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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 886 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI CÒ Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Dario Borgese CodiceFiscale_1
e
(nat a 15/03/1968 il – c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Gaudio e dall'avv. Surace Michele C.F._3
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2025 e Controparte_1 Parte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/08/1988 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 parte II serie B anno 1988) e che dall'unione sono nati quattro figli, (2/11/1989), Persona_1 Persona_2
(25/10/1991); 4/01/1994), e (5/06/2003), hanno dedotto Persona_3 Controparte_2 che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1.La casa familiare sita in Gioia Tauro, via II Trav. Cilea n. 30, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata al medesimo che continuerà ad abitarla con la Pt_1 GL , non autosufficiente. La signora lascerà l'abitazione per CP_2 Pt_2 trasferirsi altrove. 2 padre provvederà a fare fronte, in via integrale, al mantenimento ordinario e straordinario della GL . CP_2
3. La signora dichiara di essere in grado di provvedere al proprio Pt_1 mantenimento, dispensando, quindi, il coniuge, da ogni obbligo di mantenimento nei propri confronti.
4.Spese legali compensate tra le parti.” Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 07/08/1988 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 parte II serie B anno ) e che dall'unione sono nati quattro figli, (2/11/1989), Persona_1 [...]
, (25/10/1991); 4/01/1994), e (5/06/2003). Per_2 Persona_3 Controparte_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di AL visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso, che qui si Controparte_1 Parte_1 riportano di seguito integralmente:
“1.La casa familiare sita in Gioia Tauro, via II Trav. Cilea n. 30, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata al medesimo che continuerà ad abitarla con la Pt_1 GL , non autosufficiente. La signora lascerà l'abitazione per CP_2 Pt_2 trasferirsi altrove. 2 padre provvederà a fare fronte, in via integrale, al mantenimento ordinario e straordinario della GL . CP_2
3. La signora dichiara di essere in grado di provvedere al proprio Pt_1 mantenimento, dispensando, quindi, il coniuge, da ogni obbligo di mantenimento nei propri confronti.
4.Spese legali compensate tra le parti.” Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
AL, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
TI CÒ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI CÒ Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Dario Borgese CodiceFiscale_1
e
(nat a 15/03/1968 il – c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Gaudio e dall'avv. Surace Michele C.F._3
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2025 e Controparte_1 Parte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/08/1988 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 parte II serie B anno 1988) e che dall'unione sono nati quattro figli, (2/11/1989), Persona_1 Persona_2
(25/10/1991); 4/01/1994), e (5/06/2003), hanno dedotto Persona_3 Controparte_2 che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1.La casa familiare sita in Gioia Tauro, via II Trav. Cilea n. 30, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata al medesimo che continuerà ad abitarla con la Pt_1 GL , non autosufficiente. La signora lascerà l'abitazione per CP_2 Pt_2 trasferirsi altrove. 2 padre provvederà a fare fronte, in via integrale, al mantenimento ordinario e straordinario della GL . CP_2
3. La signora dichiara di essere in grado di provvedere al proprio Pt_1 mantenimento, dispensando, quindi, il coniuge, da ogni obbligo di mantenimento nei propri confronti.
4.Spese legali compensate tra le parti.” Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 07/08/1988 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 29 parte II serie B anno ) e che dall'unione sono nati quattro figli, (2/11/1989), Persona_1 [...]
, (25/10/1991); 4/01/1994), e (5/06/2003). Per_2 Persona_3 Controparte_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di AL visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso, che qui si Controparte_1 Parte_1 riportano di seguito integralmente:
“1.La casa familiare sita in Gioia Tauro, via II Trav. Cilea n. 30, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata al medesimo che continuerà ad abitarla con la Pt_1 GL , non autosufficiente. La signora lascerà l'abitazione per CP_2 Pt_2 trasferirsi altrove. 2 padre provvederà a fare fronte, in via integrale, al mantenimento ordinario e straordinario della GL . CP_2
3. La signora dichiara di essere in grado di provvedere al proprio Pt_1 mantenimento, dispensando, quindi, il coniuge, da ogni obbligo di mantenimento nei propri confronti.
4.Spese legali compensate tra le parti.” Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
AL, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
TI CÒ