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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/07/2024, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari nella Via Roma Parte_1 C.F._1
n. 95, presso e nello studio dell'Avv. Milena Mura (C.F.: che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari alla Via Cavour n 69 CP_1 C.F._3 presso e nello Studio dell'Avv. Franco Fois (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._4
giusta procura in atti,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in data28 maggio
2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in CP_1
data 25.06.1994, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 1994, atto n. 71, P I.
pagina 1 di 5 Ha dedotto che dall'unione coniugale erano nati due figli in data 21.09.1994, e , , in data Per_1 Per_2
19.07.2001, entrambi maggiorenni, che era alla ricerca di occupazione mentre era assunta Per_1 Per_2
dalla GLOBO SRL con sede di Sassari, Predda Niedda.
Ha allegato che, dopo anni di armonia familiare, la serenità coniugale e l'affetto tra i coniugi erano venuti meno e che le parti si erano separate consensualmente con Decreto di Omologazione del
29.06.2023
Ha dedotto che dopo la separazione aveva lasciato la casa coniugale e trasferito la propria residenza, e che nel provvedimento di omologa era stato disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli da parte della sig.ra nella misura di euro 400,00 mensili, che provvedeva a versare dal mese di Pt_1
gennaio 2023.
Sotto il profilo economico ha rappresentato di svolgere l'attività di OSS – Operatrice socio-sanitaria - presso l'Ospedale di Sassari con contratto a tempo determinato con scadenza al 29.2.2024 percependo uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro,
Ha quindi chiesto la revoca del mantenimento per i figli considerato che era economicamente Per_2
indipendente mentre tossicodipendente in cura al SERD, non aveva mai seguito corsi Per_1
professionali né si era reso indipendente.
Ha quindi concluso chiedendo:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari, in data 25/06/1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 71, anno 1994, tra i sigg e;
- revocare Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione nell'interesse dei figli e Persona_3 CP_2
; - con vittoria di spese e compensi professionali”.
[...]
Si è costituito il resistente il quale non si è opposto alla richiesta di sciogliento del CP_1
matrimonio ed ha rappresentato che nelle more del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“Previa conversione del rito in consensuale,
1. Dichiarare cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto, ormai da tempo, è venuta a mancare l'unione spirituale e materiale tra i coniugi con la conseguente impossibilità di ricostituire la convivenza. Proprio per tale motivo le parti sono addivenute alla separazione personale e da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente senza mai ricostruire la precedente unione. Appare dunque oggi evidente la manifesta impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 5
2. Il SI. rinuncia alla richiesta di qualsiasi forma di contributo economico/mantenimento CP_1
per i due figli maggiorenni fatta eccezione delle somme, dovute per tale titolo, di cui al provvedimento reso dal Tribunale di Sassari, ufficio esecuzione immobiliari, dott.ssa , in data 15/5/2024; Per_4
somme quindi che resteranno a lui assegnate in forza del detto provvedimento del G.E.
CP_ 3. Il SI. e la SI.ra si danno atto della rispettiva indipendenza economica ed autonomia Pt_1
l'una dall'altra e pertanto rinunciano per se stesse ad ogni pretesa economica l'una nei confronti dell'altra anche per il futuro. CP_ 4. La SI.ra si impegna a sostenere, insieme al SI. nella misura del 50%, tutte le spese Pt_1
dovute per conguagli di oneri condominiali relativi alla casa coniugale, limitatamente ai periodi in cui le parti vi hanno convissuto insieme.
5. La SI.ra si impegna ad accettare la restituzione del cane UZ (di sua proprietà ed al Pt_1
CP_ momento detenuto dal al più presto possibile e comunque entro e non oltre la metà del mese di giugno 2024. La restituzione avverrà presso il domicilio della mediante consegna a mezzo del Pt_1
servizio c.d. taxidog le cui spese saranno interamente sostenute dal SI. . CP_1
6. I coniugi dichiarano espressamente: - di non volersi riconciliare - di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, - di esonerarsi reciprocamente dagli obblighi di produzione dei documenti indicati nell'ultima parte art. 473 bis.51c.p.c., impegnandosi comunque a produrli a richiesta del Tribunale 7. Spese integralmente compensate tra le parti”.
