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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8103/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8103 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Laura Parte_1 C.F._1
BR e RA D'ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Monterotondo
(RM), Piazza A. Pelosi n.9, giusta procura speciale in atti;
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Fiorini Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Sant'Anselmo n. 7, giusta procura speciale in atti;
e
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione personale delle parti
Conclusioni congiunte: “1) dichiarare la loro separazione autorizzandoli a vivere separatamente, fermo restando l'osservanza dell'obbligo del mutuo rispetto e dando atto che il Sig. si è già CP_1 allontanato dall'abitazione familiare portando con sé parte dei propri effetti personali, i restanti verranno portati via entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
2) dando atto che entrambi i figli sono maggiorenni ma non indipendenti economicamente, entrambi i figli continueranno a vivere, unitamente alla madre, nella casa familiare di Via Leonardo Da Vinci n. 209
– Scala B – int. 11 assegnata a quest'ultimi;3) stabilire che il padre, vista l'età dei figli, possa vederli liberamente secondo le esigenze dei ragazzi;
4) disporre che il padre provvederà a contribuire al mantenimento ordinario dei figli di 21 e 18 anni versando alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento la somma mensile di € 800,00, con decorrenza dal mese di settembre 2023 aggiornato annualmente secondo indici ISTAT. Il padre inoltre provvederà a versare il 50 percento delle spese straordinarie relative ai figli nelle quali i coniugi intendono ricomprendere oltre quelle specificamente indicate nel Protocollo del Tribunale di Roma anche due capi invernali e due paia di scarpe a stagione per ciascun figlio;
5) disporre che il sig. trasferisca in favore dei Controparte_1
Per_ figli e entro 30 giorni dalla sentenza di separazione: 1) la piena proprietà della Persona_2 casa coniugale sita in Roma, Via Leonardo Da Vinci n. 209 (NCEU di Roma foglio 841, particella
335, sub 27) libera da pegni ed ipoteche. Con riferimento a detto immobile, le spese ordinarie dell'immobile saranno sostenute dalla madre finché la stessa vi vivrà unitamente ai figli mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, tenendo conto i lavori già autorizzati dal condominio con rata straordinaria di € 332,00 per 24 rate;
2) la nuda proprietà della quota superficiaria del 100 % del locale box sito in Roma, Via G. Chiabrera 137 (NCEU di Roma foglio
845, particella 266, sub. 29);6) Disporre che la sig.ra trasferisca in favore dei Parte_1
Per_ figli e entro trenta giorni dalla sentenza della separazione: la nuda proprietà Persona_2 dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Strada delle Murelle snc in Montalto di Castro (VT)
(NCEU di Viterbo foglio 68, particella 362, cat. A/3). Detti trasferimenti sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale e costituiscono mera esecuzione di un accordo traslativo assunto in sede di separazione personale dei coniugi e formalizzato nel procedimento stesso (esso è pertanto esente da imposta di bollo di registro e di ogni altra tassa ovvero Tributo, ai sensi dell'art. 19 L. 6/3/1987 n. 74, come corretto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del
15/4/1992. Esecuzione operante anche per le imposte ipotecarie e catastali, come da sentenza della
Corte di Cassazione;
7) disporre che il sig. trasferisca la proprietà della Toyota Yaris alla CP_1 sig.ra ; 8) dichiarare che i coniugi provvederanno ciascuno al loro mantenimento godendo Pt_1 entrambi di redditi propri;
9) i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere gli uni dagli altri avendo risolto ogni questione.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario il 13.05.2000 in regime di separazione dei beni, che dal matrimonio sono nati i figli (21.07.2004) e (21.11.2006), di essere ciascuno Per_2 Per_1 economicamente indipendente, hanno chiesto di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni. Con le note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni stabilite in ricorso e riportate in epigrafe, specificando che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente non indipendenti.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 20 novembre 2025.
***
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nella dichiarazione sottoscritta allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 28.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
Roma, il 13.05.2000, con matrimonio trascritto al n. 132, parte II, serie A05, anno 2000, del suindicato
Registro e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito ai figli, maggiorenni non economicamente sufficiente, appaiono meritevoli di accoglimento, tenuto conto della documentazione economica in atti.
Il Collegio, poi, prende atto di quanto concordato dalle parti nelle pattuizioni con valenza meramente negoziale, esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 8103 del 2024 V.G., così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e Controparte_1 Parte_1 coniugati in Roma il 13.05.2000, alle condizioni congiunte riportate in epigrafe.
2 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di matrimonio, atto n. 132, Parte II, Serie A05, Anno 2000).
3. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.11.2025 Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Claudia Marra
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8103 del 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Laura Parte_1 C.F._1
BR e RA D'ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Monterotondo
(RM), Piazza A. Pelosi n.9, giusta procura speciale in atti;
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Fiorini Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Sant'Anselmo n. 7, giusta procura speciale in atti;
e
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione personale delle parti
Conclusioni congiunte: “1) dichiarare la loro separazione autorizzandoli a vivere separatamente, fermo restando l'osservanza dell'obbligo del mutuo rispetto e dando atto che il Sig. si è già CP_1 allontanato dall'abitazione familiare portando con sé parte dei propri effetti personali, i restanti verranno portati via entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
2) dando atto che entrambi i figli sono maggiorenni ma non indipendenti economicamente, entrambi i figli continueranno a vivere, unitamente alla madre, nella casa familiare di Via Leonardo Da Vinci n. 209
– Scala B – int. 11 assegnata a quest'ultimi;3) stabilire che il padre, vista l'età dei figli, possa vederli liberamente secondo le esigenze dei ragazzi;
4) disporre che il padre provvederà a contribuire al mantenimento ordinario dei figli di 21 e 18 anni versando alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento la somma mensile di € 800,00, con decorrenza dal mese di settembre 2023 aggiornato annualmente secondo indici ISTAT. Il padre inoltre provvederà a versare il 50 percento delle spese straordinarie relative ai figli nelle quali i coniugi intendono ricomprendere oltre quelle specificamente indicate nel Protocollo del Tribunale di Roma anche due capi invernali e due paia di scarpe a stagione per ciascun figlio;
5) disporre che il sig. trasferisca in favore dei Controparte_1
Per_ figli e entro 30 giorni dalla sentenza di separazione: 1) la piena proprietà della Persona_2 casa coniugale sita in Roma, Via Leonardo Da Vinci n. 209 (NCEU di Roma foglio 841, particella
335, sub 27) libera da pegni ed ipoteche. Con riferimento a detto immobile, le spese ordinarie dell'immobile saranno sostenute dalla madre finché la stessa vi vivrà unitamente ai figli mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, tenendo conto i lavori già autorizzati dal condominio con rata straordinaria di € 332,00 per 24 rate;
2) la nuda proprietà della quota superficiaria del 100 % del locale box sito in Roma, Via G. Chiabrera 137 (NCEU di Roma foglio
845, particella 266, sub. 29);6) Disporre che la sig.ra trasferisca in favore dei Parte_1
Per_ figli e entro trenta giorni dalla sentenza della separazione: la nuda proprietà Persona_2 dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Strada delle Murelle snc in Montalto di Castro (VT)
(NCEU di Viterbo foglio 68, particella 362, cat. A/3). Detti trasferimenti sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale e costituiscono mera esecuzione di un accordo traslativo assunto in sede di separazione personale dei coniugi e formalizzato nel procedimento stesso (esso è pertanto esente da imposta di bollo di registro e di ogni altra tassa ovvero Tributo, ai sensi dell'art. 19 L. 6/3/1987 n. 74, come corretto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del
15/4/1992. Esecuzione operante anche per le imposte ipotecarie e catastali, come da sentenza della
Corte di Cassazione;
7) disporre che il sig. trasferisca la proprietà della Toyota Yaris alla CP_1 sig.ra ; 8) dichiarare che i coniugi provvederanno ciascuno al loro mantenimento godendo Pt_1 entrambi di redditi propri;
9) i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere gli uni dagli altri avendo risolto ogni questione.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario il 13.05.2000 in regime di separazione dei beni, che dal matrimonio sono nati i figli (21.07.2004) e (21.11.2006), di essere ciascuno Per_2 Per_1 economicamente indipendente, hanno chiesto di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni. Con le note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni stabilite in ricorso e riportate in epigrafe, specificando che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente non indipendenti.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 20 novembre 2025.
***
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nella dichiarazione sottoscritta allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 28.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
Roma, il 13.05.2000, con matrimonio trascritto al n. 132, parte II, serie A05, anno 2000, del suindicato
Registro e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito ai figli, maggiorenni non economicamente sufficiente, appaiono meritevoli di accoglimento, tenuto conto della documentazione economica in atti.
Il Collegio, poi, prende atto di quanto concordato dalle parti nelle pattuizioni con valenza meramente negoziale, esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 8103 del 2024 V.G., così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e Controparte_1 Parte_1 coniugati in Roma il 13.05.2000, alle condizioni congiunte riportate in epigrafe.
2 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di matrimonio, atto n. 132, Parte II, Serie A05, Anno 2000).
3. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.11.2025 Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Claudia Marra
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi