Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
50662/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 50662/2023 V.G., vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Sitzia del Foro di Rovereto e dall'avv.
Antonella Matronola del Foro di Cassino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Roma, Via San Pio n. 57
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. _1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Erbetta e dall'avv, Illuminata
[...]
Conte, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Nettuno (RM), Piazza
M. Colonna n. 18
in Controparte_2
persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia
Manno, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
APPELLATI nonché
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO
1
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 1853/2022 del Tribunale di
Velletri - Prima Sezione Civile, pubblicata in data 08.10.2022 – ripartizione quote della pensione di reversibilità, ai sensi dell'articolo 9 l. 898/70
Conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita riconoscere una maggior quota della pensione di reversibilità del defunto marito in favore dell'appellante, nella sua qualità di coniuge superstite, il tutto in misura non inferiore al 30% di tale trattamento pensionistico;
Con il favore delle spese di grado, in caso di opposizione avversaria”
Per l'appellata:
“In accoglimento di tutto quanto dedotto ed eccepito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto per Parte_1
i motivi illustrati, e confermare in ogni sua parte la Sentenza n° 1853/2022 del
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI - PRIMA SEZIONE CIVILE. - Con vittoria di spese e compensi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, della fase di gravame, da liquidarsi d'Ufficio in assenza di nota”
Per l' CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, previo accertamento del diritto e/o delle quote di spettanza di ciascun coniuge, stabilire la quota parte della pensione di reversibilità alla ricorrente e/o alla resistente a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica della sentenza che ha accertato il diritto.
Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 853/2022 pubblicata l'8 ottobre 2022 il Tribunale di Velletri, –
Prima Sezione Civile, definitivamente provvedendo sulla domanda formulata da con ricorso ex art. 9 co. 3 l. 898/1970 depositato il 17 gennaio _1
2020, di quantificazione, in favore della ricorrente, della quota di pensione di reversibilità dell'ex coniuge (con il quale la aveva Persona_1 _1
contratto matrimonio in data 21 giugno 1971 e dal quale aveva divorziato in virtù di sentenza del 3 marzo 2009), deceduto il 15 luglio 2019 dopo aver contratto nuovo matrimonio con il 22 settembre 2009, aveva Parte_1
attribuito alla ricorrente la quota dell'80 % della pensione INPS goduta in vita
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dall'ex coniuge, e alla resistente la quota del 20 %, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 5 aprile 2023 ha proposto appello lamentando la errata applicazione delle disposizioni e dei Parte_1
criteri di matrice giurisprudenziale relativi alla ripartizione della c.d. “pensione di reversibilità” tra la ex moglie convenuta in appello e il coniuge superstite, non avendo, in particolare, il Tribunale, a dire dell'appellante, tenuto correttamente conto degli elementi di giudizio che la aveva indicato nei propri atti _1
difensivi.
In particolare, l'appellante ha dedotto:
A) LA MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE, AI FINI DEL
DECIDERE, DELLA DIMOSTRATA CONVIVENZA PRE-
MATRIMONIALE INTERVENUTA FRA L'APPELLANTE E IL DEFUNTO
SI CU NO;
B) LA NON CONDIVISA SCELTA DEL TRIBUNALE DI VELLETRI DI
RICONOSCERE RILEVANZA AD ASPETTI MARGINALI E DI SCARSA
IMPORTANZA, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIOR
QUOTA DELLA C.D. PENSIONE DI REVERSIBILITÀ IN FAVORE DELLA
STESSA SIA . _1
La appellante ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 10 maggio 2023 il Presidente di questa Sezione ha fissato la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per il 4 luglio 2024, poi differita di ufficio al 9 gennaio 2025.
L'appellata si è costituita in giudizio mediante memoria depositata telematicamente il 30 aprile 2024, deducendo la pretestuosità e l'infondatezza del gravame, del quale ha contestato ogni singolo motivo, invocandone il rigetto.
L' costituendosi in data 16 aprile 2024, ha precisato che solo in caso di CP_2
riconoscimento della totalità ovvero di una quota parte della pensione di reversibilità a favore della ricorrente e/o della resistente, l' avrebbe CP_2 provveduto alla erogazione, ovvero alla ripartizione dell'importo della pensione tra i due coniugi, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica della sentenza, e ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 5 dicembre 2024 il Presidente di questa Sezione ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, la sostituzione
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dell'udienza del 9 gennaio 2025, fissata per la comparizione delle parti, con il deposito di brevi note, contenenti istanze e conclusioni sulle quali il Collegio avrebbe poi deciso la causa in Camera di Consiglio.
In data 6 dicembre 2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che, come emerge dagli atti di causa, il matrimonio tra e è durato circa trentotto anni, dal 21 giugno Persona_1 _1
1971, giorno delle nozze, fino al 3 marzo 2009, data della sentenza di divorzio, mentre la convivenza matrimoniale è invece durata almeno cinque anni di meno
(quindi complessivamente circa trentatré anni), avendo la prova testimoniale assunta in primo grado adeguatamente dimostrato che il sin dal 2004 Per_1
aveva intrapreso una convivenza more uxorio con (dichiarazioni Parte_1
rese dal teste .Mauro Tontini).
Il matrimonio con la ha avuto una durata di circa dieci anni, dal 22 _1
settembre 2009, giorno delle nozze, fino al 15 luglio 2019 (data del decesso del
), ma il relativo rapporto affettivo, comprensivo anche del periodo di Per_1
convivenza, ha invece avuto una durata maggiore (circa quindici anni), essendo certamente iniziato, come stabile situazione di fatto, sin dal 2004, epoca in cui i due sono andati a vivere insieme nell'appartamento acquistato dal , Per_1
come riferito dal teste Tontini.
Ritiene questa Corte che ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuna parte non sia necessario in questa sede procedere ad ulteriori accertamenti istruttori, rivelandosi del tutto esaustivi gli elementi acquisiti in primo grado.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il primo giudice ha tenuto conto, quale ulteriore elemento di fatto, anche del periodo di convivenza pre- matrimoniale tra il e il coniuge superstite, computato in cinque anni. Per_1
Va poi sottolineato che al criterio legale della durata dei matrimoni e delle convivenze, che nel caso di specie, come si è detto, devono essere individuate in anni trentatré per la e in anni quindici per la occorre aggiungere _1 _1
(Cass. ord. n. 21247 del 23-7-2021; Cass. ord. n. 8263 del 28-4-2020) che: all'epoca del decesso dell'ex coniuge, la percepiva un assegno _1 divorzile di € 1.000,00 al mese;
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la , nata nel 1948, versa mensilmente € 700,00 a titolo di canone di _1 locazione per l'appartamento ove attualmente vive, mentre la nata nel _1
1950, è usufruttuaria dell'immobile a suo tempo adibito a casa coniugale, in cui attualmente vive;
la dal matrimonio con il ha avuto due figli, mentre la _1 Per_1 _1
non ha avuto figli dal suddetto;
la è rimasta con il coniuge negli ultimi anni di vita. _1
Tenuto conto di tutti questi elementi unitariamente valutati, si ritiene di non poter condividere la decisione del Tribunale, relativamente alla misura della quota di pensione di reversibilità riconosciuta in favore di (20 %), dovendo Parte_1
ai fini della individuazione di detta quota necessariamente tenersi conto, oltre che della durata complessiva della convivenza prematrimoniale e del matrimonio, anche di ulteriori elementi, non adeguatamente valorizzati dal primo giudice.
È noto che secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione delle quote il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte
Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza
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"correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass.
13 novembre 2020, n. 25656).
Ora, se l'assegno divorzile, come affermato dalla Corte di legittimità, non può costituire certamente un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, è tuttavia pur vero che il relativo importo deve essere tenuto in considerazione, ai fini della definizione delle quote di pensione. Omettere qualsivoglia riferimento a tale criterio correttivo, valorizzando esclusivamente la durata del matrimonio e le situazioni personali ed economico-patrimoniali delle parti, potrebbe, invero, comportare il riconoscimento, in favore del coniuge divorziato, di una quota mensile di pensione di reversibilità superiore all'importo dell'assegno, e ciò, evidentemente, non trova alcuna giustificazione nelle finalità solidaristiche che presiedono il trattamento di reversibilità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutti gli evidenziati elementi, questa Corte ritiene quindi che, in riforma della sentenza impugnata, in favore della odierna appellante debba essere riconosciuta la quota del 30 % della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, e in favore dell'appellata la quota del 70 %.
Tenuto conto della inderogabile necessità di adire il giudice, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilità, si ritiene di dover compensare anche in questo grado per intero le spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 5 aprile 2023, avverso la sentenza n. 1853/2023 emessa dal Tribunale di Velletri il 28 settembre 2022 e pubblicata l'8 ottobre 2022, nel
6 50662/2023 V.G.
contraddittorio tra le parti, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado (capo a), che conferma nel resto, così provvede:
1. Determina la quota di pensione di reversibilità di Persona_1
spettante a nella misura del 30 % e la quota del medesimo Parte_1
trattamento di reversibilità spettante a nella misura del 70 %; _1
2. compensa per intero tra le parti anche le spese del grado di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente rel. estensore
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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