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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
così composto: dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott. Giuseppe Puglisi Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 781/2012 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
d'Orlando (Me) il 4 dicembre 1965, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo
Occhiuto e Mike Bonomo, giusta procura in atti;
attore
contro
(C.F. ) nato a [...] il 17 CP_1 CodiceFiscale_2
maggio 1970 e (C.F. Controparte_2 C.F._3
[..
[...] nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Giuseppe Mormino, giusta procura in atti;
e
(P.IVA ), in persona del Curatore Speciale Controparte_3 P.IVA_1
dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Miracola, Controparte_4
giusta procura in atti;
convenuti
IN FATTO E DIRITTO
socio della ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
la società ed i soci e al fine di CP_1 Controparte_2
ottenere – previa revoca dell'amministratore in carica ai sensi dell'art. 2476,
comma 3, c.c. - la nullità o l'annullamento della delibera assembleare del
05.06.2012 con la quale era stato approvato il rendiconto per l'anno 2011.
L'attore, premettendo che la delibera impugnata era illegittima per i motivi meglio indicati in atti, ha chiesto l'accertamento della responsabilità
dell'amministratore per mala gestio nonché la condanna di CP_1
quest'ultimo e del socio , per averlo assecondato nella Controparte_2
negligente gestione sociale, a ripianare i debiti contratti dalla fino Controparte_3
alla data dell'instaurazione del presente giudizio.
La società ed i soci convenuti, costituitisi in giudizio, in via preliminare,
2 hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in favore del
Collegio Arbitrale, l'incompetenza per materia del Giudice adìto in favore del
Tribunale di Catania - Sezione Specializzata delle Imprese;
in subordine, hanno contestato la fondatezza delle domande attoree.
Con provvedimento depositato in data 8.1.2016 il Tribunale, stante il conflitto di interessi esistente tra la società e il rappresentante della stessa, ha onerato l'attore ad incardinare il procedimento avente ad oggetto la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c..
costituitasi in giudizio in persona del curatore speciale Organizzazione_1
dott. , nominato dal Tribunale di Patti con provvedimento del Controparte_4
9.03.2016, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale
adìto per effetto della clausola arbitrale prevista dall'art. 38 dello Statuto
Societario, nonché l'incompetenza per materia del Tribunale di Patti in favore
Tribunale di Palermo-Sezione Specializzata Imprese.
La Società convenuta, invocando la tutela degli interessi sociali, si è
rimessa alle determinazioni del Tribunale in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
Con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore ha proposto un'altra domanda e, precisamente, quella di “…volere accertare la causa
di scioglimento determinata dalla impossibilità del funzionamento della società
ovvero dalla continua inattività dell'assemblea affinché ponga in liquidazione la
3 società nominando uno o più liquidatori ex artt. 2484 e 2487 c.c.”.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge.
Fatta questa premessa, osserva il Collegio che l'avvenuta cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese – desumibile dalla documentazione prodotta in atti – non ha inciso sulla prosecuzione e definizione del giudizio per la seguente ragione.
Nel caso in cui la cancellazione della società costituita non sia dichiarata o notificata secondo quanto indicato nell'art. 300 c.p.c., al solo e specifico scopo di interrompere il giudizio, il difensore continua a rappresentare la società come se l'evento estintivo non si fosse mai verificato.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “la cancellazione, anche
della società di persone, dal registro delle imprese, dà luogo a un fenomeno
estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un
evento interruttivo la cui rilevanza processuale è subordinata, ove la parte sia
costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato
alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle
altre parti. (cfr. Cass. n. 18250/2020).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza inoltre “la
4 dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art.
300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere espressamente
finalizzata al conseguimento di tale effetto” (cfr. ex multis Cass. n. 2308/2023,
Cass. n. 19139/2015, Cass. n. 20809/2018).
Ciò precisato l'eccezione avanzata dai soci convenuti con la comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 23.1.2013 avente ad oggetto il difetto di giurisdizione per la sussistenza della clausola compromissoria, è
inammissibile in quanto tardiva essendosi i convenuti costituiti in udienza oltre,
quindi, i termini previsti dall'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza.
