potrebbero decorrere solo sugli importi delle fatture decurtati delle penalità applicate in conseguenza dei ritardi nell'esecuzione delle forniture. Non avendo la parte indicato quali siano le fatture nelle quali al corrispettivo delle prestazioni si assommino le penali per i ritardi né, come detto, quali siano stati i ritardi dell'appaltatore e la loro entità, è evidente che le allegazioni pecchino della necessaria specificità.
Riguardo alla misura degli interessi moratori, occorre rilevare che i contratti stipulati tra e rimandano tutti al capitolato CP_3 Controparte_1
generale di appalto recato dal DM 200/2000, il cui art. 43 prevedeva che in caso di ritardo nei pagamenti, sempre che il ritardo non fosse derivato da fatto imputabile al contraente o da decisione o comportamenti di altre autorità pubbliche, il contraente potesse richiedere sulla somma dovuta l'interesse legale fino alla data di emissione del mandato.
Ora, poiché alcuni di detti contratti erano stati stipulati in data anteriore all'08.08.2002, giorno di entrata in vigore del D.L.vo 231/2002, è pacifico che la richiesta degli interessi moratori debba essere parametrata su detta previsione e al saggio legale degli interessi;
e del resto la domanda è stata formulata in tal senso da Parte_1
Con riferimento invece ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.L.vo 231/2002, occorre richiamare le previsioni contenute nell'art. 5
e nell'art. 7 di detto D.L.vo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 192/2012, applicabile ratione temporis. L'art. 5 prevedeva che: “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”. L'art. 7 primo comma stabiliva a sua volta che:
r.g. n. 4745/2020 9 “L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore”.
Al riguardo, occorre rilevare che il Decreto legislativo n. 231/2002 ha dato attuazione alla Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 16° considerando della direttiva si statuisce che: “I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive”. Nel 19° considerando si legge invece che: “La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore”.
Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il legislatore del 2002 nel recepire la direttiva di tutela rafforzata del creditore ha perseguito tali obiettivi seguendo tre direttrici principali: termini di pagamento predeterminati con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia;
automatica decorrenza degli interessi senza bisogno dell'atto formale di costituzione in mora;
la misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, possibilità di deroga pattizia al saggio previsto (v. Cass. n. 16273/2022, Cass. n. 3736/2023).
Ora, già prima che sopravvenissero le modifiche al D.L.vo 231 apportate dal
D.L.vo n. 192/2012, inapplicabile ratione temporis al caso di specie, che ha r.g. n. 4745/2020 10 fortemente limitato l'autonomia negoziale prevedendo anche con riferimento alle clausole relative al saggio degli interessi moratori la nullità in caso di grave iniquità, la previgente disciplina, nella parte in cui sanzionava con la nullità
l'accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento che fosse gravemente iniquo in danno del creditore, si riferiva innanzitutto all'accordo di deroga al saggio degli interessi previsto dall'art. 5.
La appellante ha eccepito già nel giudizio di primo grado la nullità ai Pt_1
sensi dell'art. 7 D.L.vo 231/2002 della previsione contenuta nel capitolato generale di appalto di cui al DM 200/2000 che limitava al saggio legale la misura degli interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione appaltante, rilevando che nel periodo interessato dai ritardi nei pagamenti per cui è causa, gli interessi previsti dal codice civile si attestavano tra l'1% e il 2,5%, con la conseguenza che l'applicazione di detta previsione comporterebbe per l'incolpevole fornitore un danno ingiusto, nella misura pari al differenziale tra i predetti tassi e quelli di cui all'art. 5 D.L.vo
231/2002.
Ritiene la Corte che non solo per il motivo dedotto da parte appellante l'indicata previsione ricada nella sfera applicativa dell'art. 7 D.L.vo 231/2002.
Occorre, infatti, considerare che la deroga all'art. 5 era inserita in un atto unilateralmente predisposto dall'Amministrazione appaltante, il DM 200/2000, sicché l'appaltatore non aveva avuto in concreto alcuna possibilità di intervenire sulla predisposizione di detta clausola, potendo solo confidare sulla correttezza e sul rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla stazione appaltante nell'esecuzione dei contratti. Inoltre, vanno evidenziati ulteriori elementi, quali la rilevanza e la continuità dei rapporti instaurati tra le parti, le caratteristiche delle prestazioni pattuite, connotate dall'intuitus personae e da una prevalenza dell'attività di manodopera. Elementi quelli appena indicati che rendevano particolarmente importante il rispetto dei termini di pagamento convenuti e non equa la limitazione del risarcimento da ritardo predeterminata attraverso l'individuazione di un tasso assai ridotto degli interessi moratori.
Deve quindi rilevarsi la nullità della clausola in esame, con conseguente esigibilità da parte della cessionaria del credito degli interessi moratori al tasso r.g. n. 4745/2020 11 di cui all'art. 5 D.L.vo 231/2002, limitatamente ai contratti stipulati in data successiva all'08.08.2002.
L'appello incidentale è parzialmente fondato solo con riferimento ai termini di pagamento degli interessi sulle somme di cui alle fatture. Se per i contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo 231/2002 (08.08.2002) valgono le previsioni contenute nell'art. 41 del capitolato generale (DM
200/2000), a norma del quale “i pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono corrisposti dopo il collaudo, la consegna e l'accettazione, a seguito di presentazione di fatture, nonché della documentazione indicata in contratto”, e quelle contenute nell'art. 43 dello stesso DM, secondo cui “in caso di ritardo nei pagamenti il contraente può richiedere sulla somma dovuta l'interesse legale fino alla data di emissione del mandato”, per i contratti invece che ricadono nella sfera applicativa del D.L.vo 231/2002 non può che valere il disposto dell'art. 4 dello stesso
Decreto, secondo cui “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Giova rilevare infatti che la disciplina sulla decorrenza automatica degli interessi contenuta nell'art. 4 D.L.vo 231/2002
è applicabile anche al contratto di appalto, atteso che l'espressione “prestazione di servizi” di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) D.L.vo cit. è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (v. Cass. n. 5734/2019, Cass. n. 21523/2019,
Cass. n. 22260/2023, Cass. n. 24390/2023, Cass. n. 1747/2025).
La soccombenza reciproca ma prevalente del legittima Controparte_1
la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio solo nella misura di un quarto, con conseguente condanna dello stesso a CP_1
rifondere a i restanti tre quarti, liquidati come in dispositivo facendo Parte_1
applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento del quarto motivo dell'appello incidentale, così provvede:
1) Condanna il a corrispondere a gli Controparte_1 Parte_1
interessi moratori al tasso legale nei termini di cui agli artt. 41 e 43 DM
200/2000 per i contratti stipulati in data anteriore all'08.08.2002 e al tasso r.g. n. 4745/2020 12 di cui all'art. 5 D.L.vo 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento per i contratti stipulati in data successiva all'08.08.2002;
2) Dichiara compensate tra le parti nei limiti di un quarto le spese di lite e condanna il a corrispondere a i Controparte_1 Parte_1
restanti tre quarti, che liquida in Euro 19.620,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 13.425,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma del
29.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4745/2020 13