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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 3.4.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2439/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. On. Parte_1 Parte_2
, con sede in alla Via Annunziata - Palazzo Mosti, c.f.
[...] Parte_1
, rappresentato e difeso giusta determinazione dirigenziale di P.IVA_1 conferimento incarico n. 55 del 02/05/2023 (doc. 1), nonché giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce all'atto di appello e costituente parte integrante del medesimo, dall'avv. Salvatore M. Antonelli (c.f.
), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale del C.F._1 difensore in alla via Torretta n. 18, nonché, ai sensi del D.L. n. Parte_1
179/2012, art. 16 sexies, s.m. e i., presso il “domicilio digitale” del difensore all'indirizzo di P.e.c. risultante dal Email_1 pubblico elenco denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione al “domicilio digitale” del difensore all'indirizzo Pec e/o al numero di fax 0824/1900321. Email_1
appellante
E
-c.f. nata il [...] a [...] ivi CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_1 residente a[...] Parco Marisol, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco D'Abrusco -c.f. – pec: C.F._3
presso il quale in al Viale Mellusi Email_2 Parte_1
n.152 e all'indirizzo PEC elettivamente domicilia Email_2 in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 411/2023, del Tribunale di Benevento sezione Lavoro e Previdenza, pronunciata e pubblicata in data 20/04/2023, non notificata, all'esito del giudizio iscritto al n. 3449/2021 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 15.9.2021 esponeva : CP_1
- di avere lavorato alle dipendenze del dal 21.09.1983 al Parte_1
01.09.2019, data in cui era stata collocata in quiescenza;
- -di essere stata inizialmente inquadrata in categoria B1 con qualifica di
“applicato d'ordine” assegnata all'Ufficio-Settore Legale-Avvocatura dell'Ente e, al momento del pensionamento, per progressione economica in seno al livello di appartenenza, nella categoria B5;
- di avere svolto sin dall'anno 2013 in modo continuativo ed esclusivo e comunque prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni superiori rispetto a quelle spettanti per la categoria di appartenenza, espletando in piena autonomia compiti e funzioni anche complesse di istruttore amministrativo tipicamente rientranti nella superiore categoria C, curando da sola e sotto la propria diretta responsabilità, l'istruzione dei procedimenti amministrativi nelle materie di competenza, provvedendo alla materiale predisposizione degli atti e all'esecuzione degli adempimenti sino all'adozione e alla sottoscrizione dell'atto finale;
- di avere relazioni dirette con il Dirigente di Settore e con altri Uffici/Organi dell'Ente e aveva altresì contatti e rapporti diretti con l'utenza esterna, nonché la responsabilità di rapporti con Enti e Istituzioni esterne in nome e per conto del
Pt_1
- di essersi occupata e di avere avuto la responsabilità, progressivamente sempre più ampia, dell'istruttoria amministrativa e della gestione del contenzioso civile in materia di edilizia economica e popolare, di sinistri passivi dell'Ente, dell'istruttoria amministrativa e della gestione del contenzioso in materia tributaria assegnata al Settore. Dall'anno 2015-2016 curando in autonomia e sotto la propria responsabilità l'istruttoria dei ricorsi in Consiglio d'Europa;
- di avere gestito in autonomia e con piena ed esclusiva responsabilità l'iter amministrativo del contenzioso nelle materie affidate, in particolare espletando le seguenti mansioni superiori a quelle di propria competenza: eseguiva l'istruttoria amministrativa del contenzioso curando personalmente ed autonomamente la predisposizione degli atti amministrativi preordinati e connessi alla difesa in giudizio dell'Ente nei vari gradi, richiedeva relazioni agli Uffici/Settori interessati dal contezioso, predisponeva per ogni procedimento le Determine di nomina dei legali esterni incaricati della difesa in giudizio dell'Ente con contratto di patrocinio, predisponeva le Determine di liquidazione di acconti e saldi dei compensi professionali spettanti ai ridetti legali, curava la predisposizione e l'aggiornamento dei fascicoli dei singoli contenziosi con le relative udienze sino alla conclusione del giudizio, provvedeva ad inoltrare le sentenze notificate al al Settore/Ufficio interessato dalla pronuncia giurisdizionale;
Pt_1
- di avere la responsabilità dei rapporti con l'utenza esterna e, in particolare, con i legali di volta in volta incaricati della difesa in giudizio dell'Ente, i quali per ogni questione inerente al procedimento giudiziario loro affidato si relazionavano direttamente ed esclusivamente con lei;
- di avere inoltre la responsabilità dei rapporti con gli altri Uffici/Settori/Organi dell'Ente di volta in volta interessati dal giudizio e con i quali ella direttamente si relazionava;
- di avere altresì la responsabilità dell'istruttoria, della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro relativa alle sentenze e agli altri provvedimenti giurisdizionali e della contabilizzazione degli impegni e delle liquidazioni di competenza del bilancio di settore;
di avere espletato altresì mansioni superiori rispetto a quelle della categoria di appartenenza anche in materia di Bilancio e PEG (Piano Esecutivo di Gestione), in particolare predisponendo la relazione previsionale e programmatica del DUP, il Peg del Settore Legale con la contabilità dei capitoli assegnati, le variazioni di bilancio e residui attivi e passivi e predisponendo le Determine di costituzione dei fondi per acquisti e spese varie;
- di avere anche gestito il contenzioso dinanzi al TAR Campania, nei periodi di assenza della dipendente incaricata del contenzioso amministrativo dell'Ente (Marinella Menitto);
- di essere stata incaricata e di essersi occupata dell'istruttoria degli atti per la verifica dei crediti/debiti facenti capo al proprio Settore e che erano di competenza dell'Organismo, svolgendo le relative mansioni superiori in totale autonomia e sotto la propria responsabilità, avendo relazioni dirette con la Commissione e curando la trasmissione a quest'ultima delle sentenze antecedenti Parte l'anno 2016 rientranti nella competenza gestionale esclusiva dell' al fine di dare esecuzione alle medesime, predisponendo i pagamenti e gli altri eventuali adempimenti, ivi incluse la determinazione e la liquidazione delle spese di lite e dei compensi degli avvocati patrocinatori. Tanto premesso chiedeva di : “1) accertare e dichiarare che la ricorrente nel periodo dal 01.01.2013 al 31.08.2019, data di cessazione del rapporto per quiescenza, ha svolto di fatto quale lavoratrice dipendente del Comune di mansioni proprie della categoria superiore “C” rispetto a quella di Parte_1 appartenenza “B” e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle relative differenze retributive, pari alle differenze di trattamento economico inziale tra la categoria di appartenenza B e la categoria immediatamente superiore C;
2) per l'effetto condannare il in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di Euro 16.175,45 determinata come da conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ovvero alla diversa somma determinata in corso di causa anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede in caso di contestazione specifica di parte resistente dei conteggi prodotti dalla ricorrente;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Si costituiva il eccependo la prescrizione della pretesa Parte_1 creditoria e chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di PO , in funzione di giudice del lavoro , all'esito dell'istruttoria svolta, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il diritto della ricorrente al pagamento della differenza tra il trattamento economico inziale della categoria C ed il trattamento economico inziale della categoria B;
con conseguente condanna del al Parte_1 pagamento della somma di € 9.393,81 oltre accessori di legge e spese di lite . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il Pt_1 soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 10.10.2023, deducendo: 1) un'erronea valutazione nell'apprezzamento del compendio probatorio e/o di errore di percezione sulla ricognizione del suo contenuto, oltre che di un errato ed immotivato giudizio sull'attendibilità dei testi ascoltati laddove una corretta esegesi delle risultanze documentali e testimoniali avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere infondata la domanda di riconoscimento di mansioni riconducibili alla cat “C” , superiore rispetto a quella di appartenenza “B”.In particolare ha dedotto la inutilizzabilità, perché tardivamente depositati, e comunque l'erronea valutazione circa la valenza probatoria degli ordini di servizio, posti a fondamento della decisione;
ha censurato il valore probatorio attribuito alle Determine istruite e firmate dalla siccome meri CP_1
“prestampati”,e , dunque, comportanti una semplice attività compilativa da parte della stessa;
ha , altresì , censurato il giudizio di attendibilità espresso dal primo Giudice per aver dato preponderante valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai testi e Avv. Maria De Florio valutando, invece ,come Testimone_1 inattendibili quelle del Dirigente dr e sostanzialmente Persona_1 ininfluenti quelle della teste Tes_2
2) In via subordinata al primo motivo , ha eccepito l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che la nota “del 27.11.2020” fosse idonea ad interrompere il termine di prescrizione e, conseguentemente, riconosciuto il diritto dell'odierna appellata alle differenze retributive dal novembre 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre dovevano ritenersi prescritte tutte le pretese creditorie risalenti nel tempo oltre il quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.;
3) ed ancora in via subordinata ha eccepito l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alle differenze retributive tra il trattamento economico iniziale della categoria di inquadramento “B” e quello iniziale dell'invocata categoria superiore “C”; evidenziando che la ricorrente era collocata nella categoria professionale “B” percependo, per effetto della progressione orizzontale, il trattamento proprio della posizione economica “B5” mentre il Tribunale le aveva attribuito il diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive tra il trattamento economico della posizione B1 (nettamente deteriore rispetto a quello già percepito, essendo collocata nella posizione economica B5) ed il trattamento economico della posizione C1 , con una un “ ingiusta locupletazione” - Chiedeva , pertanto , in totale riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente le domande formulate in prime cure dalla lavoratrice;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva che ,in via CP_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame;
nel merito sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto vinte le spese del grado . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, nel merito la Corte giudica il gravame infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Ed invero le contestazioni mosse dall'appellante si rivelano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado La sentenza di prime cure , dopo aver richiamato la disciplina dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori ex art 52 dlg. n. 165/2021, ha correttamente eseguito il procedimento logico articolato in tre fasi fra loro interdipendenti per il riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate : a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie ovvero non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretta da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni. Il Tribunale di Benevento ha pertanto individuato e descritto le declaratorie delle categorie B e C del CCNL enti locali , per come interessate dall'accertamento giudiziale. In punto di fatto il Giudice di prime cure ha,poi, correttamente ritenuto dimostrate da parte ricorrente lo svolgimento di mansioni superiori di istruttore amministrativo, sussumibili nella cat. C , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio. I testi escussi , infatti , hanno inequivocabilmente confermato che l'odierna appellante , pur inquadrata nella categoria B, ha svolto continuativamente e prevalentemente l'attività istruttoria amministrativa tipica della superiore qualifica C disimpegnando, nelle materie alla stessa affidate, le medesime mansioni e funzioni di tutti gli altri istruttori appartenenti alla predetta cat. In particolare la teste , che ha lavorato nell'ufficio legale dal marzo Tes_3
2013 al 31.12.2017, ha riferito che la ricorrente “svolgeva attività istruttorie” in particolare “si occupava dell'istruttoria che riguardavano le case popolari … e che nelle materie ad ella affidate svolgeva le medesime attività istruttorie svolte da
, Mennitto Marinella, e che erano Controparte_2 CP_3 Controparte_4 di categoria C…predisponeva in autonomia le Determine per il pagamento dell'imposta di registro, predisponeva gli atti di liquidazione in favore dell'Agenzia , provvedendo al calcolo di eventuali interessi e sanzioni CP_5
…come tutti era referente dei legali incaricati della difesa in giudizio dell‟Ente che per le questioni inerenti al procedimento giudiziario affidato si relazionavano direttamente ed esclusivamente con lei”. A sua volta la teste , avvocato dipendente del Tes_4 Pt_1 [...]
dal 1980 al 2018 presso l'Ufficio legale dell'ente , ha riferito che Parte_1
l'odierna appellata curava l'istruttoria amministrativa di cause riguardanti determinate materie… in particolare nelle cause in materia edilizia economica e popolare.
La teste con dovizia di rilievi e particolari, ha precisato che quando arrivava un ricorso nella materia assegnata alla ricorrente ,l'istruttore (ovvero la ricorrente ) trasmetteva il ricorso all'ufficio competente per richiedere una relazione e successivamente predisponeva una determina di affidamento di incarico al Legale designato dal Dirigente;
trametteva gli atti necessari per la costituzione in giudizio (ricorso, determina, contratto di patrocinio); dopo il giudizio trasmetteva la sentenza agli uffici competenti;
compilava la determina di liquidazione del compenso legale;
si occupava della liquidazione e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate delle sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali;
consegnava il mod.F23 presso gli uffici competenti;
provvedeva a depositare l'istanza di annullamento firmata dal Dirigente laddove l'imposta veniva pagata due volte;
redigeva la determina di affidamento dell'importo all'economo Comunale che li teneva a disposizione degli avvocati per le relative incombenze su disposizione del Dirigente;
si occupava dell'istruttoria amministrativa dei ricorsi in Consiglio di Europa e ricorsi tributari;
curava la predisposizione della relazione previsionale e programmatica del DUP, il Peg del Settore Legale con la contabilità dei capitoli assegnati, le variazioni di bilancio e residui attivi e passivi e predisponendo le determine di costituzione fondi economato per acquisiti e spese varie.
La teste ha, altresì, precisato che la determina era composta di due parti: la premessa che era di competenza dell'istruttore e la parte dispositiva che era di competenza del dirigente e che quella svolta dalla non era un'attività CP_1 meramente compilativa in quanto non si usavano moduli prestampati (circostanza confermata anche dalla teste . Tes_1
Infine la teste ha confermato che l'odierna appellata, nelle materie alla stessa affidate, svolgeva le medesime attività istruttorie svolte da , Controparte_2
Mennitto Marinella, e nonostante la qualifica fosse CP_3 Controparte_4 diversa, precisando che l'attività istruttoria era uguale per tutti.
Nessun dubbio residua sulla portata e piena valenza probatoria di tali dichiarazioni testimoniali, sia perché precise , concordanti e circostanziate sia perché esse trovano pieno riscontro nella incontrovertibile e decisiva documentazione in atti di provenienza datoriale (e pubblica) e segnatamente negli : -1)gli ordini/disposizioni di servizio predisposti cumulativamente per tutti gli istruttori dal Dirigente Avv. Catalano dai quali risulta che alla ricorrente erano assegnate mansioni istruttorie nelle materie alla stessa affidate (v. doc. ordini di servizio del prot. n.58909 del 24.7.2014, Parte_4 prot. n.75845 dell'11.9.2015, prot. n.749123 del 7.6.2017 ,prot. n.33351 del 6.4.2018 e prot. n.7359 del 20.6.2019 versate in atti); 2) – nelle numerose Determine istruite e predisposte dalla ricorrente con la qualifica “L'istruttore” -o “Il Responsabile” ovvero “Il Relatore” dal 2013 al 2019 ( v. doc. in atti ) .
Nei motivi di gravame l'ente appellante assume l' inammissibilità / inutilizzabilità di detti ordini/disposizioni di servizio , in quanto tardivamente prodotti nonché la loro inidoneità probatoria . La censura è infondata.
Sul punto è agevole osservare che la ricorrente-odierna appellata- nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva espressamente richiamato (alle pagine 6, 7 e 8) i suddetti ordini/disposizioni di servizio riportandone per ciascuno di tali atti il numero di protocollo , la data e trascrivendone di ognuno testualmente il contenuto nelle parti riguardanti le mansioni assegnate alla lavoratrice .In ogni caso il Tribunale a fronte di una “semiplena probatio” dei fatti risultanti da tale documentazione, legittimamente, nell'esercizio dei poteri istruttori ex art.421 c.p.c., ne ha disposto l'acquisizione.
Neppure può tralasciarsi di considerare che tali ordini di servizio e i loro contenuti così come trascritti in ricorso non sono stati oggetto di alcuna contestazione né specifica, né generica da parte del il Parte_1 quale non ha contestato in alcun modo né la loro esistenza, né il loro contenuto come reso palese dagli stessi scritti difensivi dell'ente che, con le note conclusionali del primo grado e poi con l'atto di gravame,( pag 16) dichiarava trattarsi “come è agevole evincere dalla loro semplice lettura, di ordini cumulativi, rivolti all‟intero personale addetto al Settore Avvocatura;
documenti, dunque, che - al di là del mero tenore letterale delle locuzioni adottate- nulla dimostrano circa le attività assegnate e, ancor meno, effettivamente svolte in concreto dalla CP_1
Di contro da detti ordini di servizio (v.ordini di servizio del
[...] prot. n.58909 del 24.7.2014, prot. n.75845 Parte_4 dell'11.9.2015, prot. n.749123 del 7.6.2017 ,prot. n.33351 del 6.4.2018 e prot. n.7359 del 20.6.2019 versate in atti )analiticamente trascritti dal primo giudice nel loro contenuto, risulta pienamente confermata l'attribuzione all'odierna appellata delle mansioni di istruttore amministrativo in particolare del contenzioso in materia di edilizia economica e popolare oltre che del contenzioso in materia tributaria e di sinistri passivi dell'Ente. Ma anche qualora per assurdo si volesse ritenere detti ordini privi di decisività probatoria, la tesi non gioverebbe all'appellante e non muterebbe l'esito del giudizio dal momento che lo svolgimento da parte dell'appellata, in modo prevalente e continuativo ,di mansioni proprie della superiore qualifica C , risulta compiutamente e sufficientemente comprovato oltre che risultanze della prova orale espletata anche dall'ulteriore documentazione prodotta, in particolare dalle numerose determine versate in atti per gli anni dal 2013 al 2019.
Invero dall'esame di queste ultime si evince in modo inequivocabile che esse sono state istruite e predisposte dalla odierna appellata e che di ognuna di esse - controfirmata dal Dirigente- l'appellata è “L'Istruttore” o “Il Relatore” o “Il Responsabile;
esse, dunque, danno piena contezza dell'effettive mansioni svolte dall'appellata di istruttore amministrativo ovvero di attività istruttoria nel campo amministrativo tipicamente ascritte alla superiore qualifica C.
Parte appellante, nel tentativo di sminuire e relegare le mansioni istruttorie dell'odierna appellata ad un'attività meramente compilativa, ripetitiva e priva di responsabilità, sostiene che trattasi di meri “prestampati” ovvero di modelli standard -modelli -tipo comportanti l'inserimento di pochi e semplici dati. L'obiezione non coglie nel segno . La circostanza che esistessero modelli “prestampati” di Determine e che l'attività della fosse meramente compilativa è rimasta ,all'esito del giudizio, del tutto CP_1 indimostrata ,risultando anzi provato il contrario dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale espletata. Sul punto la teste ha dichiarato: “Per quanto mi risulta noi non Tes_3 avevamo moduli preimpostati”; A sua volta la teste Avv. Maria De Florio, ha dichiarato: “Non abbiamo mai usato moduli prestampati.…Nel modello di determina è riportato solo la parte normativa che normalmente è ripetitiva salvo modifiche legislative…Il modello era per lo più in bianco...la premessa era scritta dall'istruttore e quindi dalla ricorrente.Non ho mai visto modelli prestampati. Forse l'unico modello in banco era il contratto di patrocinio … Perfino la teste , escussa per parte appellante ed istruttore catg C Tes_2 in materia di gare di appalto , pur nella sua lacunosa dichiarazione ha riferito : “le determine di conferimento incarico si facevano su modelli fatti dall‟Avv.to
erano dei prestampati”;… “ io non lavoravo su prestampati perché Persona_2 solo per il conferimento incarico c'era il prestampato”
E' di palmare evidenza che le dichiarazioni dei testi circa l'inesistenza di moduli prestampati sono precise ed univoche. L'unico teste che ha riferito dell'esistenza di “modelli tipo standardizzati” solo da compilare ,è stato il teste
- Dirigente del Settore Avvocatura del appellante, vale Persona_1 Pt_1
a dire colui che ha assegnato e consentito lo svolgimento di fatto da parte della delle mansioni superiori per cui è causa, ma la cui deposizione -come si CP_1 dirà -risulta inficiata in punto di attendibilità. Né il -come correttamente affermato dal primo giudice - ha provato Pt_1
l‟esistenza di moduli prestampati non producendo alcunché in giudizio.
Stando così le cose è evidente che le mansioni svolte dalla ricorrente giammai possono essere declassate ad attività meramente compilative e ripetitive come sostenuto dall'Ente appellante.
Peraltro anche su tale specifico punto le risultanze della prova orale, confermativa delle emergenze documentali, sono del tutto univoche, essendo emerso che “l'attività istruttoria era uguale per tutti”, che “non era un'attività meramente compilativa”, che “ nelle materie ad ella affidate svolgeva le CP_1 medesime attività istruttorie” svolte da tutti gli altri istruttori del Settore che erano di categoria C e che ella ”predisponeva in autonomia le Determine”, sia nella premessa che era di competenza esclusiva del singolo istruttore, sia nella parte dispositiva di competenza del Dirigente, in quanto, come chiarito dalla teste Avv. De Florio, “l'istruttore predisponeva anche la parte di competenza Dirigenziale”. In ogni caso, pur volendo accedere alla tesi dell'esistenza di modelli preimpostati di Determine, e che quindi la ricorrente si sia effettivamente giovata nello svolgimento della propria attività di istruttore di modelli di atti con finalità di ausilio e/o di supporto alle attività di istruzione , è indubitabile che tale circostanza si appalesa del tutto inidonea e insuscettibile di incidere sulla natura e sulla responsabilità, tipicamente ed intrinsecamente proprie dell'attività istruttoria amministrativa., la quale presuppone necessariamente uno studio più
o meno approfondito da parte dell'istruttore-relatore-responsabile delle singole fattispecie cui ciascuna Determina attiene con conseguente assunzione della relativa responsabilità.
Altro dato da non trascurare per la sua sinergica convergenza è che ,se come sostiene il appellante, l'odierna appellata non ha svolto attività Pt_1 istruttoria amministrativa e non è stata Istruttore-Relatore-Responsabile di ciascuna delle numerose Determine in atti , riesce davvero difficile comprendere il motivo per cui la stessa abbia invece assunto tali qualifiche negli Atti dell'Ente, tutti controfirmati dal Dirigente del Settore Avvocatura ,dr . Persona_1
Quest'ultimo , chiamato a deporre come testimone, ha reso una dichiarazione del tutto inverosimile che, giustamente ,il Tribunale ha giudicato inattendibile.
Al riguardo si osserva che la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Infatti, si è precisato che (Cass. n. 13054/2014) sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al - quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice. Ebbene ,nella specie, le dichiarazioni del teste Catalano, che nel tentativo di svilire e degradare le attività disimpegnate dall'appellata ad una attività semplice, meramente compilativa e non istruttoria ha fatto riferimento all'esistenza / utilizzo di moduli “prestampati” ,non hanno trovato convergenza in nessun'altra fonte di prova, ma sono state smentite da tutti gli altri testi escussi, che hanno univocamente confermato che non esistevano modelli prestampati e che la CP_1 svolgeva attività istruttoria, uguale a quella di tutti gli altri istruttori appartenenti alla superiore qualifica C
Inoltre la sua deposizione è in contrasto con quanto risultante da atti del (gli ordini/disposizioni di servizio sopra citati ) –come innanzi detto -- Pt_1 dallo stesso controfirmati come Dirigente e , dunque, di provenienza datoriale, in cui l'appellata figura come “L'Istruttore” o “Il Relatore” o “Il Responsabile”. Tali evenienze privano di ogni credibilità la sua testimonianza siccome manifestamente divergente dalle altri fonti prova.
. Ne consegue che il giudizio di inattendibilità del Catalano compiuta dal primo giudice appare dunque del tutto corretto e coerente in quanto il teste , nell'intento di favorire il e di evidentemente di attenuare le proprie Pt_1 responsabilità ,ha reso una deposizione che è risultata contraddetta da tutte le risultanze delle prove documentali nonché testimoniali versate in atti.
Del pari immune da censure è il giudizio di scarsa valenza probatoria espresso dal Tribunale in ordine alla deposizione resa dalla teste che , avendo Tes_2 ha lavorato presso il Comune sino “al marzo 2015”, nulla o quasi poteva sapere dei fatti di causa che si snodano nel periodo 2013-2019. E, difatti, la teste ha dichiarato: “non so chi si occupasse dell‟edilizia popolare…non so se la CP_1 avesse una materia assegnata…io so che la andava all‟Agenzia delle Entrate CP_1 ma non so cosa andasse a fare…lei faceva altre cose ma io non lo so…non so se la ricorrente facesse l'istruttore amministrativo in determinate materie”. E' dunque innegabile che teste non era a conoscenza dei fatti di causa e, soprattutto, Tes_2 era all'oscuro della circostanza che “facesse l‟istruttore amministrativo in CP_1 determinate materie In ogni caso volendo attribuirle una qualche rilevanza, dalla testimonianza della è emerso che non esisteva alcun prestampato e che la oltre ad Tes_2 CP_1 occuparsi del Protocollo, svolgeva mansioni istruttorie anche “sostituendo” nella loro attività gli istruttori di categoria superiore e e che redigeva CP_2 CP_4 il conferimento dell'incarico all'avvocato e il contratto di patrocinio. ”Qualche volta sostituiva ...lei sostituiva l‟istruttore che mancava…io ricordo Controparte_2 anche che lei ha sostituito la e la nell‟attività di redazione di CP_4 CP_2 conferimento all‟avvocato o nella stesura del contratto di patrocinio” e che i
“modelli fatti dall‟Avv.to erano dei prestampati” “ Io non lavoravo su Persona_2 prestampati
In definitiva ritiene , la Corte che il primo giudice abbia fatto buon governo del materiale sia testimoniale che documentale rite et recte versato in atti.
È opportuno ricordare che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Né è ammissibile un supplemento istruttorio , pure reiterato dall'appellante in questa sede. Ed invero l'attività istruttoria compiuta dal primo giudice, concretatasi nell'audizione di due testi per parte lungi dall'apparire carente o incompleta, si rivela esaustiva e non abbisognevole di alcuna integrazione, stante anche la copiosa documentazione allegata. Inoltre non può non evidenziarsi che la richiesta di audizione di altri testi avrebbe dovuta essere accompagnata da una indicazione circa la qualità di tali testi e da circostanze specifiche idonee a dimostrare la loro rilevanza rispetto al presumibile grado di conoscenza delle circostanze da accertare. Non è, quindi ammissibile un supplemento istruttorio, anche perché nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori in grado d'appello non può essere invocata per supplire ad una complessiva carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda, bensì solo per colmare eventuali e specifiche lacune delle risultanze di causa. In conclusione deve affermarsi che all'esito della verifica giudiziale e del controllo trifasico alcun dubbio può sussistere che la ricorrente è stata CP_1 continuativamente assegnata ed ha di fatto svolto in via esclusiva e comunque prevalente compiti non riconducibili alla declaratoria della categoria di appartenenza B, bensì mansioni e funzioni ascritte alla categoria superiore C, così come rivendicato nel ricorso introduttivo del primo grado e quindi correttamente il giudice di prime cure, facendo buon governo del materiale probatorio, ha accolto la domanda relativa allo svolgimento di mansioni superiori e connesse differenze retributive. E tanto in applicazione del principio di diritto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n.908 del 1988; n.57 del 1989; n.236 del 1992; n.296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass n.30811 del 28 novembre 2018Cass. S.U. n.25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n.4367),
Con il secondo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1 gravata dolendosi della erronea attribuzione di efficacia interruttiva della prescrizione assegnata dal primo giudice alla diffida notificata a mezzo PEC in data 27.11.2020 dall'appellata in quanto “Il contenuto della suddetta CP_1 nota, in altri termini, è del tutto privo delle caratteristiche, anche minime, che avrebbero potuto consentirne la qualificazione giuridica come atto interruttivo della prescrizione”.
Anche tale doglianza è destituita di ogni fondamento. Per comprendere l'assoluta pretestuosità della censura basta leggere la nota in CP_ questione in parola, avente come oggetto “Orrei / Controparte_6
e costituzione in mora”, il cui tenore è il seguente : “Ho ricevuto incarico
[...] dalla sig.ra (c.f. nata il [...] a [...]_1 C.F._2 Parte_1 ivi residente a[...], sin d‟ora elettivamente domiciliata presso questo studio, dipendente di codesto Comune di dal 21.09.1983 Parte_1 al 31.08.2019 con profilo professionale “applicato d‟ordine” categoria B-1, di agire in via giudiziaria al fine di ottenere le differenze di trattamento economico connesse alla superiore retribuzione derivante dall'assegnazione e dallo svolgimento pieno e continuativo di mansioni superiori rispetto a quelle ascritte alla categoria formale di inquadramento e di appartenenza. Attenderò quindici giorni al fine di conoscere le Vostre determinazioni rispetto alle rivendicazioni della mia assistita, decorsi inutilmente i quali procederò come da mandato ricevuto. La presente ha valore di costituzione in mora ed effetto interruttivo di ogni termine prescrizionale e di decadenza…” Appare evidente che il contenuto della diffida del 27.11.2020 è tutt'altro che generico, poiché esso indica con precisione e nel dettaglio le rivendicazioni della lavoratrice relative allo svolgimento di mansioni superiori e costituisce formalmente il in mora, con esplicita specificazione Parte_1 dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Con il terzo motivo di gravame il appellante censura la sentenza gravata Pt_1 nella parte in cui ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico iniziale della categoria di inquadramento
“B” e quello iniziale dell'invocata categoria superiore “C” , rilevando che “la
collocata nella categoria professionale “B” percependo, per effetto della CP_7 progressione orizzontale, il trattamento proprio della posizione economica “B5” Ciò nonostante, il Giudice di prime cure ha attribuito alla il diritto a vedersi CP_1 corrispondere le differenze retributive tra il trattamento economico della posizione B1 (nettamente deteriore rispetto a quello già percepito, essendo collocata nella posizione economica B5) ed il trattamento economico della posizione C1. Il tutto si traduce in un‟ingiusta locupletazióne - consistente nel percepire, almeno in parte, due volte le medesime voci di trattamento economico - in danno del ex datore di lavoro”.
Anche tale motivo è infondato. Deve in primo luogo osservarsi che nelle busta-paga in atti (buste paga 2013- 2019.), la posizione economica “B-5” risulta raggiunta solo nell'anno 2019, quello di collocazione in quiescenza, essendo invece per gli anni precedenti indicata la generica posizione “B1- B5”. La circostanza riferita dal Comune appellante che la anche prima dell'anno CP_1
2019 percepisse “il trattamento proprio della posizione economica B5” è dunque indimostrata.
Mette conto osservare che, al fine di determinare le differenze retributive dovute al lavoratore del settore pubblico che ha disimpegnato mansioni ascritte alla qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, deve aversi riguardo al trattamento economico iniziale della categoria inferiore di appartenenza e al trattamento economico iniziale della categoria superiore, mentre è irrilevante la posizione acquisita per effetto della progressione economica in seno alla qualifica di inquadramento. Applicando tali principi normativi al caso di specie, discende che le differenze retributive cui la odierna appellata ha diritto in virtù dello svolgimento di fatto delle mansioni ascritte alla categoria C superiore a quella B di appartenenza, devono essere determinate, come correttamente risultante dai conteggi depositati in primo grado (v.conteggi Dott. ), sulla base della differenza tra il Pt_5 trattamento economico iniziale della categoria di inquadramento B e il trattamento economico iniziale della superiore categoria C e, per l'effetto, sulla base della differenza tra il trattamento economico del livello B-1 e quello del livello C-1, a nulla rilevando la (eventuale) progressione economica della al livello CP_1
B-5
Va evidenziato che i conteggi prodotti dalla ricorrente -odierna appellata -non sono stati oggetto di alcuna eccezione o critica né generica né specifica, ciò rendendo superfluo, come correttamente valutato dal primo giudice, il ricorso ad approfondimenti contabili mediante nomina di CTU.
Per tutto quanto sin qui esposto ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022. , ivi compreso l'aumento del 30% ex art.4 comma 1-bis D.M.55/2014 per i collegamenti ipertestuali.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.770,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in PO lì 3.4.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 3.4.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2439/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. On. Parte_1 Parte_2
, con sede in alla Via Annunziata - Palazzo Mosti, c.f.
[...] Parte_1
, rappresentato e difeso giusta determinazione dirigenziale di P.IVA_1 conferimento incarico n. 55 del 02/05/2023 (doc. 1), nonché giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce all'atto di appello e costituente parte integrante del medesimo, dall'avv. Salvatore M. Antonelli (c.f.
), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale del C.F._1 difensore in alla via Torretta n. 18, nonché, ai sensi del D.L. n. Parte_1
179/2012, art. 16 sexies, s.m. e i., presso il “domicilio digitale” del difensore all'indirizzo di P.e.c. risultante dal Email_1 pubblico elenco denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione al “domicilio digitale” del difensore all'indirizzo Pec e/o al numero di fax 0824/1900321. Email_1
appellante
E
-c.f. nata il [...] a [...] ivi CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_1 residente a[...] Parco Marisol, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco D'Abrusco -c.f. – pec: C.F._3
presso il quale in al Viale Mellusi Email_2 Parte_1
n.152 e all'indirizzo PEC elettivamente domicilia Email_2 in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 411/2023, del Tribunale di Benevento sezione Lavoro e Previdenza, pronunciata e pubblicata in data 20/04/2023, non notificata, all'esito del giudizio iscritto al n. 3449/2021 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 15.9.2021 esponeva : CP_1
- di avere lavorato alle dipendenze del dal 21.09.1983 al Parte_1
01.09.2019, data in cui era stata collocata in quiescenza;
- -di essere stata inizialmente inquadrata in categoria B1 con qualifica di
“applicato d'ordine” assegnata all'Ufficio-Settore Legale-Avvocatura dell'Ente e, al momento del pensionamento, per progressione economica in seno al livello di appartenenza, nella categoria B5;
- di avere svolto sin dall'anno 2013 in modo continuativo ed esclusivo e comunque prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni superiori rispetto a quelle spettanti per la categoria di appartenenza, espletando in piena autonomia compiti e funzioni anche complesse di istruttore amministrativo tipicamente rientranti nella superiore categoria C, curando da sola e sotto la propria diretta responsabilità, l'istruzione dei procedimenti amministrativi nelle materie di competenza, provvedendo alla materiale predisposizione degli atti e all'esecuzione degli adempimenti sino all'adozione e alla sottoscrizione dell'atto finale;
- di avere relazioni dirette con il Dirigente di Settore e con altri Uffici/Organi dell'Ente e aveva altresì contatti e rapporti diretti con l'utenza esterna, nonché la responsabilità di rapporti con Enti e Istituzioni esterne in nome e per conto del
Pt_1
- di essersi occupata e di avere avuto la responsabilità, progressivamente sempre più ampia, dell'istruttoria amministrativa e della gestione del contenzioso civile in materia di edilizia economica e popolare, di sinistri passivi dell'Ente, dell'istruttoria amministrativa e della gestione del contenzioso in materia tributaria assegnata al Settore. Dall'anno 2015-2016 curando in autonomia e sotto la propria responsabilità l'istruttoria dei ricorsi in Consiglio d'Europa;
- di avere gestito in autonomia e con piena ed esclusiva responsabilità l'iter amministrativo del contenzioso nelle materie affidate, in particolare espletando le seguenti mansioni superiori a quelle di propria competenza: eseguiva l'istruttoria amministrativa del contenzioso curando personalmente ed autonomamente la predisposizione degli atti amministrativi preordinati e connessi alla difesa in giudizio dell'Ente nei vari gradi, richiedeva relazioni agli Uffici/Settori interessati dal contezioso, predisponeva per ogni procedimento le Determine di nomina dei legali esterni incaricati della difesa in giudizio dell'Ente con contratto di patrocinio, predisponeva le Determine di liquidazione di acconti e saldi dei compensi professionali spettanti ai ridetti legali, curava la predisposizione e l'aggiornamento dei fascicoli dei singoli contenziosi con le relative udienze sino alla conclusione del giudizio, provvedeva ad inoltrare le sentenze notificate al al Settore/Ufficio interessato dalla pronuncia giurisdizionale;
Pt_1
- di avere la responsabilità dei rapporti con l'utenza esterna e, in particolare, con i legali di volta in volta incaricati della difesa in giudizio dell'Ente, i quali per ogni questione inerente al procedimento giudiziario loro affidato si relazionavano direttamente ed esclusivamente con lei;
- di avere inoltre la responsabilità dei rapporti con gli altri Uffici/Settori/Organi dell'Ente di volta in volta interessati dal giudizio e con i quali ella direttamente si relazionava;
- di avere altresì la responsabilità dell'istruttoria, della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro relativa alle sentenze e agli altri provvedimenti giurisdizionali e della contabilizzazione degli impegni e delle liquidazioni di competenza del bilancio di settore;
di avere espletato altresì mansioni superiori rispetto a quelle della categoria di appartenenza anche in materia di Bilancio e PEG (Piano Esecutivo di Gestione), in particolare predisponendo la relazione previsionale e programmatica del DUP, il Peg del Settore Legale con la contabilità dei capitoli assegnati, le variazioni di bilancio e residui attivi e passivi e predisponendo le Determine di costituzione dei fondi per acquisti e spese varie;
- di avere anche gestito il contenzioso dinanzi al TAR Campania, nei periodi di assenza della dipendente incaricata del contenzioso amministrativo dell'Ente (Marinella Menitto);
- di essere stata incaricata e di essersi occupata dell'istruttoria degli atti per la verifica dei crediti/debiti facenti capo al proprio Settore e che erano di competenza dell'Organismo, svolgendo le relative mansioni superiori in totale autonomia e sotto la propria responsabilità, avendo relazioni dirette con la Commissione e curando la trasmissione a quest'ultima delle sentenze antecedenti Parte l'anno 2016 rientranti nella competenza gestionale esclusiva dell' al fine di dare esecuzione alle medesime, predisponendo i pagamenti e gli altri eventuali adempimenti, ivi incluse la determinazione e la liquidazione delle spese di lite e dei compensi degli avvocati patrocinatori. Tanto premesso chiedeva di : “1) accertare e dichiarare che la ricorrente nel periodo dal 01.01.2013 al 31.08.2019, data di cessazione del rapporto per quiescenza, ha svolto di fatto quale lavoratrice dipendente del Comune di mansioni proprie della categoria superiore “C” rispetto a quella di Parte_1 appartenenza “B” e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle relative differenze retributive, pari alle differenze di trattamento economico inziale tra la categoria di appartenenza B e la categoria immediatamente superiore C;
2) per l'effetto condannare il in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di Euro 16.175,45 determinata come da conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ovvero alla diversa somma determinata in corso di causa anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede in caso di contestazione specifica di parte resistente dei conteggi prodotti dalla ricorrente;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Si costituiva il eccependo la prescrizione della pretesa Parte_1 creditoria e chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di PO , in funzione di giudice del lavoro , all'esito dell'istruttoria svolta, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il diritto della ricorrente al pagamento della differenza tra il trattamento economico inziale della categoria C ed il trattamento economico inziale della categoria B;
con conseguente condanna del al Parte_1 pagamento della somma di € 9.393,81 oltre accessori di legge e spese di lite . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il Pt_1 soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 10.10.2023, deducendo: 1) un'erronea valutazione nell'apprezzamento del compendio probatorio e/o di errore di percezione sulla ricognizione del suo contenuto, oltre che di un errato ed immotivato giudizio sull'attendibilità dei testi ascoltati laddove una corretta esegesi delle risultanze documentali e testimoniali avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere infondata la domanda di riconoscimento di mansioni riconducibili alla cat “C” , superiore rispetto a quella di appartenenza “B”.In particolare ha dedotto la inutilizzabilità, perché tardivamente depositati, e comunque l'erronea valutazione circa la valenza probatoria degli ordini di servizio, posti a fondamento della decisione;
ha censurato il valore probatorio attribuito alle Determine istruite e firmate dalla siccome meri CP_1
“prestampati”,e , dunque, comportanti una semplice attività compilativa da parte della stessa;
ha , altresì , censurato il giudizio di attendibilità espresso dal primo Giudice per aver dato preponderante valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai testi e Avv. Maria De Florio valutando, invece ,come Testimone_1 inattendibili quelle del Dirigente dr e sostanzialmente Persona_1 ininfluenti quelle della teste Tes_2
2) In via subordinata al primo motivo , ha eccepito l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che la nota “del 27.11.2020” fosse idonea ad interrompere il termine di prescrizione e, conseguentemente, riconosciuto il diritto dell'odierna appellata alle differenze retributive dal novembre 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre dovevano ritenersi prescritte tutte le pretese creditorie risalenti nel tempo oltre il quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.;
3) ed ancora in via subordinata ha eccepito l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alle differenze retributive tra il trattamento economico iniziale della categoria di inquadramento “B” e quello iniziale dell'invocata categoria superiore “C”; evidenziando che la ricorrente era collocata nella categoria professionale “B” percependo, per effetto della progressione orizzontale, il trattamento proprio della posizione economica “B5” mentre il Tribunale le aveva attribuito il diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive tra il trattamento economico della posizione B1 (nettamente deteriore rispetto a quello già percepito, essendo collocata nella posizione economica B5) ed il trattamento economico della posizione C1 , con una un “ ingiusta locupletazione” - Chiedeva , pertanto , in totale riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente le domande formulate in prime cure dalla lavoratrice;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva che ,in via CP_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame;
nel merito sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto vinte le spese del grado . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, nel merito la Corte giudica il gravame infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Ed invero le contestazioni mosse dall'appellante si rivelano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado La sentenza di prime cure , dopo aver richiamato la disciplina dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori ex art 52 dlg. n. 165/2021, ha correttamente eseguito il procedimento logico articolato in tre fasi fra loro interdipendenti per il riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate : a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie ovvero non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretta da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni. Il Tribunale di Benevento ha pertanto individuato e descritto le declaratorie delle categorie B e C del CCNL enti locali , per come interessate dall'accertamento giudiziale. In punto di fatto il Giudice di prime cure ha,poi, correttamente ritenuto dimostrate da parte ricorrente lo svolgimento di mansioni superiori di istruttore amministrativo, sussumibili nella cat. C , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio. I testi escussi , infatti , hanno inequivocabilmente confermato che l'odierna appellante , pur inquadrata nella categoria B, ha svolto continuativamente e prevalentemente l'attività istruttoria amministrativa tipica della superiore qualifica C disimpegnando, nelle materie alla stessa affidate, le medesime mansioni e funzioni di tutti gli altri istruttori appartenenti alla predetta cat. In particolare la teste , che ha lavorato nell'ufficio legale dal marzo Tes_3
2013 al 31.12.2017, ha riferito che la ricorrente “svolgeva attività istruttorie” in particolare “si occupava dell'istruttoria che riguardavano le case popolari … e che nelle materie ad ella affidate svolgeva le medesime attività istruttorie svolte da
, Mennitto Marinella, e che erano Controparte_2 CP_3 Controparte_4 di categoria C…predisponeva in autonomia le Determine per il pagamento dell'imposta di registro, predisponeva gli atti di liquidazione in favore dell'Agenzia , provvedendo al calcolo di eventuali interessi e sanzioni CP_5
…come tutti era referente dei legali incaricati della difesa in giudizio dell‟Ente che per le questioni inerenti al procedimento giudiziario affidato si relazionavano direttamente ed esclusivamente con lei”. A sua volta la teste , avvocato dipendente del Tes_4 Pt_1 [...]
dal 1980 al 2018 presso l'Ufficio legale dell'ente , ha riferito che Parte_1
l'odierna appellata curava l'istruttoria amministrativa di cause riguardanti determinate materie… in particolare nelle cause in materia edilizia economica e popolare.
La teste con dovizia di rilievi e particolari, ha precisato che quando arrivava un ricorso nella materia assegnata alla ricorrente ,l'istruttore (ovvero la ricorrente ) trasmetteva il ricorso all'ufficio competente per richiedere una relazione e successivamente predisponeva una determina di affidamento di incarico al Legale designato dal Dirigente;
trametteva gli atti necessari per la costituzione in giudizio (ricorso, determina, contratto di patrocinio); dopo il giudizio trasmetteva la sentenza agli uffici competenti;
compilava la determina di liquidazione del compenso legale;
si occupava della liquidazione e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate delle sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali;
consegnava il mod.F23 presso gli uffici competenti;
provvedeva a depositare l'istanza di annullamento firmata dal Dirigente laddove l'imposta veniva pagata due volte;
redigeva la determina di affidamento dell'importo all'economo Comunale che li teneva a disposizione degli avvocati per le relative incombenze su disposizione del Dirigente;
si occupava dell'istruttoria amministrativa dei ricorsi in Consiglio di Europa e ricorsi tributari;
curava la predisposizione della relazione previsionale e programmatica del DUP, il Peg del Settore Legale con la contabilità dei capitoli assegnati, le variazioni di bilancio e residui attivi e passivi e predisponendo le determine di costituzione fondi economato per acquisiti e spese varie.
La teste ha, altresì, precisato che la determina era composta di due parti: la premessa che era di competenza dell'istruttore e la parte dispositiva che era di competenza del dirigente e che quella svolta dalla non era un'attività CP_1 meramente compilativa in quanto non si usavano moduli prestampati (circostanza confermata anche dalla teste . Tes_1
Infine la teste ha confermato che l'odierna appellata, nelle materie alla stessa affidate, svolgeva le medesime attività istruttorie svolte da , Controparte_2
Mennitto Marinella, e nonostante la qualifica fosse CP_3 Controparte_4 diversa, precisando che l'attività istruttoria era uguale per tutti.
Nessun dubbio residua sulla portata e piena valenza probatoria di tali dichiarazioni testimoniali, sia perché precise , concordanti e circostanziate sia perché esse trovano pieno riscontro nella incontrovertibile e decisiva documentazione in atti di provenienza datoriale (e pubblica) e segnatamente negli : -1)gli ordini/disposizioni di servizio predisposti cumulativamente per tutti gli istruttori dal Dirigente Avv. Catalano dai quali risulta che alla ricorrente erano assegnate mansioni istruttorie nelle materie alla stessa affidate (v. doc. ordini di servizio del prot. n.58909 del 24.7.2014, Parte_4 prot. n.75845 dell'11.9.2015, prot. n.749123 del 7.6.2017 ,prot. n.33351 del 6.4.2018 e prot. n.7359 del 20.6.2019 versate in atti); 2) – nelle numerose Determine istruite e predisposte dalla ricorrente con la qualifica “L'istruttore” -o “Il Responsabile” ovvero “Il Relatore” dal 2013 al 2019 ( v. doc. in atti ) .
Nei motivi di gravame l'ente appellante assume l' inammissibilità / inutilizzabilità di detti ordini/disposizioni di servizio , in quanto tardivamente prodotti nonché la loro inidoneità probatoria . La censura è infondata.
Sul punto è agevole osservare che la ricorrente-odierna appellata- nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva espressamente richiamato (alle pagine 6, 7 e 8) i suddetti ordini/disposizioni di servizio riportandone per ciascuno di tali atti il numero di protocollo , la data e trascrivendone di ognuno testualmente il contenuto nelle parti riguardanti le mansioni assegnate alla lavoratrice .In ogni caso il Tribunale a fronte di una “semiplena probatio” dei fatti risultanti da tale documentazione, legittimamente, nell'esercizio dei poteri istruttori ex art.421 c.p.c., ne ha disposto l'acquisizione.
Neppure può tralasciarsi di considerare che tali ordini di servizio e i loro contenuti così come trascritti in ricorso non sono stati oggetto di alcuna contestazione né specifica, né generica da parte del il Parte_1 quale non ha contestato in alcun modo né la loro esistenza, né il loro contenuto come reso palese dagli stessi scritti difensivi dell'ente che, con le note conclusionali del primo grado e poi con l'atto di gravame,( pag 16) dichiarava trattarsi “come è agevole evincere dalla loro semplice lettura, di ordini cumulativi, rivolti all‟intero personale addetto al Settore Avvocatura;
documenti, dunque, che - al di là del mero tenore letterale delle locuzioni adottate- nulla dimostrano circa le attività assegnate e, ancor meno, effettivamente svolte in concreto dalla CP_1
Di contro da detti ordini di servizio (v.ordini di servizio del
[...] prot. n.58909 del 24.7.2014, prot. n.75845 Parte_4 dell'11.9.2015, prot. n.749123 del 7.6.2017 ,prot. n.33351 del 6.4.2018 e prot. n.7359 del 20.6.2019 versate in atti )analiticamente trascritti dal primo giudice nel loro contenuto, risulta pienamente confermata l'attribuzione all'odierna appellata delle mansioni di istruttore amministrativo in particolare del contenzioso in materia di edilizia economica e popolare oltre che del contenzioso in materia tributaria e di sinistri passivi dell'Ente. Ma anche qualora per assurdo si volesse ritenere detti ordini privi di decisività probatoria, la tesi non gioverebbe all'appellante e non muterebbe l'esito del giudizio dal momento che lo svolgimento da parte dell'appellata, in modo prevalente e continuativo ,di mansioni proprie della superiore qualifica C , risulta compiutamente e sufficientemente comprovato oltre che risultanze della prova orale espletata anche dall'ulteriore documentazione prodotta, in particolare dalle numerose determine versate in atti per gli anni dal 2013 al 2019.
Invero dall'esame di queste ultime si evince in modo inequivocabile che esse sono state istruite e predisposte dalla odierna appellata e che di ognuna di esse - controfirmata dal Dirigente- l'appellata è “L'Istruttore” o “Il Relatore” o “Il Responsabile;
esse, dunque, danno piena contezza dell'effettive mansioni svolte dall'appellata di istruttore amministrativo ovvero di attività istruttoria nel campo amministrativo tipicamente ascritte alla superiore qualifica C.
Parte appellante, nel tentativo di sminuire e relegare le mansioni istruttorie dell'odierna appellata ad un'attività meramente compilativa, ripetitiva e priva di responsabilità, sostiene che trattasi di meri “prestampati” ovvero di modelli standard -modelli -tipo comportanti l'inserimento di pochi e semplici dati. L'obiezione non coglie nel segno . La circostanza che esistessero modelli “prestampati” di Determine e che l'attività della fosse meramente compilativa è rimasta ,all'esito del giudizio, del tutto CP_1 indimostrata ,risultando anzi provato il contrario dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale espletata. Sul punto la teste ha dichiarato: “Per quanto mi risulta noi non Tes_3 avevamo moduli preimpostati”; A sua volta la teste Avv. Maria De Florio, ha dichiarato: “Non abbiamo mai usato moduli prestampati.…Nel modello di determina è riportato solo la parte normativa che normalmente è ripetitiva salvo modifiche legislative…Il modello era per lo più in bianco...la premessa era scritta dall'istruttore e quindi dalla ricorrente.Non ho mai visto modelli prestampati. Forse l'unico modello in banco era il contratto di patrocinio … Perfino la teste , escussa per parte appellante ed istruttore catg C Tes_2 in materia di gare di appalto , pur nella sua lacunosa dichiarazione ha riferito : “le determine di conferimento incarico si facevano su modelli fatti dall‟Avv.to
erano dei prestampati”;… “ io non lavoravo su prestampati perché Persona_2 solo per il conferimento incarico c'era il prestampato”
E' di palmare evidenza che le dichiarazioni dei testi circa l'inesistenza di moduli prestampati sono precise ed univoche. L'unico teste che ha riferito dell'esistenza di “modelli tipo standardizzati” solo da compilare ,è stato il teste
- Dirigente del Settore Avvocatura del appellante, vale Persona_1 Pt_1
a dire colui che ha assegnato e consentito lo svolgimento di fatto da parte della delle mansioni superiori per cui è causa, ma la cui deposizione -come si CP_1 dirà -risulta inficiata in punto di attendibilità. Né il -come correttamente affermato dal primo giudice - ha provato Pt_1
l‟esistenza di moduli prestampati non producendo alcunché in giudizio.
Stando così le cose è evidente che le mansioni svolte dalla ricorrente giammai possono essere declassate ad attività meramente compilative e ripetitive come sostenuto dall'Ente appellante.
Peraltro anche su tale specifico punto le risultanze della prova orale, confermativa delle emergenze documentali, sono del tutto univoche, essendo emerso che “l'attività istruttoria era uguale per tutti”, che “non era un'attività meramente compilativa”, che “ nelle materie ad ella affidate svolgeva le CP_1 medesime attività istruttorie” svolte da tutti gli altri istruttori del Settore che erano di categoria C e che ella ”predisponeva in autonomia le Determine”, sia nella premessa che era di competenza esclusiva del singolo istruttore, sia nella parte dispositiva di competenza del Dirigente, in quanto, come chiarito dalla teste Avv. De Florio, “l'istruttore predisponeva anche la parte di competenza Dirigenziale”. In ogni caso, pur volendo accedere alla tesi dell'esistenza di modelli preimpostati di Determine, e che quindi la ricorrente si sia effettivamente giovata nello svolgimento della propria attività di istruttore di modelli di atti con finalità di ausilio e/o di supporto alle attività di istruzione , è indubitabile che tale circostanza si appalesa del tutto inidonea e insuscettibile di incidere sulla natura e sulla responsabilità, tipicamente ed intrinsecamente proprie dell'attività istruttoria amministrativa., la quale presuppone necessariamente uno studio più
o meno approfondito da parte dell'istruttore-relatore-responsabile delle singole fattispecie cui ciascuna Determina attiene con conseguente assunzione della relativa responsabilità.
Altro dato da non trascurare per la sua sinergica convergenza è che ,se come sostiene il appellante, l'odierna appellata non ha svolto attività Pt_1 istruttoria amministrativa e non è stata Istruttore-Relatore-Responsabile di ciascuna delle numerose Determine in atti , riesce davvero difficile comprendere il motivo per cui la stessa abbia invece assunto tali qualifiche negli Atti dell'Ente, tutti controfirmati dal Dirigente del Settore Avvocatura ,dr . Persona_1
Quest'ultimo , chiamato a deporre come testimone, ha reso una dichiarazione del tutto inverosimile che, giustamente ,il Tribunale ha giudicato inattendibile.
Al riguardo si osserva che la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Infatti, si è precisato che (Cass. n. 13054/2014) sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al - quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice. Ebbene ,nella specie, le dichiarazioni del teste Catalano, che nel tentativo di svilire e degradare le attività disimpegnate dall'appellata ad una attività semplice, meramente compilativa e non istruttoria ha fatto riferimento all'esistenza / utilizzo di moduli “prestampati” ,non hanno trovato convergenza in nessun'altra fonte di prova, ma sono state smentite da tutti gli altri testi escussi, che hanno univocamente confermato che non esistevano modelli prestampati e che la CP_1 svolgeva attività istruttoria, uguale a quella di tutti gli altri istruttori appartenenti alla superiore qualifica C
Inoltre la sua deposizione è in contrasto con quanto risultante da atti del (gli ordini/disposizioni di servizio sopra citati ) –come innanzi detto -- Pt_1 dallo stesso controfirmati come Dirigente e , dunque, di provenienza datoriale, in cui l'appellata figura come “L'Istruttore” o “Il Relatore” o “Il Responsabile”. Tali evenienze privano di ogni credibilità la sua testimonianza siccome manifestamente divergente dalle altri fonti prova.
. Ne consegue che il giudizio di inattendibilità del Catalano compiuta dal primo giudice appare dunque del tutto corretto e coerente in quanto il teste , nell'intento di favorire il e di evidentemente di attenuare le proprie Pt_1 responsabilità ,ha reso una deposizione che è risultata contraddetta da tutte le risultanze delle prove documentali nonché testimoniali versate in atti.
