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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6874/2021 RG
TRA
, n. q. di titolare della ditta individuale Villa Chiara di AN Scarica, elett.te dom.ta in Parte_1
Piano di Sorrento in Piazza Cota n. 8 presso lo studio dell'Avv. Paola di Gennaro che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
1 in persona de legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Piero Ferrara che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: azione di condanna al risarcimento del danno.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale d'udienza del 07.11.2024.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione regolarmente notificato, Villa Chiara di AN Scarica citava innanzi all'intestato
Tribunale la al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento, in suo favore, della Controparte_1
somma di euro 9.471,60, ovvero della diversa somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta;
chiedeva, inoltre, la condanna della al rimborso delle fatture n. 9520011000621224 del 07.04.2020 e n. CP_1
9520011002029735 del 18.11.2020 nella misura di euro 6.448,59, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta secondo giustizia;
nonché la condanna alla corresponsione, in favore dell'attrice, degli indennizzi di legge e/o contrattuali dovuti, anche per la mancata risposta al reclamo scritto inviato, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e lite.
A tal fine l'attrice deduceva: di essere titolare di utenza idrica gestita dalla e servente la propria CP_1
attività di agriturismo denominata “Villa Chiara” sita in Vico Equense, Via Pacognano n. 19, contraddistinta dal codice cliente n. e codice utenza n. ; che in data 05/02/2020, si verificava un P.IVA_1 P.IVA_2
improvviso aumento della pressione dell'acqua da 3 bar ad oltre 12 bar, la cui causa era da rinvenirsi nella rottura del riduttore di pressione della posto a monte rispetto all'impianto attoreo;
che tale aumento CP_1
di pressione dell'acqua determinava il danneggiamento di alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche (precisamente indicate al punto sub 4) dell'atto di citazione) nonché delle tubazioni interrate nel giardino ed interne all'agriturismo “Villa Chiara”; che ciononostante venivano trasmesse all'attrice le fatture n. 9520011000621224 del 07.04.2020 e n. 9520011002029735 del 18.11.2020, recanti CP_1
l'importo complessivo di euro 6.448,59, dovuto all'eccedenza di consumo determinata dai danni causati dall'eccessiva pressione dell'acqua erogata dalla che, pertanto, dall'inadempimento della CP_1
convenuta sono derivati, a detrimento dell'attrice, ingenti danni emergenti, quantificabili in euro 200,00
2 (costo della riparazione dell'impianto effettuata da un tecnico privato), euro 3.879,60 (costo d'acquisto cassa e software gestionale), euro 1.000,00 (costo d'acquisto caldaia start condens) ed euro 4.392,00 (costo d'acquisto apparecchiature elettroniche), nonché l'importo pagato in eccedenza rispetto ai normali consumi sopportati con il pagamento delle fatture.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale deduceva, in via preliminare, la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; contestava inoltre la fondatezza della domanda nel merito istando per il relativo rigetto, con vittoria di spese e lite.
Tanto premesso, in via preliminare, risulta infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c. per mancanza della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Difatti, con riferimento ai vizi dell'edictio actionis, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015).
In base all'orientamento della Suprema Corte, infatti, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. n. 27670/08; Cass., sez. un., 22/05/2012, n.
8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013).
Nel caso di specie, le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento dell'atto di citazione appaiono sufficienti ed idonee a consentire alla convenuta di articolare le proprie difese, con la conseguenza che, alla luce dei principi esposti, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
3 Ciò posto, la domanda di condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali, in favore Controparte_1
dell'attrice, a titolo di responsabilità contrattuale è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
In punto di diritto, va rammentato che, in tema di onere della prova, è pacifico, in giurisprudenza, che il creditore che agisca per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno, debba limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale è, invece, onerato di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento (Cass. SSUU 13533/2001 e, da ultimo, Cass.
13685/2019).
Nel caso di specie risulta pacifico ed incontestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., l'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale di fornitura idrica;
parte attrice ha tuttavia lamentato l'inadempimento e/o il non esatto adempimento contrattuale della controparte, deducendo, in sostanza, il mancato assolvimento degli obblighi di manutenzione dei riduttori di pressione.
Parte convenuta, di contro, ha contestato, nel merito, che, ai sensi dell'art. 21 del “Regolamento di servizio idrico integrato”, l'obbligo di manutenzione per le tubature interne gravi esclusivamente sul cliente;
siffatta deduzione, ad avviso di chi scrive, non ha pregio, in ragione di quanto di seguito precisato.
Invero, non può non rilevarsi, in primo luogo, come lo stesso regolamento richiamato dalla convenuta CP_1
[...
, all'art. 2, espressamente prevede che, tra gli obblighi del gestore, sono ricompresi l'obbligo di
“ottimizzare la pressione di esercizio delle reti;
utilizzare tutte le tecnologie più avanzate ed adottare condotte finalizzate a garantire l'erogazione di un servizio regolare, efficace ed efficiente;
svolgere tutte le attività di ricerca programmata delle perdite e di riduzione delle stesse;
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere affidate per la gestione del SII”; ne discende, allora, come, già in ragione della indicata normativa di settore, il mancato contenimento dei valori di pressione dell'acqua integra, di per sé, la violazione degli obblighi contrattuali gravanti sul gestore di servizi.
In ogni caso, ai fini della valutazione della sussistenza del lamento inadempimento e/o inesatto adempimento da parte di essa convenuta, si rivela decisiva, ad avviso di chi scrive, la consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio, la quale, invero, si presenta immune da vizi logici e pienamente condivisibile.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha precisato che “all'atto del sopralluogo è stata, per intanto, rilevata una pressione al manometro installato sulla tubazione di allaccio all'utenza della parte attorea, di 9 bar, pressione assolutamente non compatibile con delle condizioni regolari di esercizio di un'utenza idrica domestica. La pressione ottimale al punto di erogazione dell'acqua domestica dovrebbe infatti essere
4 compresa tra 2 e 3 bar. Valori più elevati di pressione e, nel caso in esame addirittura tre, se non quattro volte maggiori, come denunciato dalla parte ricorrente, sono sicuramente in grado di provocare i danni di cui al procedimento in oggetto. Si evidenzia peraltro che la stessa a seguito di intervento del CP_1
13.11.2020, richiesto dalla ricorrente, a seguito di un ulteriore improvviso aumento della pressione idrica verificatosi a inizio novembre 2020, riscontrava l'attendibilità di quanto reclamato, misurando una pressione di 10 bar;
nel rispondere, la ichiarava di aver eseguito delle manovre sulla condotta per CP_1
ripristinare la pressione” ( v. pagg. 4 e 5 della ctu).
Accertata, dunque, la sussistenza di un inadempimento e/o non corretto adempimento in capo alla società convenuta, sarebbe stato onere della stessa dimostrare la non imputabilità a sé degli stessi, ovvero allegare e provare il verificarsi di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che avesse reso impossibile l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
nondimeno, tale onere probatorio non è stato assolto dalla
CP_1
Ciò detto, quanto al c.d. danno conseguenza derivante dall'inadempimento contrattuale, si osserva che, “in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.
(cfr. Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10-10-2007).
Invero, a fini della prova dei danni occorsi alla parte attrice, risulta illuminante la consulenza tecnica espletata, nell'ambito della quale il consulente ha messo in evidenza che, con riferimento ai danni alla tubazione principale di adduzione dell'acqua e a un termosifone “la rottura della tubazione principale di adduzione dell'acqua, a seguito della rottura del riduttore di pressione della presente a monte CP_1
dell'impianto del ricorrente, è compatibile con l'elevata pressione (12 bar) rilevata dall'impiantista intervenuto per la riparazione (Gasclima di ). L'importo di € 200,00 a questi pagato Controparte_2
dalla ricorrente per ripristinare il servizio è sicuramente compatibile con la tipologia di intervento effettuato” ( v. pagg. 5 e 6 della ctu).
Di contro, per i danni alle tubazioni interrate del giardino, l'ausiliario del giudice rilevava che “la rottura delle tubazioni del giardino deve essere necessariamente avvenuta antecedentemente al 5 febbraio 2020, data in cui la ricorrente constatava la rottura della tubazione principale di adduzione dell'acqua. La fattura n. 9520011000621224 del 07.04.2020 infatti già evidenzia un consumo molto più elevato, con CP_1
riferimento al periodo 13 luglio 2019-17 gennaio 2020, rispetto a quello precedente 18 gennaio 2019-12 luglio 2019, periodi per i quali siamo a conoscenza dei consumi effettivi dell'utenza in oggetto, rilevati cioè da letturista e non solo di quelli stimati” ( v. pag. 6 della ctu).
5 Ancora, con riferimento alla rottura della caldaia modello Start condens 25 gpl, il ctu ha ritenuto che “una pressione della rete di 10-12 bar è in grado sicuramente di creare danni irreparabili alle caldaie a gas. Il danno di € 1000,00 quantificato dalla ricorrente nel costo della caldaia stessa, come da fattura dell'Assiclima srl del 31.05.2016, è assolutamente compatibile con la tipologia di caldaia danneggiata” ( v. pag. 7 della ctu); lo stesso teste , escusso all'udienza del 17.1.2023, ha riferito che il tecnico Testimone_1
CP_ intervenuto sui luoghi nella immediatezza dei fatti, sig. , “ ci disse che si era rotta la caldaia”.
Quanto alla rottura di apparecchiature elettroniche (PC italpos 955 italretail, stampante fiscale italretail pr2, n. 2 stampanti di comando termiche, n. 2 tablet 7' Android, hub usb) nonché della cassa e software gestionale sala ristorante, ritiene chi scrive che l'espletata istruttoria non ha consentito di ritenere provato, con certezza, la sussistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento e/o non corretto adempimento in capo alla convenuta, da un lato, e il danneggiamento irrimediabile di tali apparecchiature.
