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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4794 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione con i termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 03.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in allegato Parte_1 CodiceFiscale_1 all'atto di citazione, dall'avvocato Vincenzo Coccia ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Terracina
Via Tripoli n. 40,
ATTRICE
E
, rappresentati e difesi, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. Francesco Pietricola ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Terracina Via Badino n.
104,
CONVENUTI
OGGETTO: riconoscimento acquisto per usucapione bene immobile
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento.
La stessa ha, infatti, dedotto e provato di aver posseduto da oltre un ventennio e, uti dominus, la porzione di mq. 28 già parte della particella 1233, divenuta, per una piccola porzione, parte effettiva ed integrante della propria abitazione e che era, pertanto, sua volontà accertarne il possesso ultraventennale pacifico ed indisturbato e che ne venisse dichiarato in suo favore l'acquisto per intervenuta usucapione.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione accertare e dichiarare che la SI.ra , ha posseduto pacificamente Parte_2
ed ininterrottamente da oltre un ventennio, la porzione immobiliare della superficie di mq.28, parte di terreno censito in catasto del Comune di Terracina al foglio 115, mappale 1233, mq. 575 e per
l'effetto dichiararne l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione da parte dell' attrice ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di provvedere alla conseguente trascrizione in favore della SI.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”. Parte_2
Si costituivano i convenuti contestando la domanda e tutto quanto ex adverso preteso, dedotto ed argomentato, in quanto destituito di pregio e fondamento giuridico, oltre che non provato.
Tanto premesso, la difesa attorea ha dimostrato che il bene per cui è causa risulta essere stato oggetto di possesso ininterrotto ed esclusivo perlomeno per oltre vent'anni al momento dell'introduzione del giudizio.
Ha, poi, identificato con esattezza il bene oggetto di domanda di usucapione e depositato documentazione relativa alle trascrizioni e iscrizioni contro del ventennio, oltre a estratto di mappa con la precisa identificazione di essa.
Ha allegato che l'elevazione di un muro a cavallo tra le particelle 1233 e 359, entrambe censite in catasto del Comune di Terracina al foglio 115, ha fatto sì che una porzione della prima particella 1233 venisse di fatto a trovarsi nella sua esclusiva disponibilità e posseduta pacificamente ed ininterrottamente per oltre un ventennio, a tal punto che la stessa è divenuta, per una piccola porzione, parte effettiva ed integrante della sua abitazione.
La domanda di parte attrice è stata suffragata dalle deposizioni rese dai testimoni escussi ed in particolare da quanto riferito dal Geom. il quale ha redatto il frazionamento della particella Tes_1
originaria ricavandone dalla stessa quella corrispondente all'area posseduta dall'attrice.
Anche la deposizione della teste ha dimostrato di conoscere i luoghi per cui è causa perché Tes_2 vicina di casa dell'attrice sin dal 1999 riferendo che l'attrice aveva posseduto in modo esclusivo ed incontestato la porzione di terreno in questione per averla pavimentata e di fatto inglobata nella sua proprietà.
Va osservato che la parte ha allegato che l'inglobamento della porzione in oggetto è stato possibile a seguito della edificazione del muro eretto con lo scopo di impedire e/o limitare fenomeni di
Par smottamento a valle consentendo alla SI.ra di occuparla e possederla ininterrottamente in modo pacifico ed incontrastato per oltre un ventennio e comunque sin da prima del 1999.
La documentazione fotografica depositata in atti, non contestata e riconosciuta dai testi, dimostra in modo inequivocabile che la porzione di terreno, circoscritta da un muro, è nel possesso dell'attrice in quanto posta all'interno del cortile della sua abitazione. Essa, inoltre, risulta recintata e chiusa e, quindi, nella sua esclusiva disponibilità.
Tanto detto, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata SInoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
La proprietà dei beni immobili si acquista a titolo originario per effetto del possesso continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.). A tal fine, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'”animus”.
Ebbene, nel caso di specie l'attrice ha allegato e dato prova della sussistenza di tali elementi sopraccitati.
Gli elementi in oggetto, d'altronde, non sono stati neppure specificamente oggetto di contestazione da parte della convenuta, la quale ha solo genericamente contestato la domanda, non negando affatto il rapporto materiale con il bene né offrendo alcun elemento probatorio al fine di comprovare il proprio possesso.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per l'acquisto della proprietà per usucapione e cioè il possesso pacifico, pubblico e non interrotto per oltre venti anni.
Dalle premesse sin qui esposte, segue, come detto, l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. Nel giudizio di usucapione, l'intervento giudiziale è reso necessario a prescindere dalla contrapposizione di interessi.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., la sentenza odierna va trascritta nei registri immobiliari, a cura del
Conservatore territorialmente competente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti dei convenuti e, per l'effetto, dichiara Parte_1
di proprietà della stessa per intervenuta usucapione ultraventennale, la porzione immobiliare della superficie di mq. 28, parte di terreno censito in catasto del Comune di Terracina al foglio 115, mappale
1233, mq. 575 indicata nell'all. frazionamento all'atto di citazione sulla mappa coma AAA,
-spese irripetibili, - ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità, dietro presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato.
Latina, 26.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)