TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 243
TAR
Decreto cautelare 9 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sopravvenuto difetto di interesse

    La normativa sull'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione del servizio è stata modificata dal D.L. n. 24/2022, eliminando la previsione della sospensione per inadempimento. Pertanto, l'atto di sospensione ha perso efficacia e il ricorrente non ha più interesse alla sua impugnazione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della doglianza relativa all'esenzione dall'obbligo vaccinale

    Il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico curante, che giustificassero un differimento o un'esenzione dalla vaccinazione obbligatoria. La produzione di un test anticorpale non era sufficiente in assenza di ulteriori approfondimenti medici e di una valutazione del medico curante o vaccinatore. L'amministrazione era quindi legittimata ad applicare la sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 243
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 243
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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