Sul punto, a ben vedere, il primo teste escusso all'udienza del 17.1.2023, , si è limitato a riferire, Tes_2
del tutto genericamente, che “ si erano danneggiate diverse apparecchiature, oltre a tutti gli oggetti che erano sulla scrivania”, senza, tuttavia, null'altro specificare quanto alla natura e caratteristiche delle stesse, né in ordine alla sussistenza di un loro irrimediabile danneggiamento a seguito dalla fuoriuscita dell'acqua; lo stesso teste , escusso alla medesima udienza, ha solo riferito che “ si danneggiò tutto Testimone_1 quello che era posizionato sulla scrivania”, senza nulla dire in ordine ad un danneggiamento tale da comportare, necessariamente, la sostituzione delle apparecchiature in oggetto,.
Nondimeno, il ctu, sul punto, se da un lato precisa di non aver “ preso visione delle apparecchiature danneggiare essendo state già eliminate dalla ricorrente”, dall'altro ha puntualizzato che “ una documentazione fotografica di dettaglio delle apparecchiature danneggiate sarebbe stata utile per definire con precisione il danno subìto” ( v. pagg. 7 e 8 della ctu).
Orbene, in ragione di quanto detto, siffatta voce di danno non può essere risarcita e la relativa domanda va rigettata.
In conclusione, quanto al ristoro del danno occorso all'attrice quale conseguenza immediata e diretta dell'altrui inadempimento e/o inesatto adempimento, esso, da intendersi come debito di valore, assurge a complessivi euro 1.200,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del fatto (5.2.2020) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 1.200,00.
Da ultimo, parte attrice ha chiesto la condanna della al rimborso delle fatture ( nelle more pagate CP_1
da essa istante – circostanza non oggetto di contestazione da parte della convenuta -) n.
9520011000621224 del 07.04.2020 e n. 9520011002029735 del 18.11.2020, nella misura di euro 6.448,59,
6 somma dovuta all'eccedenza di consumo idrico determinata proprio dall'eccessiva pressione dell'acqua erogata dalla CP_1
Orbene, con riferimento all'incidenza dell'evento sui consumi indicati nelle fatture, l'ausiliario del giudice ha osservato che “La perdita di acqua per la rottura delle tubazioni della rete idrica interna all'agriturismo
Villa Chiara ha provocato un aumento di consumi, evidentemente non volontario, come si evince dalle due fatture sopra indicate. […] Pertanto, si può rideterminare l'importo della fattura, come corrispondente a un rapporto di 1:3,5 e dunque pari a € 1729,22 per la fattura n. 9520011000621224 del 07.04.2020.
[...]
dovrebbe pertanto rimborsare in favore dell'istante Sig.ra Scarica la sola differenza di € 4.323,35. Per CP_1
quanto riguarda la fattura n. 95200112029735 del 18.11.2020, di cui pure la ricorrente sostiene si debba effettuare il ricalcolo in quanto determinata dai danni causati dall'eccessiva pressione dell'acqua erogata dalla si evidenzia che essa è relativa ai consumi del periodo 15 ottobre – 16 novembre 2020 e CP_1
che il consumo di 102 metri cubi per l'intero periodo corrisponde a un consumo stimato giornaliero di 3,09 metri cubi, dunque abbastanza in linea con quelli che erano i consumi medi reali dell'utenza” ( v. pagg. 8,9 e
10 della ctu).
Per tali ragioni, siffatta domanda va parzialmente accolta con la conseguenza che la va Controparte_1
condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo pari ad euro 4.323,35, oltre interessi.
Fondata risulta altresì la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di euro 30,00, come previsto dall'art. 14 della Carta del Servizio Idrico integrato, dal momento che l'invito al bonario componimento della vertenza, inoltrato alla con la pec del 10.11.2020 è rimasto privo di fattivo riscontro. CP_1
In conclusione, quanto al rimborso delle somme già pagate – in eccedenza – dall'attrice, nonché all'indennizzo alla stessa contrattualmente dovuto, entrambi da intendersi come debiti di valuta, essi assurgono a complessivi euro 4.353,35, oltre interessi legali codicistici decorrenti dalla data del primo atto di messa in mora ( 10.11.2020) sino al soddisfo.
Le spese di lite, comprese le spese di ctu, seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano a suo carico come da dispositivo;
quanto ai compensi, essi vanno liquidati, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda attorea, in applicazione dei valori minimi di cui alla scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , n. q. di titolare della ditta Parte_1
7 individuale Villa Chiara di AN Scarica, della somma di euro 1.200,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del fatto (5.02.2020) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 1.200,00;
B) Condanna la in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, n. q. di titolare della ditta individuale Villa Chiara di AN Scarica, della somma di
[...]
euro 4.353,35, oltre interessi legali decorrenti dal 10.11.2020 sino al soddisfo;
C) Condanna la in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, n. q. di titolare della ditta individuale Villa Chiara di AN Scarica, delle spese di lite,
[...]
che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa se dovuti;
D) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Così deciso in Torre Annunziata in data 25.1.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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