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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6197 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 18614/2024 promosso da
(alias , nato in [...] il 1° maggio 1991 ( , Parte_1 C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Latina, via Pastrengo, n. 34, presso lo studio dell'avv.to Alex Capponi,
che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
- ricorrente -
contro
e Controparte_1 Controparte_2
- resistente contumace -
Con ricorso depositato il 30.4.2024 il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento del
18.3.2024, notificato il 9.4.2024, con il quale la Questura di Latina ha negato la sua richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1. 2 del d.lgs. 286/1998, a seguito di parere negativo della Commissione territoriale di Roma del 28.7.2023, ritenuto vincolante.
Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 13.11.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, assegnando termine al ricorrente per la notifica a parte convenuta in vista della nuova udienza del 9.3.2025.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento effettuata da parte ricorrente a mezzo pec in data 13.12.2024, e deve dichiararsi contumace. All'esito dell'udienza del 9.3.2025, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, la causa deve quindi intendersi rimessa in decisione al Collegio.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data 30.4.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 9.4.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n.
20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del
4.2.2023, come indicato nel provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma
6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti
i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del
Paese di accoglienza.
Ebbene, risulta nel caso di specie come il ricorrente abbia abbandonato il Paese d'origine nel 2010, all'età di diciannove anni, affrontando a quella stessa età un percorso migratorio attraverso diversi Paesi
e giungendo infine in Italia nel 2018, al fine di richiedervi protezione (cfr. modello C3 relativo alla domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente in data 3.5.2018, in atti). Egli si è da allora definitivamente stabilito sul territorio nazionale, in particolare nel Comune di Caltanissetta, presso la cui
Questura ha presentato domanda di protezione (cfr. modello C3 già citato) e nel cui territorio ha fissato la propria dimora (in virtù di cessione di fabbricato del 27.7.2018, in atti) e formalizzato la sua residenza
(come da certificato di residenza estratto il 6.4.2024, in atti), radicandovi da allora, nell'arco di ormai circa otto anni, evidentemente l'intero complesso delle proprie occupazioni e dei propri interessi.
Risulta come egli si sia dedicato in modo particolare alla ricerca di un'occupazione, iniziando a svolgere molto presto attività di lavoro domestico, seppur solo in modo irregolare, certamente prima del 2020, quando ha presentato istanza di adesione all'emersione prevista dal d.l. 34/2020 (cfr. ricevuta della domanda, inoltrata in data 13.8.2020, in atti). Fallito il tentativo di regolarizzazione mediante emersione
(cfr. provvedimento di rigetto dello Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura, in atti), a partire da aprile 2024, egli ha dunque avviato un nuovo rapporto lavorativo, regolarmente formalizzato, quale addetto al lavaggio di veicoli, che appare tuttora in corso, con una durata già indeterminata (cfr. comunicazione UniLav in atti). La retribuzione garantita da tale attività lavorativa, dimostrata dalle buste paga in atti, consente al ricorrente di soddisfare tutte le proprie esigenze. La sicurezza lavorativa ed economica al momento raggiunta mostra inoltre la prospettiva di mantenersi nel tempo, vista la maturata stabilità (ormai annuale) e la durata indeterminata del rapporto lavorativo attualmente in corso e la fiducia evidentemente stabilitasi con l'attuale datore di lavoro, nonché l'impegno che il ricorrente ha dimostrato di aver profuso nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa in Italia.
Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lunghissimo tempo il centro esclusivo della vita privata del ricorrente e come egli abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di positivo inserimento, sino alla conquista dell'attuale sicurezza lavorativa e dunque economica. Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Per_1
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai Per_2 compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese
d'origine che egli ha stabilmente abbandonato oltre quindici anni fa da giovanissimo e dove non avrebbe più evidentemente alcun significativo legame né alcuna rete di sostegno né alcuna opportunità.
La permanenza in Italia gli consente invece di continuare a soddisfare tutte le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso, già dotato di ottime prospettive.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi irripetibili, dal momento che la decisione è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 18.3.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a (alias , nato in [...] il 1° Parte_1 Parte_1
maggio 1991 (CUI 04NX606), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 18614/2024 promosso da
(alias , nato in [...] il 1° maggio 1991 ( , Parte_1 C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Latina, via Pastrengo, n. 34, presso lo studio dell'avv.to Alex Capponi,
che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
- ricorrente -
contro
e Controparte_1 Controparte_2
- resistente contumace -
Con ricorso depositato il 30.4.2024 il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento del
18.3.2024, notificato il 9.4.2024, con il quale la Questura di Latina ha negato la sua richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1. 2 del d.lgs. 286/1998, a seguito di parere negativo della Commissione territoriale di Roma del 28.7.2023, ritenuto vincolante.
Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 13.11.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, assegnando termine al ricorrente per la notifica a parte convenuta in vista della nuova udienza del 9.3.2025.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento effettuata da parte ricorrente a mezzo pec in data 13.12.2024, e deve dichiararsi contumace. All'esito dell'udienza del 9.3.2025, anch'essa svoltasi in modalità cartolare, la causa deve quindi intendersi rimessa in decisione al Collegio.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data 30.4.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 9.4.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n.
20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del
4.2.2023, come indicato nel provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma
6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti
i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del
Paese di accoglienza.
Ebbene, risulta nel caso di specie come il ricorrente abbia abbandonato il Paese d'origine nel 2010, all'età di diciannove anni, affrontando a quella stessa età un percorso migratorio attraverso diversi Paesi
e giungendo infine in Italia nel 2018, al fine di richiedervi protezione (cfr. modello C3 relativo alla domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente in data 3.5.2018, in atti). Egli si è da allora definitivamente stabilito sul territorio nazionale, in particolare nel Comune di Caltanissetta, presso la cui
Questura ha presentato domanda di protezione (cfr. modello C3 già citato) e nel cui territorio ha fissato la propria dimora (in virtù di cessione di fabbricato del 27.7.2018, in atti) e formalizzato la sua residenza
(come da certificato di residenza estratto il 6.4.2024, in atti), radicandovi da allora, nell'arco di ormai circa otto anni, evidentemente l'intero complesso delle proprie occupazioni e dei propri interessi.
Risulta come egli si sia dedicato in modo particolare alla ricerca di un'occupazione, iniziando a svolgere molto presto attività di lavoro domestico, seppur solo in modo irregolare, certamente prima del 2020, quando ha presentato istanza di adesione all'emersione prevista dal d.l. 34/2020 (cfr. ricevuta della domanda, inoltrata in data 13.8.2020, in atti). Fallito il tentativo di regolarizzazione mediante emersione
(cfr. provvedimento di rigetto dello Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura, in atti), a partire da aprile 2024, egli ha dunque avviato un nuovo rapporto lavorativo, regolarmente formalizzato, quale addetto al lavaggio di veicoli, che appare tuttora in corso, con una durata già indeterminata (cfr. comunicazione UniLav in atti). La retribuzione garantita da tale attività lavorativa, dimostrata dalle buste paga in atti, consente al ricorrente di soddisfare tutte le proprie esigenze. La sicurezza lavorativa ed economica al momento raggiunta mostra inoltre la prospettiva di mantenersi nel tempo, vista la maturata stabilità (ormai annuale) e la durata indeterminata del rapporto lavorativo attualmente in corso e la fiducia evidentemente stabilitasi con l'attuale datore di lavoro, nonché l'impegno che il ricorrente ha dimostrato di aver profuso nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa in Italia.
Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lunghissimo tempo il centro esclusivo della vita privata del ricorrente e come egli abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di positivo inserimento, sino alla conquista dell'attuale sicurezza lavorativa e dunque economica. Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Per_1
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai Per_2 compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese
d'origine che egli ha stabilmente abbandonato oltre quindici anni fa da giovanissimo e dove non avrebbe più evidentemente alcun significativo legame né alcuna rete di sostegno né alcuna opportunità.
La permanenza in Italia gli consente invece di continuare a soddisfare tutte le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso, già dotato di ottime prospettive.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi irripetibili, dal momento che la decisione è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 18.3.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a (alias , nato in [...] il 1° Parte_1 Parte_1
maggio 1991 (CUI 04NX606), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli