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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/11/2024, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6561/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele II n. 82 presso lo studio dell'avv. MATASSA DANIELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Avigliana (TO), CP_1 C.F._2
Via Aldo Carnino n. 7, presso lo studio dell'avv. BELLOFATTO GIUSY che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
TORINO il 12/10/1974.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 614 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati due figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 02/04/2007.
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
2) Il signor si obbliga a costituire senza corrispettivo in denaro a favore della signora CP_1 che si impegna ad acquisire: Parte_1
a) l'usufrutto sulle ragioni di piena proprietà ad esso spettanti pari al 50% e contestualmente a trasferire alla propria figlia le ragioni di nuda proprietà ad esso spettanti pari CP_2 al 50% della casa già familiare, sita in Torino (TO), Via Pasquale Paoli n. 52, identificata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio al Foglio 1397 particella 67 sub. 9; b) L'usufrutto sulle ragioni di piena proprietà ad esso spettanti pari al 41/1000 e contestualmente a trasferire alla propria figlia le ragioni di nuda proprietà ad esso spettanti pari a CP_2
41/1000 del locale cantina di pertinenza della casa già familiare, sito in Torino (TO), Via Pasquale
Paoli n. 52, identificato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio al Foglio 1397 particella 67 sub. 123; pagina 2 di 3 3) La signora si obbliga a trasferire alla propria figlia riservandosi Parte_1 CP_2 l'usufrutto:
a) le ragioni di nuda proprietà ad essa spettanti pari al 50% della casa già familiare, sita in Torino
(TO), Via Pasquale Paoli n. 52, identificata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio al Foglio
1397 particella 67 sub. 9; b) Le ragioni di nuda proprietà ad essa spettanti pari al 41/1000 del locale cantina di pertinenza della casa già familiare, sito in Torino (TO), Via Pasquale Paoli n. 52, identificato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio al Foglio 1397 particella 67 sub. 123.
4) I sopra riportati accordi patrimoniali a beneficio della figlia, sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) L'atto notarile di trasferimento della proprietà verrà stipulato, entro trenta giorni dalla sentenza di scioglimento del Matrimonio, presso un Notaio indicato dalla signora con spese Parte_1 notarili a carico di quest'ultima. Il trasferimento di proprietà beneficerà delle esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154, nonché ai sensi della Circolare Ministeriale 16/03/2000 n.
49/E e con le successive ed eventuali modifiche legislative, trattandosi di accordi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Spese legali compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6561/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele II n. 82 presso lo studio dell'avv. MATASSA DANIELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Avigliana (TO), CP_1 C.F._2
Via Aldo Carnino n. 7, presso lo studio dell'avv. BELLOFATTO GIUSY che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
TORINO il 12/10/1974.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 614 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1974).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati due figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 02/04/2007.
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
2) Il signor si obbliga a costituire senza corrispettivo in denaro a favore della signora CP_1 che si impegna ad acquisire: Parte_1
a) l'usufrutto sulle ragioni di piena proprietà ad esso spettanti pari al 50% e contestualmente a trasferire alla propria figlia le ragioni di nuda proprietà ad esso spettanti pari CP_2 al 50% della casa già familiare, sita in Torino (TO), Via Pasquale Paoli n. 52, identificata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio al Foglio 1397 particella 67 sub. 9; b) L'usufrutto sulle ragioni di piena proprietà ad esso spettanti pari al 41/1000 e contestualmente a trasferire alla propria figlia le ragioni di nuda proprietà ad esso spettanti pari a CP_2
41/1000 del locale cantina di pertinenza della casa già familiare, sito in Torino (TO), Via Pasquale
Paoli n. 52, identificato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio al Foglio 1397 particella 67 sub. 123; pagina 2 di 3 3) La signora si obbliga a trasferire alla propria figlia riservandosi Parte_1 CP_2 l'usufrutto:
a) le ragioni di nuda proprietà ad essa spettanti pari al 50% della casa già familiare, sita in Torino
(TO), Via Pasquale Paoli n. 52, identificata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio al Foglio
1397 particella 67 sub. 9; b) Le ragioni di nuda proprietà ad essa spettanti pari al 41/1000 del locale cantina di pertinenza della casa già familiare, sito in Torino (TO), Via Pasquale Paoli n. 52, identificato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio al Foglio 1397 particella 67 sub. 123.
4) I sopra riportati accordi patrimoniali a beneficio della figlia, sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) L'atto notarile di trasferimento della proprietà verrà stipulato, entro trenta giorni dalla sentenza di scioglimento del Matrimonio, presso un Notaio indicato dalla signora con spese Parte_1 notarili a carico di quest'ultima. Il trasferimento di proprietà beneficerà delle esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154, nonché ai sensi della Circolare Ministeriale 16/03/2000 n.
49/E e con le successive ed eventuali modifiche legislative, trattandosi di accordi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Spese legali compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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