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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
DOTT. ALBERTO PRINCIOTTA presidente
DOTT.SSA ERICA PASSALALPI giudice rel.
DOTT.SSA DANIELA MELE giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1111/2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, assunta in decisione all'udienza del 22.7.2025 e vertente
TRA nato in [...], il [...], e nata in [...], il [...], Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Flavia Rossi ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in
Savona, Largo delle Coffe 1/13 giusta delega in atti ricorrente
E
C.F. ), nato in [...] il [...], e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), nata in [...] il [...] C.F._2
convenuti contumaci nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20.5.2025, gli odierni ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione di entrambi i figli maggiorenni.
A tal fine hanno esposto che è affetto da grave patologia neurologica, con disturbi Controparte_1
1 dello spettro autistico con sintomi di agitazione psicomotoria, sedazione eccessiva da farmaci, deficit cognitivi marcati e dipendenza totale per le attività della vita quotidiana. Presenta grave compromissione dell'autonomia, disturbi del sonno, incontinenza, compromissione delle capacità cognitive e funzionali ed
è in condizione di dipendenza totale per ogni aspetto della vita quotidiana, con necessità di costante assistenza e supervisione. E' stato riconosciuto invalido civile con inabilità lavorativa totale e permanente al 100%.
è affetta da ritardo mentale severo con turbe del linguaggio e disequilibrio. Ha subito CP_2
un intervento per strabismo con residuo deficit del visus. È affetta da disturbo dello spettro autistico con totale dipendenza da terzi. Rappresenta episodi di agitazione motoria spesso difficilmente contenibili. Ha una grave compromissione totale di tutte le funzioni cognitive. Non è in grado di eseguire ordini semplici.
Ha un linguaggio molto povero (poche parole, parafasie).
Instaurato il contraddittorio, gli interdicendi non si sono costituiti in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame di e ed acquisita documentazione medica, la Controparte_1 CP_2
causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la documentazione versata in atti conferma le allegazioni attorre, tanto che:
- la relazione del 24.4.2025 a firma del Dott. dell'Ambulatorio di Neurologia della Persona_1 Pt_3
conclude, con riguardo a per la conferma della “piena dipendenza in ogni attività Controparte_1
della vita quotidiana appoggiando eventuali provvedimenti di tutela legale (la situazione non può avere alcun tipo di evoluzione positiva prospettivamente)”;
- la relazione del 26.2.2025 a firma della Dott.ssa dell'Ambulatorio di Neurologia della ASL Persona_2
2 conclude, con riguardo a per la necessità di “assistenza continua e supervisione per la CP_2
quotidianità essendo la paziente incapace di svolgere anche i gesti quotidiani (lavarsi, vestirsi)”.
L'esame personale dei resistenti ha confermato che la malattia che li affligge è di tale gravità, da impedire loro anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a loro rivolte.
La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
e pertanto, versano in condizioni di abituale infermità, tali da Controparte_1 CP_2
renderli incapace di provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versano hanno reso altresì superfluo l'espletamento della CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la loro interdizione non
2 apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora, quale tutore la madre ricorrente nata in Parte_2
Albania, il 29/07/1976, che all'uopo ha manifestato la propria disponibilità e quale pro tutore l'Avv.
Francesco Gerini (alla richiesta di nominare quale pro tutore non può essere dato Parte_4
corso in quanto la donna risulta residente in provincia di Crotone).
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1111/25, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (C.F. ), nato in [...] il 20 luglio Controparte_1 C.F._1
2001, e (C.F. ), nata in [...] il [...] CP_2 C.F._2
[...]
(C.F. ), nato in [...] il [...], e Controparte_3 C.F._1 CP_2
C.F. ), nata in [...] il [...]
[...] C.F._2
NOMINA tutore nata in [...], il [...]; Parte_2
pro tutore l'Avv. Francesco Gerini;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA
Spese compensate.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
DOTT. ALBERTO PRINCIOTTA presidente
DOTT.SSA ERICA PASSALALPI giudice rel.
DOTT.SSA DANIELA MELE giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1111/2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, assunta in decisione all'udienza del 22.7.2025 e vertente
TRA nato in [...], il [...], e nata in [...], il [...], Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Flavia Rossi ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in
Savona, Largo delle Coffe 1/13 giusta delega in atti ricorrente
E
C.F. ), nato in [...] il [...], e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), nata in [...] il [...] C.F._2
convenuti contumaci nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20.5.2025, gli odierni ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione di entrambi i figli maggiorenni.
A tal fine hanno esposto che è affetto da grave patologia neurologica, con disturbi Controparte_1
1 dello spettro autistico con sintomi di agitazione psicomotoria, sedazione eccessiva da farmaci, deficit cognitivi marcati e dipendenza totale per le attività della vita quotidiana. Presenta grave compromissione dell'autonomia, disturbi del sonno, incontinenza, compromissione delle capacità cognitive e funzionali ed
è in condizione di dipendenza totale per ogni aspetto della vita quotidiana, con necessità di costante assistenza e supervisione. E' stato riconosciuto invalido civile con inabilità lavorativa totale e permanente al 100%.
è affetta da ritardo mentale severo con turbe del linguaggio e disequilibrio. Ha subito CP_2
un intervento per strabismo con residuo deficit del visus. È affetta da disturbo dello spettro autistico con totale dipendenza da terzi. Rappresenta episodi di agitazione motoria spesso difficilmente contenibili. Ha una grave compromissione totale di tutte le funzioni cognitive. Non è in grado di eseguire ordini semplici.
Ha un linguaggio molto povero (poche parole, parafasie).
Instaurato il contraddittorio, gli interdicendi non si sono costituiti in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame di e ed acquisita documentazione medica, la Controparte_1 CP_2
causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la documentazione versata in atti conferma le allegazioni attorre, tanto che:
- la relazione del 24.4.2025 a firma del Dott. dell'Ambulatorio di Neurologia della Persona_1 Pt_3
conclude, con riguardo a per la conferma della “piena dipendenza in ogni attività Controparte_1
della vita quotidiana appoggiando eventuali provvedimenti di tutela legale (la situazione non può avere alcun tipo di evoluzione positiva prospettivamente)”;
- la relazione del 26.2.2025 a firma della Dott.ssa dell'Ambulatorio di Neurologia della ASL Persona_2
2 conclude, con riguardo a per la necessità di “assistenza continua e supervisione per la CP_2
quotidianità essendo la paziente incapace di svolgere anche i gesti quotidiani (lavarsi, vestirsi)”.
L'esame personale dei resistenti ha confermato che la malattia che li affligge è di tale gravità, da impedire loro anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a loro rivolte.
La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
e pertanto, versano in condizioni di abituale infermità, tali da Controparte_1 CP_2
renderli incapace di provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versano hanno reso altresì superfluo l'espletamento della CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la loro interdizione non
2 apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora, quale tutore la madre ricorrente nata in Parte_2
Albania, il 29/07/1976, che all'uopo ha manifestato la propria disponibilità e quale pro tutore l'Avv.
Francesco Gerini (alla richiesta di nominare quale pro tutore non può essere dato Parte_4
corso in quanto la donna risulta residente in provincia di Crotone).
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1111/25, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (C.F. ), nato in [...] il 20 luglio Controparte_1 C.F._1
2001, e (C.F. ), nata in [...] il [...] CP_2 C.F._2
[...]
(C.F. ), nato in [...] il [...], e Controparte_3 C.F._1 CP_2
C.F. ), nata in [...] il [...]
[...] C.F._2
NOMINA tutore nata in [...], il [...]; Parte_2
pro tutore l'Avv. Francesco Gerini;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA
Spese compensate.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta
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