TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 3153/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ( ) e Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] Parte_3
( , rappresentati e difesi per mandato in calce alla C.F._3 citazione dall'Avv. Paolo Catra, elett. dom. presso il di lui studio in Ragusa,
Via Sacra Famiglia n. 5
OPPONENTI
CONTRO
(di seguito ), con Controparte_1 CP_1
sede amministrativa in Ragusa (RG), Via della Costituzione n° 71 (C.F. e P.IVA
n° ), in persona del Presidente del C.d.A. sig. , P.IVA_1 Controparte_2
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa per procura generale alle liti rogata dal Notaio in data 19.12.2016 ed iscritta al Persona_1 repertorio n. 2676, raccolta n. 1977 dall'Avv. Riccardo Schininà, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, Corso Vittorio
Veneto n. 165 3
OPPOSTA
e
Società “UNI. ”, con sede in Ancona, via Sandro Controparte_3
Totti n. 4, iscritta al Registro delle Imprese delle Marche al numero, codice fiscale e partita IVA REA: AN -130141, in persona del suo P.IVA_2 presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , nato a [...] il [...] Parte_4
(C.F.: ), rappresentata e difesa per mandato in calce alla C.F._4 comparsa costitutiva dall'Avv. Riccardo Schininà, nel cui studio in Ragusa
(RG), Corso Vittorio Veneto n. 165 è elettivamente domiciliata
TERZA INTERVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione , e Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1296/2018 NRG, reso, su ricorso della Parte_5 [...]
, dal Tribunale di Ragusa in data 4.5.2018, notificato
[...]
l'11.6.2018, con cui era stato loro intimato, in qualità di fideiussori della il pagamento della somma di €. Parte_6
280.568,36, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo
“preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente o il Tribunale di Gela o il Tribunale di Agrigento;
sospendere, per i motivi di cui sopra, la provvisoria esecuzione del D.I.; in via subordinata, accogliere per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione spiegata e revocare il D.I. opposto con ogni consequenziale statuizione;
dichiarare sempre per i motivi di cui in narrativa la nullità della fideiussione;
in via ulteriormente subordinata, accogliere l'opposizione spiegata dall'opponente e revocare il D.I. non essendo la somma ingiunta dovuta ed avendo la CP_4
addebitato interessi e commissioni non dovute e non pattuite e
[...]
comunque oltre il tasso soglia ex lege 108/96”, per le motivazioni ivi meglio indicate.
Si costituiva , la quale Controparte_1 chiedeva “in via preliminare accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010, in via preliminare rigettare ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. 970/2018, nel merito rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale dichiarando la competenza del
Tribunale di Ragusa, per tutti gli altri motivi nel merito rigettare la svolta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in parte narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in ogni caso dovute le somme in esso ingiunte ai Sig.ri Pt_1
, e . Con condanna degli
[...] Parte_3 Parte_2
opponenti oltre che alla refusione delle spese sostenute e dei compensi difensivi, anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento della somma che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito”, in virtù delle argomentazioni di cui alla comparsa responsiva. 5
Si costituiva con un intervento volontario la , la Controparte_5
quale riferiva che, in forza dell'atto di fusione del 08.07.2024, rep. 7294 – racc. 5148, la società " " era stata Controparte_1 fusa per incorporazione in essa, e quindi la stessa era subentrata, ipso iure, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti in capo alla società incorporata, e, conseguentemente, in tutti i giudizi pendenti alla data di perfezionamento degli effetti della fusione;
interveniva pertanto in sostituzione della
[...]
riportandosi a tutti gli atti ed alle produzioni Controparte_6 documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze formulate dal creditore cedente, e chiedendo “voler rigettare nel merito la svolta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate negli scritti difensivi e, per l'effetto, insiste nella conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in ogni caso dovute le somme in esso ingiunte agli opponenti”.
Nelle more del giudizio de quo veniva disposta ed esperita la procedura di mediazione, con esito negativo.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre preliminarmente ribadire l'infondatezza, e conseguente inaccoglibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, come già statuito in seno all'ordinanza resa in sede di verbale di udienza del 23 novembre 2018, alle cui argomentazioni si fà integrale rinvio.
Nel merito, altrettanto infondata deve intendersi l'eccezione di parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova della sussistenza del credito ad esso sotteso, come rilevabile dalla documentazione già prodotta in fase monitoria, dalla quale si evince chiaramente l'avvenuta erogazione del credito in favore del debitore principale, a mezzo della garanzia fornita da nonché l'intervenuta CP_1 escussione della citata garanzia da parte della Banca creditrice, e la 6
conseguente surroga del soggetto garante, odierno opposto, nel diritto di credito della medesima. CP_4
Con riferimento, infine, all'eccepita nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti, nessun dubbio sembra sussistere nella specie circa la natura di garanzia autonoma assunta da essendo la stessa tenuta al CP_1 pagamento in favore della banca garantita a prima richiesta, e senza possibilità di opporre eccezioni, ragion per cui l'opposta non poteva in alcun modo sottrarsi alla richiesta di pagamento dell'Istituto bancario.
Non troverà applicazione, pertanto, nel caso concreto, l'art. 1952 c.c., al quale si riferisce l'ordinanza n. 16163 dell' 11 giugno 2024 della Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata in relazione alla posizione del debitore nei confronti del fideiussore terzo surrogato, affermando che «il debitore può opporre al terzo surrogato le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito nel quale il terzo si è surrogato», e, inoltre, «può eccepire fatti estintivi, modificativi o sospensivi del rapporto obbligatorio anteriori alla surrogazione» e che il terzo surrogato «non può però esercitare azioni negoziali, non essendo parte del contratto originario».; ha ritenuto che le eccezioni opponibili al fideiussore ai sensi dell'art. 1952 cod. civ. sono quelle che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale «all'atto del pagamento»; «colui che paga il creditore principale, subentrando nei diritti del creditore, subentra anche negli accessori del credito […] ma sempre restando al di fuori del contratto originario.».
Ai sensi dell'art. 1952 cod. civ., il fideiussore potrà proporre l'azione per la ripetizione contro il creditore.
Appare con evidenza come la fattispecie trattata in seno alla suddetta pronuncia sia ben diversa da quella oggetto del giudizio de quo, in cui la non riveste la qualità di fideiussore, configurandosi un contratto CP_1 autonomo di garanzia tra di essa e la banca creditrice principale.
La pertanto, diversamente da quanto precisato nell'art. 1952 c.c., CP_1 non sarà legittimata ad agire con l'azione di ripetizione contro il creditore, non valendo nei suoi rapporti con il predetto la clausola del solve et repete, bensì trattandosi, come già detto, di una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni. 7
Ne consegue che analogamente nei rapporti tra il soggetto surrogato e il debitore/fideiussore varrà l'inopponibilità delle eccezioni sollevabili nei riguardi del creditore principale, essendo anche in tal caso i fideiussori tenuti a pagare il dovuto nei confronti del soggetto garante/terzo surrogato, e potendosi gli stessi successivamente rivalere nei riguardi del creditore principale.
Ad avviso di questo Giudice, pertanto, i fideiussori non potranno opporre al soggetto surrogato le eccezioni opponibili al creditore principale, ivi inclusa quella relativa alla nullità delle clausole inserite nel contratto di fideiussione in quanto contrarie alla normativa antitrust.
In ogni caso, si precisa ad abundantiam che, anche a voler ammettere l'opponibilità ad delle eccezioni opponibili al creditore principale, CP_1 attinenti al rapporto di credito sotteso alla garanzia, non verrebbe meno l'originario titolo giustificativo, da cui scaturirebbe la pretesa vantata da
CP_1
Ed invero, “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, della legge succitata, dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, ossia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 41994 del 30/12/2021;Corte d'Appello di Bari, n.438/2024).
Ad avviso della Suprema Corte è onere di chi sia interessato a far cadere nella sua interezza l'assetto di interessi programmato di fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola (o dalla parte) nulla, con conseguente preclusione per il Giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo.
L'interessato, in altre parole, deve dimostrare che senza quella clausola i contraenti non avrebbero concluso il contratto.
La Corte, dunque, pone l'accento sulla necessarietà, ai fini della nullità, di un collegamento funzionale tra l'intesa a monte e il contratto a valle. 8
A parere della stessa, ad ulteriore conferma della nullità parziale si pone il fatto che, nella maggior parte dei casi, solamente le tre clausole critiche dello schema dichiarato nullo dalla Banca d'Italia vengono riprodotte, per cui si ritiene ancor più logico che i contratti di fideiussione a valle siano nulli limitatamente a dette clausole.
Nella specie nessuna allegazione o deduzione specifica è stata svolta dagli opponenti circa il carattere decisivo delle clausole abusive in contestazione ai fini della conclusione del contratto tra le parti, e quindi in ordine al collegamento funzionale tra l'intesa a monte e il contratto a valle.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame deve essere rigettata, e il decreto impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Inaccoglibile infine deve intendersi l'ulteriore istanza di parte opposta di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in difetto di prova certa della mala fede o colpa grave in capo agli opponenti, avuto riguardo al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata da , Parte_1 [...]
e , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
970/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 04.05.2018, nell'ambito del procedimento n. 1296/2018 R.G., e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA 9
come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Rigetta l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta.
Così deciso, in Ragusa il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo