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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/12/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2025 promossa da:
, C.F. con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Rep. 37875, elettivamente Persona_1 domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta,
n. 3,
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Sabino CP_1 C.F._1
AN e , anche in via disgiuntiva tra loro, elettivamente domiciliata Parte_2 presso il primo difensore in Barletta, Via Mariano Sante, n. 10, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
1. Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 17.09.2024 la Sig.ra ha CP_1 svolto istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della
Legge n. 104/1992, negati dalla competente Commissione a seguito di visita medico-legale.
La causa veniva rubricata avanti l'intestato Tribunale con R.G. 1447/2024 e l si Pt_1
pagina 1 di 7 costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito della procedura, dott.ssa ha redatto relazione medico-legale con la quale Persona_2 ha valutato sussistenti le condizioni sanitarie per il diritto “dei benefici di legge a far parte dal
19/11/2024 giorno della visita presso il mio studio”.
In data 03.03.2025 il Giudice, Dott.ssa La Russa, ha emesso decreto attestando la chiusura delle operazioni peritali e in data 27.03.2025 l' ha espresso il proprio motivato dissenso Pt_1 ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
2. L' - ritenendo errato l'accertamento operato - ha instaurato la presente opposizione Pt_1 mediante ricorso ex art. 445bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 17.04.2025, ed ha convenuto in giudizio la sig.ra rilevando che “il contenuto della CTU appare fallace CP_1 dal punto di vista motivazionale rispetto al giudizio proposto, in relazione alle condizioni menomative” e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, accertare che parte convenuta non ha diritto alle relative prestazioni e prerogative sociali. In ogni caso accertare che non si trova nello status di handicap con connotazione di gravità. In via subordinata, limitare il riconoscimento dello status e delle prestazioni che ne derivano al minor periodo che risulterà all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio”.
3. La sig.ra si è costituita in giudizio in data 30.07.2025 chiedendo il rigetto della CP_1 domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha dedotto che la perizia è pienamente esaustiva e condivisibile e l'esito della stessa deve essere confermato.
Ha rilevato altresì che la consulente d'ufficio “ha basato la propria valutazione non solo sulla neuromielite ottica di IC, ma anche sulla tiroidite autoimmune di HA e sulla celiachia (testualmente '… essendo la perizianda affetta da una malattia grave, rara, progressiva quale la neuromielite ottica di IC, associata a tiroidite autoimmune di
HA e celiachia…') e, per altro verso, ha valutato le suddette patologie in relazione alla persona della sig.ra e non con affermazioni di carattere generico in merito alle CP_1 predette patologie ed all'handicap in situazione di gravità (testualmente '… la perizianda… si può considerare avente diritto dei benefici di legge a far parte dal 19/11/2024 giorno della visita presso il mio studio')”.
Sulla scorta di tali presupposti, la parte resistente ha chiesto al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l , in persona del suo legale rappresentante – che la sig.ra Pt_1 CP_1 pagina 2 di 7 , dal momento della presentazione della domanda amministrativa, è affetta dalle CP_1 patologie meglio specificate al capitolo n. 1 del ricorso per consulenza tecnica preventiva, riprodotto nel presente atto, che qui deve intendersi per integralmente trascritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con
l , in persona del suo legale rappresentante – che le patologie da cui è affetta la sig.ra Pt_1
comportano il riconoscimento, fin dal momento della visita peritale dinanzi CP_1 alla dr.ssa avvenuta il 19.11.2024, dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, Persona_2 comma 3, della Legge n. 104/1992, sussistendo, nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dalla predetta norma di legge, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l , in persona del suo legale Pt_1 rappresentante – il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuto, fin dal momento CP_1 della visita peritale dinanzi alla dr.ssa avvenuta il 19.11.2024, l'handicap in Persona_2 situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, di cui sussistono tutti i requisiti sanitari, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) condannare
l , in persona del suo legale rappresentante, al riconoscimento, in favore della sig.ra Pt_1
, dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. CP_1
104/1992, al fine di consentirle di godere delle agevolazioni previste dalla predetta legge, con decorrenza dalla data della visita peritale dinanzi alla dr.ssa avvenuta il Persona_2
19.11.2024, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
f) condannare l , in persona del Pt_1 suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese e delle competenze del presente processo, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione e concessi i termini per il deposito di note scritte ex art 127ter, la causa viene decisa con deposito di sentenza.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i seguenti motivi.
In diritto
L' ha dedotto che la perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio non sarebbe Pt_1 condivisibile in quanto non terrebbe conto del quadro clinico della periziata e delle certificazioni mediche depositate. Ciò in quanto:
- la consulente d'ufficio avrebbe esplicitato il suo giudizio sulla scorta della sola diagnosi di una patologia, poiché classificabile come “rara” e “grave”, e che, pur potendosi annoverare tra le patologie rare e severe, la neuromielite ottica di IC avrebbe una espressività clinica variabile per singola persona portatrice dell'affezione e non sarebbe possibile esprimere un pagina 3 di 7 giudizio medico legale con caratteristiche di generalizzazione, né essere proposto sulla base di ipotesi prognostiche del tutto incerte;
- la consulente d'ufficio avrebbe errato la propria valutazione in quanto avrebbe applicato concetti generici relativi alle caratteristiche solo potenziali della malattia demielinizzante ed un richiamo normativo alla definizione di handicap e della sua connotazione in stato di gravità, senza che vi sarebbe attinenza con il caso concreto in esame;
- l ha contestato la carenza procedimentale della perizia in quanto la dott.ssa Pt_1 avrebbe omesso di replicare alle osservazioni di parte , pur validamente Persona_2 Pt_1 inviate.
Secondo l'Istituto, le conclusioni della CTU risulterebbero carenti sotto il profilo metodologico medico-legale e impropriamente espresse in quanto:
- la sig.ra , per le patologie di cui è portatrice (celiachia, tiroidite cronica di CP_1
HA e neuromielite ottica di IC) non sarebbe destinataria di alcuna terapia in atto: risulterebbero dalla consulenza soltanto sedute di plasmaferesi nel 2023 e due cicli di terapia infusionale conclusi nel luglio 2024. Da tale corollario fa discendere che non si comprenderebbe come possano ammettersi ripercussioni incidenti negativamente sull'efficienza psico-fisica del soggetto, tali da scemare l'autonomia personale;
- la minorazione visiva risulta attestata, all'epoca delle operazioni peritali, come “perdita del visus in OS e OD 5/10 naturale” e, rapportandola alla normativa vigente in punto di classificazione e quantificazione delle minorazioni visive (L.138/2001, basata su parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale), il deficit registrato non consentirebbe una classificazione, per definizione di legge, neppure come ipovedente lieve;
- non risulterebbe comprovata la sussistenza di una riduzione delle autonomie personali, tali da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale, né sarebbero in essere provvedimenti assistenziali coerenti con tale definizione.
L' ha dunque impugnato e contestato le conclusioni a cui è pervenuta la CTU in quanto Pt_1 ritenute non corrispondenti alle fattuali condizioni della ricorrente.
Ritiene questo Giudice di non condividere le osservazioni ed i rilievi della parte ricorrente in quanto la consulente d'ufficio ha basato la propria valutazione non solo sulla neuromielite ottica di IC, ma anche sulla tiroidite autoimmune di HA e sulla celiachia e, per altro verso, ha valutato approfonditamente i riflessi del complesso delle patologie in relazione alla pagina 4 di 7 richesta ex art. 3 co. 3 L. 104/'921.. Va precisato che la perita ha fatto una premessa sia con riguardo alle caratteristiche della neuromielite ottica di IC - definita anche dall' come Pt_1 una patologia rara e grave, oltre che progressiva e degenerativa - sia dell'handicap in situazione di gravità.
Inoltre, non è dato riscontrare 'una carenza procedimentale' per mancata replica alle osservazioni fatte dal CTP dell'Istituto alla bozza di consulenza in quanto risulta che la CTU ha preso atto delle osservazioni fatte dal CTP dell' , tanto da riportarle integralmente, Pt_1 ritenendole evidentemente infondate.
Del pari, analizzando la documentazione agli atti, appare errata la tesi dell'Istituto atta ad accreditare sia 'l'assenza di terapie in atto in favore della sig.ra sia l'assenza di CP_1 gravità in quanto la resistente non potrebbe definirsi neppure 'ipovedente lieve'.
Per contro, la ctu ha acclarato che la sig.ra è affetta da “malattia celiaca, tiroide di CP_1
HA, infezione HPV, neuromielite ottica anti-AQP4 positiva e sindrome depressiva”, e ciò risulta suffragato dalla documentazione medica prodotta nel procedimento per ATP (doc.
n. 6.1), dalla relazione medica rilasciata dall'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano relativa al percorso clinico ed alle terapie farmacologiche a cui la sig.ra è sottoposta CP_1
(doc. n. 4) e dalla relazione della dr.ssa , già CTP della sig.ra Persona_3
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (doc. n. 5). CP_1
Risulta infatti che la sig.ra : a.1) per la tiroidite autoimmune di HA assume CP_1
(da molti anni) levotiroxina 25 microgrammi /die e, comunque, secondo dosaggi rimodulati previ esami di funzionalità tiroidea;
a.2) per la celiachia si attiene rigidamente ad un regime alimentare che escluda totalmente il glutine (anche in questo caso da molti anni); a.3) per la sindrome depressiva assume antidepressivi come il 'citalopram' e l''alprazolam', prescritti nel ricovero all'ospedale di Legnano;
a.4) per la Neurite ottica retrobulbare di IC esegue cicli di terapia immunosoppressiva con Rituximab, un anticorpo monoclonale, che si susseguono secondo un calendario dettato da rivalutazione clinico-strumentale. La difesa di parte resistente ha comprovato che l'ultima somministrazione è stata effettuata il 13.01.2025 e che a giugno 2025 è stata programmata RMN encefalo/orbite/rachide cervico-dorsale e, a seguire, successiva infusione di Rituximab al dosaggio di 1000 mg.
Va precisato che la sig.ra risulta seguita e monitorata dall'equipe dell' CP_1 [...]
di Milano: in tale sede, la sig.ra effettua i cicli Controparte_2 CP_1 di terapia immunosoppressiva in regime di M.A.C. (Macroattività Ambulatoriale Complessa), che è rivolta a “pazienti affetti da disabilità complessa di recente insorgenza che richiedono un progetto/programma individuale specifico”. Inoltre, nel periodo di intervallo seguente la terapia immunosoppressiva la sig.ra si sottopone ad esami clinico-strumentali. CP_1
Da quanto argomentato, appare errato definire la neuromielite ottica di IC come un deficit del visus che non consente di ritenere la sig.ra 'neppure ipovedente lieve', CP_1 considerato che trattasi di patologia grave che limita fortemente l'autonomia personale e consente di considerare grave la condizione di disabilità in cui la stessa si trova. Tale quadro
è associato alle altre patologie che affliggono la resistente, di cui la dott.ssa ha dato Persona_2 atto nel proprio elaborato peritale.
Il ricorso in opposizione deve essere, di conseguenza, respinto.
Deve essere, pertanto, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 dalla data della visita peritale effettuata il 24.11.2024, come indicato dalla consulente d'ufficio nel proprio elaborato.
Per il principio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a favore della parte resistente per entrambi i gradi del giudizio. Tenuto conto dello scaglione di riferimento (5.201-26.000) e applicati i medi si liquidano €. 3800= per compensi (omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara in capo alla sig.ra la sussistenza dei presupposti per il CP_1 riconoscimento della condizione di disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della
Legge n. 104/1992, con decorrenza 24.11.2024; pagina 6 di 7 - condanna l'istituto ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente in complessivi €. 3.800,00= per compensi, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Busto Arsizio, 27.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2.La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
pagina 5 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2025 promossa da:
, C.F. con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Rep. 37875, elettivamente Persona_1 domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta,
n. 3,
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Sabino CP_1 C.F._1
AN e , anche in via disgiuntiva tra loro, elettivamente domiciliata Parte_2 presso il primo difensore in Barletta, Via Mariano Sante, n. 10, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
1. Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 17.09.2024 la Sig.ra ha CP_1 svolto istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della
Legge n. 104/1992, negati dalla competente Commissione a seguito di visita medico-legale.
La causa veniva rubricata avanti l'intestato Tribunale con R.G. 1447/2024 e l si Pt_1
pagina 1 di 7 costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito della procedura, dott.ssa ha redatto relazione medico-legale con la quale Persona_2 ha valutato sussistenti le condizioni sanitarie per il diritto “dei benefici di legge a far parte dal
19/11/2024 giorno della visita presso il mio studio”.
In data 03.03.2025 il Giudice, Dott.ssa La Russa, ha emesso decreto attestando la chiusura delle operazioni peritali e in data 27.03.2025 l' ha espresso il proprio motivato dissenso Pt_1 ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
2. L' - ritenendo errato l'accertamento operato - ha instaurato la presente opposizione Pt_1 mediante ricorso ex art. 445bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 17.04.2025, ed ha convenuto in giudizio la sig.ra rilevando che “il contenuto della CTU appare fallace CP_1 dal punto di vista motivazionale rispetto al giudizio proposto, in relazione alle condizioni menomative” e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, accertare che parte convenuta non ha diritto alle relative prestazioni e prerogative sociali. In ogni caso accertare che non si trova nello status di handicap con connotazione di gravità. In via subordinata, limitare il riconoscimento dello status e delle prestazioni che ne derivano al minor periodo che risulterà all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio”.
3. La sig.ra si è costituita in giudizio in data 30.07.2025 chiedendo il rigetto della CP_1 domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha dedotto che la perizia è pienamente esaustiva e condivisibile e l'esito della stessa deve essere confermato.
Ha rilevato altresì che la consulente d'ufficio “ha basato la propria valutazione non solo sulla neuromielite ottica di IC, ma anche sulla tiroidite autoimmune di HA e sulla celiachia (testualmente '… essendo la perizianda affetta da una malattia grave, rara, progressiva quale la neuromielite ottica di IC, associata a tiroidite autoimmune di
HA e celiachia…') e, per altro verso, ha valutato le suddette patologie in relazione alla persona della sig.ra e non con affermazioni di carattere generico in merito alle CP_1 predette patologie ed all'handicap in situazione di gravità (testualmente '… la perizianda… si può considerare avente diritto dei benefici di legge a far parte dal 19/11/2024 giorno della visita presso il mio studio')”.
Sulla scorta di tali presupposti, la parte resistente ha chiesto al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l , in persona del suo legale rappresentante – che la sig.ra Pt_1 CP_1 pagina 2 di 7 , dal momento della presentazione della domanda amministrativa, è affetta dalle CP_1 patologie meglio specificate al capitolo n. 1 del ricorso per consulenza tecnica preventiva, riprodotto nel presente atto, che qui deve intendersi per integralmente trascritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con
l , in persona del suo legale rappresentante – che le patologie da cui è affetta la sig.ra Pt_1
comportano il riconoscimento, fin dal momento della visita peritale dinanzi CP_1 alla dr.ssa avvenuta il 19.11.2024, dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, Persona_2 comma 3, della Legge n. 104/1992, sussistendo, nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dalla predetta norma di legge, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) accertare e dichiarare – in contraddittorio con l , in persona del suo legale Pt_1 rappresentante – il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuto, fin dal momento CP_1 della visita peritale dinanzi alla dr.ssa avvenuta il 19.11.2024, l'handicap in Persona_2 situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, di cui sussistono tutti i requisiti sanitari, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) condannare
l , in persona del suo legale rappresentante, al riconoscimento, in favore della sig.ra Pt_1
, dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. CP_1
104/1992, al fine di consentirle di godere delle agevolazioni previste dalla predetta legge, con decorrenza dalla data della visita peritale dinanzi alla dr.ssa avvenuta il Persona_2
19.11.2024, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
f) condannare l , in persona del Pt_1 suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese e delle competenze del presente processo, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione e concessi i termini per il deposito di note scritte ex art 127ter, la causa viene decisa con deposito di sentenza.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i seguenti motivi.
In diritto
L' ha dedotto che la perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio non sarebbe Pt_1 condivisibile in quanto non terrebbe conto del quadro clinico della periziata e delle certificazioni mediche depositate. Ciò in quanto:
- la consulente d'ufficio avrebbe esplicitato il suo giudizio sulla scorta della sola diagnosi di una patologia, poiché classificabile come “rara” e “grave”, e che, pur potendosi annoverare tra le patologie rare e severe, la neuromielite ottica di IC avrebbe una espressività clinica variabile per singola persona portatrice dell'affezione e non sarebbe possibile esprimere un pagina 3 di 7 giudizio medico legale con caratteristiche di generalizzazione, né essere proposto sulla base di ipotesi prognostiche del tutto incerte;
- la consulente d'ufficio avrebbe errato la propria valutazione in quanto avrebbe applicato concetti generici relativi alle caratteristiche solo potenziali della malattia demielinizzante ed un richiamo normativo alla definizione di handicap e della sua connotazione in stato di gravità, senza che vi sarebbe attinenza con il caso concreto in esame;
- l ha contestato la carenza procedimentale della perizia in quanto la dott.ssa Pt_1 avrebbe omesso di replicare alle osservazioni di parte , pur validamente Persona_2 Pt_1 inviate.
Secondo l'Istituto, le conclusioni della CTU risulterebbero carenti sotto il profilo metodologico medico-legale e impropriamente espresse in quanto:
- la sig.ra , per le patologie di cui è portatrice (celiachia, tiroidite cronica di CP_1
HA e neuromielite ottica di IC) non sarebbe destinataria di alcuna terapia in atto: risulterebbero dalla consulenza soltanto sedute di plasmaferesi nel 2023 e due cicli di terapia infusionale conclusi nel luglio 2024. Da tale corollario fa discendere che non si comprenderebbe come possano ammettersi ripercussioni incidenti negativamente sull'efficienza psico-fisica del soggetto, tali da scemare l'autonomia personale;
- la minorazione visiva risulta attestata, all'epoca delle operazioni peritali, come “perdita del visus in OS e OD 5/10 naturale” e, rapportandola alla normativa vigente in punto di classificazione e quantificazione delle minorazioni visive (L.138/2001, basata su parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale), il deficit registrato non consentirebbe una classificazione, per definizione di legge, neppure come ipovedente lieve;
- non risulterebbe comprovata la sussistenza di una riduzione delle autonomie personali, tali da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale, né sarebbero in essere provvedimenti assistenziali coerenti con tale definizione.
L' ha dunque impugnato e contestato le conclusioni a cui è pervenuta la CTU in quanto Pt_1 ritenute non corrispondenti alle fattuali condizioni della ricorrente.
Ritiene questo Giudice di non condividere le osservazioni ed i rilievi della parte ricorrente in quanto la consulente d'ufficio ha basato la propria valutazione non solo sulla neuromielite ottica di IC, ma anche sulla tiroidite autoimmune di HA e sulla celiachia e, per altro verso, ha valutato approfonditamente i riflessi del complesso delle patologie in relazione alla pagina 4 di 7 richesta ex art. 3 co. 3 L. 104/'921.. Va precisato che la perita ha fatto una premessa sia con riguardo alle caratteristiche della neuromielite ottica di IC - definita anche dall' come Pt_1 una patologia rara e grave, oltre che progressiva e degenerativa - sia dell'handicap in situazione di gravità.
Inoltre, non è dato riscontrare 'una carenza procedimentale' per mancata replica alle osservazioni fatte dal CTP dell'Istituto alla bozza di consulenza in quanto risulta che la CTU ha preso atto delle osservazioni fatte dal CTP dell' , tanto da riportarle integralmente, Pt_1 ritenendole evidentemente infondate.
Del pari, analizzando la documentazione agli atti, appare errata la tesi dell'Istituto atta ad accreditare sia 'l'assenza di terapie in atto in favore della sig.ra sia l'assenza di CP_1 gravità in quanto la resistente non potrebbe definirsi neppure 'ipovedente lieve'.
Per contro, la ctu ha acclarato che la sig.ra è affetta da “malattia celiaca, tiroide di CP_1
HA, infezione HPV, neuromielite ottica anti-AQP4 positiva e sindrome depressiva”, e ciò risulta suffragato dalla documentazione medica prodotta nel procedimento per ATP (doc.
n. 6.1), dalla relazione medica rilasciata dall'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano relativa al percorso clinico ed alle terapie farmacologiche a cui la sig.ra è sottoposta CP_1
(doc. n. 4) e dalla relazione della dr.ssa , già CTP della sig.ra Persona_3
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (doc. n. 5). CP_1
Risulta infatti che la sig.ra : a.1) per la tiroidite autoimmune di HA assume CP_1
(da molti anni) levotiroxina 25 microgrammi /die e, comunque, secondo dosaggi rimodulati previ esami di funzionalità tiroidea;
a.2) per la celiachia si attiene rigidamente ad un regime alimentare che escluda totalmente il glutine (anche in questo caso da molti anni); a.3) per la sindrome depressiva assume antidepressivi come il 'citalopram' e l''alprazolam', prescritti nel ricovero all'ospedale di Legnano;
a.4) per la Neurite ottica retrobulbare di IC esegue cicli di terapia immunosoppressiva con Rituximab, un anticorpo monoclonale, che si susseguono secondo un calendario dettato da rivalutazione clinico-strumentale. La difesa di parte resistente ha comprovato che l'ultima somministrazione è stata effettuata il 13.01.2025 e che a giugno 2025 è stata programmata RMN encefalo/orbite/rachide cervico-dorsale e, a seguire, successiva infusione di Rituximab al dosaggio di 1000 mg.
Va precisato che la sig.ra risulta seguita e monitorata dall'equipe dell' CP_1 [...]
di Milano: in tale sede, la sig.ra effettua i cicli Controparte_2 CP_1 di terapia immunosoppressiva in regime di M.A.C. (Macroattività Ambulatoriale Complessa), che è rivolta a “pazienti affetti da disabilità complessa di recente insorgenza che richiedono un progetto/programma individuale specifico”. Inoltre, nel periodo di intervallo seguente la terapia immunosoppressiva la sig.ra si sottopone ad esami clinico-strumentali. CP_1
Da quanto argomentato, appare errato definire la neuromielite ottica di IC come un deficit del visus che non consente di ritenere la sig.ra 'neppure ipovedente lieve', CP_1 considerato che trattasi di patologia grave che limita fortemente l'autonomia personale e consente di considerare grave la condizione di disabilità in cui la stessa si trova. Tale quadro
è associato alle altre patologie che affliggono la resistente, di cui la dott.ssa ha dato Persona_2 atto nel proprio elaborato peritale.
Il ricorso in opposizione deve essere, di conseguenza, respinto.
Deve essere, pertanto, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 dalla data della visita peritale effettuata il 24.11.2024, come indicato dalla consulente d'ufficio nel proprio elaborato.
Per il principio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a favore della parte resistente per entrambi i gradi del giudizio. Tenuto conto dello scaglione di riferimento (5.201-26.000) e applicati i medi si liquidano €. 3800= per compensi (omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara in capo alla sig.ra la sussistenza dei presupposti per il CP_1 riconoscimento della condizione di disabilità in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della
Legge n. 104/1992, con decorrenza 24.11.2024; pagina 6 di 7 - condanna l'istituto ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente in complessivi €. 3.800,00= per compensi, oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Busto Arsizio, 27.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2.La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
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