Art. 10.
Gli importi del diritto fisso di cui all' articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000.
Gli importi del diritto fisso di cui all' articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000.