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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.1443.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 10.04.2025 da
1) Parte_1 nata a San Marco in [...] il [...] cittadina: italiana
C.F.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Anna Rosa Andreoni elettivamente domiciliato presso lo studio EL difensore a San ED EL ON (AP), Via
Romagna n.11 e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C. F.: C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Andrea Traini elettivamente domiciliata presso lo studio EL difensore in San ED EL ON (AP) alla Via Monte
Cristallo n.26
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Grottammare (AP) il 27.09. 2003 – trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio EL Comune di Grottammare al N. 49, Parte II, Seria A, Anno 2003
- scegliendo il regime patrimoniale ELla separazione dei beni, dall'unione coniugale è nato il figlio in data 16.08.2004 maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente;
pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025 contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio, confermando le condizioni ELla separazione, che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo EL reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
b) Il padre, , si obbliga all'integrale mantenimento ordinario EL Parte_2 figlio fino alla sua indipendenza economica;
c) Ogni spesa straordinaria occorrente per il figlio Per_1
fino alla sua indipendenza economica, sarà sostenuta e/o suddivisa in ragione EL 50% tra i Per_1 genitori, secondo il protocollo in vigore presso la circoscrizione ELla Corte di Appello di Ancona - EL quale i coniugi hanno preso contezza e copia - e dovrà essere rimborsata al genitore che le abbia eventualmente anticipate entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione da questi inoltratagli, purché corredata ELla relativa ricevuta;
d) Alcun assegno di mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore ELl'altro atteso che entrambi lavorano con adeguati redditi propri;
e) Ciascun coniuge provvederà al pagamento dei compensi dovuti al rispettivo legale e questi ultimi sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà ex art.13 LPF”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno proceduto al deposito giudiziale ELla documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.;
In data 15.04.2025 il presidente f.f. assegnava il presente procedimento a questo Giudice.
Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELla prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi ELlo stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili EL matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza ELla sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 2 di 3 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), ELla legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo EL
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data ELla comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi ELl'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza EL termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità ELlo scambio di note scritte, la dichiarazione ELle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Grottammare il 27.09.2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto ELle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di Grottammare perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione ELla causa sul ruolo EL Giudice Delegato dott.ssa Giorgia Cecchini
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio EL 12.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 10.04.2025 da
1) Parte_1 nata a San Marco in [...] il [...] cittadina: italiana
C.F.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Anna Rosa Andreoni elettivamente domiciliato presso lo studio EL difensore a San ED EL ON (AP), Via
Romagna n.11 e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C. F.: C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Andrea Traini elettivamente domiciliata presso lo studio EL difensore in San ED EL ON (AP) alla Via Monte
Cristallo n.26
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Grottammare (AP) il 27.09. 2003 – trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio EL Comune di Grottammare al N. 49, Parte II, Seria A, Anno 2003
- scegliendo il regime patrimoniale ELla separazione dei beni, dall'unione coniugale è nato il figlio in data 16.08.2004 maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente;
pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025 contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio, confermando le condizioni ELla separazione, che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo EL reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
b) Il padre, , si obbliga all'integrale mantenimento ordinario EL Parte_2 figlio fino alla sua indipendenza economica;
c) Ogni spesa straordinaria occorrente per il figlio Per_1
fino alla sua indipendenza economica, sarà sostenuta e/o suddivisa in ragione EL 50% tra i Per_1 genitori, secondo il protocollo in vigore presso la circoscrizione ELla Corte di Appello di Ancona - EL quale i coniugi hanno preso contezza e copia - e dovrà essere rimborsata al genitore che le abbia eventualmente anticipate entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione da questi inoltratagli, purché corredata ELla relativa ricevuta;
d) Alcun assegno di mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore ELl'altro atteso che entrambi lavorano con adeguati redditi propri;
e) Ciascun coniuge provvederà al pagamento dei compensi dovuti al rispettivo legale e questi ultimi sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà ex art.13 LPF”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno proceduto al deposito giudiziale ELla documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.;
In data 15.04.2025 il presidente f.f. assegnava il presente procedimento a questo Giudice.
Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELla prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi ELlo stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili EL matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza ELla sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 2 di 3 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), ELla legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo EL
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data ELla comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi ELl'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza EL termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità ELlo scambio di note scritte, la dichiarazione ELle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Grottammare il 27.09.2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto ELle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di Grottammare perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione ELla causa sul ruolo EL Giudice Delegato dott.ssa Giorgia Cecchini
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio EL 12.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3