Si precisa che l'eccezione ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, e non è consentito il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 17244/2022; Cass. n.
26696/2020; Cass. n. 22748/2015).
Si precisa, inoltre, che considerato che la presente controversia può essere definita sulla base della soluzione di questioni assorbenti (v. infra in ordine alla domanda attorea), ritiene non necessario esaminare la tempestività o meno della eccezione avanzata dalla società costituitasi in persona del Controparte_3
Curatore speciale, avente ad oggetto la sussistenza della clausola compromissoria.
5 Priva di pregio e, come tale, infondata è anche l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adìto sollevata dai convenuti in favore della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Catania.
Le sezioni specializzate in materia di impresa - sulla base dell'art. 2, co. 6,
del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - trovano applicazione per le cause instaurate a partire dal 20 settembre 2012.
Consegue che le stesse non hanno la competenza per il giudizio in esame incardinato in data antecedente e, precisamente, con atto di citazione del
14.8.2013 (cfr. doc. in atti).
Ciò precisato, la domanda attorea avanzata per la prima volta con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. preordinata ad “accertare la
causa di scioglimento determinata dalla impossibilità del funzionamento della
società ovvero dalla continua inattività dell'assemblea affinché ponga in
liquidazione la società nominando uno o più liquidatori ex artt. 2484 e 2487
C.C.” deve essere dichiarata inammissibile.
Sul punto è opportuno richiamare il principio secondo cui “ l' introduzione
di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova",
come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra
quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa
nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato
nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda
6 iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di
una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la
sostituisca … “ (cfr. Cass. n. 11226/2019; Cass. n. 16807/2018).
Con riferimento all'asserita illegittimità della delibera impugnata il
Collegio rileva la sopravvenuta carenza di legittimazione ed interesse ad agire del ad ottenere la declaratoria di annullabilità della delibera - oggetto di CP_3
gravame - per la seguente ragione.
L'attore nelle more del presente giudizio – come emerge dalla visura storica del 22.5.2019 e dalla visura camerale del 02.07.2020 – ha perso la qualità di socio a seguito del pignoramento della quota societaria nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2032/2013 dinnanzi al Tribunale di Patti.
Sul punto si evidenzia che l'art. 2378, comma 2 c.c. – applicabile alle s.r.l.
in virtù del richiamo operato dall'art. 2479 ter, 4° co. c.c. – presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione della controversia.
La giurisprudenza ha affermato che il venir meno dello status di socio impedisce al giudice di pronunciare l'eventuale annullamento della delibera assembleare impugnata per sopraggiunta mancanza di potere dell'attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali (cfr. Cass. n.
26842/2008).
7 Al pari deve essere dichiarata la carenza di interesse del ad CP_3
ottenere la declaratoria di nullità della delibera impugnata perché il documento con essa approvato è privo dei requisiti di veridicità, chiarezza e precisione.
Sul punto è occorre evidenziare che, per giurisprudenza consolidata,
“l'attore, che assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di
chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ha
l'onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei
principi legali vigenti, ed il giudice dovrà valutare se quanto prospettato
configuri o meno il pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio è
portatore; l'esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai
precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio
di fondatezza della domanda, ma non al requisito dell'interesse ad agire” (cfr.
Cass. n. 11554/2008; Cass. n. 6616/2015; Tribunale di Bari, n. 231/2023). Ed
ancora, “Secondo la Giurisprudenza, nell'azione di nullità, a differenza che
nell'azione di annullamento di delibera assembleare ove la preselezione operata
dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse, il
terzo deve allegare e dimostrare un interesse concreto ed attuale alla declaratoria
di nullità in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. In particolare,
secondo la Giurisprudenza, ai fini della proponibilità dell'impugnazione ex art.
2379 c.c. non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove
ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza
8 negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate
riguardo al risultato economico della gestione sociale (Cass. sent. n.
101239/2007). Ciò sta a significare che la qualità di socio non è requisito
necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto purché titolare di un interesse
concreto ed attuale all'impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al
momento della proposizione della domanda ma anche al momento della
decisione. L'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione ex art. 100
c.p.c., la cui carenza è rilevabile ex officio, implica a carico dell'attore l'onere di
dimostrare l'attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente
pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il
provvedimento giurisdizionale richiesto. Tale requisito deve essere valutato alla
stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può
essere negata sulla base del presupposto che quanto sostenuto dall'attore non
corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della
domanda. Pertanto, nel caso dell'azione volta a far dichiarare la nullità di una
deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società,
l'attore che assuma di aver subito un pregiudizio dal difetto di chiarezza,
veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ha l'onere di
enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali
vigenti lesive del suo diritto alla corretta informazione relativamente ai dati
riportati in bilancio. L'esame delle singole poste e la verifica della loro
conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che
9 attiene al giudizio di fondatezza della domanda ma non al requisito dell'interesse
ad agire (cfr. Trib. Napoli, n. 9027/2021).
Dall'esame delle allegazioni e dalla documentazione in atti non si comprende quale sia l'interesse concreto ed attuale del ad ottenere la CP_3
declaratoria di nullità della delibera impugnata che ha approvato il rendiconto per l'anno 2011.
Al riguardo, l'attore si è limitato ad affermare che “Da quello che è il
rendiconto economico parziale della si evince che la società ha CP_3
perdite per 40.631,00 Euro… A ben guardare il rendiconto non si capisce quali
siano gli oneri sociali di cui al punto B) n. 9) sub b) per euro 5.666,00. Non si
comprende neanche quali siano gli oneri per minusvalenze da alienazioni per
euro 5.685,00 di cui alla lettera E) n. 21).” (cfr. atto di citazione e memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), senza, tuttavia indicare quale sia stato il pregiudizio patrimoniale o non derivante alla società e/o ai soci dalle voci ritenute illegittime.
Sulla base di quanto esposto la domanda di nullità deve essere, quindi,
rigettata.
Il Collegio osserva, altresì, che avendo il perso nelle more del CP_3
giudizio la qualità di socio è venuto meno l'interesse di quest'ultimo ad ottenere la condanna dell'amministratore e del socio a ripianare i CP_1 CP_2
debiti contratti dalla società in ragione di un asserita responsabilità per mala
10 gestio.
Ed invero, l'art. 2476 c.c., al comma terzo, stabilendo che “L'azione di
responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio…”,
prevede un'ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. subordinata però al mantenimento dello status di socio per tutta la durata del giudizio ipotesi, questa,
che non ricorre nel caso di specie.
Ed infatti, come stabilito dalla Suprema Corte, “nella società a
responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3,
c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante
alla società …” (cfr. Cass. civ. n. 10936/2016).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'attore e liquidate in dispositivo in ragione dell'attività svolta dalle parti secondo i parametri medi di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M.
n. 147/2022.
Infine questo Collegio evidenzia di non poter procedere alla liquidazione del compenso spettante al Curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. in quanto la liquidazione rientra nella competenza del Giudice che lo ha nominato poiché
"riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è
stato conferito l'incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione sfugge
alla competenza del giudice della procedura in relazione alla quale una delle
parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale" (cfr. Trib. Roma, 10
11 novembre 2010); secondo la Suprema Corte, infatti, il Curatore speciale non è un ausiliario del Giudice ma assume la veste del mandatario di coloro nel cui interesse è nominato (cfr. Cass. n.14447/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 781/2012 R.G.,
rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore a corrispondere in favore della società convenuta €
5.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo
Miracola che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
3. condanna l'attore a corrispondere in favore dei convenuti CP_3
e € 5.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre CP_1 CP_2
iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge;
4. rigetta la domanda avente ad oggetto la liquidazione dei compensi del
Curatore speciale;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 22.3.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
così composto: dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott. Giuseppe Puglisi Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 781/2012 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
d'Orlando (Me) il 4 dicembre 1965, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo
Occhiuto e Mike Bonomo, giusta procura in atti;
attore
contro
(C.F. ) nato a [...] il 17 CP_1 CodiceFiscale_2
maggio 1970 e (C.F. Controparte_2 C.F._3
[..
[...] nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Giuseppe Mormino, giusta procura in atti;
e
(P.IVA ), in persona del Curatore Speciale Controparte_3 P.IVA_1
dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Miracola, Controparte_4
giusta procura in atti;
convenuti
IN FATTO E DIRITTO
socio della ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
la società ed i soci e al fine di CP_1 Controparte_2
ottenere – previa revoca dell'amministratore in carica ai sensi dell'art. 2476,
comma 3, c.c. - la nullità o l'annullamento della delibera assembleare del
05.06.2012 con la quale era stato approvato il rendiconto per l'anno 2011.
L'attore, premettendo che la delibera impugnata era illegittima per i motivi meglio indicati in atti, ha chiesto l'accertamento della responsabilità
dell'amministratore per mala gestio nonché la condanna di CP_1
quest'ultimo e del socio , per averlo assecondato nella Controparte_2
negligente gestione sociale, a ripianare i debiti contratti dalla fino Controparte_3
alla data dell'instaurazione del presente giudizio.
La società ed i soci convenuti, costituitisi in giudizio, in via preliminare,
2 hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in favore del
Collegio Arbitrale, l'incompetenza per materia del Giudice adìto in favore del
Tribunale di Catania - Sezione Specializzata delle Imprese;
in subordine, hanno contestato la fondatezza delle domande attoree.
Con provvedimento depositato in data 8.1.2016 il Tribunale, stante il conflitto di interessi esistente tra la società e il rappresentante della stessa, ha onerato l'attore ad incardinare il procedimento avente ad oggetto la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c..
costituitasi in giudizio in persona del curatore speciale Organizzazione_1
dott. , nominato dal Tribunale di Patti con provvedimento del Controparte_4
9.03.2016, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale
adìto per effetto della clausola arbitrale prevista dall'art. 38 dello Statuto
Societario, nonché l'incompetenza per materia del Tribunale di Patti in favore
Tribunale di Palermo-Sezione Specializzata Imprese.
La Società convenuta, invocando la tutela degli interessi sociali, si è
rimessa alle determinazioni del Tribunale in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
Con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore ha proposto un'altra domanda e, precisamente, quella di “…volere accertare la causa
di scioglimento determinata dalla impossibilità del funzionamento della società
ovvero dalla continua inattività dell'assemblea affinché ponga in liquidazione la
3 società nominando uno o più liquidatori ex artt. 2484 e 2487 c.c.”.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge.
Fatta questa premessa, osserva il Collegio che l'avvenuta cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese – desumibile dalla documentazione prodotta in atti – non ha inciso sulla prosecuzione e definizione del giudizio per la seguente ragione.
Nel caso in cui la cancellazione della società costituita non sia dichiarata o notificata secondo quanto indicato nell'art. 300 c.p.c., al solo e specifico scopo di interrompere il giudizio, il difensore continua a rappresentare la società come se l'evento estintivo non si fosse mai verificato.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “la cancellazione, anche
della società di persone, dal registro delle imprese, dà luogo a un fenomeno
estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un
evento interruttivo la cui rilevanza processuale è subordinata, ove la parte sia
costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato
alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle
altre parti. (cfr. Cass. n. 18250/2020).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza inoltre “la
4 dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art.
300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere espressamente
finalizzata al conseguimento di tale effetto” (cfr. ex multis Cass. n. 2308/2023,
Cass. n. 19139/2015, Cass. n. 20809/2018).
Ciò precisato l'eccezione avanzata dai soci convenuti con la comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 23.1.2013 avente ad oggetto il difetto di giurisdizione per la sussistenza della clausola compromissoria, è
inammissibile in quanto tardiva essendosi i convenuti costituiti in udienza oltre,
quindi, i termini previsti dall'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza.
