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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
20
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere est. -
all'udienza del 24 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Carlo Tabellini e Michele Maria Tuccimei, elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
E
, titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
OL IA e IO AB NN, elettivamente domiciliata come in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10147/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data
01/12/2021.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 3 gennaio 2020, , quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, premesso che con verbale di accertamento ispettivo del
30.7.2019 la aveva contestato al ricorrente la qualific azione dei rapporti Parte_1
intercorsi con i figli e come rapporti di agenzia, con la Persona_1 Persona_2
necessità di regolarizzare la posizione nei confronti della ed aveva rilevato il Parte_1 mancato assolvimento dell'obbligo di versamento degli importi FIRR, quantificando il debito complessivo a titolo di contributi, FIRR, sanzioni ed interessi in euro 45.045,02, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “a) In via preliminare: sospendere l'efficacia del verbale conclusivo di accertamento ispettivo emesso dalla Fondazione Enasarco- Ufficio di Bari il 30.07.2019 per le ragioni espresse in narrativa;
b)Dichiarare che, dal 2014 al 2019, i sigg.ri e Persona_1
prestavano attività di procacciatori d'affari in favore del sig. Persona_2 CP_1
come da contratti del 31.01.2011 e del 02.01.2013, non svolgendo attività di sub -agenti
[...] di commercio;
c) Per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e, in ogni caso, privo di effetto giuridico il verbale conclusivo di accertamento ispettivo cod. BA4754 emesso dalla Fondazione
Enasarco- Ufficio di Bari il 30.07.2019 nei confronti del sig. , altresì Controparte_1 dichiarando che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente in favore dell'Ente previdenziale per qualsivoglia titolo, ragione o causa;
d) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Sosteneva il ricorrente che il verbale ispettivo conteneva una inesatta individuazione della propria ragione sociale e della posizione previdenziale, essendo stata indicata la ditta AL
Bijoux di NL CQ la cui attività, cessata nell'anno 1996, era del tutto estranea alla controversia oggetto di giudizio;
che la collaborazione prestata dai figli e Per_1 [...] era di procacciamento d'affari essendo priva dei caratteri tipici del contratto di Per_2
agenzia, tra cui continuità, stabilità e territorialità, e svolgendo entrambi i figli attività di lavoro dipendente, incompatibile con l'attività di agente di commercio;
che le conclusioni alle quali era pervenuta la si fondavano su mere valutazioni formulate dall'agente ispettore che Parte_1
aveva fatto riferimento, in via esclusiva, alla sola continuità della fatturazione dei percettori provvigionali.
Si costitutiva in giudizio la , rilevando in via preliminare che non essendo Parte_1
il verbale di accertamento una ordinanza ingiunzione, ma un atto prodromico, non esecutivo, non poteva esserne sospesa l'efficacia esecutiva;
nel merito, chiedeva di rigettare le domande, infondate in fatto e in diritto. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento della somma di € 59.189,14, o di altra da determinare in corso Controparte_1
di causa, oltre interessi legali maturati e maturandi dal 22/2/2020. Il Tribunale di Roma ha così statuito: “Definitivamente pronunciando, dichiara non dovuta da
all' la somma di € 45.045,02 a titoli di contributi previdenziali e di Controparte_1 Pt_1
sanzioni, di cui al verbale di accertamento del 30 luglio 2019. Condanna la , Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite a favore di , che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.604,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il primo giudice, richiamati i caratteri distintivi del contratto di agenzia rispetto alla prestazione del procacciatore di affari, ha ritenuto fondato il ricorso argomentando che: i) la documentazione in atti non consentiva di qualificare come di sub-agenzia il rapporto intercorso tra la e Controparte_1
e indubbiamente alcune fatture di provvigione emesse da questi Persona_1 Persona_2
ultimi costituivano indizi rilevanti in ordine ad una certa continuità della collaborazione intercorsa tra gli stessi e la ditta ricorrente, tuttavia la continuità non implica necessariamente stabilità; ii) non era stato provato che l'attività promozionale comportasse precisi obblighi a carico dei collaboratori, circostanza essenziale ai fini della qualificazione del rapporto come di agenzia, né tanto poteva presumersi dall'esistenza di provvigioni, comunque dovute anche ai procacciatori di affari;
iii) non era dimostrata la stabilità del rapporto, ulteriore requisito essenziale del rapporto di agenzia, evidenziando le fatture in atti l'assenza di una fatturazione costante;
iv) la parte ricorrente aveva documentato che i contratti di agenzia dalla stessa sottoscritti con la proponente Dr. Parte_2
prevedevano, nel periodo oggetto del verbale di accertamento ispettivo (2014-2017), zone di
[...]
