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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_1 C.F._1 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Controparte_1 P.IVA_1 DOMENICO e dell'avv. PESENTI MARCO ( ) VIA CORREGGIO 43 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA FONTE REGINA N.5 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GIORDANO DOMENICO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
-CESSIONARIA E PER Controparte_2 Controparte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 Controparte_5 P.IVA_2
PESENTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20149
MILANOpresso il difensore avv. PESENTI MARCO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro Controparte_6
per l'importo di euro 8043,45 oltre interessi convenzionali di mora al saldo e dalla Parte_1 scadenza indicata nel ricorso al saldo sull'importo di euro 7.325,21, a titolo di capitale impagato, interessi convenzionali di mora al tasso del 11,85%,calcolati entro i limiti stabiliti dalle tabelle ministeriali di riferimento previste dalla legge 108/1996, maturati sino al 18 novembre 2015, oltre accessori e spese del pregresso finanziamento numero 1177598 concesso dalla ricorrente a
[...]
e rimborsabile in 72 rate mensili, oltre ai successivi interessi convenzionali di mora. La Pt_1 parte si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di rimborso delle rate previste dal contratto, proseguito l'inadempimento anche dopo la diffida stragiudiziale. Si oppone , Parte_1 evidenziando che il contratto prevede interessi usurari, chiesto sullo base di una carente prova scritta, che non sono i moduli prestampati allegati al ricorso da , mancano le lettere Controparte_6 di proposta della banca e quindi manca la prova della conclusione del contratto che deve essere considerato a formazione progressiva, non sussiste nemmeno prova scritta della conclusione del contratto, vi sono al più usi e non clausole effettivamente negoziate ed accettate dalle parti, rapporto di fatto che rende inutilizzabili come prova scritta le annotazioni della banca che non beneficiano della presunzione di veridicità dell'estratto di salda conto, afferma che il sistema di calcolo alla francese relativo al piano di ammortamento causa un illegittimo anatocismo nel calcolo degli interessi scaduti, e maggiora in maniera subdola il tasso nominale previsto dal contratto di finanziamento, con divergenza tra tasso indicato e tasso applicato, lo stesso tasso ultralegale in difetto di prova di contratto scritto è illegittimo, e dà all'opponente il diritto alla ripetizione di quanto versato indebitamente nel limite prescrizionale di dieci anni dalla chiusura del rapporto, indebita variazione dei costi e mancata consegna della Banca di tutta la documentazione relativa al rapporto, inammissibilità provvigione massimo scoperto, indebita segnalazione a sofferenza al centro allarme interbancario, indebito uso dei giorni valuta. Tasso effettivo globale indicato in maniera inferiore a quello effettivo. L'anatocismo nascosto del piano di ammortamento alla francese rende il comportamento della banca contrario ai doveri di correttezza e buona fede. La banca, e poi l'intervenuta cessionaria del credito nell'ambito di un operazione di cartolarizzazione di cessione in blocco si costituiscono invocando il rigetto della opposizione e prendendo posizione sulle argomentazioni dell'opponente. L'invocata consulenza tecnica non è stata disposta e quindi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Si tratta di un prestito di complessivi euro 10.502 di cui euro 98,49 per il pagamento del premio unico conseguente all'adesione alla polizza collettiva relativa alla copertura caso Morte infortunio o malattia, 403, 51 euro per il pagamento del premio unico conseguente all'adesione alla polizza collettiva con altra assicurazione copertura caso invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale, disoccupazione e malattia grave. Alla cliente vanno effettivi euro 9880, 36. Il consumatore si impegna a rimborsare il prestito mediante il pagamento di rate mensili di importo costante, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, secondo l'allegato piano di ammortamento, che è parte integrante e sostanziale del contratto. Il tasso è fisso al 9,85% con capitalizzazione mensile. Sono previste 71 rate da 193,76 euro oltre alla prima rata da 213,60 euro. Il cliente in regola con i pagamenti dovrà quindi rimborsare euro 13970,56. Quindi, per il periodo la cliente in regola pagherà un interesse globale pagina 2 di 3 del 41,396 %;che va spalmato per i 72 mesi per cui dura il prestito. In caso di richiesta di posticipo rata è dovuta una commissione di 25 euro. Nel caso concreto, la cliente ha pagato le prime 8 rate regolarmente;
tre rate in ritardo;
altre due rate regolarmente;
una rata in ritardo;
dieci rate regolari;
due rate in ritardo;
ad un certo momento, sia gennaio 14 che maggio 14, dopo aver apparentemente registrato le rate come incassate, dà conto viceversa degli insoluti. Alla decadenza quanto da recuperare come capitale risulta essere 5581, 37 euro, a fronte di corrispettivi incassati per 4090,20 euro. Ora, essendo decaduta la cliente è tenuta a pagare tutto quanto dovuto per capitale, interessi,
Ivi compresi quelli di mora maturati, ed accessori tutti. Invece, in maniera del tutto illegittima, ed a fronte di un contratto dichiarato risolto, la banca, e poi l'intervenuta, seguitano a chiedere il tasso di mora dal dovuto al saldo. Atteso il chiaro comportamento indeterminato e contrario a buona fede , che si evince dalla stessa scheda contabile della banca da cui sono tratti i dati relativi all'andamento del prestito, lo stesso appare essere stato gestito in maniera molto opaca;
con addebiti in conto a sei A sei prima contabilizzati poi a sei mesi di distanza trattati come insoluti, senza spiegazione ( all'inizio del rapporto gli insoluti erano tempestivamente trattati, il che si presume fossero anche tempestivamente segnalati, dando modo, come ha fatto, alla cliente ad intervenire con bonifico;
cosa che comprensibilmente non è più accaduta quando gli insoluti sono stati comunicati sei alla volta e con ritardo alla cliente, fino alla inevitabile risoluzione del contratto. Ne consegue pertanto che un prestito rateale che continua a maturare interessi di mora malgrado sia stato dichiarato risolto e malgrado le stesse condizioni contrattuali contemplano oltre la penale per anticipato recesso la debenza degli interessi maturati, non maturandi, per di più che vengono calcolati, contrariamente allo stessa lettera del contratto, su interessi e spese e capitalizzati;
a tacere del fatto che vengano pretese due assicurazioni, e che ogni intervento vero o presunto per recupero crediti e persino il diritto di posticipare alcune rate viene fatto pagare 25 euro per la sola richiesta;
oltre al concreto conteggio degli interessi di mora, annotato in maniera molto sciatta nella scheda contabile (il cliente non può fidare sei mesi nella regolarità degli addebiti in conto apparentemente conteggiati per poi scoprire sei mesi dopo che sono stati annullati;
si tratta di addebiti in conto periodici di un consumatore, non di sconti di operazioni commerciali salvo buon fine). Ne consegue pertanto che il prestito deve essere considerato a titolo gratuito;
il che comporta che quanto dovuto dalla opponente è 5581,37 euro;
per cui la stessa ha diritto a mantenere la stessa rateazione in origine concordata, per essere stata dichiarata decaduta a seguito del comportamento indolente della banca;
avendo dimostrato con la scheda contabile che ogni volta che è stata chiamata tempestivamente a rispondere di rate scadute è riuscita ad ovviare, con bonifici che dalla scheda contabile appaiono essere andati a buon fine. Si impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo e determina il credito residuo ora di , ritenuto il Controparte_2 contratto di mutuo a titolo gratuito per la indeterminatezza degli interessi chiesti in mala fede dalla banca anche a contratto risolto nella misura indicata dal contratto stesso, contrariamente alla lettera del contratto, in euro 5581,37; che , dichiarata ingiustamente decaduta dal Parte_1 beneficio della rateazione, pagherà ratealmente, nella misura di 193,76 euro mensili, dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Teramo 18 gennaio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_1 C.F._1 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Controparte_1 P.IVA_1 DOMENICO e dell'avv. PESENTI MARCO ( ) VIA CORREGGIO 43 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA FONTE REGINA N.5 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GIORDANO DOMENICO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
-CESSIONARIA E PER Controparte_2 Controparte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 Controparte_5 P.IVA_2
PESENTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20149
MILANOpresso il difensore avv. PESENTI MARCO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro Controparte_6
per l'importo di euro 8043,45 oltre interessi convenzionali di mora al saldo e dalla Parte_1 scadenza indicata nel ricorso al saldo sull'importo di euro 7.325,21, a titolo di capitale impagato, interessi convenzionali di mora al tasso del 11,85%,calcolati entro i limiti stabiliti dalle tabelle ministeriali di riferimento previste dalla legge 108/1996, maturati sino al 18 novembre 2015, oltre accessori e spese del pregresso finanziamento numero 1177598 concesso dalla ricorrente a
[...]
e rimborsabile in 72 rate mensili, oltre ai successivi interessi convenzionali di mora. La Pt_1 parte si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di rimborso delle rate previste dal contratto, proseguito l'inadempimento anche dopo la diffida stragiudiziale. Si oppone , Parte_1 evidenziando che il contratto prevede interessi usurari, chiesto sullo base di una carente prova scritta, che non sono i moduli prestampati allegati al ricorso da , mancano le lettere Controparte_6 di proposta della banca e quindi manca la prova della conclusione del contratto che deve essere considerato a formazione progressiva, non sussiste nemmeno prova scritta della conclusione del contratto, vi sono al più usi e non clausole effettivamente negoziate ed accettate dalle parti, rapporto di fatto che rende inutilizzabili come prova scritta le annotazioni della banca che non beneficiano della presunzione di veridicità dell'estratto di salda conto, afferma che il sistema di calcolo alla francese relativo al piano di ammortamento causa un illegittimo anatocismo nel calcolo degli interessi scaduti, e maggiora in maniera subdola il tasso nominale previsto dal contratto di finanziamento, con divergenza tra tasso indicato e tasso applicato, lo stesso tasso ultralegale in difetto di prova di contratto scritto è illegittimo, e dà all'opponente il diritto alla ripetizione di quanto versato indebitamente nel limite prescrizionale di dieci anni dalla chiusura del rapporto, indebita variazione dei costi e mancata consegna della Banca di tutta la documentazione relativa al rapporto, inammissibilità provvigione massimo scoperto, indebita segnalazione a sofferenza al centro allarme interbancario, indebito uso dei giorni valuta. Tasso effettivo globale indicato in maniera inferiore a quello effettivo. L'anatocismo nascosto del piano di ammortamento alla francese rende il comportamento della banca contrario ai doveri di correttezza e buona fede. La banca, e poi l'intervenuta cessionaria del credito nell'ambito di un operazione di cartolarizzazione di cessione in blocco si costituiscono invocando il rigetto della opposizione e prendendo posizione sulle argomentazioni dell'opponente. L'invocata consulenza tecnica non è stata disposta e quindi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Si tratta di un prestito di complessivi euro 10.502 di cui euro 98,49 per il pagamento del premio unico conseguente all'adesione alla polizza collettiva relativa alla copertura caso Morte infortunio o malattia, 403, 51 euro per il pagamento del premio unico conseguente all'adesione alla polizza collettiva con altra assicurazione copertura caso invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale, disoccupazione e malattia grave. Alla cliente vanno effettivi euro 9880, 36. Il consumatore si impegna a rimborsare il prestito mediante il pagamento di rate mensili di importo costante, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, secondo l'allegato piano di ammortamento, che è parte integrante e sostanziale del contratto. Il tasso è fisso al 9,85% con capitalizzazione mensile. Sono previste 71 rate da 193,76 euro oltre alla prima rata da 213,60 euro. Il cliente in regola con i pagamenti dovrà quindi rimborsare euro 13970,56. Quindi, per il periodo la cliente in regola pagherà un interesse globale pagina 2 di 3 del 41,396 %;che va spalmato per i 72 mesi per cui dura il prestito. In caso di richiesta di posticipo rata è dovuta una commissione di 25 euro. Nel caso concreto, la cliente ha pagato le prime 8 rate regolarmente;
tre rate in ritardo;
altre due rate regolarmente;
una rata in ritardo;
dieci rate regolari;
due rate in ritardo;
ad un certo momento, sia gennaio 14 che maggio 14, dopo aver apparentemente registrato le rate come incassate, dà conto viceversa degli insoluti. Alla decadenza quanto da recuperare come capitale risulta essere 5581, 37 euro, a fronte di corrispettivi incassati per 4090,20 euro. Ora, essendo decaduta la cliente è tenuta a pagare tutto quanto dovuto per capitale, interessi,
Ivi compresi quelli di mora maturati, ed accessori tutti. Invece, in maniera del tutto illegittima, ed a fronte di un contratto dichiarato risolto, la banca, e poi l'intervenuta, seguitano a chiedere il tasso di mora dal dovuto al saldo. Atteso il chiaro comportamento indeterminato e contrario a buona fede , che si evince dalla stessa scheda contabile della banca da cui sono tratti i dati relativi all'andamento del prestito, lo stesso appare essere stato gestito in maniera molto opaca;
con addebiti in conto a sei A sei prima contabilizzati poi a sei mesi di distanza trattati come insoluti, senza spiegazione ( all'inizio del rapporto gli insoluti erano tempestivamente trattati, il che si presume fossero anche tempestivamente segnalati, dando modo, come ha fatto, alla cliente ad intervenire con bonifico;
cosa che comprensibilmente non è più accaduta quando gli insoluti sono stati comunicati sei alla volta e con ritardo alla cliente, fino alla inevitabile risoluzione del contratto. Ne consegue pertanto che un prestito rateale che continua a maturare interessi di mora malgrado sia stato dichiarato risolto e malgrado le stesse condizioni contrattuali contemplano oltre la penale per anticipato recesso la debenza degli interessi maturati, non maturandi, per di più che vengono calcolati, contrariamente allo stessa lettera del contratto, su interessi e spese e capitalizzati;
a tacere del fatto che vengano pretese due assicurazioni, e che ogni intervento vero o presunto per recupero crediti e persino il diritto di posticipare alcune rate viene fatto pagare 25 euro per la sola richiesta;
oltre al concreto conteggio degli interessi di mora, annotato in maniera molto sciatta nella scheda contabile (il cliente non può fidare sei mesi nella regolarità degli addebiti in conto apparentemente conteggiati per poi scoprire sei mesi dopo che sono stati annullati;
si tratta di addebiti in conto periodici di un consumatore, non di sconti di operazioni commerciali salvo buon fine). Ne consegue pertanto che il prestito deve essere considerato a titolo gratuito;
il che comporta che quanto dovuto dalla opponente è 5581,37 euro;
per cui la stessa ha diritto a mantenere la stessa rateazione in origine concordata, per essere stata dichiarata decaduta a seguito del comportamento indolente della banca;
avendo dimostrato con la scheda contabile che ogni volta che è stata chiamata tempestivamente a rispondere di rate scadute è riuscita ad ovviare, con bonifici che dalla scheda contabile appaiono essere andati a buon fine. Si impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo e determina il credito residuo ora di , ritenuto il Controparte_2 contratto di mutuo a titolo gratuito per la indeterminatezza degli interessi chiesti in mala fede dalla banca anche a contratto risolto nella misura indicata dal contratto stesso, contrariamente alla lettera del contratto, in euro 5581,37; che , dichiarata ingiustamente decaduta dal Parte_1 beneficio della rateazione, pagherà ratealmente, nella misura di 193,76 euro mensili, dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Teramo 18 gennaio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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