Le parti con le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2024 ex art. 127 ter c.p.c. hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno confermato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari, in data 25/06/1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 71, anno 1994, tra i sigg e;
Parte_1 CP_1
2. 2. Il SI. rinuncia alla richiesta di qualsiasi forma di contributo CP_1
economico/mantenimento per i due figli maggiorenni fatta eccezione delle somme, dovute per tale titolo, di cui al provvedimento reso dal Tribunale di Sassari, ufficio esecuzione immobiliari, dott.ssa , in data 15/5/2024; somme quindi che resteranno a lui assegnate Per_4
in forza del detto provvedimento del G.E.; CP_ 3. Il sig. e la sig.ra si danno atto della rispettiva indipendenza economica ed Pt_1 autonomia l'una dall'altra e pertanto rinunciano per se stesse ad ogni pretesa economica l'una nei confronti dell'altra anche per il futuro;
pagina 3 di 5 CP_ 4. . La SI.ra si impegna a sostenere, insieme al SI. nella misura del 50%, tutte le Pt_1
spese dovute per conguagli di oneri condominiali relativi alla casa coniugale, limitatamente ai periodi in cui le parti vi hanno convissuto insieme;
5. La SI.ra si impegna ad accettare la restituzione del cane UZ (di sua proprietà ed al Pt_1
CP_ momento detenuto dal al più presto possibile e comunque entro e non oltre la metà del mese di giugno 2024. La restituzione avverrà presso il domicilio della mediante Pt_1
consegna a mezzo del servizio c.d. taxidog le cui spese saranno interamente sostenute dal SI.
. CP_1
6. Spese di lite interamente compensate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 25.06.1994, Parte_1 CP_1
atto trascritto nel registro degli atti del Comune di Sassari, anno 1994, atto n. 71, P I, dalla cui unione sono nati i figli in data 21.09.1994 e in data 19.07.2001, entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate consensualmente davanti all'intestato Tribunale con Decreto di
Omologazione del 29.06.2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici, non essendovi prole da tutelare.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 25.06.1994 tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], Loc Sa pala De Maria C.F._1
pagina 4 di 5 Secche n 6), e (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente nella Via Monte Grappa n. 1/E, atto trascritto nel registro degli atti del Comune di Sassari, anno 1994, atto n. 71, P I, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari nella Via Roma Parte_1 C.F._1
n. 95, presso e nello studio dell'Avv. Milena Mura (C.F.: che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari alla Via Cavour n 69 CP_1 C.F._3 presso e nello Studio dell'Avv. Franco Fois (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._4
giusta procura in atti,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in data28 maggio
2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in CP_1
data 25.06.1994, atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, anno 1994, atto n. 71, P I.
pagina 1 di 5 Ha dedotto che dall'unione coniugale erano nati due figli in data 21.09.1994, e , , in data Per_1 Per_2
19.07.2001, entrambi maggiorenni, che era alla ricerca di occupazione mentre era assunta Per_1 Per_2
dalla GLOBO SRL con sede di Sassari, Predda Niedda.
Ha allegato che, dopo anni di armonia familiare, la serenità coniugale e l'affetto tra i coniugi erano venuti meno e che le parti si erano separate consensualmente con Decreto di Omologazione del
29.06.2023
Ha dedotto che dopo la separazione aveva lasciato la casa coniugale e trasferito la propria residenza, e che nel provvedimento di omologa era stato disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli da parte della sig.ra nella misura di euro 400,00 mensili, che provvedeva a versare dal mese di Pt_1
gennaio 2023.
Sotto il profilo economico ha rappresentato di svolgere l'attività di OSS – Operatrice socio-sanitaria - presso l'Ospedale di Sassari con contratto a tempo determinato con scadenza al 29.2.2024 percependo uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro,
Ha quindi chiesto la revoca del mantenimento per i figli considerato che era economicamente Per_2
indipendente mentre tossicodipendente in cura al SERD, non aveva mai seguito corsi Per_1
professionali né si era reso indipendente.
Ha quindi concluso chiedendo:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari, in data 25/06/1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 71, anno 1994, tra i sigg e;
- revocare Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione nell'interesse dei figli e Persona_3 CP_2
; - con vittoria di spese e compensi professionali”.
[...]