esclusiva diverse da quelle in cui e avevano i propri centri Persona_1 Persona_2
d'interesse e, considerando i percorsi di studio affrontati, i contratti di lavoro sottoscritti e i vari impegni professionali di questi ultimi, appariva piuttosto inverosimile che gli stessi potessero contemporaneamente esercitare in maniera stabile e continuativa una rappresentanza commerciale e promozionale per conto della Dr. ; v) << in conclusione dal solo esame delle fatture Parte_2
emesse, considerate da quale unico indice della stabilità della collaborazione e della stabilità Pt_1
e continuità del rapporto tra le parti, non può invece desumersi la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di agenzia. La somma di cui al verbale di accertamento non è pertanto dovuta dalla ricorrente>>.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello, chiedendone la riforma, la Parte_1 censurando la decisione impugnata per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1742 (contratto di agenzia), dell'art. 2729 c.c. (presunzioni semplici); 2) errata valutazione delle risultanze del verbale di accertamento, omessa valutazione degli incarichi di procacciatori di affari, con elementi tipici del rapporto di agenzia, errata valutazione delle fatture provvigionali con una numerazione crescente, indice della stabilità della collaborazione;
3) errata valutazione delle modalità di svolgimento dell'attività di promozione di affari, essendo del tutto irrilevante che i collaboratori non risiedessero nella zona loro assegnata dal momento che tanto non esclude che abbiano svolto attività di promozione d'affari in modo stabile e continuativo;
4) erronea condanna alle spese di lite.
Ha, inoltre, riproposto tutte le difese, domande ed eccezioni già formulate in primo grado ex art. 346
c.p.c. ed ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;
in via riconvenzionale, di condannare il titolare dell'omonima impresa individuale a pagare all'appellante la somma di euro 59.189,14, o quella diversa determinata in corso di giudizio, con gli interessi legali maturati e maturandi dal 22/2/2020 al saldo.
Si è costituito l'appellato , quale titolare dell'omonima ditta individuale, resistendo Controparte_1
al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati per quanto di seguito esposto, ma prima di passare all'esame degli stessi è opportuno svolgere alcune premesse di carattere generale, utili alla soluzione della controversia
Rileva il Collegio che non sono in discussione la ricostruzione normativa, l'interpretazione e i principi di diritto esposti nella gravata sentenza per delineare i caratteri distintivi del rapporto di agenzia da quello del procacciatore di affari, ma l'applicazione che il giudice di prime cure ne ha fatto nella ricostruzione dei rapporti di sub agenzia intercorsi tra e e Controparte_1 Persona_2
Per_1
Come è noto, mentre il rapporto di agenzia ricorre essenzialmente quando la parte assume stabilmente e con diritto, reciproco, di esclusiva l'incarico e, correlativamente, l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, ricorre invece la figura legalmente atipica del procacciamento d'affari quando un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente, a differenza dell'agente di commercio, da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività (in tal senso si vedano, tra le altre, Cass. 16.2.1993, n. 1916, e Cass. 8.8.1998, n. 7799). In particolare la
S.C. è costante nell'affermare che “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (così Cass. sez. lav., 31/07/2020, n. 16565; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 5569 del 05/06/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13629 del 24/06/2005). Tale fattispecie può desumersi sia dal tenore dell'accordo tra le parti sia, in difetto, da una serie di elementi convergenti della sussistenza di un'attività di agenzia. Tra tali criteri rientrano: il conferimento di incarico a tempo indeterminato oppure con una durata minima garantita di entità significativa;
