TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8391 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7543/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7543/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 5 novembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per con l'avv. difeso in proprio ex 86 c.p.c. come Parte_1 Parte_1 da comparsa depositata che conclude come da ricorso introduttivo, contesta l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta e discute oralmente la cause richiamandosi alle difese svolte in atti
Per , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 l'avv. CALARCO GIOVANNI che discute oralmente la causa richiamandosi alle
[...] difese spese in atti e conclude come da comparsa di risposta.
All'esito della discussione orale, decide la causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7543/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. , con elezione di domicilio in presso Parte_1
l'avvocato suddetto ) VIA MOLINO DELLE ARMI 11 20123 C.F._1
MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. CALARCO GIOVANNI e con C.F._4
elezione di domicilio in V.CANNIZZARO, 29 89125 REGGIO CALABRIA presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 L'avv. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio i signori Parte_1
e chiedendone la condanna Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5 in via solidale la pagamento della somma di euro 13.385,51, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal giorno del dovuto al saldo, a titolo di compensi professionali per prestazioni stragiudiziali e giudiziali.
Hanno resistito i convenuti sulla base delle seguenti ragioni. Hanno negato il diritto dalla ricorrente al pagamento dei compensi professionali per inesistenza dell'incarico, difetto di prova delle prestazioni rese e negligenza nell'adempimento dell'incarico. Hanno contestato il carattere sproporzionato dei compensi richiesti, hanno allegato di avere pagato i compensi professionali all'avv. Pagani in contanti ed hanno formulato eccezione di prescrizione del credito a norma dell'art. 2956 c.c
Verificata l'impossibilità di una definizione transattiva della lite, all'udienza del 5.11.2025 la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale, con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. ha chiesto il pagamento dei seguenti compensi professionali: 1 ) euro Parte_1
9.154,63, comprensiva di spese generali al 15% e di Cpa, per l'assistenza stragiudiziale prestata in relazione alle trattative per la vendita dell'immobile di via Canonica n. 63 di proprietà dei resistenti 2 ) euro 3.957,78 , comprensiva di spese generali al 15% e di CPA, per la diffida stragiudiziale nei confronti di e della ditta Ortolano di GL RC e GL TT 3 ) euro 271,10, CP_6 comprensiva di spese generali al 15% e di CPA, a titolo di saldo delle competenze per l'attività di studio della controversia promossa dall'avv. Massimo Chioda avanti il Giudice di Pace di Monza
Osserva il Tribunale quanto segue.
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. va respinta, non potendo la parte invocare la prescrizione presuntiva del credito ed allo stessa tempo contestare il credito, ostandovi il disposto di cui all'art. 2956 c.c. ( Cass. massima sentenza n. 21107 del 2.10.2009 “ L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi l'esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il verola creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio oppure sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia “ ).
Nel caso in esame i resistenti contestano che l'avv. sia titolare del credito, sostenendo di Parte_1 essere stati assistiti dall'avv. Pagani al quale avrebbero pagato in contanti i compensi professionali, pagina 3 di 5 negano che siano state rese le prestazioni professionali, contestano il compiuto adempimento dell'incarico e la quantificazione dei compensi professionali.
La pretesa creditoria è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
E' infondata la contestazione circa la titolarità del credito.
La titolarità del credito in capo all'avv. si evince, quanto alle prestazioni relative alla vendita Parte_1 dell'immobile di via Canonica , oltre che dalla documentazione versata in atti che attesta come l'assistenza professionale sia stata prestata dall'avv. , dalla stessa revoca del mandato Parte_1 professionale da parte dei resistenti in data 26.1.2018 diretta all'avv. Pagani ed all'avv. , e, Parte_1 quanto all'atto di diffida, dal contenuto stesso dell'atto dal quale risulta che i resistenti sono assistiti dall'avv. e Pagani. Parte_1
La ricorrente ha documentato l'attività di assistenza stragiudiziale svolta in relazione alla vendita, non andata a buon fine, dell'immobile dei resistenti in via Canonica n. 63, parimenti risulta provato l'invio della diffida stragiudiziale. Difetta invece la prova dell'attività di studio relativamente alla controversia promossa dall'avv. Chioda avanti il Giudice di Pace di Monza, avendo la ricorrente prodotto unicamente l'atto di citazione notificato ai resistenti.
Non avendo le parti convenuto con un accordo scritto la misura dei compensi professionali, a norma dell'art. 2233 c.c. , i compensi vengono determinati applicando le tariffe di legge. Trova applicazione il d.m. 55/2014, vigente all'epoca dei fatti, essendosi l'attività esaurita prima dell'entrata in vigore del d.m. 147/2022.
Le contestazioni circa la negligenza nell'adempimento dell'incarico professionale relativo all'assistenza nella vendita dell'appartamento di via Canonica n. 63, non sono fondate. La documentazione versata in atti dimostra la complessa attività svolta dal difensore per consentire la conclusione del contratto di compravendita. Il mancato raggiungimento del risultato non incide sul diritto del difensore a percepire i compensi, essendo il professionista tenuto ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato e non essendovi prova di una negligenza nello svolgimento dell'incarico.
I compensi professionali si determinano come segue.
1 – Per l'attività stragiudiziale di assistenza nel contratto di compravendita, avuto riguardo all'attività documentata in atti, applicato il d.m. 55/2014 nei valori medi rapportati al valore della controversia determinato sulla base del valore dell'immobile compravenduto ( 520.000/1.000.000 ), applicato, a norma dell'art. 6 del d.m. 55/214, l'aumento del 10% rispetto ai compensi previsti per le controversia fino a 520.000, si determinano i compensi in euro 6.457,00, oltre spese generali al 15% , cpa ed VA
pagina 4 di 5 2 ) per la diffida stragiudiziale, avuto riguardo alla ridotta attività svolta ( si tratta di due diffide identiche della lunghezza di 3 pagina l'una diretta a e l'altra a ), applicati i CP_6 CP_7 compensi minimi previsti per la cause di valore indeterminabile di complessiva bassa , si determinano i compensi in euro 1.148,00, oltre spese generali al 15%, Cpa ed IVA.
Per le ragione esposte, i compensi spettanti all'avv. si determinano nella somma Parte_1 complessiva di euro 7.605,00, oltre spese generali al 15% , Cpa ed IVA con conseguente condanna dei resistenti al pagamento della somma indicata maggiorata degli interessi al tasso previsto dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla sentenza.
In applicazione del principio della soccombenza ( art 91 c.p.c. ) vanno poste carico dei resistenti le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti alle cause di valore compreso tra
5.200/26.000 per le fasi di studio ed introduttiva e compensi ridotti per quelle di trattazione e decisionale, in ragione delle peculiarità del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: determina i compensi professionali spettanti all'avv. nella somma di euro 7.605,00, Parte_1 oltre spese generali al 15% , Cpa ed VA se dovuta, condanna i resistenti signori e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagare al ricorrente avv. , a titolo di compensi professionali, la somma di euro Parte_1
7.605,00, oltre il 15% per spese generali Cpa ed VA ed interessi legali dalla mora al saldo ed al tasso previsto dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla pronuncia fino al saldo condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali , Cpa ed VA .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7543/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 5 novembre 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per con l'avv. difeso in proprio ex 86 c.p.c. come Parte_1 Parte_1 da comparsa depositata che conclude come da ricorso introduttivo, contesta l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta e discute oralmente la cause richiamandosi alle difese svolte in atti
Per , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 l'avv. CALARCO GIOVANNI che discute oralmente la causa richiamandosi alle
[...] difese spese in atti e conclude come da comparsa di risposta.
All'esito della discussione orale, decide la causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7543/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. , con elezione di domicilio in presso Parte_1
l'avvocato suddetto ) VIA MOLINO DELLE ARMI 11 20123 C.F._1
MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. CALARCO GIOVANNI e con C.F._4
elezione di domicilio in V.CANNIZZARO, 29 89125 REGGIO CALABRIA presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 L'avv. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio i signori Parte_1
e chiedendone la condanna Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5 in via solidale la pagamento della somma di euro 13.385,51, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal giorno del dovuto al saldo, a titolo di compensi professionali per prestazioni stragiudiziali e giudiziali.
Hanno resistito i convenuti sulla base delle seguenti ragioni. Hanno negato il diritto dalla ricorrente al pagamento dei compensi professionali per inesistenza dell'incarico, difetto di prova delle prestazioni rese e negligenza nell'adempimento dell'incarico. Hanno contestato il carattere sproporzionato dei compensi richiesti, hanno allegato di avere pagato i compensi professionali all'avv. Pagani in contanti ed hanno formulato eccezione di prescrizione del credito a norma dell'art. 2956 c.c
Verificata l'impossibilità di una definizione transattiva della lite, all'udienza del 5.11.2025 la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale, con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. ha chiesto il pagamento dei seguenti compensi professionali: 1 ) euro Parte_1
9.154,63, comprensiva di spese generali al 15% e di Cpa, per l'assistenza stragiudiziale prestata in relazione alle trattative per la vendita dell'immobile di via Canonica n. 63 di proprietà dei resistenti 2 ) euro 3.957,78 , comprensiva di spese generali al 15% e di CPA, per la diffida stragiudiziale nei confronti di e della ditta Ortolano di GL RC e GL TT 3 ) euro 271,10, CP_6 comprensiva di spese generali al 15% e di CPA, a titolo di saldo delle competenze per l'attività di studio della controversia promossa dall'avv. Massimo Chioda avanti il Giudice di Pace di Monza
Osserva il Tribunale quanto segue.
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. va respinta, non potendo la parte invocare la prescrizione presuntiva del credito ed allo stessa tempo contestare il credito, ostandovi il disposto di cui all'art. 2956 c.c. ( Cass. massima sentenza n. 21107 del 2.10.2009 “ L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi l'esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il verola creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio oppure sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia “ ).
Nel caso in esame i resistenti contestano che l'avv. sia titolare del credito, sostenendo di Parte_1 essere stati assistiti dall'avv. Pagani al quale avrebbero pagato in contanti i compensi professionali, pagina 3 di 5 negano che siano state rese le prestazioni professionali, contestano il compiuto adempimento dell'incarico e la quantificazione dei compensi professionali.
La pretesa creditoria è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
E' infondata la contestazione circa la titolarità del credito.
La titolarità del credito in capo all'avv. si evince, quanto alle prestazioni relative alla vendita Parte_1 dell'immobile di via Canonica , oltre che dalla documentazione versata in atti che attesta come l'assistenza professionale sia stata prestata dall'avv. , dalla stessa revoca del mandato Parte_1 professionale da parte dei resistenti in data 26.1.2018 diretta all'avv. Pagani ed all'avv. , e, Parte_1 quanto all'atto di diffida, dal contenuto stesso dell'atto dal quale risulta che i resistenti sono assistiti dall'avv. e Pagani. Parte_1
La ricorrente ha documentato l'attività di assistenza stragiudiziale svolta in relazione alla vendita, non andata a buon fine, dell'immobile dei resistenti in via Canonica n. 63, parimenti risulta provato l'invio della diffida stragiudiziale. Difetta invece la prova dell'attività di studio relativamente alla controversia promossa dall'avv. Chioda avanti il Giudice di Pace di Monza, avendo la ricorrente prodotto unicamente l'atto di citazione notificato ai resistenti.
Non avendo le parti convenuto con un accordo scritto la misura dei compensi professionali, a norma dell'art. 2233 c.c. , i compensi vengono determinati applicando le tariffe di legge. Trova applicazione il d.m. 55/2014, vigente all'epoca dei fatti, essendosi l'attività esaurita prima dell'entrata in vigore del d.m. 147/2022.
Le contestazioni circa la negligenza nell'adempimento dell'incarico professionale relativo all'assistenza nella vendita dell'appartamento di via Canonica n. 63, non sono fondate. La documentazione versata in atti dimostra la complessa attività svolta dal difensore per consentire la conclusione del contratto di compravendita. Il mancato raggiungimento del risultato non incide sul diritto del difensore a percepire i compensi, essendo il professionista tenuto ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato e non essendovi prova di una negligenza nello svolgimento dell'incarico.
I compensi professionali si determinano come segue.
1 – Per l'attività stragiudiziale di assistenza nel contratto di compravendita, avuto riguardo all'attività documentata in atti, applicato il d.m. 55/2014 nei valori medi rapportati al valore della controversia determinato sulla base del valore dell'immobile compravenduto ( 520.000/1.000.000 ), applicato, a norma dell'art. 6 del d.m. 55/214, l'aumento del 10% rispetto ai compensi previsti per le controversia fino a 520.000, si determinano i compensi in euro 6.457,00, oltre spese generali al 15% , cpa ed VA
pagina 4 di 5 2 ) per la diffida stragiudiziale, avuto riguardo alla ridotta attività svolta ( si tratta di due diffide identiche della lunghezza di 3 pagina l'una diretta a e l'altra a ), applicati i CP_6 CP_7 compensi minimi previsti per la cause di valore indeterminabile di complessiva bassa , si determinano i compensi in euro 1.148,00, oltre spese generali al 15%, Cpa ed IVA.
Per le ragione esposte, i compensi spettanti all'avv. si determinano nella somma Parte_1 complessiva di euro 7.605,00, oltre spese generali al 15% , Cpa ed IVA con conseguente condanna dei resistenti al pagamento della somma indicata maggiorata degli interessi al tasso previsto dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla sentenza.
In applicazione del principio della soccombenza ( art 91 c.p.c. ) vanno poste carico dei resistenti le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti alle cause di valore compreso tra
5.200/26.000 per le fasi di studio ed introduttiva e compensi ridotti per quelle di trattazione e decisionale, in ragione delle peculiarità del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: determina i compensi professionali spettanti all'avv. nella somma di euro 7.605,00, Parte_1 oltre spese generali al 15% , Cpa ed VA se dovuta, condanna i resistenti signori e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagare al ricorrente avv. , a titolo di compensi professionali, la somma di euro Parte_1
7.605,00, oltre il 15% per spese generali Cpa ed VA ed interessi legali dalla mora al saldo ed al tasso previsto dal 4° comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla pronuncia fino al saldo condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali , Cpa ed VA .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5