Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 970
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Sentenza 6 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, dal Giudice dott.ssa Francesca Rinaldi, in data 7 maggio 2025. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'attore ha chiesto la revoca di un'ordinanza di esclusione dal progetto di riparto e l'ammissione del proprio credito, mentre la controparte ha eccepito l'improcedibilità della domanda e ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la legittimità dell'esclusione dal riparto e la mancanza di titolo esecutivo del credito vantato dall'attore.

Il Giudice ha respinto l'opposizione, ritenendo infondate le pretese dell'attore. Ha argomentato che la domanda di sospensione della procedura esecutiva era inammissibile in fase di merito, essendo di competenza del Giudice dell'Esecuzione. Inoltre, ha evidenziato che l'attore non aveva dimostrato l'esistenza di un titolo esecutivo valido, essendo il credito privo della formula esecutiva necessaria per partecipare alla distribuzione. La sentenza ha confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata, stabilendo che l'opponente non poteva accedere al riparto senza aver previamente richiesto la verifica del credito, come previsto dall'art. 499 c.p.c. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 970
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 970
    Data del deposito : 6 maggio 2025

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