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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 aprile
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1713 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Emanuele Cippone
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. da avv. Leonardo De Giosa
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con il presente ricorso chiedeva il riconoscimento di differenze retributive. Parte_1
Nelle more del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare l'azione e parte resistente nulla Pt_1 ha opposto.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese, attesa l'intendimento delle parti in tal senso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nel proc. 1713/2024 nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1 1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione;
2) nulla per le spese
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
2
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 aprile
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1713 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Emanuele Cippone
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. da avv. Leonardo De Giosa
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con il presente ricorso chiedeva il riconoscimento di differenze retributive. Parte_1
Nelle more del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare l'azione e parte resistente nulla Pt_1 ha opposto.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese, attesa l'intendimento delle parti in tal senso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nel proc. 1713/2024 nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1 1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione;
2) nulla per le spese
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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