Si è costituito il resistente il quale non si è opposto alla richiesta di sciogliento del CP_1
matrimonio ed ha rappresentato che nelle more del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“Previa conversione del rito in consensuale,
1. Dichiarare cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto, ormai da tempo, è venuta a mancare l'unione spirituale e materiale tra i coniugi con la conseguente impossibilità di ricostituire la convivenza. Proprio per tale motivo le parti sono addivenute alla separazione personale e da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente senza mai ricostruire la precedente unione. Appare dunque oggi evidente la manifesta impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 5
2. Il SI. rinuncia alla richiesta di qualsiasi forma di contributo economico/mantenimento CP_1
per i due figli maggiorenni fatta eccezione delle somme, dovute per tale titolo, di cui al provvedimento reso dal Tribunale di Sassari, ufficio esecuzione immobiliari, dott.ssa , in data 15/5/2024; Per_4
somme quindi che resteranno a lui assegnate in forza del detto provvedimento del G.E.
CP_ 3. Il SI. e la SI.ra si danno atto della rispettiva indipendenza economica ed autonomia Pt_1
l'una dall'altra e pertanto rinunciano per se stesse ad ogni pretesa economica l'una nei confronti dell'altra anche per il futuro. CP_ 4. La SI.ra si impegna a sostenere, insieme al SI. nella misura del 50%, tutte le spese Pt_1
dovute per conguagli di oneri condominiali relativi alla casa coniugale, limitatamente ai periodi in cui le parti vi hanno convissuto insieme.
5. La SI.ra si impegna ad accettare la restituzione del cane UZ (di sua proprietà ed al Pt_1
CP_ momento detenuto dal al più presto possibile e comunque entro e non oltre la metà del mese di giugno 2024. La restituzione avverrà presso il domicilio della mediante consegna a mezzo del Pt_1
servizio c.d. taxidog le cui spese saranno interamente sostenute dal SI. . CP_1
6. I coniugi dichiarano espressamente: - di non volersi riconciliare - di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, - di esonerarsi reciprocamente dagli obblighi di produzione dei documenti indicati nell'ultima parte art. 473 bis.51c.p.c., impegnandosi comunque a produrli a richiesta del Tribunale 7. Spese integralmente compensate tra le parti”.
Le parti con le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2024 ex art. 127 ter c.p.c. hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno confermato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari, in data 25/06/1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 71, anno 1994, tra i sigg e;
Parte_1 CP_1
2. 2. Il SI. rinuncia alla richiesta di qualsiasi forma di contributo CP_1
economico/mantenimento per i due figli maggiorenni fatta eccezione delle somme, dovute per tale titolo, di cui al provvedimento reso dal Tribunale di Sassari, ufficio esecuzione immobiliari, dott.ssa , in data 15/5/2024; somme quindi che resteranno a lui assegnate Per_4
in forza del detto provvedimento del G.E.; CP_ 3. Il sig. e la sig.ra si danno atto della rispettiva indipendenza economica ed Pt_1 autonomia l'una dall'altra e pertanto rinunciano per se stesse ad ogni pretesa economica l'una nei confronti dell'altra anche per il futuro;
pagina 3 di 5 CP_ 4. . La SI.ra si impegna a sostenere, insieme al SI. nella misura del 50%, tutte le Pt_1
spese dovute per conguagli di oneri condominiali relativi alla casa coniugale, limitatamente ai periodi in cui le parti vi hanno convissuto insieme;
5. La SI.ra si impegna ad accettare la restituzione del cane UZ (di sua proprietà ed al Pt_1
CP_ momento detenuto dal al più presto possibile e comunque entro e non oltre la metà del mese di giugno 2024. La restituzione avverrà presso il domicilio della mediante Pt_1
consegna a mezzo del servizio c.d. taxidog le cui spese saranno interamente sostenute dal SI.
. CP_1
6. Spese di lite interamente compensate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 25.06.1994, Parte_1 CP_1
atto trascritto nel registro degli atti del Comune di Sassari, anno 1994, atto n. 71, P I, dalla cui unione sono nati i figli in data 21.09.1994 e in data 19.07.2001, entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate consensualmente davanti all'intestato Tribunale con Decreto di
Omologazione del 29.06.2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici, non essendovi prole da tutelare.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 25.06.1994 tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], Loc Sa pala De Maria C.F._1
pagina 4 di 5 Secche n 6), e (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente nella Via Monte Grappa n. 1/E, atto trascritto nel registro degli atti del Comune di Sassari, anno 1994, atto n. 71, P I, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Dott.ssa Elisabetta Carta
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