Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9828 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09828/2025REG.PROV.COLL.
N. 07262/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7262 del 2023, proposto da
AR CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, RG Societa' Cooperativa Edilizia Arl, Soprintendenza di Napoli e Provincia, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, non costituiti;
AR AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Di Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 528/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR AR e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IA IA VI e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Bruno Molinaro. Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante rappresenta di aver proposto nel lontano 20 marzo 1986 al Comune di Ischia (prot. n. 5199) istanza di condono edilizio ex art. 31 L. 47/1985 per un fabbricato unifamiliare in loc. Campagnano (sup. utile 110 m², p.lla catastale foglio 14 n. 1147), unica abitazione del richiedente. La domanda è stata integrata più volte: il 27 aprile 2007 (prot. n. 11288) con documentazione tecnica completa (relazione tecnica, grafici, foto, titolo di proprietà, attestazioni di pagamento, perizia, certificato di idoneità statica, certificato di residenza, autocertificazioni, accatastamento) e il 26 agosto 2011 (prot. n. 21276) con ulteriori grafici, progetto di riqualificazione e autocertificazioni.
2. Nel corso dell’istruttoria, in data 9 marzo 2012 , AR società cooperativa a.r.l., in qualità di vicina pretesamente pregiudicata dalle opere abusive, è intervenuta presso l’U.T.C. contestando la domanda come dolosamente infedele, articolando plurime censure (presunta falsità della data di ultimazione, inesattezze catastali e documentali, opere realizzate dopo il 2007 inserite negli elaborati, presunte irregolarità nel certificato di idoneità statica e nel calcolo dell’oblazione), chiedendo il rigetto del condono.
3. Dopo istruttoria e parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio (verb. n. 9 del 16/02/2017), acquisiti pareri e documentazione alla Soprintendenza, il Responsabile per il Paesaggio ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 222 in data 20/10/2017. Il Responsabile S.U.E., previa determinazione definitiva di oblazione e oneri e accertati i versamenti, ha rilasciato il condono n. 54 il 22/11/2017 (relativo al fabbricato in via Traversa Campagnano n. 7, catast. foglio 14 p.lla 3073), senza comunicarlo ai controinteressati AR cooperativa e sig.ra AR, qui appellati.
4. Il 12/04/2018 la sig.ra AR (in proprio e quale legale rappresentante della RG Cooperativa) ha chiesto copia degli atti; il Comune ha rigettato l’accesso (nota del 4/6/2018 prot. n. 15842) ritenendo insussistenti vicinitas e pregiudizio.
5. La società “ AR SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.”, motivava il proprio interesse al ricorso dichiarando di essere concessionaria, a seguito di convenzione rep. n. 2284 stipulata il 15.11.1979 con il Comune d’Ischia, dell’assegnazione in diritto di superficie di un’area comunale compresa nelle particelle 975, 1213,1214,1860,1859 del foglio 14, sulla quale sono stati costruiti alloggi di edilizia convenzionata, di cui uno era stato assegnato proprio alla AR AR, che pertanto nel giudizio di primo grado agiva in proprio, oltre che nella qualità di legale rappresentante di tale società cooperativa edilizia.
6. La sig.ra AR e la RG proponevano poi ricorso al T.A.R. Campania — Napoli (n. 2753/2023 R.G.) chiedendo l’annullamento del condono n. 54/2017, dell’autorizzazione paesaggistica n. 222/2017, dei pareri e di tutti gli atti connessi, deducendo: inesistenza della prova della realizzazione entro il 1/10/1983; compresenza nel titolo di superfici/volumi realizzati successivamente alla domanda di condono; ubicazione in zona F2 (vincolo di inedificabilità); carenze documentali (mancata documentazione fotografica ex art. 35 L. 47/85); certificato di idoneità statica redatto da tecnico non competente; illegittimità dei pareri paesaggistici per carenza di motivazione. L’appellante (proprietario) si è costituito nel giudizio di prime cure difendendo il condono e producendo perizia a firma dell’ing. Trani (26/6/2018).
7. Il T.A.R., con la sentenza in questa sede gravata, ha annullato gli atti impugnati (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, pareri collegati), dichiarando il ricorso tempestivo e riconoscendo la legittimazione e interesse ad agire, spese compensate.
8. Con atto d’appello notificato il 14/07/2023 e depositato il 06/09/2023 il Sig. AR CO ha impugnato la sentenza n. 528/2023 resa dal T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI.
9. Con memoria del 18/02/2025 si è costituita in giudizio la sola sig.ra AR AR, in proprio in quanto non più rappresentante legale della società, qualità venuta meno dopo la pubblicazione della sentenza oggetto di appello. Si costituisce in giudizio, quindi, nella qualità di socia assegnataria di un immobile insistente sulle aree ottenute in diritto di superficie dalla suddetta società “ AR SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.” e dalla stessa abitato.
10. All’udienza di smaltimento da remoto del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, l’appellante contesta la decisione del T.A.R. che ha ritenuto ricevibile il ricorso della Cooperativa RG sul presupposto che essa, quale controinteressata procedimentale, non potesse considerarsi edotta del rilascio del condono per effetto della mera pubblicazione all’Albo Pretorio; tale conclusione sarebbe infondata poiché, al momento del suo intervento procedimentale avvenuto il 9 marzo 2012, il Comune ha ritenuto che la medesima non avesse alcuna legittimazione né un interesse qualificato tali da attribuirle detta qualità, con conseguente assenza di qualsiasi dovere dell’amministrazione di comunicarle l’esito del condono. Inoltre, la Cooperativa, pur conoscendo da decenni l’esistenza e l’utilizzazione dell’immobile, non si era mai attivata per sollecitare la definizione del procedimento né per impugnare l’eventuale provvedimento finale, dimostrando disinteresse; pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto applicare i principi secondo cui, specie in materia di sanatoria edilizia, il termine di impugnazione decorre dalla conoscibilità del titolo tramite pubblicazione all’Albo Pretorio, a tutela della certezza dei rapporti giuridici e in coerenza con l’onere di diligenza gravante su chi intende contestare un permesso di costruire, evitando che tali atti restino impugnabili sine die.
1.1. Il motivo è infondato in quanto risulta, come argomentato dai giudici di prime cure, che i ricorrenti avessero comunque partecipato al procedimento di condono e, pertanto, dovevano essere notiziati degli esiti del medesimo, avendo acquisito una posizione differenziata.
2. Con il secondo motivo l’appellante deduce l’illegittimità della sentenza per avere erroneamente riconosciuto in capo alla Coop. RG e alla sig.ra AR la legittimazione e l’interesse al ricorso, ritenendo sussistente la vicinitas e un pregiudizio inesistenti, sulla base di una motivazione travisata e fondata su documenti male interpretati. Il T.A.R., infatti, avrebbe confuso la rampa interna alla proprietà CO – peraltro non oggetto del condono n. 54/2017 – con la diversa rampa pubblica di proprietà comunale, già oggetto di contenzioso e definitivamente acquisita al demanio del Comune di Ischia con sentenze irrevocabili, così come accertato anche da successive attestazioni comunali, provvedimenti amministrativi e pronunce giurisdizionali. Sarebbe documentalmente provato che la proprietà CO non confina con i fabbricati della cooperativa RG, essendo interposte le proprietà AL e quella comunale, e che la rampa evocata da parte ricorrente non appartiene allo CO né è confinante con l’RG. Ne deriverebbe l’insussistenza sia della vicinitas – esclusa anche dalle perizie tecniche depositate e dalle stesse verifiche comunali – sia di qualunque pregiudizio concreto, posto che la rampa è pubblica, il transito è minimo e il fabbricato CO, modesto nelle dimensioni, non arreca danni paesaggistici, peraltro esclusi dall’autorità competente; al contrario, i fabbricati della RG risultano di ben maggiore impatto edilizio. Pertanto, nella prospettazione dell’appellante, la sentenza impugnata risulterebbe fondata su un evidente travisamento dei fatti e dovrebbe essere riformata, essendo del tutto carente la legittimazione ad agire della AR e della Cooperativa RG.
2.1. Per contro i ricorrenti deducono nella fattispecie l’esistenza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere avverso gli atti impugnati, dato che dall’annullamento di tali atti conseguirebbe lo stato di insanabile abusività delle costruzioni realizzate da AR CO e, quindi, un effetto ripristinatorio, giacché il Comune d’Ischia sarebbe vincolato ad ordinare e provvedere alla loro demolizione, che comporterebbe la eliminazione della causa delle ragioni delle immissioni di acqua, rumori, gas di scarico delle auto del transito veicolare derivanti dalla illecita urbanizzazione di un’area agricola di circa 800 mq. costituita dal fondo di AR CO in catasto al foglio 14, particelle nn. 3072 e 3073.
A tal fine, hanno prodotto la relazione tecnica a firma del Geom. Giovanni Tufano e le foto dalla stessa richiamate, da cui emergerebbe l’esistenza di un confine di fatto tra le aree in concessione alla ricorrente coop RG arl ed il fondo dello CO costituita da una rampa di accesso carrabile che dalle aree in concessione condurrebbe direttamente, senza soluzione di continuità, al fondo di proprietà dello CO su cui sono state realizzate le costruzioni oggetto dei provvedimenti impugnati.
Vi sarebbe quindi un interesse al ricorso derivante dall’effetto ripristinatorio conseguente all’annullamento degli atti impugnati, che eliminerebbe la illegittima servitù di passaggio carrabile e le immissioni e lesioni di diritti che ne seguono sulle aree in concessione alla parte ricorrente a causa della illecita urbanizzazione del fondo dello CO, urbanizzazione consolidata e legittimata dai provvedimenti impugnati.
2.3. Il motivo di appello è fondato. La legittimazione e l’interesse dei ricorrenti è quello di vedere demolite le opere realizzate dal controinteressato non legate tuttavia da stretta vicinitas , per stessa ammissione degli appellati che individuano nella rampa un confine di fatto e, quindi, in realtà ciò non determina alcuna vicinitas in senso giuridico tutelabile in sede amministrativa, né la rampa risulta - incontestatamente - oggetto di istanza di condono e non è pertanto oggetto del provvedimento impugnato.
Osserva, più nel dettaglio il Collegio, che eventuali e meramente asseriti danni da immissioni di acqua o di rumori o di gas sono tutelabili solo n in sede civile e non con ricorso amministrativo che rischia di provare troppo andando ben oltre l’eliminazione delle cause dei lamentati pregiudizi. Quanto alla censurata deturpazione del paesaggio, ammesso che possa essere un aspetto che possa fondare l’interesse soggettivo (e non collettivo) al ricorso, deve rilevarsi che, come sostenuto nella perizia dell’ing. Trani sulla compatibilità paesaggistica del fabbricato CO, l’autorità competente si è già espressa con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, previo accertamento della regolarità della documentazione esibita, della conformità del progetto alle previsioni del vigente Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Ischia sottoscritto il 30/12/2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAPSAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Ischia, e della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
Correttamente, a parere del Collegio, la medesima perizia rileva anche che la stessa ricorrente non è in grado di indicare i danni eventualmente subiti (per perdita di aria, luce, soleggiamento, amenità, riservatezza, panorama, ecc.), invero insussistenti in considerazione della distanza tra i corpi di fabbrica e della consistenza, assolutamente modesta, del fabbricato CO (fabbricato di circa mq 130 ad un unico piano, con altezza di metri 3,50 circa).
Né l’appellata contesta quanto dedotto nel ricorso in appello con cui, nel riportare la perizia Trani si legge che a fronte … della rilevante consistenza dei fabbricati della cooperativa RG [due corpi di fabbrica a tre piani, di cui uno completamente abusivo (e non sanato), occupanti una superficie di circa mq (500+500) 1000 a piano, per complessivi mq 3000 circa, con altezza di circa metri 10], contestare che il fabbricato CO comporti pregiudizio per la bellezza paesaggistica dei luoghi, significa vedere la pagliuzza nell’occhio altrui e non la trave nel proprio.
Non sussiste quindi alcuna legittimazione qualificata in capo agli appellati né alcun interesse personale, attuale e concreto alla coltivazione del ricorso e, pertanto, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento dell’appello, assorbito il terzo motivo, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in primo grado proposto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in E. 7.000, oltre accessori, per il doppio grado di giudizio e poste solidalmente a carico della RG Societa' Cooperativa Edilizia Arl e della signora AR AR.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto. Le spese liquidate complessivamente in E. 7.000,00 oltre accessori per il doppio grado di giudizio sono poste a carico Societa' Cooperativa Edilizia Arl e della signora AR AR, in solido. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IA IA VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA VI | IO CO |
IL SEGRETARIO