Del pari immune da censure è il giudizio di scarsa valenza probatoria espresso dal Tribunale in ordine alla deposizione resa dalla teste che , avendo Tes_2 ha lavorato presso il Comune sino “al marzo 2015”, nulla o quasi poteva sapere dei fatti di causa che si snodano nel periodo 2013-2019. E, difatti, la teste ha dichiarato: “non so chi si occupasse dell‟edilizia popolare…non so se la CP_1 avesse una materia assegnata…io so che la andava all‟Agenzia delle Entrate CP_1 ma non so cosa andasse a fare…lei faceva altre cose ma io non lo so…non so se la ricorrente facesse l'istruttore amministrativo in determinate materie”. E' dunque innegabile che teste non era a conoscenza dei fatti di causa e, soprattutto, Tes_2 era all'oscuro della circostanza che “facesse l‟istruttore amministrativo in CP_1 determinate materie In ogni caso volendo attribuirle una qualche rilevanza, dalla testimonianza della è emerso che non esisteva alcun prestampato e che la oltre ad Tes_2 CP_1 occuparsi del Protocollo, svolgeva mansioni istruttorie anche “sostituendo” nella loro attività gli istruttori di categoria superiore e e che redigeva CP_2 CP_4 il conferimento dell'incarico all'avvocato e il contratto di patrocinio. ”Qualche volta sostituiva ...lei sostituiva l‟istruttore che mancava…io ricordo Controparte_2 anche che lei ha sostituito la e la nell‟attività di redazione di CP_4 CP_2 conferimento all‟avvocato o nella stesura del contratto di patrocinio” e che i
“modelli fatti dall‟Avv.to erano dei prestampati” “ Io non lavoravo su Persona_2 prestampati
In definitiva ritiene , la Corte che il primo giudice abbia fatto buon governo del materiale sia testimoniale che documentale rite et recte versato in atti.
È opportuno ricordare che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Né è ammissibile un supplemento istruttorio , pure reiterato dall'appellante in questa sede. Ed invero l'attività istruttoria compiuta dal primo giudice, concretatasi nell'audizione di due testi per parte lungi dall'apparire carente o incompleta, si rivela esaustiva e non abbisognevole di alcuna integrazione, stante anche la copiosa documentazione allegata. Inoltre non può non evidenziarsi che la richiesta di audizione di altri testi avrebbe dovuta essere accompagnata da una indicazione circa la qualità di tali testi e da circostanze specifiche idonee a dimostrare la loro rilevanza rispetto al presumibile grado di conoscenza delle circostanze da accertare. Non è, quindi ammissibile un supplemento istruttorio, anche perché nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori in grado d'appello non può essere invocata per supplire ad una complessiva carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda, bensì solo per colmare eventuali e specifiche lacune delle risultanze di causa. In conclusione deve affermarsi che all'esito della verifica giudiziale e del controllo trifasico alcun dubbio può sussistere che la ricorrente è stata CP_1 continuativamente assegnata ed ha di fatto svolto in via esclusiva e comunque prevalente compiti non riconducibili alla declaratoria della categoria di appartenenza B, bensì mansioni e funzioni ascritte alla categoria superiore C, così come rivendicato nel ricorso introduttivo del primo grado e quindi correttamente il giudice di prime cure, facendo buon governo del materiale probatorio, ha accolto la domanda relativa allo svolgimento di mansioni superiori e connesse differenze retributive. E tanto in applicazione del principio di diritto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n.908 del 1988; n.57 del 1989; n.236 del 1992; n.296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass n.30811 del 28 novembre 2018Cass. S.U. n.25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n.4367),
Con il secondo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1 gravata dolendosi della erronea attribuzione di efficacia interruttiva della prescrizione assegnata dal primo giudice alla diffida notificata a mezzo PEC in data 27.11.2020 dall'appellata in quanto “Il contenuto della suddetta CP_1 nota, in altri termini, è del tutto privo delle caratteristiche, anche minime, che avrebbero potuto consentirne la qualificazione giuridica come atto interruttivo della prescrizione”.
Anche tale doglianza è destituita di ogni fondamento. Per comprendere l'assoluta pretestuosità della censura basta leggere la nota in CP_ questione in parola, avente come oggetto “Orrei / Controparte_6
e costituzione in mora”, il cui tenore è il seguente : “Ho ricevuto incarico
[...] dalla sig.ra (c.f. nata il [...] a [...]_1 C.F._2 Parte_1 ivi residente a[...], sin d‟ora elettivamente domiciliata presso questo studio, dipendente di codesto Comune di dal 21.09.1983 Parte_1 al 31.08.2019 con profilo professionale “applicato d‟ordine” categoria B-1, di agire in via giudiziaria al fine di ottenere le differenze di trattamento economico connesse alla superiore retribuzione derivante dall'assegnazione e dallo svolgimento pieno e continuativo di mansioni superiori rispetto a quelle ascritte alla categoria formale di inquadramento e di appartenenza. Attenderò quindici giorni al fine di conoscere le Vostre determinazioni rispetto alle rivendicazioni della mia assistita, decorsi inutilmente i quali procederò come da mandato ricevuto. La presente ha valore di costituzione in mora ed effetto interruttivo di ogni termine prescrizionale e di decadenza…” Appare evidente che il contenuto della diffida del 27.11.2020 è tutt'altro che generico, poiché esso indica con precisione e nel dettaglio le rivendicazioni della lavoratrice relative allo svolgimento di mansioni superiori e costituisce formalmente il in mora, con esplicita specificazione Parte_1 dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Con il terzo motivo di gravame il appellante censura la sentenza gravata Pt_1 nella parte in cui ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico iniziale della categoria di inquadramento
“B” e quello iniziale dell'invocata categoria superiore “C” , rilevando che “la
collocata nella categoria professionale “B” percependo, per effetto della CP_7 progressione orizzontale, il trattamento proprio della posizione economica “B5” Ciò nonostante, il Giudice di prime cure ha attribuito alla il diritto a vedersi CP_1 corrispondere le differenze retributive tra il trattamento economico della posizione B1 (nettamente deteriore rispetto a quello già percepito, essendo collocata nella posizione economica B5) ed il trattamento economico della posizione C1. Il tutto si traduce in un‟ingiusta locupletazióne - consistente nel percepire, almeno in parte, due volte le medesime voci di trattamento economico - in danno del ex datore di lavoro”.
Anche tale motivo è infondato. Deve in primo luogo osservarsi che nelle busta-paga in atti (buste paga 2013- 2019.), la posizione economica “B-5” risulta raggiunta solo nell'anno 2019, quello di collocazione in quiescenza, essendo invece per gli anni precedenti indicata la generica posizione “B1- B5”. La circostanza riferita dal Comune appellante che la anche prima dell'anno CP_1
2019 percepisse “il trattamento proprio della posizione economica B5” è dunque indimostrata.
Mette conto osservare che, al fine di determinare le differenze retributive dovute al lavoratore del settore pubblico che ha disimpegnato mansioni ascritte alla qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, deve aversi riguardo al trattamento economico iniziale della categoria inferiore di appartenenza e al trattamento economico iniziale della categoria superiore, mentre è irrilevante la posizione acquisita per effetto della progressione economica in seno alla qualifica di inquadramento. Applicando tali principi normativi al caso di specie, discende che le differenze retributive cui la odierna appellata ha diritto in virtù dello svolgimento di fatto delle mansioni ascritte alla categoria C superiore a quella B di appartenenza, devono essere determinate, come correttamente risultante dai conteggi depositati in primo grado (v.conteggi Dott. ), sulla base della differenza tra il Pt_5 trattamento economico iniziale della categoria di inquadramento B e il trattamento economico iniziale della superiore categoria C e, per l'effetto, sulla base della differenza tra il trattamento economico del livello B-1 e quello del livello C-1, a nulla rilevando la (eventuale) progressione economica della al livello CP_1
B-5
Va evidenziato che i conteggi prodotti dalla ricorrente -odierna appellata -non sono stati oggetto di alcuna eccezione o critica né generica né specifica, ciò rendendo superfluo, come correttamente valutato dal primo giudice, il ricorso ad approfondimenti contabili mediante nomina di CTU.
Per tutto quanto sin qui esposto ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022. , ivi compreso l'aumento del 30% ex art.4 comma 1-bis D.M.55/2014 per i collegamenti ipertestuali.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.770,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in PO lì 3.4.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.