l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare (Cass. n. 9686/2009); la durata effettiva dell'incarico; l'operatività del collaboratore in una determinata zona o per un determinato portafoglio clienti;
l'iscrizione successiva o contestuale per altri preponenti all'Enasarco come agente;
la complessiva durata del rapporto e la sua continuità; il numero di fatture emesse con cadenza periodica;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
la sostanziale costanza e l'entità rilevante nell'ammontare annuo dei compensi;
il riferimento nelle fatture a un numero indeterminato di segnalazioni e non a singoli affari;
l'individuazione nei modelli fiscali di causale e/o ritenuta di pagamento propria dell'agente; la soggezione alle direttive del preponente. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio nella materia in esame, deve ribadirsi che la S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dell'istituto previdenziale comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'attore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa è appunto costituita dalla richiesta, con attribuzione del relativo onere della prova, di ottenere una diversa qualificazione del rapporto intercorso tra l'assicurato e altro soggetto al fine di poter richiedere il versamento di contributi (si vedano, al riguardo, Cass. civ., sez. lav., 10.9.2010, n. 19354,
e Cass. 8.6.2018, n. 15028).
In ordine alla valenza probatoria del verbale ispettivo giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (per tutte Cass. n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008). Nella specie si è di fronte a un puntuale verbale di accertamento, che elenca analiticamente gli elementi di fatto sui quali
è stata fondata la verifica, elementi acquisiti dalla documentazione raccolta e visionata dagli ispettori
(fatture provvigionali passive, modelli 770, CU, contratti, certificato iscrizione università CP_1
), pure prodotta in atti, sicché sussistono tutti gli elementi per addivenire alla decisione.
[...]
Fatte tali necessarie premesse, con i motivi di gravame la censura la gravata Parte_1
sentenza per avere negato la natura di contratto di (sub)agenzia ai rapporti oggetto di causa (in cui l'agente è il preponente ed il sub agente è l'agente del primo) errando nella valutazione del materiale probatorio e nell'applicazione delle disposizioni normative che qualificano diversamente la figura dell'agente da quello del procacciatore d'affari. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto nella sua decisione degli ulteriori elementi di prova costituiti dall'assunzione da parte dei collaboratori di un obbligo di promuovere gli affari di (contratti stipulati tra le parti), dalle fatture Controparte_1
provvigionali emesse con cadenza periodica e riferite ad una pluralità indeterminata di affari, dagli importi pagati ai collaboratori di un ammontare complessivo significativo, dai pagamenti eseguiti con periodicità ripetuta. Afferma, inoltre, che il giudice di prime cure non ha valutato correttamente come prove del rapporto di (sub) agenzia circostanze di fatto che non sono state contestate, quali la durata del rapporto, l'entità dei compensi provvigionali, l'avvenuta pattuizione tra le parti delle percentuali provvigionali per gli affari che sarebbero stati promossi. Critica, infine, la circostanza valorizzata dal
Tribunale per escludere la configurabilità del rapporto di (sub) agenzia, vale a dire l'avere avuto i collaboratori il centro dei loro interessi in altre Regioni rispetto a quelle in cui si trovano le zone loro assegnate e l'aver svolto anche altre attività, circostanze del tutto irrilevanti.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondati
Rileva il Collegio che il Tribunale non solo ha sottovalutato le circostanze documentali acquisite agli atti, in parte espressamente menzionate in sentenza, ma ha tralasciato di considerare adeguatamente il contenuto delle lettere d'incarico sottoscritte con i soggetti in esame. Come dedotto e documentato dalla fin dal primo grado, la parte appellata ha sottoscritto, rispettivamente, il 31/1/2011 Parte_1
e il 02/01/2013 con e due contratti di “Attribuzione incarico di Persona_1 Persona_2 procacciatore di affari”(doc. 32 fascicolo ) in cui: i) è esplicitato che il collaboratore è Pt_1
autorizzato a promuovere la vendita dei marchi rappresentati dal , dovendo Controparte_1
svolgere la sua attività secondo le disposizioni impartite;
ii) è indicata la percentuale della provvigione (10%) “sulle vendite andate a buon fine”.; iii) è prevista la possibilità di recesso da ciascuna delle parti in qualsiasi momento con un preavviso, mediante raccomandata, di 30 giorni, circostanza che evidenzia la sussistenza di un incarico stabile, risultando incompatibile con l'occasionalità ed episodicità dell'attività svolta dai procacciatori. I rapporti in questione sono poi proseguiti con continuità dal gennaio 2014 al 2019, e conformemente alle previsioni contrattuali,
e hanno emesso fatture con cadenza mensile o bimestrale (docc. 8 e 9 Persona_1 Per_2 fascicolo ) prive dell'indicazione dei singoli affari promossi, ma relative a tutti gli “Affari Pt_1 procacciati”. Entrambi i contratti in esame predeterminano l'ammontare delle provvigioni in misura pari al 10% solo per gli affari andati a buon fine e l'ammontare delle provvigioni percepite dai due
(sub) agenti nel corso degli anni è compreso tra i 21.000 euro annui ed i 30.000,00 euro annui ( per l'anno 2019 euro 7.500,00 per il primo trimestre per il solo , importi cospicui ben Persona_2
al di sopra del limite fissato per le collaborazioni occasionali. Le fatture presentano una numerazione crescente, circostanza che consente di escludere l'occasionalità e l'episodicità della attività svolta.
Appare, pertanto, evidente come l'attività dei collaboratori del si estrinsecasse in Controparte_1
concreto quale attività continuativa e non occasionale, remunerata in maniera fissa, e da compiersi in un periodo indeterminato. Si tratta, in definitiva, di plurimi elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti che, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, complessivamente considerati ai sensi dell'art. 2729 comma 1 c.c. evidenziano non una episodica ed occasionale attività di segnalazione di clienti propria del procacciatore di affari ma, piuttosto, una chiara stabilità del rapporto, intesa quale obbligo di concludere affari per conto del preponente (agente), e consentono di qualificare i rapporti contrattuali oggetto di controvesia come di (sub) agenzia e di ritenere fondata la pretesa creditoria oggetto del verbale impugnato, pretesa la cui quantificazione non è stata oggetto di idonea e specifica contestazione in sede di ricorso introduttivo del giudizio da parte dll'odierno appellato. Sussistono pertanto, in relazione ai rapporti oggetto di causa tutti i caratteri propri del rapporto di agenzia, condividendosi quanto sostenuto dall'appellante in merito all'irrilevanza della zona di residenza dei collaboratori e dell'asserita ulteriore attività dai medesimi svolta che non prova, di certo, che siano stati meri procacciatori di affari.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma della gravata sentenza, l'impugnazione proposta dalla società avverso il verbale ispettivo del 30.7.2019 deve essere respinta sussistendo in capo alla parte appellata l'obbligo di versare all i relativi Pt_1 contributi e le somme accessorie quantificate dall'ente creditore fino al 21/02/2020 (doc. 4) in €
59.189,14, oltre interessi legali dal 22/02/2020.
La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza, risultando così assorbito il motivo di impugnazione avente ad oggetto la condanna della al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso presentato in primo grado da e condanna quest'ultimo al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 59.189,14, oltre interessi legali dal 22/02/2020 al saldo. Parte_1
Condanna al pagamento in favore della delle spese del Controparte_1 Parte_1
doppio grado del giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi € 3.604,00 e, per il presente grado, in complessivi € 5.000,00, oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa, come per legge.
Roma 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa