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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6575 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16295 R.G. 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. GAETANO Parte_1
CI AN con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace CP_1
e rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_2
EN ET con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 16295/2023 conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di pagamento n. 097 2023 9031518436000 sotto i profili di cui in narrativa ovvero la illegittimità degli stessi per infondatezza della pretesa azionata, con annullamento dell' atto..
Con vittoria di spese da distrarsi.
Esponeva il ricorrente comunicato il 16.10.2017 l' ingiungeva il CP_1 pagamento di importi vari a titolo di contributi previdenziali presuntivamente omessi nel periodo 2016; che con sentenza n. 6290/2017, il Tribunale di Roma annullava l' avviso di addebito dichiarando non dovuta la somma pretesa dall'
per inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall' art. CP_1
1 commi 202 e ss l. 662/1996; che con successivo atto notificato il 22.1.2020 ,l' richiedeva il pagamento dei contributi presuntivamente Controparte_2 omessi nei periodi fra il 2015 ed il 2017; che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8787/2021 dichiarava che nulla era dovuto relativamente all' addebito riferito ai crediti relativi all' anno 2016; che con atto notificato il 15.4.2023, alla parte ricorrente veniva notificata una intimazione di pagamento n. 097 2023903
1518436000 da parte dell' , per contributi presuntivamente omessi CP_2 relativi al periodo 1999/2006; che avverso l' intimazione di pagamento n. 097 2017 9007348452000 la ricorrente presentava reclamo per annullamento di atti in autotutela rimasta senza riscontro.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente eccepiva l' infondatezza della pretesa nonché la prescrizione.
In particolare, deduceva di non aver mai svolto attività lavorativa né abituale né prevalente e di non aver mai rivestito la qualifica di lavorator dipendente della società Breeze srl di cui era stata socia.
L' non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Controparte_2 giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
- In ogni caso, dichiarare che l'avversa domanda è inammissibile e infondata in fatto e diritto nei confronti dell'Agente della Riscossione;
- Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda anche nei confronti dell , dichiarare la assenza di responsabilità Controparte_3 dell , e per l'effetto condannare l'altro convenuto, Ente Controparte_3 impositore, a tenere indenne e manlevare l' da qualsivoglia Controparte_3 pronuncia di condanna a suo sfavore.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Il giudice, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va ,innanzitutto , dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
atteso che la legittimazione passiva dell'agente trova Controparte_2 giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili.
Nel caso in esame, la ricorrente ha proposto opposizione ad ingiunzione di pagamento e accertamento negativo del debito con richiesta di revoca o sospensione della esecutività dell'atto di intimazione n. 097 2023 9031518436000 notificatole in data 15.04.2023 dall' con il quale si sollecita il Controparte_2 pagamento all' dei contributi del periodo 1999-2004 richiesti con cartelle CP_1 notificate nell'anno 2006.
Più precisamente la ricorrente ha dedotto che con avviso di addebito comunicato il
16.10.2017 l ingiungeva il pagamento di contributi previdenziali omessi nel CP_1 periodo 2016.
Avverso tale avviso proponeva opposizione la ricorrente e il Tribunale di Roma con sentenza 6290/2019 annullava l'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.
Con successivo atto notificato il 22.01.2020 l chiedeva il Controparte_2 pagamento di contributi omessi nei periodi tra il 2015 e il 2017.
Veniva proposta opposizione e con sentenza 8787/2021 del 27.10.2021 il
Tribunale statuiva che nulla fosse dovuto relativamente ai crediti dell'anno 2016 mentre decideva la regolarità degli avvisi di addebito riferiti all'anno 2015.
La ricorrente ha precisato che avverso la intimazione di pagamento 097 2017
9007348452000, comprendente anche gli addebiti riferiti alle cartelle 097 2006
0012817719000 e 097 2006 0272121333000, presentava in data 04.10.2017 e
20.10.2017 reclamo (anche all' ) per l'annullamento in autotutela al quale non CP_1 riceveva riscontro.
Precisava la ricorrente che avverso gli importi indicati nelle cartelle predette ovvero le n. 097 2006 0012817719000 e 097 2006 0272121333000 relative a omissioni contributive del periodo 1999/2004, proponeva opposizione.
Così definiti i fatti, osserva il giudice che manca la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Ed, invero, va , innanzitutto tenuto conto degli accertamenti già svolti nei precedenti giudizi, conclusi con le sentenze sopra richiamate i quali hanno accertato che l' inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall' art. 1 commi 202 e ss. L. 662/1996 per l' inesistenza dell' obbligo contributivo;
va, inoltre, fatto rilevare che l' , rimanendo contumace ha CP_1 omesso di dare la prova dei presupposti su cui si fonda la pretesa che è stata puntualmente contestata dalla parte ricorrente la quale ha precisato di non aver mai svolto alcuna attività di lavoro subordinato per la società né di aver prestato attività lavorativa abituale o prevalente.
Osserva, altresì, il giudice che i contributi risultano , in ogni caso, prescritti, non essendo stata fornita la prova di validi atti interruttivi.
Tanto premesso, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, va dichiarato che nulla è dovuto dall' opponente in Controparte_2 relazione alla intimazione di pagamento n. 097 2023 9031518436 000.
Le spese di lite vanno compensate nei confronti dell' Controparte_2
; seguono la soccombenza nei confronti dell' .
[...] CP_1
P.Q.M.
dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
, va dichiarato che nulla è dovuto dall' opponente in relazione alla
[...] intimazione di pagamento n. 097 2023 9031518436 000.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2400,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese nei confronti dell'
[...]
. Controparte_2
Roma, 6 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16295 R.G. 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. GAETANO Parte_1
CI AN con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace CP_1
e rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_2
EN ET con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 16295/2023 conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di pagamento n. 097 2023 9031518436000 sotto i profili di cui in narrativa ovvero la illegittimità degli stessi per infondatezza della pretesa azionata, con annullamento dell' atto..
Con vittoria di spese da distrarsi.
Esponeva il ricorrente comunicato il 16.10.2017 l' ingiungeva il CP_1 pagamento di importi vari a titolo di contributi previdenziali presuntivamente omessi nel periodo 2016; che con sentenza n. 6290/2017, il Tribunale di Roma annullava l' avviso di addebito dichiarando non dovuta la somma pretesa dall'
per inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall' art. CP_1
1 commi 202 e ss l. 662/1996; che con successivo atto notificato il 22.1.2020 ,l' richiedeva il pagamento dei contributi presuntivamente Controparte_2 omessi nei periodi fra il 2015 ed il 2017; che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8787/2021 dichiarava che nulla era dovuto relativamente all' addebito riferito ai crediti relativi all' anno 2016; che con atto notificato il 15.4.2023, alla parte ricorrente veniva notificata una intimazione di pagamento n. 097 2023903
1518436000 da parte dell' , per contributi presuntivamente omessi CP_2 relativi al periodo 1999/2006; che avverso l' intimazione di pagamento n. 097 2017 9007348452000 la ricorrente presentava reclamo per annullamento di atti in autotutela rimasta senza riscontro.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente eccepiva l' infondatezza della pretesa nonché la prescrizione.
In particolare, deduceva di non aver mai svolto attività lavorativa né abituale né prevalente e di non aver mai rivestito la qualifica di lavorator dipendente della società Breeze srl di cui era stata socia.
L' non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Controparte_2 giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
- In ogni caso, dichiarare che l'avversa domanda è inammissibile e infondata in fatto e diritto nei confronti dell'Agente della Riscossione;
- Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda anche nei confronti dell , dichiarare la assenza di responsabilità Controparte_3 dell , e per l'effetto condannare l'altro convenuto, Ente Controparte_3 impositore, a tenere indenne e manlevare l' da qualsivoglia Controparte_3 pronuncia di condanna a suo sfavore.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Il giudice, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va ,innanzitutto , dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
atteso che la legittimazione passiva dell'agente trova Controparte_2 giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili.
Nel caso in esame, la ricorrente ha proposto opposizione ad ingiunzione di pagamento e accertamento negativo del debito con richiesta di revoca o sospensione della esecutività dell'atto di intimazione n. 097 2023 9031518436000 notificatole in data 15.04.2023 dall' con il quale si sollecita il Controparte_2 pagamento all' dei contributi del periodo 1999-2004 richiesti con cartelle CP_1 notificate nell'anno 2006.
Più precisamente la ricorrente ha dedotto che con avviso di addebito comunicato il
16.10.2017 l ingiungeva il pagamento di contributi previdenziali omessi nel CP_1 periodo 2016.
Avverso tale avviso proponeva opposizione la ricorrente e il Tribunale di Roma con sentenza 6290/2019 annullava l'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.
Con successivo atto notificato il 22.01.2020 l chiedeva il Controparte_2 pagamento di contributi omessi nei periodi tra il 2015 e il 2017.
Veniva proposta opposizione e con sentenza 8787/2021 del 27.10.2021 il
Tribunale statuiva che nulla fosse dovuto relativamente ai crediti dell'anno 2016 mentre decideva la regolarità degli avvisi di addebito riferiti all'anno 2015.
La ricorrente ha precisato che avverso la intimazione di pagamento 097 2017
9007348452000, comprendente anche gli addebiti riferiti alle cartelle 097 2006
0012817719000 e 097 2006 0272121333000, presentava in data 04.10.2017 e
20.10.2017 reclamo (anche all' ) per l'annullamento in autotutela al quale non CP_1 riceveva riscontro.
Precisava la ricorrente che avverso gli importi indicati nelle cartelle predette ovvero le n. 097 2006 0012817719000 e 097 2006 0272121333000 relative a omissioni contributive del periodo 1999/2004, proponeva opposizione.
Così definiti i fatti, osserva il giudice che manca la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Ed, invero, va , innanzitutto tenuto conto degli accertamenti già svolti nei precedenti giudizi, conclusi con le sentenze sopra richiamate i quali hanno accertato che l' inesistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall' art. 1 commi 202 e ss. L. 662/1996 per l' inesistenza dell' obbligo contributivo;
va, inoltre, fatto rilevare che l' , rimanendo contumace ha CP_1 omesso di dare la prova dei presupposti su cui si fonda la pretesa che è stata puntualmente contestata dalla parte ricorrente la quale ha precisato di non aver mai svolto alcuna attività di lavoro subordinato per la società né di aver prestato attività lavorativa abituale o prevalente.
Osserva, altresì, il giudice che i contributi risultano , in ogni caso, prescritti, non essendo stata fornita la prova di validi atti interruttivi.
Tanto premesso, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, va dichiarato che nulla è dovuto dall' opponente in Controparte_2 relazione alla intimazione di pagamento n. 097 2023 9031518436 000.
Le spese di lite vanno compensate nei confronti dell' Controparte_2
; seguono la soccombenza nei confronti dell' .
[...] CP_1
P.Q.M.
dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
, va dichiarato che nulla è dovuto dall' opponente in relazione alla
[...] intimazione di pagamento n. 097 2023 9031518436 000.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2400,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese nei confronti dell'
[...]
. Controparte_2
Roma, 6 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini