Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Miria Del Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo a firma del Dirigente Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'arma per difesa personale (doc. n. 1), notificato in pari data e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese le note prot. n. -OMISSIS- della Questura di Arezzo e la nota prot. n. -OMISSIS- della Guardia di Finanza, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto della Prefettura di Arezzo (prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale.
Il ricorrente ha evidenziato di essere un imprenditore orafo che opera in campo internazionale con plurime società, nell’ambito nelle quali ricopre alcune importanti cariche societarie.
Proprio in ragione dell’attività svolta che comporta degli spostamenti portando con sé ingenti quantità di materiali preziosi, il porto d’arma per difesa personale gli sarebbe sempre stato rinnovato nel corso degli anni, circostanza quest’ultima che lo avrebbe determinato a presentare il -OMISSIS- un’ulteriore richiesta di rinnovo ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S.
La Prefettura di Arezzo con decreto (prot. n. -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale, non ritenendo provato il “dimostrato bisogno” dell’arma.
Con un unico ma articolato motivo si sostiene la violazione dell’art. 42 del t.u.l.p.s., oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà tra provvedimenti della stessa amministrazione, oltre all’eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento ingenerato dai reiterati e precedenti rinnovi.
Sempre a parere del ricorrente non risponderebbe al vero la circostanza dedotta nel provvedimento impugnato e in base alla quale che il richiedente non sia mai stato oggetto in passato di episodi criminosi, avendo subito già negli anni ’80 una rapina a mano armata e negli anni ’90 un tentativo di estorsione.
Si è costituita la Prefettura di Arezzo, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 17 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione così come richiesto dalle parti in causa.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Contrariamente a quanto affermato non sussiste l’asserita carenza di istruttoria e il difetto di motivazione di cui alla censura proposta, così come non risulta dimostrata alcuna contraddittorietà con le precedenti valutazioni che avevano consentito il rinnovo della licenza di cui si tratta e con riferimento al presupposto del “dimostrato bisogno”.
1.2 A partire dalla sentenza n. 475/2021 del 6 aprile 2021 questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che l'autorità di PS può denegare il rinnovo del porto d'arma per difesa personale, non solo in caso esclusivo di sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali o per sopravvenute ragioni ostative, ma anche per una semplice rivalutazione delle circostanze addotte originariamente a fondamento della necessità dell'arma a difesa personale, dato che " se un tale potere di rivalutazione (di circostanze anche note) non fosse consentito in via di principio, la pregressa titolarità dell’autorizzazione a portare l’arma si trasformerebbe automaticamente in una sorta di diritto quesito, in manifesto contrasto con quanto previsto dalla norma e con l’indirizzo costante della giurisprudenza circa il carattere eccezionale dell’autorizzazione di cui trattasi " (in questo senso si veda Consiglio di Stato sentenze nn. 4087/2020, 3208/2020, 6747/2019, 6139/2019, 441/2021 e n. 10177/2022).
In particolare si è affermato che sussiste ".. il pieno potere dell’amministrazione di mutare orientamento nella valutazione della sussistenza delle condizioni di legge e di opportunità per la concessione del titolo, senza che essa possa essere vincolata dai pregressi rinnovi " (in questo senso TAR Toscana n. 1358/2021).
1.3 Nemmeno l’Amministrazione è tenuta ad un onere di motivazione più stringente in considerazione dei precedenti provvedimenti di rilascio del porto d’armi, in quanto è sufficiente a integrare l’onere motivazionale la considerazione che le iniziali esigenze di difesa personale sono da considerare all'attualità scemate o assenti, alla luce del fatto che non vi sono stati recentemente episodi di rischio o pericolo per il soggetto istante.
1.4 Costituisce, infatti, onere dell’istante quello di dare prova dell’attuale necessità di ottenere il porto d’armi per ragioni di difesa personale, prova quest’ultima che non comprende l’esclusivo riferimento alla propria condizione lavorativa, professionale o personale, ovvero semplicemente limitandosi a riportare, ad ogni domanda di rinnovo, le medesime circostanze che avevano permettere di ottenere e rinnovare il titolo.
1.5 Si consideri, inoltre, che ulteriori pronunce hanno, inoltre, chiarito che “ il trasportare quotidianamente ingenti quantità di denaro e attrezzature di valore non rappresenta una ragione da sola sufficiente a giustificare il rilascio del porto di pistola per difesa personale, in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per la propria incolumità fisica, nel senso che l'assoluto bisogno di portare l'arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta e dalle modalità del suo dispiegarsi, ovvero dal fatto di operare in zone asseritamente pericolose, trattandosi piuttosto di un mero rischio potenziale, di per sé inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi ”(T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 30/01/2024, n. 16).
1.6 Ciò premesso è evidente la legittimità del provvedimento di diniego ora impugnato.
1.7 Anche in questo caso (come nel precedente di questo Tribunale sopra citato) la richiesta di rinnovo deve ritenersi fondata su un’indicazione generica dei rischi, che il ricorrente ritiene di correre in ragione della semplice appartenenza ad una categoria professionale.
1.8 Nemmeno hanno rilievo determinante i fatti specifici dedotti, in quanto questi ultimi si riferiscono ad episodi ormai risalenti (anni ottanta e novanta), così non risulta dirimente a fondare il “dimostrato bisogno” la circostanza in base alla quale l’abitazione del ricorrente sarebbe posta fuori dal centro abitato, essendosi in presenza di una fattispecie generica, riferibile ad una pluralità di persone e, pertanto, inidonea a dimostrare l’esistenza di una specifica esigenza.
1.9 In conclusione l’infondatezza di tutte le argomentazioni proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.