Art. 1. Articolo unico
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 , sono sostituiti dai seguenti commi:
"L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non puo' essere inferiore a novanta giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.
Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacita' del deposito.
In caso di necessita', da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze".
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entita' delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entita' delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricita' che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente".
L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 - esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per oli lubrificanti - ha decorrenza dal 11 ottobre 1983.
Per le importazioni dei produttori di elettricita' l'obbligo della scorta di cui al comma precedente e' ricompreso nei limiti globali di scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776 .
Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22 , alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 10 ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 marzo 1986, n.61 , ha disposto (con l'art. 2 comma 7) che "a decorrere dal 1 marzo 1986 l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731 , e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati".
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 , sono sostituiti dai seguenti commi:
"L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non puo' essere inferiore a novanta giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.
Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacita' del deposito.
In caso di necessita', da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze".
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entita' delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entita' delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricita' che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente".
L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 - esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per oli lubrificanti - ha decorrenza dal 11 ottobre 1983.
Per le importazioni dei produttori di elettricita' l'obbligo della scorta di cui al comma precedente e' ricompreso nei limiti globali di scorta fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776 .
Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22 , alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 10 ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 marzo 1986, n.61 , ha disposto (con l'art. 2 comma 7) che "a decorrere dal 1 marzo 1986 l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731 , e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati".