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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6409/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi e sciogli- mento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del
10/12/2025
TRA
( , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PI FR – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da
1 verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio civile in Santeramo in Colle in data
14/06/2019 con parte resistente. Rappresenta CP_1
di essersi allontanata dalla casa coniugale dal febbraio 2025, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta da suo marito e deduce che entrambi i coniugi sono economicamente autosuffi- cienti. Chiede, pertanto, al Tribunale adito di dichiarare la separa- zione personale dei coniugi, addebitandola al resistente, e di di- sporre la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di sciogli- mento del matrimonio ex art 473-bis. 49 c.p.c., con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 29/05/2025).
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, dichiarata la contumacia del resistente, sentito, pertanto, il solo coniuge ricor- rente, e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi. Alla medesima udienza, fatte precisare le conclusioni, la causa, non necessitando di istruttoria, è stata rimessa in decisione.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
2 recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condi- zione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti”
(cfr. tra le altre;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e
Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, come risulta dalle allegazioni della parte ricorrente, confermate in occa- sione della prima udienza di comparazione personale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri
3 coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte resistente, così come richiesto dalla con- troparte, le cui deduzioni in ordine alla violazione del dovere di fe- deltà coniugale dell'altro coniuge sono rimaste sfornite di prova, in quanto l'unico elemento a carico dello è rappresentato da CP_1
un breve scambio messaggi telefonici che egli avrebbe scambiato con la sua presunta amante.
Tuttavia, tali messaggi – dei quali non sono certe né la data né la riconducibilità al resistente – seppure indicativi di un rapporto con- fidenziale fra i due interlocutori, non possono ritenersi univoca- mente dimostrativi di un tradimento, non emergendo ulteriori ele- menti idonei a far desumere che tale conversazione fosse sintoma- tica di un rapporto fedifrago in atto. Peraltro, detta ipotesa è stata negata dalla stessa presunta amante del resistente, la quale rispose al messaggio dichiarando di non voler rendersi “complice di un tra- dimento”.
“SPESE” – Le spese di giudizio saranno liquidate all'esito della de- finizione del giudizio ex articolo 473-bis. 49 c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
4 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/05/2025 da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del
[...] CP_1
P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata in [...] in data [...], e
[...]
nato in GIOIA DEL COLLE (BA) in [...] CP_1
21/09/1990 (matrimonio contratto in Santeramo in Colle (BA) in data 14/06/2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di al n. 8, parte I, anno 2019);
2. RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio ex arti- colo 473-bis. 49 c.p.c..
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6409/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi e sciogli- mento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del
10/12/2025
TRA
( , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PI FR – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da
1 verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio civile in Santeramo in Colle in data
14/06/2019 con parte resistente. Rappresenta CP_1
di essersi allontanata dalla casa coniugale dal febbraio 2025, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta da suo marito e deduce che entrambi i coniugi sono economicamente autosuffi- cienti. Chiede, pertanto, al Tribunale adito di dichiarare la separa- zione personale dei coniugi, addebitandola al resistente, e di di- sporre la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di sciogli- mento del matrimonio ex art 473-bis. 49 c.p.c., con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 29/05/2025).
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, dichiarata la contumacia del resistente, sentito, pertanto, il solo coniuge ricor- rente, e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi. Alla medesima udienza, fatte precisare le conclusioni, la causa, non necessitando di istruttoria, è stata rimessa in decisione.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
2 recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condi- zione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti”
(cfr. tra le altre;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e
Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, come risulta dalle allegazioni della parte ricorrente, confermate in occa- sione della prima udienza di comparazione personale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri
3 coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte resistente, così come richiesto dalla con- troparte, le cui deduzioni in ordine alla violazione del dovere di fe- deltà coniugale dell'altro coniuge sono rimaste sfornite di prova, in quanto l'unico elemento a carico dello è rappresentato da CP_1
un breve scambio messaggi telefonici che egli avrebbe scambiato con la sua presunta amante.
Tuttavia, tali messaggi – dei quali non sono certe né la data né la riconducibilità al resistente – seppure indicativi di un rapporto con- fidenziale fra i due interlocutori, non possono ritenersi univoca- mente dimostrativi di un tradimento, non emergendo ulteriori ele- menti idonei a far desumere che tale conversazione fosse sintoma- tica di un rapporto fedifrago in atto. Peraltro, detta ipotesa è stata negata dalla stessa presunta amante del resistente, la quale rispose al messaggio dichiarando di non voler rendersi “complice di un tra- dimento”.
“SPESE” – Le spese di giudizio saranno liquidate all'esito della de- finizione del giudizio ex articolo 473-bis. 49 c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
4 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/05/2025 da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del
[...] CP_1
P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata in [...] in data [...], e
[...]
nato in GIOIA DEL COLLE (BA) in [...] CP_1
21/09/1990 (matrimonio contratto in Santeramo in Colle (BA) in data 14/06/2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di al n. 8, parte I, anno 2019);
2. RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio ex arti- colo 473-bis. 49 c.p.c..
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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