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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 10 dicembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50000473/2010 R.G., avente ad oggetto
”Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Quarta Parte_1
Rizzato,
- Opponente - contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bruni, CP_1
- Opposto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 13.05.2010, ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/2010, Parte_1 emesso in data 2.04.2010 dal Giudice Unico del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.655,95, oltre iva e NA, nonché di € 211,55 per spese di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale.
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale
1 dell'Ing. nella causazione dei danni patrimoniali patiti dalla sig.ra CP_1
, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo nr. 112/10 R.G.N. 273/10, Parte_1
emesso dal Tribunale di Lecce sez. Maglie in data 02.04.2010, nonché notificato in data 19.04.2010, poiché infondato in fatto e diritto;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'Ing. nella causazione dei danni CP_1 patrimoniali patiti dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
condannarlo al pagamento in favore della parte opponente della somma di €
16.485,00 (sedicimilaquattrocentottantacinque/00), in ragione della stima dei danni operata dallo stesso Ing. nella perizia a sua firma del 30.12.2008, CP_1
nonché delle somme di “€ 8.400,00 oltre IVA, a cui si devono sommare ulteriori
€ 1.200,00 oltre Cassa ed IVA per spese tecniche”, per gli ulteriori danni accertati dal CTU in sede di perizia del 04.04.2016, “legati da nesso causale con l'attività di verifica del direttore dei lavori” o in altra somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio con distrazione all'antistatario avvocato.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.10.2010, si costituiva l'Ing. , il quale, previa integrale contestazione e impugnazione CP_1
della domanda attorea, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto dell'ing. a percepire la somma di cui al CP_1
Decreto ingiuntivo opposto ovvero quella risultante dall'espletata CTU – pari a €
18.672,75 oltre NA e VA – e quindi, detratto l'acconto di € 1.500,00, dichiarare il suo diritto a percepire € 17.172,75, oltre NA e VA;
b) per
l'effetto, condannare l'opponente sig.ra a corrispondere la somma Parte_1 portata dal decreto ingiuntivo ovvero quella determinata dal CTU, come sopra indicata, maggiorata degli interessi legali dalla data della noti-fica del D.I. opposto sino al soddisfo; c) accertare e dichiarare, anche sulla base delle operazioni peritali e della va-lutazione del CTU, e anche in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 34 ter e 34 bis del DPR n. 380/2001,
l'insussistenza di danni in relazione all'altezza del vano ingresso-soggiorno
2 cucina e la perfetta legittimità ed efficacia del certificato di agibilità che assiste
l'intera abitazione, con totale esclusione dei danni computati ai punti 1 e 2 del
Riepilogo-Chiarimenti del CTU;
d) accertare e dichiarare la conseguente insussistenza di danni in relazione alle altre (minori) voci di danno, sia alla luce di quanto controdedotto in sede di osservazioni alla CTU sia, in ogni caso, perché addebitabili, in via esclusiva, alla committenza, come risulta da prova documentale;
e) per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione formulata dalla sig.ra e l'acclusa domanda riconvenzionale per danni;
f) con ogni Parte_1 conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese.”.
Con provvedimento del 21.12.2010 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale di e la consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Dopo svariati rinvii finalizzati al raggiungimento di una soluzione transattiva della controversia, previa precisazione delle conclusioni, all'odierna udienza si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da può essere accolta nei Parte_1 seguenti termini.
Appare opportuno, in primis, effettuare un sintetico excursus dei fatti da cui ha tratto origine il provvedimento monitorio oggetto di impugnazione.
La sig.ra , nell'anno 2004, si rivolgeva allo studio dell'Arch. Parte_1
, - sorella del convenuto/opposto, Ing. , al fine di Parte_2 CP_1 conferirle l'incarico per la redazione del “progetto di ampliamento senza aumento di volumetria e di costruzione di volume tecnico di una abitazione alla via
Primaldo” in Otranto (Le), di sua proprietà.
Per la progettazione e per le fasi successive e propedeutiche all'esecuzione lavori, l'Arch. , ipotizzando l'importo complessivo dei lavori in € Parte_2
67.420.00, determinava il suo compenso professionale in € 5.000,00. 3 Conclusa la fase di progettazione, poiché l'esecuzione delle opere richiedeva la redazione dei propedeutici calcoli statici che non potevano essere eseguiti dall'Arch. , la stessa proponeva e suggeriva l'intervento Parte_2
professionale del fratello Ingegnere, odierno convenuto, ipotizzando un onorario professionale da corrispondere a quest'ultimo, all'incirca uguale a quello corrisposto per la progettazione, ovvero € 5.000,00.
I lavori di ristrutturazione, e quindi la redazione dei calcoli statici, si rendevano necessari per l'intero fabbricato di via Primaldo 5/7, composto da tre piani fuori terra, di cui la sig.ra era in parte, e per la minor quota, Parte_1 comproprietaria, unitamente ai sigg.ri e . Parte_3 CP_2
Così la direzione dei lavori per l'intero fabbricato, e quindi anche nell'interesse dei sigg.ri e , veniva affidata all'Ing. . Pt_3 CP_2 CP_1
In ragione dei lavori eseguiti, infatti, la ditta A.D. Restauri & Costruzioni, consegnava alla sig.ra , in data 10.04.07, il primo SAL (stato Parte_1
avanzamento lavori) di €. 3.241,53; in data 07.08.2007, il secondo SAL, di €
5.281,35; in data 18.12.2007, il terzo SAL, di € 9.500,00, e l'ultimo, a fine lavori,
a saldo di € 15.000,10 (cfr. docc. in atti). Il tutto per un ammontare complessivo lavori di circa € 33.000,00.
Tutti gli stati di avanzamento dei lavori, sino al pagamento del saldo, venivano vidimati dal direttore dei lavori ing. , il quale, in sede di CP_1 interrogatorio formale, a tal riguardo ha dichiarato: “Con riferimento agli Stati di avanzamento lavori, era l'impresa AD Costruzioni che chiedeva di vidimare gli stessi limitatamente alle quantità, ma non effettuavo una misurazione, in quanto non ero incaricato. Preciso, altresì, che apponeva il visto per le quantità, ma non eseguivo misurazioni.” (cfr. verbale udienza del 30.10.2024).
L'incarico professionale dell'ing. si concludeva in data 28.11.2008, CP_1
ovvero terminava con la richiesta del certificato di agibilità corredato dalle propedeutiche dichiarazioni tecnico-amministrative, redatte dallo stesso
Ingegnere, il quale, previa verifica della regolare esecuzione delle opere, della loro conformità al progetto approvato, ne richiedeva il rilascio, poi avvenuto, in data 4 12 dicembre 2008. Circostanza, quest'ultima, confermata anche in sede d'interrogatorio formale (cfr. verbale udienza del 30.10.2024).
Sennonchè, accadeva che, dopo qualche giorno dal rilascio dell'agibilità, con l'arrivo delle prime piogge, l'abitazione dell'odierna attrice veniva interessata da infiltrazione d'acqua e, a causa di ciò, subiva notevoli danni.
Circostanza, anche questa, confermata in sede di interrogatorio formale dall'Ing. , il quale, a tal proposito ha dichiarato: “È vero che dopo qualche CP_1
giorno dalla richiesta e prima del rilascio del certificato di agibilità, ovvero nei primi giorni del mese di Dicembre 2008, con le prime piogge, l'immobile della signora subiva notevoli danni da infiltrazione d'acqua. Ricordo che fui Parte_1
chiamato per verificare la sussistenza di infiltrazioni d'acqua. È vero che in data
5 Dicembre 2008 mi recavo presso l'immobile della signora , nella mia Parte_1
qualità di direttore dei lavori e constatavo i notevoli danni subiti dall'immobile dalle infiltrazioni d'acqua in seguito alle piogge. Danni per cui redigevo una perizia descrittiva ed estimativa datata 20/12/2008. È vero che accertavo e stimavo, oltre che i danni all'immobile pari a € 11.185,00, quelli connessi alla mancata fruizione dell'appartamento per € 3.900,00 e agli arredi per € 1.400,00, come da perizia a mia firma, su commissione della sig.ra .” (cfr. verb. Parte_1 ud. 30.10.2024).
Nei giorni immediatamente successivi, l'odierno convenuto chiedeva alla il pagamento del suo onorario per l'opera professionale prestata, pari ad Parte_1
€ 19.655,95, oltre IVA e Cassa;
somma, questa, determinata da controparte, al netto, dell'acconto – a suo dire – di € 1.500,00, nonché pari a circa l'80% del costo complessivo dei lavori.
Dal canto suo, l'attrice, a tal proposito, sosteneva di aver versato al CP_1
l'importo inizialmente pattuito, pari ad € 5.000,00.
Quindi, l'odierno convenuto si rivolgeva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza che, con apposito provvedimento, determinava in € 21.155,95, oltre iva e inarcassa, le somme maturate per le attività svolte. Importo che, detratto l'acconto ricevuto, determinava un credito dell'ing. nei confronti della sig.ra CP_1
5 pari a € 19.655,95, oltre iva e NA, nonché di € 211,55 per spese di Parte_1 liquidazione della parcella da parte dell'Ordine professionale.
L'ing. , pertanto, agiva in via monitoria ottenendo il Decreto CP_1
ingiuntivo n. 112/2010, oggetto di impugnazione.
Orbene, passando ad esaminare il merito del giudizio, appare opportuno richiamare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Per_1
, pienamente condivise dalla scrivente, in quanto ritenute frutto di
[...]
un'indagine scrupolosa e scevra da vizi logici e/o di calcolo e perfettamente idonea allo scopo per cui è stata disposta la perizia.
In risposta al primo quesito postogli (“Previa visione degli atti ed ispezione dei luoghi, dica il ctu se la richiesta formulata da parte dell'ing. sia CP_1 conforme alla tariffa professionale e all'opera effettivamente svolta”), l'Ing.
ha ricalcolato nei seguenti termini la parcella spettante all'odierno Per_1 convenuto:
a) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: € 2.246,92;
b) Calcoli statici del 30/03/2007: € 1.192,42;
c) Variante Calcoli statici del 25/07/2007: € 347,72;
d) Progetto di variante al Permesso di Costruire n. 36/2005: € 850,00;
e) Direzione dei Lavori: € 8.740,28;
f) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: € 5.045,41 (come corretto in sede di risposta alle osservazioni critiche delle parti);
g) Tavola grafica fine lavori e agibilità: € 250,00;
per un totale di € € 18.672,75, oltre NA e VA (cfr. pagg.
5-15 elaborato peritale del 11.05.2015).
In ordine alla differente quantificazione, il Ctu ha osservato che “la richiesta formulata da parte del convenuto è conforme alla tariffa professionale,
6 intesa come metodo di calcolo, ma non è conforme all'opera effettivamente svolta vista, secondo il ctu, l'incongruità dei vari importi dei lavori.”.
In risposta al secondo quesito (Dica il ctu se l'attività svolta dall'Ing. CP_1
abbia prodotto danni all'immobile, individuando, nel caso, la loro origine e causa;
determini la loro entità e verifichi l'esistenza dell'eventuale nesso di causalità dell'eventuale controllo e verifica tecnica delle opere eseguite), il Ctu ha rilevato quanto segue:
1) L'altezza di interpiano del primo piano, nell'area rialzata ingresso- soggiorno-cucina, varia tra 2,66 m e 2,67 m (Allegato 1, foto 1÷9); sul soffitto poi, localmente, c'è anche una trave sporgente (Allegato1, foto
4), di nuova realizzazione, in corrispondenza della quale l'altezza di interpiano si riduce di ulteriori 5 cm. La circostanza costituisce un danno per l'immobile in quanto l'altezza minima, richiesta dalla normativa di settore per un vano con tale destinazione d'uso, è di 2,70 m;
pertanto, seppur di poco, non viene soddisfatto detto requisito. …
2) Il parquet della zona soggiorno-cucina non risulta perfettamente planare;
presenta infatti, in alcuni punti, delle concavità e delle convessità. Inoltre, in corrispondenza degli arredi del mobile cucina, il pavimento in legno si interrompe qualche centimetro prima di essi, lasciando “scoperta” una fascia realizzata, invece, con piastrelle in ceramica (Allegato 1, foto 10 e 11). …
3) I pavimenti dei terrazzi a livello del piano primo e del piano secondo presentano delle aree non perfettamente planari, soprattutto in corrispondenza delle griglie di imbocco dei pluviali. Ciò causa il ristagno dell'acqua meteorica, inficiando il normale smaltimento della stessa, che normalmente avviene per gravità, secondo le pendenze del pavimento. …
4) Il vano centrale termica e di climatizzazione posto al piano secondo (che di fatto oggi è un vero e proprio vano letto, cfr Allegato 1 – foto 15) presenta il muro perimetrale, esposto a sud-est, caratterizzato da significativi effetti derivanti da infiltrazioni d'acqua. Queste sono
7 causate da una non corretta esecuzione, all'esterno del muro, in proprietà
immediatamente adiacente, dei lastrici solari di un Parte_3
vano posto a quota inferiore rispetto al vano in questione Allegato 1, foto
15÷17). In particolare, il danno è causato da un non corretto sistema di pendenze del pavimento solare e da un imbocco del pluviale posto troppo a ridosso della muratura del vano in questione e ad una quota lievemente più in alta rispetto al pavimento solare (Allegato 1, foto 18).
…
Quindi, il Ctu ha ritenuto che il totale dei lavori di ripristino ammonti ad €
7.200,00 oltre IVA, a cui si devono sommare ulteriori € 1.200,00, oltre cassa e
IVA, per spese tecniche (disbrigo pratiche tecnico amministrative e direzione lavori).
Al contempo, ha osservato che “Senza dubbio i difetti-danni appena enunciati e l'attività di verifica svolta dal direttore dei lavori sono legati da nesso causale.”.
In risposta al terzo quesito (Accerti il ctu se l'opera eseguita per innalzamento della quota del pavimento mediante posa e getto di cemento nella zona ingresso-soggiorno-cucina-bagno, con realizzazione di un gradino al fine di far transitare un pluviale, opera poi rimasta inutilizzata - a dire dell'opponente- sia stata realizzata secondo la buona regola della tecnica e dell'arte; dica se tale opera abbia depauperato il valore dell'immobile e ne determini l'ammontare),
l'Ing. ha osservato che “La zona ingresso-soggiorno-cucina (insieme Per_1
all'adiacente vano bagno) è posta a quota più alta, mediante un gradino alto 21 cm, rispetto ai restanti ambienti del piano primo (Allegato 1, foto 9). Il ctu ha escluso, con le indagini effettuate sui luoghi, il passaggio (all'interno di quest'area rialzata) di un pluviale proveniente dalla proprietà confinante , che invece Parte_3
ha accertato essere completamente indipendente circa lo smaltimento delle acque meteoriche (Allegato 1, foto 20). Pertanto il gradino non è stato realizzato per alloggiare al proprio interno, orizzontalmente, il pluviale lamentato dall'attrice. …
8 Il vizio non è il gradino ma la sua altezza, che invece dei 21 cm attuali doveva essere di 16 cm per garantire un'altezza netta dell'area rialzata di almeno
270 cm.
Il gradino ha depauperato il valore dell'immobile. Il deprezzamento è valutabile sulla base del calcolo del costo degli interventi edilizi suggeriti al punto
1 della risposta al Quesito 2, nel caso in cui si lasciasse inalterato lo stato dei luoghi. Pertanto, si rinnova l'importo già citato di € 5.300,00 oltre IVA, cui si sommano, stavolta, € 900,00 oltre cassa e IVA, per spese tecniche.
Con provvedimento del 4.12.2015 veniva disposta una integrazione dell'indagine peritale.
In merito al primo chiarimento richiesto (… si chiede che vengano chiarite le ragioni che hanno portato il ctu a disattendere la esplicita richiesta di redazione di un computo metrico con indicazione delle categorie, quantità e prezzi unitari dei lavori eseguiti), il Ctu ha osservato che “il valore del prezzo unitario di €/mq
550,00 per lavori di finitura deriva dall'esperienza di cantiere del ctu, anche, il caso vuole, presso la città di Otranto all'epoca dei fatti di causa. Quindi il ctu conferma essere congruo detto costo unitario per il livello di abitazione in esame, che peraltro è medio alto. Infatti, i materiali e gli accessori delle finiture sono di un pregio e di un certo design, come il parquet, l'arredo bagno con vasca angolare
e doccia idromassaggio, due caminetti, di cui uno molto particolare, e l'impianto elettrico con utenze prese ed interruttori di alta gamma serie Axolute di . CP_3
… Il ctu, nel suo elaborato originario, ha stimato un costo totale di € 104.348,48 oltre IVA per tutto l'intervento di costruzione, comprese finiture. … Gli importi dei lavori stimati dal ctu per la sig.ra sono: a) lavori di demolizione € Parte_1
4.316,65; b) opere al rustico € 18.083,33; c) finiture € 81.948,50. Pertanto, un totale lavori € 104.348,48 oltre IVA. Il ctu conferma che, a proprio parere, detti importi sono del tutto congrui.”.
Circa la questione dell'estraneità dei due vani a volta rispetto all'esecuzione di lavori, il Ctu ha confermato che i due vani a volta del primo piano sono stati interessati dai lavori dell'intervento edilizio in questione, per sole opere di finitura.
9 Quanto all'inesistenza dei calcoli statici, l'Ing. ha evidenziato che Per_1 il difensore di parte convenuta aveva provveduto a depositare in cancelleria una copia protocollata in possesso del suo assistito, col consenso di parte attrice.
Sulla base di detta documentazione, il Ctu ha rilevato che l'Ing. ha CP_1 redatto i calcoli statici e li ha depositati presso gli uffici del Genio Civile di Lecce in data 30/03/2007 al protocollo n. 382. Successivamente, in data 25/07/2007,
l'Ing. ha depositato presso gli uffici del Genio Civile di Lecce una variante, CP_1
ad integrazione dei calcoli statici già depositati al protocollo n. 382 del 30/03/2007.
In ordine alla eccepita omessa valutazione del danno economico derivante dalla inagibilità del vano soggiorno, considerata l'altezza netta di detto vano, inferiore a quella minima prevista per gli edifici residenziali, il Ctu ha rilevato di aver contemplato tale voce di danno. Invero, l'Ing. ha ritenuto congruo Per_1
quantificare i danni subiti dall'attrice, intesi come perdita di valore del fabbricato danneggiato dall'insufficiente altezza minima di interpiano con conseguente suo deprezzamento commerciale, sulla base del calcolo del costo degli interventi edilizi necessari all'abbassamento della quota del piano finito (pavimento) in corrispondenza dell'area ingresso-soggiorno-cucina. Pertanto, ha valutato il danno economico relativo all'inagibilità.
Quanto alla lamentata presenza del pilastro “a vista”, il Ctu ha rilevato che lo stesso rappresenta un “danno”, inteso minore fruibilità in pianta del vano, prevalentemente al piano primo, essendo ubicato in un vano abitabile. Al contempo, ha evidenziato che le tavole del progetto di variante e quelle dello stato finale dei luoghi, entrambe depositate presso l'ufficio tecnico comunale, riportano in pianta, sui due livelli, detto pilastro; inoltre, tutti detti elaborati sono firmati per accettazione dalla committenza, ovvero dalla sig.ra . Parte_1
Qualora dovesse essere classificato tra le voci di danno, il Ctu ha ritenuto congruo stimarlo in € 710,50, pari alla metà del costo di realizzazione (€ 150,00 +
€ 550,00 al metro quadrato) della superficie non pienamente sfruttabile, pari a 2,03 mq (0,70 m x 2,90 m, quella residua del soggiorno, allineata con l'ingresso).
10 Inoltre, il CTU ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di inserimento del costo per lo smontaggio/rimontaggio della cucina e per la tinteggiatura delle pareti (sole superfici verticali), per un totale di € 1.200,00 + IVA.
In merito al rilievo mosso dalla parte convenuta, secondo cui “… la minore altezza della cucina (e di converso la maggiore altezza del gradino) possa essere attribuita alla scelta della differente della cucina (asserendo, a tal proposito che
l'altezza minima di 270 cm dei vani è necessaria solo ai fini dell'ottenimento dell'agibilità che, tra l'altro la ditta “ ” ha “legittimamente” ottenuto, Parte_1 non pregiudicando minimamente l'utilizzo del vano così come determinato dalle scelte dalla “committenza”…”), il Ctu ha osservato che nel progetto strutturale era stato previsto un pacchetto massetto-pavimento di 15 cm e non di 10 cm, quindi la modifica all'impianto di scarico fognante ella cucina (in termini di massetto- pavimento), sulla carta, era possibile. Il problema è che l'altezza di interpiano a rustico è stata fissata in 280 cm e pertanto (con un massetto di 15 cm) l'altezza di interpiano netta è di 265 cm. Pertanto, nel progetto strutturale, o è sbagliata l'indicazione dello spessore del pacchetto massetto-pavimento (che doveva essere di 10 cm, piuttosto che 15 cm), o è sbagliata l'indicazione della quota a rustico dell'interpiano (che doveva essere di 285 cm, piuttosto che 280 cm).
Circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 34 comma 2-ter del DPR
380/2001 (“Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il
2 per cento delle misure progettuali.”), sebbene il Ctu l'abbia ritenuta possibile nel caso dell'immobile in questione, a parere della scrivente, invece, deve essere esclusa, atteso che, è emerso che la minore altezza del vano soggiorno, inferiore a quella minima prevista per gli edifici residenziali, è stata comunque determinata da un errore umano. Invero, lo stesso Ctu ha rilevato che o è stata sbagliata l'indicazione dello spessore del pacchetto massetto-pavimento (che doveva essere di 10 cm, piuttosto che 15 cm), o è stata sbagliata l'indicazione della quota a rustico dell'interpiano (che doveva essere di 285 cm, piuttosto che 280 cm).
11 Inoltre, la scrivente ritiene che tra le voci di danno non debba essere annoverata l'ubicazione del pilastro al centro del soggiorno, atteso che, come evidenziato dal Ctu, le tavole del progetto di variante e quelle dello stato finale dei luoghi, entrambe depositate presso l'ufficio tecnico comunale, riportano in pianta, sui due livelli, detto pilastro; inoltre, tutti i suddetti elaborati sono firmati per accettazione dalla committenza, ovvero dalla sig.ra . Ciò denota un Parte_1 incontestabile assenso della committente all'ubicazione del pilastro in quel punto del soggiorno.
Alla luce di tutto quanto innanzi, il totale dei danni ammonta così a €
8.400,00 oltre IVA, a cui si devono sommare ulteriori € 1.200,00 oltre Cassa ed
IVA per spese tecniche.
In merito all'addebito di responsabilità, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 29167/2025, ribadisce che il direttore dei lavori risponde dei vizi costruttivi se omette controlli e non informa il committente.
Quello del direttore dei lavori è un ruolo molto delicato sulle cui responsabilità si sta formando sempre di più una giurisprudenza che negli anni ne ha definito i contorni operativi.
La figura del direttore dei lavori è disciplinata in modo trasversale tra norme di natura civilistica e disposizioni tecniche di settore.
Sotto il profilo civilistico, gli articoli 1176 e 2236 del codice civile stabiliscono che il professionista risponde dell'inadempimento non solo quando agisca con dolo o colpa grave, ma anche quando non utilizzi la diligenza
“qualificata” richiesta dalla natura dell'incarico. Nel caso del direttore dei lavori, tale diligenza non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, bensì quella “diligentia quam in concreto”, proporzionata al grado di competenza e alla complessità dell'opera.
Dal punto di vista tecnico e operativo, restano centrali le previsioni del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che individua il direttore dei lavori come il garante della conformità dell'opera al progetto approvato, al titolo edilizio 12 e alle regole della buona costruzione.
Completano il quadro i principi generali di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) e l'art. 1669 c.c., che configura la responsabilità per gravi difetti dell'opera anche in capo a chi, come il direttore dei lavori, abbia avuto una funzione di controllo tecnico sulla realizzazione.
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso del direttore dei lavori, ha ribadito un principio di diritto di grande rilievo operativo: “Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire”.
Ciò significa che il direttore dei lavori non può limitarsi a verifiche sporadiche o a un controllo documentale, ma deve svolgere un'attività effettiva e continuativa di vigilanza sull'intero processo costruttivo.
La sua responsabilità copre:
• la verifica della conformità dell'esecuzione al progetto e al capitolato;
• il controllo della qualità dei materiali e delle modalità costruttive;
• l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente qualsiasi anomalia o difformità rilevata.
Gli ermellini sottolineano, inoltre, che il direttore dei lavori non può sottrarsi alla responsabilità invocando la propria estraneità alle cause dei vizi, se non dimostra di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato le misure necessarie per evitarli.
In sostanza, la funzione direttiva non si esaurisce nel “certificare” lo stato dei lavori, ma comporta una presenza attiva, capace di prevenire difformità e garantire la corretta realizzazione dell'opera.
La Cassazione, in linea con precedenti conformi (Cass. nn. 9572/2024 e
27045/2024), conferma che il direttore dei lavori risponde anche per culpa in vigilando quando non esercita un controllo adeguato sull'esecuzione, a prescindere dal fatto che l'esecuzione materiale sia affidata interamente all'impresa.
13 Il discrimine non è dunque la materiale esecuzione, ma il mancato esercizio del controllo tecnico che rientra tra le obbligazioni contrattuali del professionista. la Cassazione richiama la categoria dei professionisti a una maggiore consapevolezza del proprio ruolo: la direzione dei lavori è un'attività tecnica ad alta responsabilità, in cui la diligenza si misura non sulla quantità di sopralluoghi, ma sulla qualità del controllo e sulla capacità di prevenire l'errore prima che si traduca in danno.
Pertanto, laddove le opere risultano – come nel caso di specie – viziate e/o rovinate, il direttore dei lavori risponde per l'intero, con obbligazione solidale verso il committente, alla luce dell'art. 2055 cod. civ.: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
In tema di responsabilità ex art 1669 c.c., esiste un obbligo risarcitorio solidale verso il committente da parte del direttore dei lavori, del progettista e dell'appaltatore, per cui ciascuno può essere chiamato dal committente al risarcimento dell'intero danno eventualmente causato. Chi ha pagato per tutti, ha poi la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri corresponsabili, ciascuno secondo le proprie responsabilità. Con specifico riferimento al direttore dei lavori, la Cassazione precisa che non è rilevante il grado di responsabilità di quest'ultimo per i vizi e/o la rovina delle opere. È infatti sufficiente che il direttore dei lavori abbia concorso a produrre l'evento dannoso.
La responsabilità del direttore dei lavori a seguito di un appalto è di natura extracontrattuale. Secondo la Cassazione, infatti, l'art. 1669 c.c. è posto a tutela d'interessi di portata generale, i quali sono prevalenti rispetto a quelli nascenti dallo specifico contratto stipulato tra l'appaltatore, il direttore dei lavori e il committente.
Orbene, alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da la scrivente ridetermina il credito per Parte_1
competenze professionali spettante a , in complessivi € 18.672,75 CP_1 oltre NA, VA e interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
dal suddetto
14 importo deve essere sottratta la somma di € 1.500,00, ricevuta dal a titolo da CP_1 acconto, come da fattura in atti. A tal riguardo, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla corresponsione, da parte della , di maggiori somme a titolo Parte_1
di onorario, in difetto di idonei riscontri oggettivi in tal senso.
Questo giudice ritiene di dover accogliere in parte la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, previo Parte_1 riconoscimento della responsabilità del direttore dei lavori, Ing. , CP_1
in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà attorea, ritenendo che la richiesta di pagamento dei costi delle opere necessarie ad eliminare i suddetti danni, costituisca una idoneo risarcimento degli stessi, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , dell'importo complessivo di Parte_1
€ 9.600,00, oltre accessori di legge, come specificato dal Ctu, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Considerato l'esito del giudizio e tenuto conto della peculiarità della materia trattata, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone;
• Accoglie in parte l'opposizione proposta da;
Parte_1
• Per l'effetto, ridetermina il credito per competenze professionali spettante a , in complessivi € 17.172,75 oltre NA, CP_1
VA e interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, condannando l'attrice al pagamento della suddetta somma in favore del;
CP_1
• Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni subiti dall'immobile di proprietà attorea, quantificati in complessivi € 9.600,00, oltre accessori di legge, come specificato dal Ctu, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo
15 soddisfo;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Lecce, 10 dicembre 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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