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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, all'udienza del 6.05.2025, svoltasi mediante
“trattazione scritta”, lette le note di trattazione scritta depositate ed esaminati gli atti di causa, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4736 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 posta in deliberazione all'udienza del 21.01.2025 e vertente tra (C.F. Parte_1
) con l'Avv. Giuseppe Aiello (c.f. ) – attore C.F._1 C.F._2 opponente – e (C.F. ) con l'Avv. Marcella Bitonte (c.f.: Controparte_1 C.F._3
) – convenuto opposto -; nonché – convenuto opposto C.F._4 CP_2
contumace -
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente ha convenuto in giudizio
[...]
, introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ed CP_1 all'esecuzione, la cui fase cautelare, si è svolta di fronte al G.E. nell'esecuzione r.g.e.n. 63-1/2019 e si è conclusa con l'ordinanza del GE del 3.11.2023 che ha disposto non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, non richiesta dall'opponente nella fase che si è svolta di fronte al GE;
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale- previa sospensione della procedura esecutiva impugnata: a. revocare l'ordinanza del 22.11.2022 di esclusione dal progetto di riparto del creditore AR , in quanto basato su presupposti irrilevanti ed Parte_1 infondati;
b. ammettere il credito AR dell'intervenuto nel riparto delle Parte_1
somme realizzate nella P.E. n. 63/2019; c. condannare la resistente alle spese di Controparte_1 giudizio.”
Si è costituita eccependo preliminarmente la irritualità dell'instaurazione Controparte_1
1 della causa di merito e chiedendo: “a) dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di revoca dell'ordinanza del 22.11.2022 di esclusione del progetto di riparto, del creditore AR
, nella procedura esecutiva n. 63/2019 R.G.E., per i motivi esposti, e per l'effetto Parte_1
confermare la detta ordinanza. b) accertare e dichiarare infondata la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e per l'effetto, rigettare la relativa domanda. nel merito: rigettare la richiesta di revoca dell'ordinanza del 22.11.2022 del G.E. nella procedura esecutiva n. 63/2019 R.G.E. e, per l'effetto, confermare la detta ordinanza. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Sebbene ritualmente citata, a seguito di invito al rinnovo della notifica da parte del
Tribunale, non si è costituita restando contumace. CP_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e, all'udienza del 6.05.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate.
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La domanda attorea è infondata e deve conseguentemente essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve essere disattesa la generica domanda avanzata, con l'atto di citazione in opposizione ex art. 617 cpc, dall'opponente di “sospensione della procedura esecutiva impugnata”, trattandosi di domanda inammissibile nella presente fase di merito essendo di competenza esclusiva del G.E. provvedere sulla sospensione della procedura ex art. 618 c.p.c..
Ancora in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa di parte opposta, avendo parte opponente iscritto al ruolo la procedura nei termini di legge e rappresentando una mera irregolarità quanto denunziato da parte opposta. Sul punto giova, infatti, osservare, come già evidenziato dal Tribunale nel provvedimento del 1.07.2024, che “se è pur vero che l'opponente ha prima iscritto la causa a ruolo e poi notificato l'atto di citazione alla controparte, è altrettanto vero che la notifica dell'atto di citazione è avvenuto entro il termine previsto a pena di decadenza fissato nel provvedimento del GE a conclusione della prima fase necessaria davanti allo stesso;
- inoltre, data la particolarità del meccanismo processuale previsto dal c.p.c. per l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi una volta iniziata l'esecuzione (c.d. struttura bifasica necessaria), il ricorso che avvia la prima fase comunque necessaria davanti al
GE (anche in mancanza di istanza di sospensione della procedura, come nel caso de quo) attua già il contatto con l'ufficio giudiziario, costituendo la successiva fase di merito una sorta di prosecuzione (facoltativa peraltro) dell'opposizione già introdotta;
- per quanto sia necessario il
2 rispetto delle forme previste per il rito determinato dalla materia che viene in considerazione
(Cass. 1521/2011), e a prescindere dal tenore letterale delle norme (che comunque letteralmente impongono la “previa iscrizione a ruolo”), non può affermarsi allo stato il maturarsi di alcuna decadenza”.
Sempre in premessa deve essere respinta poiché inammissibile la generica doglianza mossa da parte opponente nel proprio atto introduttivo laddove afferma che “Dimentica ancora la creditrice procedente di aver aggredito illegittimamente un bene di esclusiva proprietà della sig.ra
in violazione dell'art. 2304 C.C. senza concedere il beneficio della preventiva CP_2 escussione del patrimonio sociale, all'epoca, più che sufficiente per soddisfare le pretese della odierna creditrice.”
Come correttamente evidenziato dal GE già nella fase cautelare si tratta, invero, di motivo di opposizione da qualificare quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto tale inammissibile poiché proposta successivamente al termine di cui all' art. 615 c.2 c.p.c. non essendo fondata su fatti sopravvenuti e non essendo stata dimostrata – né tanto meno dedotta –
l'impossibilità di proporla tempestivamente per causa non imputabile
Venendo, dunque, al merito, l'opposizione - da qualificare quale opposizione ex art. 617
c.p.c. - con la quale il creditore opponente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza 22/11/2022 con la quale il GE ha escluso dal progetto di riparto il creditore AR - è infondata e Parte_1
deve, pertanto, essere respinta.
A fondamento dell'opposizione la difesa dell'opponente, nel proprio atto introduttivo, ha allegato che le deduzioni svolte dal creditore procedente avverso l'intervento “stranamente ritenute sufficienti dal G.E. dell'epoca per l'esclusione dal creditore AR dal progetto di distribuzione, sono prive di qualsiasi pregio giuridico e non possono costituire valido presupposto per l'esclusione del creditore ricorrente dal progetto di distribuzione. Infatti, per come si evince dall'atto di costituzione di ipoteche del 19/09/2016 per notaio rep. n. 11946, (doc.n.2) la Per_1
sig.ra si è riconosciuta debitrice nei confronti dei propri due figli e CP_2 Parte_2
, per la complessiva somma di euro 138.045,92 (euro 108.082,00 per Parte_1 [...]
ed euro 39.963,92 per ) elencando singolarmente tutti i finanziamenti Pt_2 Parte_1
ricevuti tramite bonifici bancari dai figli, con accredito sul proprio conto corrente bancario n.
1159995 presso la dal 25 marzo 2009 al 25 marzo 2014, in epoca Controparte_3
molto remota rispetto alle vicende della creditrice , che come ammette nel proprio Controparte_1 ricorso per opposizione all'intervento, il credito azionato si basa su una sentenza del 2018 nei confronti della . Né possono costituire valido presupposto, le mere insinuazioni Parte_3
3 della creditrice procedente pure il rapporto di parentela evidenziato tra Parte_4
il creditore AR e la sas debitrice, resta privo di qualsiasi fondamento, atteso che non Pt_1 sussiste alcun rapporto di parentela tra l'odierno concludente e la società Parte_5
che andavano rigettate in toto, in quanto prive di fondamento!”.
[...]
Le genericissime difese di parte opponente risultano del tutto irrilevanti ai fini del decidere e devono, pertanto, essere interamente disattese, dovendosi confermare la legittimità della decisione del GE nell'ordinanza del 22.11.2022 in quanto il credito vantato dal creditore intervenuto, fondato su un atto pubblico, è privo della formula esecutiva (circostanza neppure contestata dall'opponente nel presente atto di opposizione) e, pertanto, il creditore intervenuto è sprovvisto del titolo esecutivo.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il creditore odierna parte opponente,
, è intervenuto nella procedura esecutiva n. 63/2019 assumendo di essere creditore Parte_1
della debitrice esecutata in forza di atto Pubblico per Notar in Catanzaro del Persona_2
19/09/2016 iscritto al numero di repertorio 11946 ed al numero di raccolta 8021 e che, in tale atto, la debitrice esecutata si è riconosciuta debitrice di della complessiva CP_2 Parte_1
somma di euro 39.963,92 e a garanzia del proprio debito ha costituito ipoteca in favore del predetto, tra gli altri, sul bene oggetto della presente procedura esecutiva.
ha chiesto, quindi, di essere ammesso a partecipare alla distribuzione della Parte_1
somma che sarebbe stata ricavata dalla intrapresa esecuzione in qualità di creditore AR.
Deve, innanzitutto, reputarsi pacifico ed incontestato fra le parti il rapporto di parentela intercorrente fra l'intervenuto ed il debitore con la precisazione che Parte_1 CP_2 appare irrilevante ai fini del decidere l'ovvia precisazione compiuta dalla difesa del debitore in merito che non vi fosse alcun rapporto di parentela fra la ed il creditore in Parte_3
quanto, nelle società di persone, come noto, il debitore risponde con tutto il proprio patrimonio in via sussidiaria con la società per i debiti sociali.
Ciò precisato rileva il Tribunale, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza che ha risolto la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., che il credito vantato dal creditore intervenuto, fondato su un atto pubblico, è privo della formula esecutiva e che, pertanto, non sussistono i presupposti per riconoscere in capo al creditore odierno opponente il diritto di partecipare alla distribuzione del ricorrente.
Pertanto, premesso che, come già evidenziato, detta circostanza neppure è stata specificatamente contestata dalla difesa dell'opponente, deve osservarsi che, mancando la
4 spedizione del titolo in forma esecutiva (art. 475 cod. proc. civ.), il creditore intervenuto deve essere considerato alla stregua di un creditore privo di titolo esecutivo (sine titulo).
Sul punto è bene, infatti, specificare che la mancanza di titolo esecutivo può (e deve) essere verificata anche d'ufficio dal Giudice (Cass. ord. n. 15605/2017).
Come noto, la mancanza del titolo esecutivo in capo al creditore intervenuto comporta che il creditore odierno opponente avrebbe dovuto sottoporsi al sub-procedimento di verifica dei crediti disciplinato dai commi quinto e sesto dell'art. 499 cod. proc. civ.
Tale sub procedimento costituisce un incombente necessario, un passaggio obbligato ed anzi indefettibile, per il soddisfacimento del creditore intervenuto senza titolo esecutivo, tanto nella forma più diretta dell'accesso immediato alla distribuzione del ricavato quanto attraverso la mera prenotazione della distribuzione garantita dal meccanismo dell'accantonamento, tant'è che, qualora il momento dell'intervento (successivo all'udienza deputata alla verifica dei crediti o all'udienza in cui questa deve essere fissata) precluda la possibilità di disconoscimento del credito non titolato, il creditore sine titulo deve ritenersi equiparato a quello disconosciuto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 774 del 19/01/2016).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, a parere del Tribunale, appare del tutto irrilevante quanto eccepito dall'opponente nelle proprie note difensive del 13.05.2024.
Contrariamente a quanto genericamente affermato dalla difesa attorea la quale afferma, nelle predette note, che “La mancata notifica dell'avviso ai creditori iscritti incide sulla procedibilità di assegnazione delle somme ricavate” deve, invero, osservarsi che la mancata notifica al creditore sprovvisto del titolo esecutivo non incide in alcun modo sul progetto di riparto tanto più nello specifico caso concreto nel quale il creditore odierno opponente ha affermato di intervenire sulla base di un titolo esecutivo che, tuttavia, era assente. L'errato intervento da parte del creditore intervenuto, invero, a ben vedere, ha inciso sulla possibilità di aprire d'ufficio il sub procedimento di verifica previsto dell'art. 499 cpc ed il creditore odierno opponente neppure ha chiesto lo svolgimento di tale udienza di verifica, con il corollario che, allo stato, le doglianze dell'opponente appaiono del tutto inidonee ad essere accolte.
È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in mancanza dell'espletamento del sub procedimento di verifica summenzionato il creditore sprovvisto di titolo esecutivo non può partecipare alla distribuzione del ricavato.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo, previsto dall'art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., costituisce requisito per l'accesso degli stessi alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico
5 processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché compete "ex officio" al giudice, con
l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita udienza per la comparizione del debitore e dei suddetti creditori, disponendone la notifica a cura di una delle parti;
in difetto, è onere dello stesso creditore interessato avanzare tempestiva istanza affinché
l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo, con la conseguenza che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica del credito, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte” (Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022).
Stanti tali premesse osserva, dunque, il Tribunale che, nel caso concreto, il creditore è intervenuto con atto depositato in data 19/05/2021 ovvero il giorno precedente all'ordinanza che dispose la vendita (emessa a verbale di udienza del 20/05/2021). In tale occasione, il G.E. dell'epoca non fissò l'udienza di verifica dei crediti (art. 499, commi 5 e 6, cod. proc. civ.).
Ebbene, come correttamente osservato dal GE nell'ordinanza in questa sede impugnata, in mancanza di ciò, era onere del creditore interessato – e, quindi, del creditore che ha dispiegato l'intervento – avanzare tempestivamente la predetta istanza affinché l'udienza si potesse svolgere durante la fase liquidativa del processo esecutivo: e tanto non solo perché l'art. 499, comma 5, cod. proc. civ. ne prescrive la celebrazione entro 60 giorni dall'ordinanza di vendita, ma soprattutto perché la verifica dei crediti è – si ripete – funzionale alla regolarità e celerità della ripartizione.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, la riscontrata omissione da parte del creditore intervenuto odierno opponente, sprovvisto del titolo esecutivo, non consente, pertanto, la partecipazione alla distribuzione del ricavato con il corollario che l'opposizione deve essere integralmente respinta, poiché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore della controversia. Nulla sulle spese nei confronti di in difetto CP_2
di costituzione della stessa.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfetario per spese
6 generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, 07/05/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Rinaldi
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