Si precisa che l'eccezione ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, e non è consentito il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 17244/2022; Cass. n.
26696/2020; Cass. n. 22748/2015).
Si precisa, inoltre, che considerato che la presente controversia può essere definita sulla base della soluzione di questioni assorbenti (v. infra in ordine alla domanda attorea), ritiene non necessario esaminare la tempestività o meno della eccezione avanzata dalla società costituitasi in persona del Controparte_3
Curatore speciale, avente ad oggetto la sussistenza della clausola compromissoria.
5 Priva di pregio e, come tale, infondata è anche l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adìto sollevata dai convenuti in favore della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Catania.
Le sezioni specializzate in materia di impresa - sulla base dell'art. 2, co. 6,
del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - trovano applicazione per le cause instaurate a partire dal 20 settembre 2012.
Consegue che le stesse non hanno la competenza per il giudizio in esame incardinato in data antecedente e, precisamente, con atto di citazione del
14.8.2013 (cfr. doc. in atti).
Ciò precisato, la domanda attorea avanzata per la prima volta con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. preordinata ad “accertare la
causa di scioglimento determinata dalla impossibilità del funzionamento della
società ovvero dalla continua inattività dell'assemblea affinché ponga in
liquidazione la società nominando uno o più liquidatori ex artt. 2484 e 2487
C.C.” deve essere dichiarata inammissibile.
Sul punto è opportuno richiamare il principio secondo cui “ l' introduzione
di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova",
come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra
quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa
nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato
nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda
6 iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di
una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la
sostituisca … “ (cfr. Cass. n. 11226/2019; Cass. n. 16807/2018).
Con riferimento all'asserita illegittimità della delibera impugnata il
Collegio rileva la sopravvenuta carenza di legittimazione ed interesse ad agire del ad ottenere la declaratoria di annullabilità della delibera - oggetto di CP_3
gravame - per la seguente ragione.
L'attore nelle more del presente giudizio – come emerge dalla visura storica del 22.5.2019 e dalla visura camerale del 02.07.2020 – ha perso la qualità di socio a seguito del pignoramento della quota societaria nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2032/2013 dinnanzi al Tribunale di Patti.
Sul punto si evidenzia che l'art. 2378, comma 2 c.c. – applicabile alle s.r.l.
in virtù del richiamo operato dall'art. 2479 ter, 4° co. c.c. – presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione della controversia.
La giurisprudenza ha affermato che il venir meno dello status di socio impedisce al giudice di pronunciare l'eventuale annullamento della delibera assembleare impugnata per sopraggiunta mancanza di potere dell'attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali (cfr. Cass. n.
26842/2008).
7 Al pari deve essere dichiarata la carenza di interesse del ad CP_3
ottenere la declaratoria di nullità della delibera impugnata perché il documento con essa approvato è privo dei requisiti di veridicità, chiarezza e precisione.
Sul punto è occorre evidenziare che, per giurisprudenza consolidata,
“l'attore, che assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di
chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ha
l'onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei
principi legali vigenti, ed il giudice dovrà valutare se quanto prospettato
configuri o meno il pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio è
portatore; l'esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai
precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio
di fondatezza della domanda, ma non al requisito dell'interesse ad agire” (cfr.
Cass. n. 11554/2008; Cass. n. 6616/2015; Tribunale di Bari, n. 231/2023). Ed
ancora, “Secondo la Giurisprudenza, nell'azione di nullità, a differenza che
nell'azione di annullamento di delibera assembleare ove la preselezione operata
dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse, il
terzo deve allegare e dimostrare un interesse concreto ed attuale alla declaratoria
di nullità in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. In particolare,
secondo la Giurisprudenza, ai fini della proponibilità dell'impugnazione ex art.
2379 c.c. non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove
ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza
8 negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate
riguardo al risultato economico della gestione sociale (Cass. sent. n.
101239/2007). Ciò sta a significare che la qualità di socio non è requisito
necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto purché titolare di un interesse
concreto ed attuale all'impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al
momento della proposizione della domanda ma anche al momento della
decisione. L'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione ex art. 100
c.p.c., la cui carenza è rilevabile ex officio, implica a carico dell'attore l'onere di
dimostrare l'attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente
pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il
provvedimento giurisdizionale richiesto. Tale requisito deve essere valutato alla
stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può
essere negata sulla base del presupposto che quanto sostenuto dall'attore non
corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della
domanda. Pertanto, nel caso dell'azione volta a far dichiarare la nullità di una
deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società,
l'attore che assuma di aver subito un pregiudizio dal difetto di chiarezza,
veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ha l'onere di
enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali
vigenti lesive del suo diritto alla corretta informazione relativamente ai dati
riportati in bilancio. L'esame delle singole poste e la verifica della loro
conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che
9 attiene al giudizio di fondatezza della domanda ma non al requisito dell'interesse
ad agire (cfr. Trib. Napoli, n. 9027/2021).
Dall'esame delle allegazioni e dalla documentazione in atti non si comprende quale sia l'interesse concreto ed attuale del ad ottenere la CP_3
declaratoria di nullità della delibera impugnata che ha approvato il rendiconto per l'anno 2011.
Al riguardo, l'attore si è limitato ad affermare che “Da quello che è il
rendiconto economico parziale della si evince che la società ha CP_3
perdite per 40.631,00 Euro… A ben guardare il rendiconto non si capisce quali
siano gli oneri sociali di cui al punto B) n. 9) sub b) per euro 5.666,00. Non si
comprende neanche quali siano gli oneri per minusvalenze da alienazioni per
euro 5.685,00 di cui alla lettera E) n. 21).” (cfr. atto di citazione e memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), senza, tuttavia indicare quale sia stato il pregiudizio patrimoniale o non derivante alla società e/o ai soci dalle voci ritenute illegittime.
Sulla base di quanto esposto la domanda di nullità deve essere, quindi,
rigettata.
Il Collegio osserva, altresì, che avendo il perso nelle more del CP_3
giudizio la qualità di socio è venuto meno l'interesse di quest'ultimo ad ottenere la condanna dell'amministratore e del socio a ripianare i CP_1 CP_2
debiti contratti dalla società in ragione di un asserita responsabilità per mala
10 gestio.
Ed invero, l'art. 2476 c.c., al comma terzo, stabilendo che “L'azione di
responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio…”,
prevede un'ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. subordinata però al mantenimento dello status di socio per tutta la durata del giudizio ipotesi, questa,
che non ricorre nel caso di specie.
Ed infatti, come stabilito dalla Suprema Corte, “nella società a
responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3,
c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante
alla società …” (cfr. Cass. civ. n. 10936/2016).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'attore e liquidate in dispositivo in ragione dell'attività svolta dalle parti secondo i parametri medi di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M.
n. 147/2022.
Infine questo Collegio evidenzia di non poter procedere alla liquidazione del compenso spettante al Curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. in quanto la liquidazione rientra nella competenza del Giudice che lo ha nominato poiché
"riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è
stato conferito l'incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione sfugge
alla competenza del giudice della procedura in relazione alla quale una delle
parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale" (cfr. Trib. Roma, 10
11 novembre 2010); secondo la Suprema Corte, infatti, il Curatore speciale non è un ausiliario del Giudice ma assume la veste del mandatario di coloro nel cui interesse è nominato (cfr. Cass. n.14447/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 781/2012 R.G.,
rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore a corrispondere in favore della società convenuta €
5.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo
Miracola che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
3. condanna l'attore a corrispondere in favore dei convenuti CP_3
e € 5.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre CP_1 CP_2
iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge;
4. rigetta la domanda avente ad oggetto la liquidazione dei compensi del
Curatore speciale;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 22.3.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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