Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/02/2026, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12170 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Research Consorzio Stabile S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8278364216, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Valaguzza e Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Piazza Duse n. 1;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi,12;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
nei confronti
AV (Consorzio Eni per L'Alta Velocità) Due, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Giliberti, Gaia Pezzullo e Virginia Finocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dagli Enti intimati sull’istanza presentata da Research Consorzio Stabile S.c. a r.l. in data 8 agosto 2025, volta ad ottenere, ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990 e 5 ss. D.Lgs. 33/2013, con specifico riferimento alla realizzazione dell’intervento “Linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona - TRATTA BRESCIA EST – VERONA – LOTTO COSTRUTTIVO 1 - APPALTO 4 “LUGANA – FRASSINO OVEST”, CUP F81H91000000008 – CIG 8278364216, l’accesso alla documentazione concernente: (i) le somme stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore di RF S.p.A. a titolo di compensazioni ex D.L. 50/2022 e D.L. 104/2023; (ii) le somme trasferite da RF a PA DUE, anche a titolo di rivalutazione monetaria; (iii) ogni atto e corrispondenza rilevante in ordine alla spettanza, alla misura e alle modalità di erogazione delle predette somme;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da dalla ricorrente il 4 dicembre 2025:
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dagli Enti intimati sull’istanza presentata da Research Consorzio Stabile S.c. a r.l. in data 8 agosto 2025, volta ad ottenere, ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990 e 5 ss. D.Lgs. 33/2013, con specifico riferimento alla realizzazione dell’intervento “Linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona - TRATTA BRESCIA EST – VERONA – LOTTO COSTRUTTIVO 1 - APPALTO 4 “LUGANA – FRAS-SINO OVEST”, CUP F81H91000000008 – CIG 8278364216, l’accesso alla documentazione concernente: (i) le somme stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore di RF S.p.A. a titolo di compensazioni ex D.L. 50/2022 e D.L. 104/2023; (ii) le somme trasferite da RF a PA DUE, anche a titolo di ri-valutazione monetaria; (iii) ogni atto e corrispondenza rilevante in ordine alla spettanza, alla misura e alle modalità di erogazione delle predette somme;
con conseguente accertamento del diritto della ricorrente all’integrale accesso agli atti e ai documenti richiesti e condanna degli Enti intimati ad esibire la documentazione illegittimamente sottratta all’accesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di AV (Consorzio Eni per L'Alta Velocità) Due;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Research Consorzio Stabile S.C. A R.L (di seguito soltanto “Consorzio”), affidataria mediante contratto di appalto dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano –Verona –Tratta Brescia est –Verona, selezionata dal general contractor Consorzio PA DUE (di seguito soltanto “PA”), soggetto che opera quale concessionario di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito “RF”) e dalla quale riceve le risorse economiche, da riversare ai singoli appaltatori, sulla base di apposita convenzione, in data 8 agosto 2025 ha presentato istanza di accesso, ai sensi della l. n. 241/90 e del D.Lgs. 33/2013, indirizzata a PA, a RF e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), al fine di acquisire i documenti necessari per verificare l’effettiva destinazione delle risorse pubbliche stanziate per far fronte al c.d. “caro materiali”.
2. La questione del “caro materiali” è stata regolata dalle parti nel modo che segue.
Con l’atto aggiuntivo n. 2 del 31 marzo 2023, le parti hanno introdotto un regime straordinario di compensazione specificamente dedicato ai prodotti siderurgici, articolato in due misure:
- riconoscimento all’appaltatore di € 1.834.913,21 per i maggiori oneri sostenuti nel 2022, al netto di quanto già riconosciuto ai sensi dell’art. 26, comma 12, d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), con liquidazione mediante emissione di un SAL straordinario e pagamento entro 15 giorni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023, attivazione di un meccanismo di adeguamento progressivo dei prezzi dei prodotti siderurgici, calcolato come eccedenza oltre la soglia del 5% rispetto ai valori di riferimento del novembre 2020, con accredito tramite SAL straordinari.
Tale disciplina era circoscritta ai prodotti siderurgici, mentre per gli altri incrementi dei costi dei materiali la regolazione è avvenuta mediante gli strumenti di compensazione previsti dalla normativa introdotta per fronteggiare il fenomeno del “caro materiali”, in particolare:
- il d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), che ha istituito un meccanismo straordinario di compensazioni a favore delle imprese esecutrici, in deroga alle previsioni contrattuali;
- il d.l. n. 104/2023 (c.d. Decreto Asset), che ha prorogato e rafforzato le misure di compensazione già introdotte, prevedendo altresì disposizioni specificamente dedicate alle opere finanziate dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato ed affidate con lo schema del contraente generale, con la finalità di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria degli appalti e la continuità dell’esecuzione delle grandi opere infrastrutturali.
3. In questo quadro, il Consorzio ha più volte rappresentato gravi difficoltà finanziarie derivanti dal mancato tempestivo versamento delle somme destinate agli appaltatori, nonché l’impossibilità di verificare se tali somme fossero integralmente e regolarmente trasferite, tanto che la questione della spettanza a titolo di compensazione è stata oggetto di formali riserve.
4. L’istanza di accesso oggetto di causa (proposta anche come accesso civico generalizzato), sulla quale si è formato il silenzio diniego, comprende:
a) la documentazione relativa alle somme stanziate dal MIT in favore di RF a titolo di compensazioni ex D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) ed ex D.L. 104/2023 (Decreto Asset);
b) la documentazione relativa alle somme trasferite da RF a PA, a titolo di compensazioni riconosciute in applicazione dei medesimi decreti e di rivalutazione monetaria dei corrispettivi contrattuali;
c) i documenti attestanti, per ciascuna somma, importo, data, causale, provvedimenti di assegnazione o approvazione, nonché la corrispondenza intercorsa tra MIT, RF e PA in ordine alla spettanza, misura e modalità di erogazione delle somme.
5. Evidenzia la ricorrente che, per quanto esposto in narrativa, sussisterebbe sia la legittimazione che l’interesse immediato e diretto all’ostensione di tale documentazione.
6. Costituendosi in giudizio, il Ministero e RF hanno depositato copiosa documentazione, tanto che la ricorrente, come si vedrà, ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere.
7. Al contempo, con motivi aggiunti del 4 dicembre 2025, la ricorrente ha impugnato la nota di RF prot. n. 91 del 4 novembre 2025, deducendo che la richiesta di accesso risulta solo in parte soddisfatta, essendo stata espressamente negata l’ostensione della documentazione relativa alle somme trasferite a titolo di rivalutazione monetaria dei corrispettivi contrattuali, l’unica per la quale, secondo la prospettazione della parte, permane l’interesse ad una decisione nel merito.
In particolare, dalla nota del 2 novembre 2023, emergerebbe che la rivalutazione monetaria viene sottratta ex ante nel procedimento di calcolo delle compensazioni emergenziali, incide direttamente e automaticamente sull’entità delle somme complessivamente riconosciute al contraente generale e produce, per derivazione necessaria, un effetto riduttivo sugli importi destinati alla filiera esecutiva.
8. RF e PA hanno manifestato la loro opposizione, sostenendo l’estraneità della rivalutazione monetaria ai meccanismi di adeguamento e l’inerenza ad una clausola inserita all’interno della convenzione tra le due, cui l’appaltatore è del tutto estraneo. In ogni caso, la nota di RF del 2 novembre 2023 spiegherebbe con esattezza le modalità di calcolo con le quali ha proceduto alla corresponsione in favore di PA delle compensazioni dovute in applicazione della predetta clausola, chiarendo, in particolare, che dalle somme da riconoscere si sottrae “ l’adeguamento monetario maturato al netto della franchigia del 5%, calcolato in coerenza alle modalità contrattualmente previste (variabile quindi in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT FOI )”. Dunque, sostiene RF, con l’ostensione della nota del 2 novembre 2023 il Consorzio avrebbe avuto conoscenza del contenuto sostanziale della clausola convenzionale che regola il riconoscimento dell’adeguamento monetario e delle modalità con le quali la clausola convenzionale concorre “ al procedimento di determinazione degli incrementi compensativi ”.
9. Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, il difensore di parte ricorrente, come anticipato, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, fatta eccezione per l’ostensione dei “ prospetti indicanti le somme erogate a titolo di rivalutazione monetaria in relazione allo specifico appalto ”; per contro, il difensore di RF ha eccepito che “ con gli atti forniti con l’accesso sarebbero state indicate le modalità con cui vengono eseguite le compensazioni, per cui sarebbe soddisfatto l’interesse di parte ricorrente, che peraltro mai avrebbe richiesto tali specificazioni ”; indi, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo, essendo stato il silenzio diniego superato dalla produzione documentale effettuata a seguito dell’istanza di accesso.
11. Quanto ai motivi aggiunti, ritiene il Collegio che il Consorzio abbia adeguatamente dimostrato l’interesse a conoscere l’entità delle somme trattenute a titolo di rivalutazione monetaria e i relativi criteri di calcolo. Infatti, dalla nota del 2 novembre 2023 emerge come l’incremento sui SAL sia algebricamente influenzato dalla sottrazione dell’adeguamento monetario maturato, indicato come adeguamento monetario al netto della franchigia del 5%, andando a ridurre le somme corrisposte al contraente generale (somme destinate ad essere riversate agli appaltatori). Conseguentemente, sussiste l’interesse della parte all’ostensione dei documenti dai quali emerga l’entità delle somme trattenute a titolo di rivalutazione monetaria nel corso del rapporto, che diano evidenza anche del contenuto della relativa clausola contrattuale, non essendo a tal fine sufficiente il contenuto della nota del 2 novembre 2023, in quanto parziale.
12. Conclusivamente, accertata la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso introduttivo, i motivi aggiunti devono essere accolti nei sensi sopra indicati, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
- accoglie in parte, nei termini indicati in motivazione, i motivi aggiunti.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
ER LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LO | RI CA |
IL SEGRETARIO