Decreto cautelare 9 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2022
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento della Guardia di Finanza - Comando Gruppo -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’obbligo vaccinale e il ricorrente è stato sospeso dal servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 gennaio 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato il 7 gennaio 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato sospeso dal servizio per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. All’esito dell’udienza camerale del 27 gennaio 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via preliminare, il Collegio deve dichiarare l’inammissibilità della memoria del ricorrente del 21 gennaio 2022, posto che essa introduce delle doglianze non contenute nel ricorso introduttivo.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, « nel giudizio amministrativo non può tenersi conto della "censura" con la quale il ricorrente introduce una doglianza nuova, non contenuta nel ricorso e irritualmente sollevata soltanto con una memoria depositata e nemmeno notificata » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 settembre 2020, n. 1670).
A ciò si deve aggiungere che con essa il ricorrente chiede al Collegio di sovrapporre le proprie valutazioni di opportunità a quelle effettuate dal legislatore, suffragando, tra l’altro, la propria tesi con fatti sopravvenuti mentre è principio acquisto che « la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze normative o fattuali che determinino l'abrogazione della disciplina che aveva legittimato l'adozione del provvedimento stesso ovvero del quadro fattuale ab origine considerato dall'amministrazione » ( ex multis T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 4 giugno 2024, n. 174).
4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come precedentemente evidenziato, l’impugnazione è volta all’annullamento del provvedimento di sospensione dal servizio, a suo tempo disposta in base all’art. 4- ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), che, nella versione ratione temporis vigente (ossia anteriormente all’abrogazione della lett. b) del comma 1 del citato art. 4- ter da parte dell’art. 8, comma 3, lett. a), n. 2 del D.L. n. 24 del 2022), obbligava i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (a cui il ricorrente appartiene) a sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 e prevedeva la sospensione dall’attività lavorativa di quelli che non avessero osservato il predetto obbligo fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 (cfr. art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1).
Sennonché, con l’art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina dell’obbligo vaccinale per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è stata trasposta dall’art. 4- ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’art. 4- ter .1 del medesimo d.l. n. 44/2021, che pur mantenendo l’obbligatorietà della vaccinazione (fissandone la scadenza al 15 giugno 2022), ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento del suddetto obbligo.
Ne deriva che, per effetto delle novità introdotte con il d.l. n. 24/2022, è immediatamente terminato l’effetto sospensivo ricollegato alla mancata vaccinazione, mentre dal 15 giugno 2022 è venuto meno anche l’obbligo vaccinale.
In tale contesto, l’atto con cui il ricorrente è stato dichiarato sospeso dal servizio ha cessato di spiegare effetti lesivi, sicché egli non vanta più alcun interesse al suo annullamento.
In tal senso, è utile osservare che l’art. 4- ter , comma 3, del d.l. n. 44/2021 ricollegava alla sospensione dell’attività lavorativa unicamente la non spettanza, per il relativo periodo di inattività, della retribuzione e di altri compensi o emolumenti.
Tuttavia, tale effetto non rileva nel caso di specie, non essendo state proposte domande di condanna dell’amministrazione all’erogazione di somme non percepite. Né, ai fini dell’esistenza di un interesse al ricorso, può essere valorizzato l’inciso provvedimentale (che, comunque, non ha formato oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente), secondo cui il periodo di sospensione « non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario », trattandosi di un mero avviso, inidoneo, in assenza di ulteriori atti applicativi, a spiegare effetti giuridici sul rapporto di lavoro.
Per quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c) cod. proc. amm..
5. Ciò posto si evidenzia, per completezza, che il ricorso è anche infondato nel merito.
Con esso il ricorrente sostiene che l’amministrazione di appartenenza avrebbe dovuto esentarlo dall’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 2, comma, 3 del d.l. 172/2021 perché avrebbe una quantità di anticorpi superiore a quella di reazione stabilita (196 a fronte dei 33,8 prescritti).
Tuttavia, la doglianza è priva di pregio.
Come noto, per far fronte alla nota emergenza sanitaria, il legislatore ha esteso, con l’art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con legge 21 gennaio 2022, n. 3) l’obbligo vaccinale anche al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari.
In particolare, la disposizione de qua ha previsto che « Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3- ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche […] (al) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ».
L’articolo 4, comma 2, del d.l. 44/21 vigente ratione temporis sanciva che la « Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita ».
Il combinato disposto delle menzionate disposizioni legittimava quindi l'Amministrazione ad accogliere l'istanza di differimento del dipendente solo in presenza di « condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ».
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza delle menzionate condizioni ma si è limitato a produrre documenti sanitari "interlocutori" e sue proprie perplessità non concludenti, che certamente non attestavano una condizione clinica tale da giustificare né un differimento, né una esenzione dalla vaccinazione obbligatoria.
In particolare, il test relativo agli anticorpi Anti - IgG sviluppati in un determinato momento avrebbe tutt’al più giustificato l'esigenza di effettuare ulteriori accertamenti e approfondimenti medici che l'interessato non ha mai eseguito, non avendo prodotto documentazione sanitaria sopravvenuta, neanche in corso di causa.
Come precedentemente affermato, infatti, il legislatore non ha previsto in astratto alcun limite minimo di anticorpi che legittimano l’esenzione dall’obbligo vaccinale, che è pertanto rimessa a un prudente apprezzamento del medico di medicina generale, che nel caso di specie non è avvenuto.
Il ricorrente, dunque, non è mai stato esentato dall'obbligo vaccinale né dal medico curante né tantomeno da uno specialista di altro tipo, sicché in assenza dei documenti sanitari di cui all'art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 (idonei ad accertare il diritto all'esenzione per ragioni sanitarie) il provvedimento di sospensione immediata era in realtà un atto vincolato.
Si evidenzia, infine, che il militare avrebbe anche potuto sottoporre il suo problema ai Medici Vaccinatori che lo avrebbero potuto esentare ove avessero accertato la sussistenza di un concreto rischio per la sua salute ma egli non ha voluto avvalersi neppure di tal facoltà: dagli atti di non è infatti emerso che egli abbia sottoposto le proprie perplessità ad un centro vaccinale di sua scelta.
6. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VI | SA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.