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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato ALFIERI MICHELA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si dichiara antistataria;
è presente il dott. ai fini della pratica forense;
Persona_1
Per la parte resistente compare l'avvocato CROCETTI BERNARDI ENRICO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. ALFIERI MICHELA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“
2. nel merito, in via principale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa accertare e dichiarare la insussistenza dei pretesi crediti previdenziali e conseguenti sanzioni
pagina 2 di 5 amministrative e conseguentemente annullare dell'ordinanza di ingiunzione n.
OI001048354 (relativa ad atto di accertamento n. 6600.09/05/2018.0078476 del CP_1
09.05.2018 riferito all'anno 2016), notificata, a mezzo raccomandata a/r in data
29.02.2024 dall' di Ravenna al signor (quale asserito legale CP_1 Parte_1
rappresentante e responsabile della società e Parte_2
dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001049598 (relativa ad atto di accertamento n.
6600.09/05/2018.0078477 del 09.05.2018 riferito all'anno 2016 – doc. n. 2), CP_1
notificata, a mezzo raccomandata a/r in data 26.02.2024 dall' di Ravenna all'ex CP_1
sede legale della società fallita (e già cancellata dal registro delle imprese)
[...]
(quale asserita obbligata in solido)”. Parte_2
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva istruita senza assumere mezzi di prova costituendi, ma acquisendo un precedente reso da questo Tribunale in causa gemella alla presente.
La causa riguarda l'opposizione a due ordinanze ingiunzione notificate al ricorrente a cura di . CP_1
In particolare, con l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001048354 (relativa ad atto di accertamento n. .6600.09/05/2018.0078476 del 09.05.2018 riferito all'anno 2016 – CP_1
doc. n. 1), notificata, a mezzo raccomandata a/r in data 29.02.2024 dall' di CP_1
Ravenna al signor (quale asserito legale rappresentante e responsabile Parte_1
della società e l'ordinanza di ingiunzione n. OI- Parte_2
001049598 (relativa ad atto di accertamento n. .6600.09/05/2018.0078477 del CP_1
09.05.2018 riferito all'anno 2016 – doc. n. 2), notificata, a mezzo raccomandata a/r in data 26.02.2024 dall' di Ravenna all'ex sede legale della società fallita (e già CP_1
cancellata dal registro delle imprese) (quale Parte_2
asserita obbligata in solido), l' di Ravenna intimava all'odierno ricorrente il CP_1
pagamento dell'importo complessivo di euro 1.006,50=, a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,59=, per spese di notifica, a fronte di asserito mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
pagina 3 di 5 Va premesso in fatto che il ricorrente era socio illimitatamente responsabile della società
(C.F. e P.Iva: 02155750397) e che con sentenza Parte_2
n. 26/2018 del 02.08.2018 (R.G. Fall. 25/18), depositata in pari data, il Tribunale di
Ravenna dichiarava il fallimento della sopracitata società, Parte_2
nonché, per estensione, dei signori e nella loro
[...] Parte_2 Parte_1
qualità di soci illimitatamente responsabili.
Successivamente, con decreto del 09.06.2022, depositato in data 15.07.2022, il
Tribunale di Ravenna dichiarava la chiusura del per compiuta ripartizione Parte_3
dell'attivo, ex art. 118, co. 1, n. 3, L.F. e la società veniva poi cancellata dal registro delle imprese in data 22.09.2022.
Infine, il 05.12.2022, il Tribunale di Ravenna, nell'ambito del procedimento per esdebitazione avente R.G. n. 3126/2022: - rilevato che il fallimento della società
[...]
era stato dichiarato chiuso in data 15.07.2022 e, Parte_2
pertanto, il ricorso per esbeditazione presentato dal signor era da reputarsi Parte_1
tempestivo, ai sensi dell'art. 143 c. 11 l. fall.; - dato atto della regolare costituzione del contradditorio in confronto di tutti i creditori restanti anche parzialmente insoddisfatti
(fra cui l' di Ravenna che peraltro si costituiva nel predetto procedimento), visto il CP_1
parere favorevole del curatore che aveva evidenziato l'insussistenza di condizioni subiettive di tipo ostativo alla concessione del beneficio, dichiarava inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti. Parte_1
Tanto premesso, non può che richiamarsi in questa sede quanto questo Tribunale ha già ritenuto nella causa gemella (R.G.N. 401/2024), ossia che “Secondo la giurisprudenza di legittimità “I debiti previdenziali, pur sorgendo al di fuori di ogni scelta imprenditoriale
e comunque volontaristica del datore di lavoro, sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa di quest'ultimo, costituendone una necessaria conseguenza, sicchè non sono esclusi dal beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 142 l.fall.” (Sez. 1,
Sentenza n. 4844 del 11/03/2016 (Rv. 639011 - 01). Da ciò deriva l'inesigibilità anche del debito derivante dall'applicazione della sanzione oggetto dell'opposizione, in
pagina 4 di 5 quanto accessoria a un debito estinto (ossia quello previdenziale derivante dall'omesso versamento delle ritenuto)” (sentenza del 18.2.2025, alla cui integrale motivazione, nota ad entrambe le parti, si rinvia peraltro integralmente).
Rispetto alla domanda di annullamento dell'o.i. n. OI-001049598, il ricorrente risulta privo di legittimazione ad agire, dal momento che di tale ordinanza è destinataria solamente la (ormai estinta) società della quale egli era legale rappresentante. Tale domanda va dunque dichiarata inammissibile per difetto della richiamata condizione dell'azione.
Spese compensate atteso il solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata l'inesigibilità del credito ingiunto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001048354;
2) dichiara inammissibile la domanda di annullamento dell'ordinanza n. OI-
001049598;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
Ravenna, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato ALFIERI MICHELA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si dichiara antistataria;
è presente il dott. ai fini della pratica forense;
Persona_1
Per la parte resistente compare l'avvocato CROCETTI BERNARDI ENRICO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. ALFIERI MICHELA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“
2. nel merito, in via principale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa accertare e dichiarare la insussistenza dei pretesi crediti previdenziali e conseguenti sanzioni
pagina 2 di 5 amministrative e conseguentemente annullare dell'ordinanza di ingiunzione n.
OI001048354 (relativa ad atto di accertamento n. 6600.09/05/2018.0078476 del CP_1
09.05.2018 riferito all'anno 2016), notificata, a mezzo raccomandata a/r in data
29.02.2024 dall' di Ravenna al signor (quale asserito legale CP_1 Parte_1
rappresentante e responsabile della società e Parte_2
dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001049598 (relativa ad atto di accertamento n.
6600.09/05/2018.0078477 del 09.05.2018 riferito all'anno 2016 – doc. n. 2), CP_1
notificata, a mezzo raccomandata a/r in data 26.02.2024 dall' di Ravenna all'ex CP_1
sede legale della società fallita (e già cancellata dal registro delle imprese)
[...]
(quale asserita obbligata in solido)”. Parte_2
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva istruita senza assumere mezzi di prova costituendi, ma acquisendo un precedente reso da questo Tribunale in causa gemella alla presente.
La causa riguarda l'opposizione a due ordinanze ingiunzione notificate al ricorrente a cura di . CP_1
In particolare, con l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001048354 (relativa ad atto di accertamento n. .6600.09/05/2018.0078476 del 09.05.2018 riferito all'anno 2016 – CP_1
doc. n. 1), notificata, a mezzo raccomandata a/r in data 29.02.2024 dall' di CP_1
Ravenna al signor (quale asserito legale rappresentante e responsabile Parte_1
della società e l'ordinanza di ingiunzione n. OI- Parte_2
001049598 (relativa ad atto di accertamento n. .6600.09/05/2018.0078477 del CP_1
09.05.2018 riferito all'anno 2016 – doc. n. 2), notificata, a mezzo raccomandata a/r in data 26.02.2024 dall' di Ravenna all'ex sede legale della società fallita (e già CP_1
cancellata dal registro delle imprese) (quale Parte_2
asserita obbligata in solido), l' di Ravenna intimava all'odierno ricorrente il CP_1
pagamento dell'importo complessivo di euro 1.006,50=, a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,59=, per spese di notifica, a fronte di asserito mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
pagina 3 di 5 Va premesso in fatto che il ricorrente era socio illimitatamente responsabile della società
(C.F. e P.Iva: 02155750397) e che con sentenza Parte_2
n. 26/2018 del 02.08.2018 (R.G. Fall. 25/18), depositata in pari data, il Tribunale di
Ravenna dichiarava il fallimento della sopracitata società, Parte_2
nonché, per estensione, dei signori e nella loro
[...] Parte_2 Parte_1
qualità di soci illimitatamente responsabili.
Successivamente, con decreto del 09.06.2022, depositato in data 15.07.2022, il
Tribunale di Ravenna dichiarava la chiusura del per compiuta ripartizione Parte_3
dell'attivo, ex art. 118, co. 1, n. 3, L.F. e la società veniva poi cancellata dal registro delle imprese in data 22.09.2022.
Infine, il 05.12.2022, il Tribunale di Ravenna, nell'ambito del procedimento per esdebitazione avente R.G. n. 3126/2022: - rilevato che il fallimento della società
[...]
era stato dichiarato chiuso in data 15.07.2022 e, Parte_2
pertanto, il ricorso per esbeditazione presentato dal signor era da reputarsi Parte_1
tempestivo, ai sensi dell'art. 143 c. 11 l. fall.; - dato atto della regolare costituzione del contradditorio in confronto di tutti i creditori restanti anche parzialmente insoddisfatti
(fra cui l' di Ravenna che peraltro si costituiva nel predetto procedimento), visto il CP_1
parere favorevole del curatore che aveva evidenziato l'insussistenza di condizioni subiettive di tipo ostativo alla concessione del beneficio, dichiarava inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti. Parte_1
Tanto premesso, non può che richiamarsi in questa sede quanto questo Tribunale ha già ritenuto nella causa gemella (R.G.N. 401/2024), ossia che “Secondo la giurisprudenza di legittimità “I debiti previdenziali, pur sorgendo al di fuori di ogni scelta imprenditoriale
e comunque volontaristica del datore di lavoro, sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa di quest'ultimo, costituendone una necessaria conseguenza, sicchè non sono esclusi dal beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 142 l.fall.” (Sez. 1,
Sentenza n. 4844 del 11/03/2016 (Rv. 639011 - 01). Da ciò deriva l'inesigibilità anche del debito derivante dall'applicazione della sanzione oggetto dell'opposizione, in
pagina 4 di 5 quanto accessoria a un debito estinto (ossia quello previdenziale derivante dall'omesso versamento delle ritenuto)” (sentenza del 18.2.2025, alla cui integrale motivazione, nota ad entrambe le parti, si rinvia peraltro integralmente).
Rispetto alla domanda di annullamento dell'o.i. n. OI-001049598, il ricorrente risulta privo di legittimazione ad agire, dal momento che di tale ordinanza è destinataria solamente la (ormai estinta) società della quale egli era legale rappresentante. Tale domanda va dunque dichiarata inammissibile per difetto della richiamata condizione dell'azione.
Spese compensate atteso il solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata l'inesigibilità del credito ingiunto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001048354;
2) dichiara inammissibile la domanda di annullamento dell'ordinanza n. OI-
001049598;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
Ravenna, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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