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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.1629 / 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2020 / 1629 tra
Parte_1
RICORRENTE e
RT
CONVENUTO/I
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 10:25, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. GIUSEPPE PLATANIA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. TITO ASSENNATO Per l'avv. GUGLIOTTA LIVIA LUCIA , oggi sostituito dall'avv. ELISA RT MICCICHE'
L'avv. ASSENNATO chiede che la causa venga posta in decisione riportandosi agli atti di causa e ai verbali di udienza.
L'avv. MICCICHE' si riporta alle richieste svolte nel verbale d'udienza del 28.11.2024.
Evidenziano che il procedimento di impugnativa del licenziamento è stato definito con il provvedimento prodotto in atti e che attualmente è pendente dinnanzi al dott. r.g. 1765/2022 Pt_2 procedimento per il riconoscimento delle differenze retributive e mansioni superiori.
Chiedono che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1629 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.6.2025, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1629/2020 tra
( ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 46, presso lo studio dell'avv.
PLATANIA Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Opponente - contro
( ), nato a [...] il [...], elettivamente RT C.F._1 domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 45, presso lo studio dell'avv. GUGLIOTTA Livia
Lucia, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Opposto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 10.08.2020, il (di Parte_1 seguito “ ” ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2020, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, reso in data 10.03.2020 dal Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di
[...]
[..
[...] [...]
, della somma di € 13.179,01, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del Pt_3 procedimento, a titolo di TFR maturato dal lavoratore per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze del DO, dalla data dell'assunzione fino al licenziamento, avvenuto in data
28.08.2019.
A fondamento dell'opposizione eccepiva in primo luogo l'errata quantificazione della somma dovuta dall'opponente, avendo il già versato all'opposto la somma di € 2.000,00 a Parte_1 titolo di acconto sul TFR dovuto con bonifico dell'11.09.2019 e, quindi, prima della proposizione del ricorso monitorio. Deduceva, altresì, che l'azione intrapresa dall' era da considerarsi CP_1 abusiva in quanto, da un lato, il DO aveva accantonato il TFR spettante all' su CP_1 apposito libretto di deposito e invitato l'opposto a recarsi presso l'ufficio dell'Amministratore del condominio per definire ogni pendenza all'esito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, avendo l'opposto non solo azionato la pretesa in via monitoria senza riscuotere le somme accantonate, ma anche frazionato il credito dallo stesso vantato, limitando la domanda alle somme maturate sino all'annualità 2018 e riservandosi di agire in separato giudizio per il riconoscimento della quota di TFR maturata nell'anno 2019.
Eccepiva, poi, l'inesigibilità delle somme dovute a titolo di TFR in considerazione della pendenza innanzi a questo Tribunale del giudizio di impugnazione del licenziamento intimato all' , CP_1 nel cui ambito l'opposto aveva proposto domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di impugnativa del licenziamento e, nel merito, di revocare, annullare o comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo.
L'opponente, poi, domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni cagionati al DO per aver violato con diverse condotte, come di seguito esposte,
l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c..
In primo luogo, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per l'effetto della revoca, ad opera della
, della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. in conseguenza dell'illegittimo comportamento CP_2 tenuto dall' . CP_1
A fondamento di tale domanda esponeva che:
- il DO opponente, sin dal 1997, era titolare di licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. che lo autorizzava a svolgere attività di vigilanza dei beni di proprietà del complesso condominiale mediante l'impiego di un soggetto già appositamente assunto e individuato nella persona di
3 al quale, per l'effetto, veniva attribuita la qualifica e le funzioni di Guardia RT
Particolare giurata e concesso il relativo porto d'armi;
- con istanza del 26.11.2018 il DO, in osservanza delle leggi in materia di Pubblica
Sicurezza, richiedeva il rinnovo della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. per poter continuare ad avvalersi del lavoratore con le funzioni di guardia particolare giurata per il RT
servizio di vigilanza di beni di proprietà del medesimo condominio;
- la Prefettura di Siracusa con pec del 4.03.2019, rigettava la suddetta istanza, evidenziando la sussistenza di motivi ostativi al rinnovo della licenza e, in particolare, che “è stato accertato che la guardia particolare giurata , incaricata a svolgere il servizio di vigilanza RT all'interno del , presta servizio alle dipendenze dell'istituto di vigilanza KGB Parte_1
Security srl, di a far data dal 23.06.2017”; CP_3
- all'esito di tale comunicazione, il DO avviava a carico del lavoratore il procedimento disciplinare chiedendo all' di fornire le dovute giustificazioni;
CP_1
- in mancanza di valide giustificazioni, non essendo state rimosse dal lavoratore le cause ostative al rinnovo della licenza per come rappresentate dalla Prefettura e i motivi di incompatibilità, con comunicazione del 26.8.2019 il DO intimava il licenziamento per giusta causa all' ; CP_1
- con nota del 15.1.2020 la Prefettura di Siracusa revocava la licenza n. 12960 del 28.6.2010 rilasciata in favore del con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 136 T.U.L.P.S. Parte_1 cessavano anche le funzioni di Guardia Giurata in capo all' . CP_1
Sulla base di tali premesse deduceva, quindi, che il comportamento dell' aveva cagionato CP_1 al DO un danno “immediato”, consistente nella revoca della licenza prefettizia, nonché ulteriori conseguenze pregiudizievoli, stante le possibili sanzioni di natura amministrativa e di rilievo penale che sarebbero derivate dalla mancata osservanza di disposizioni di legge in materia di
Pubblica Sicurezza.
Aggiungeva, poi, che in conseguenza dell'inadempimento dell' , il aveva CP_1 Parte_1 dovuto fare ricorso ad una Ditta di Vigilanza per l'espletamento delle attività di vigilanza dei propri beni sostenendo, però, dei costi per detto servizio più che raddoppiati rispetto all'ammontare dello stipendio corrisposto all' . CP_1
In considerazione di ciò, chiedeva, in via riconvenzionale (domanda sub A), la condanna dell'opposto a risarcire il danno subito dal , quantificato nella differenza tra i maggiori Parte_1
costi sostenuti dal per il servizio di vigilanza dal mese di settembre del 2019 al mese di Parte_1 agosto 2020, pari ad € 18.000,00, oltre interessi maturati e maturandi.
4 Sotto diverso profilo, evidenziava di essere venuto a conoscenza che nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, l'opposto aveva espletato servizi di vigilanza, anche notturni ( e quindi durante l'orario di lavoro alle dipendenze del DO), per conto di altri datori di lavoro (tra cui la citata KGB Security) e che “probabilmente” in occasione dell'assenza del vigilante, nella notte tra il 4 e il 5 maggio del 2018, nei consueti orari di lavoro dell'opposto, erano stati perpetrati dei furti all'interno del complesso condominiale;
in particolare, 18 villette avevano subito danneggiamenti agli infissi e furti di svariati beni mobili anche di valore.
Aggiungeva, poi, che nel periodo 14.04.2019 – 08.06.2019, l'opposto non era stato in grado di dimostrare di avere effettuato il proprio servizio regolarmente, avendo abbandonato il badge di servizio.
In considerazione di tali comportamenti, il DO chiedeva, in via riconvenzionale (sub B) di
“- Condannare , anche a titolo risarcitorio, a restituire in favore del RT [...]
, in persona dell'amministratore p.t. integralmente, ovvero, in parte Parte_1
l'ammontare dello stipendio mensile corrisposto e versato allo stesso, a far data quanto meno dal mese di giugno 2017 (data di assunzione dello stesso presso l' Controparte_4
[...
, ovvero a decorrere da quell'altra diversa data-periodo, precedente o successivo, che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria, in ogni caso con relativa condanna da infliggere nell'ammontare non inferiore ad E 20.000,00, oltre interessi maturato e maturandi a saldo, fatto salvo quell'altro diverso importo, maggior e/o minore, che risulterà dovuto, ovvero reputato equo
e/o conforme a giustizia dall'on. Tribunale adito.
In subordine, con relativa riduzione della retribuzione e correlato obbligo di restituzione in favore del , odierno opponente, da parametrare e liquidare in proporzione dell'attività Parte_1
lavorativa che risulterà effettivamente prestata regolarmente in favore esclusivo del
[...]
; salvo ogni altro diritto, facoltà ed azione, ivi di danno, nella più ampia Parte_1 generale forma”.
Chiedeva, infine, sempre in via riconvenzionale (sub C), la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 cpc, stante la palese temerarietà e l'abusivo ricorso all'azione monitoria e (sub D), in caso di rigetto dell'opposizione, di compensare le somme dovute all' con il credito CP_1
risarcitorio vantato dal ricorrente, come accertato nel giudizio.
Con memoria depositata in data 22.03.2021, si costituiva che, in via preliminare, RT
eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di ius postulandi del opponente, in Parte_1 assenza di una delibera assembleare di conferimento di mandato alle liti all'amministratore, sia in
5 relazione all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia in relazione alle domande riconvenzionali ivi spiegate.
Sempre in via preliminare eccepiva, altresì, l'inammissibilità delle domande risarcitorie formulate dall'opponente in via riconvenzionale, non sussistendo un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, come richiesto dall'art. 36 c.p.c., e comportando la domanda riconvenzionale la risoluzione di questioni complesse con conseguente dilatazione dei tempi processuali in contrasto con il principio di economia processuale.
Nel merito, chiedeva la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del procedimento, il opponente, riconoscendo la debenza delle somme Parte_1 ingiunte e di quelle ulteriori indicate in busta paga, aveva provveduto a versare all'opposto la complessiva somma di € 14.142,32 per le causali di cui al ricorso monitorio, oltre al pagamento delle spese legali.
Quanto all'allegata violazione del dovere di buona fede, posta a fondamento della domanda riconvenzionale, l'opposto, premettendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del dal 2.08.1995 al 1997 come portiere notturno, dal 1997 al 2017 con le mansioni di Parte_1
guardia particolare giurata e dal 2017 fino al licenziamento, come custode notturno nella fascia oraria dalle 22.00 alle 06.00, deduceva di essersi accorto nel 2017 che l'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro non era corrispondente a quello delle mansioni effettivamente espletate e che, in considerazione della minore retribuzione percepita rispetto a quella dovuta, era stato “costretto” a cercare un'altra occupazione lavorativa.
Contestava, quindi, la domanda risarcitoria deducendo che il ricorrente non aveva fornito la prova, come era suo onere, né del danno subito, né della sua riconducibilità al fatto del debitore. In particolare, evidenziava che non risultava documentato il maggior costo sostenuto dal Parte_1
per il servizio di vigilanza e che, in ogni caso, la scelta di ricorrere ad una ditta per il servizio di vigilanza era una delle alternative a disposizione del . Parte_1
Aggiungeva, poi, che il non aveva provato che il servizio prestato dalla ditta di Parte_1 vigilanza fosse il medesimo prestato in precedenza dall' emergendo, al contrario, che le CP_1 mansioni svolte dall'opposto dal mese di giugno 2017 (data in cui ha volturato la propria licenza per la KGB) erano unicamente di “addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di stili e immobili”.
Evidenziava, inoltre, che lo stesso provvedimento della Prefettura individuava nella condotta del la ragione della revoca della licenza prefettizia prevedendo che “preso atto della Parte_1
intervenuta cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del DO ...del Sig. CP_1
6 , guardia particolare giurata e tenuto conto che non risultano ulteriori dipendenti in CP_1
servizio presso codesto DO si comunica che essendo venuti a mancare gli elementi posti a fondamento del rilascio della licenza n. 12960 del 28.06.2010...la medesima è revocata”; aggiungendo, inoltre, che all'amministratore del DO era stata prospettata dall'Istituto di
Vigilanza KGB la possibilità di “affiancare” il sig. alle due licenze, ma che CP_1
l'amministratore aveva rifiutato tale proposta.
Quanto all'ulteriore richiesta di restituzione dello stipendio per aver abbandonato il posto di lavoro in quanto impegnato in altri servizi di vigilanza, l'opposto eccepiva la mancanza di prova evidenziando, in ogni caso, di aver svolto diligentemente la prestazione lavorativa dal giugno 2017 fino al licenziamento. Per le superiori ragioni, chiedeva la condanna del DO opponente alle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa l'evidente temerarietà e strumentalità dell'opposizione proposta.
All'udienza del 1.4.2021 parte opponente produceva ordinanza del 23.12.2020 resa dal Tribunale di
Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro nel giudizio di impugnativa di licenziamento promosso da (iscritto al n. 1951/2020), che riteneva legittimo il licenziamento irrogato dal RT
, riconoscendo la fondatezza delle eccezioni mosse dal datore di lavoro. Controparte_5
Con note del 1.3.2023 il DO dichiarava di rinunciare alle “ulteriori domande riconvenzionali formulate in atti ai punti B, C e D dell'opposizione in quanto connesse alle voci di retribuzioni e Tfr del lavoratore definite bonariamente” e con note del 1.3.2023 parte convenuta prendeva atto della suddetta rinuncia.
Istruita la causa in via documentale, assegnato il procedimento allo scrivente magistrato, all'udienza del 5.6.2025 la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
2. Le eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e difetto di ius postulandi in capo all'amministratore, nonché di inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di comunanza del titolo già dedotto in giudizio ex art. 36 c.p.c. sono infondate.
In relazione al primo profilo, sia sufficiente evidenziare che parte ricorrente ha depositato in data
10.9.2021 il Verbale dell'assemblea ordinaria del 10.10.2020 che, per quel che interessa in questa sede, ha deliberato di ratificare “l'operato dell'Amministratore p.t. in carica in regime di prorogatio relativamente al ricorso in opposizione con domande riconvenzionali già proposto nell'interesse del per resistere avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2020 richiesto ad istanza di Parte_1
reso provvisoriamente esecutivo il 10.3.2020 dal Tribunale Civile di Siracusa – RT
7 Sezione Lavoro nell'ambito del procedimento iscritto al n. 286/2020 r.g. … con relativa autorizzazione a proseguire e resistere in detto giudizio di opposizione con domande riconvenzionali già pendente tra le parti e iscritto al n. 1629/2020 del Tribunale Civile di Siracusa
– Sezione Lavoro”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suddetta delibera – produzione documentale da ritenersi ammissibile in quanto resa necessaria dalle difese svolte dal resistente - odierno opposto – nella memoria di costituzione (ed effettuata con il primo atto difensivo utile, tenuto conto del fatto che con provvedimento del 6.5.2021 è stato disposto un rinvio dell'udienza “al fine di consentire la costituzione della parte opponente con un nuovo difensore” ) – nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla sanatoria, con effetti ex tunc , dell'operato dell'Amministratore da parte dell'assemblea.
Quanto all'inammissibilità della domanda riconvenzionale, giova evidenziare che la stessa dipende dal medesimo titolo già posto a base della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio. La domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro trova, al pari della domanda di corresponsione del TFR maturato dal lavoratore, il proprio fondamento nel contratto di lavoro e rientra nella competenza per materia del giudice adito. A ciò si aggiunga che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a base della pretesa creditoria azionata con il monitorio, a condizione che la domanda riconvenzionale non determini uno spostamento di competenza e purché sia sempre ravvisabile un collegamento tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale (Tribunale Ragusa sez. I, 25/03/2024, n.540)
3. Le domande oggetto del giudizio
Osserva il Tribunale di essere chiamato a pronunciarsi sulla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto (prendendo atto della concorde richiesta delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere) e sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente come da ultimo precisata con le note del 27.11.2024 (“- In accoglimento delle sopra dedotte causali e delle corrispondenti domande ed eccezioni riconvenzionali formulate, previa ammissione dei dedotti mezzi istruttori e di ogni altra occorrente attività istruttoria, si avanza e chiede:
A) - Condannare a corrispondere in favore del , in RT Parte_1 persona dell'Amministratore p.t., la differenza dei maggiori costi di vigilanza sostenuti dal
DO dal mese di Settembre del 2019 allo stato (agosto 2020) pari ad Euro 18.000,00= circa oltre interessi maturati e maturandi a saldo, con riserva di richiedere in separato giudizio le ulteriori maggiori somme, anche future, che saranno nelle more sborsate a tal titolo dal
8 DO), stante la rinuncia di parte ricorrente alle ulteriori domande riconvenzionali come formulate ai punti b); c); d) del ricorso introduttivo;
nonché sulla condanna alle spese.
4. Il pagamento del TFR
Le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento del TFR, come richiesto con il ricorso monitorio , per essere stato all'opposto interamente corrisposto quanto dovuto a tale titolo , non possono che condurre alla consequenziale declaratoria (ferma la necessità di pronunciarsi sulla relativa condanna alle spese , su cui parte opposta ha insistito, in applicazione del principio della soccombenza virtuale).
5. La domanda riconvenzionale: il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di buona fede
Parte ricorrente chiede la condanna di al risarcimento del danno subito in RT conseguenza dell'inadempimento del lavoratore al dovere di fedeltà. Più specificamente, il
DO deduce che la condotta di - che avrebbe taciuto al proprio datore di RT
lavoro lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un altro datore di lavoro, nella specie, un Istituto di Vigilanza – avrebbe causato la revoca, da parte della , della licenza CP_2
prefettizia ex art. 133 T.U.L.P.S. e avrebbe, conseguentemente, costretto il DO medesimo a rivolgersi ad una ditta di vigilanza privata per la custodia dei propri beni, così affrontando costi notevolmente maggiori di quelli sostenuti in precedenza per remunerare l'attività svolta dall' . CP_1
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Pur dovendosi ritenere provato (e, invero, neppure specificamente contestato) l'inadempimento del lavoratore all'obbligo di fedeltà sullo stesso gravante in forza del contratto di lavoro con il
DO (in tal senso depone anche l'accertamento compiuto nel giudizio intercorso tra le odierne parti in causa e definito con l'ordinanza del 23.12.2020 (r.g. n. 1051/2020) che ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dal DO al dipendente ), non possono RT
ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per affermare la responsabilità ex art. 1218 c.c..
In linea di principio, è opportuno rammentare che colui che alleghi l'inadempimento della controparte invocando una responsabilità di natura contrattuale, è tenuto secondo il principio generale di cui all'art. 1218 c.c. a provare il titolo su cui si fonda la pretesa (causa petendi), ad allegare l'altrui inadempimento e a dimostrare il danno subito;
spetta, invece, al presunto debitore fornire la prova della non imputabilità a se del preteso danno.
9 Nel caso di specie, ad avviso del decidente, difetta la prova, di cui parte opponente- ricorrente in via riconvenzionale era onerata, del danno e della sua derivazione causale dalla condotta
(inadempiente) del lavoratore.
Il DO, infatti, dopo aver allegato la violazione dei doveri di fedeltà e dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'opposto, identifica il danno subito nella revoca della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. in capo al stesso e nella conseguente stipulazione di un contratto Parte_1
di vigilanza con altra ditta privata, con maggiori costi, che chiede di porre a carico dell'opposto.
I danni di cui parte ricorrente chiede la riparazione in questa sede non soddisfano, però, i requisiti di risarcibilità tracciati dall'art. 1223 c.c., a tenore del quale, com'è noto, il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
In primo luogo, la revoca della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. è disposta all'esito di un procedimento amministrativo avviato dalla Prefettura, chiamata a svolgere le opportune valutazioni
– discrezionali - in ordine alla sussistenza delle ragioni di sicurezza pubblica o ordine pubblico (in tal senso depone l'art. 136 T.U.L.P.S. ai sensi del quale “l'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico”). Ne deriva che la revoca della licenza, essendo rimessa all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, non può certo ritenersi “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento del lavoratore.
A maggior ragione non possono ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento i costi sostenuti dal per far fronte alla revoca della licenza prefettizia. Parte_1
Tanto basta ad avviso del decidente per rigettare la domanda.
6. Le spese di lite
Ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, tenuto conto della condotta della ricorrente che ha rinunciato alle domande riconvenzionali sopra meglio indicate e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1629/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento del TFR maturato da come azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto RT
ingiuntivo opposto;
10 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
;
[...]
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Siracusa, 05/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2020 / 1629 tra
Parte_1
RICORRENTE e
RT
CONVENUTO/I
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 10:25, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. GIUSEPPE PLATANIA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. TITO ASSENNATO Per l'avv. GUGLIOTTA LIVIA LUCIA , oggi sostituito dall'avv. ELISA RT MICCICHE'
L'avv. ASSENNATO chiede che la causa venga posta in decisione riportandosi agli atti di causa e ai verbali di udienza.
L'avv. MICCICHE' si riporta alle richieste svolte nel verbale d'udienza del 28.11.2024.
Evidenziano che il procedimento di impugnativa del licenziamento è stato definito con il provvedimento prodotto in atti e che attualmente è pendente dinnanzi al dott. r.g. 1765/2022 Pt_2 procedimento per il riconoscimento delle differenze retributive e mansioni superiori.
Chiedono che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1629 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.6.2025, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1629/2020 tra
( ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 46, presso lo studio dell'avv.
PLATANIA Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Opponente - contro
( ), nato a [...] il [...], elettivamente RT C.F._1 domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 45, presso lo studio dell'avv. GUGLIOTTA Livia
Lucia, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Opposto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 10.08.2020, il (di Parte_1 seguito “ ” ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2020, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, reso in data 10.03.2020 dal Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di
[...]
[..
[...] [...]
, della somma di € 13.179,01, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del Pt_3 procedimento, a titolo di TFR maturato dal lavoratore per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze del DO, dalla data dell'assunzione fino al licenziamento, avvenuto in data
28.08.2019.
A fondamento dell'opposizione eccepiva in primo luogo l'errata quantificazione della somma dovuta dall'opponente, avendo il già versato all'opposto la somma di € 2.000,00 a Parte_1 titolo di acconto sul TFR dovuto con bonifico dell'11.09.2019 e, quindi, prima della proposizione del ricorso monitorio. Deduceva, altresì, che l'azione intrapresa dall' era da considerarsi CP_1 abusiva in quanto, da un lato, il DO aveva accantonato il TFR spettante all' su CP_1 apposito libretto di deposito e invitato l'opposto a recarsi presso l'ufficio dell'Amministratore del condominio per definire ogni pendenza all'esito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, avendo l'opposto non solo azionato la pretesa in via monitoria senza riscuotere le somme accantonate, ma anche frazionato il credito dallo stesso vantato, limitando la domanda alle somme maturate sino all'annualità 2018 e riservandosi di agire in separato giudizio per il riconoscimento della quota di TFR maturata nell'anno 2019.
Eccepiva, poi, l'inesigibilità delle somme dovute a titolo di TFR in considerazione della pendenza innanzi a questo Tribunale del giudizio di impugnazione del licenziamento intimato all' , CP_1 nel cui ambito l'opposto aveva proposto domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di impugnativa del licenziamento e, nel merito, di revocare, annullare o comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo.
L'opponente, poi, domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni cagionati al DO per aver violato con diverse condotte, come di seguito esposte,
l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c..
In primo luogo, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per l'effetto della revoca, ad opera della
, della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. in conseguenza dell'illegittimo comportamento CP_2 tenuto dall' . CP_1
A fondamento di tale domanda esponeva che:
- il DO opponente, sin dal 1997, era titolare di licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. che lo autorizzava a svolgere attività di vigilanza dei beni di proprietà del complesso condominiale mediante l'impiego di un soggetto già appositamente assunto e individuato nella persona di
3 al quale, per l'effetto, veniva attribuita la qualifica e le funzioni di Guardia RT
Particolare giurata e concesso il relativo porto d'armi;
- con istanza del 26.11.2018 il DO, in osservanza delle leggi in materia di Pubblica
Sicurezza, richiedeva il rinnovo della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. per poter continuare ad avvalersi del lavoratore con le funzioni di guardia particolare giurata per il RT
servizio di vigilanza di beni di proprietà del medesimo condominio;
- la Prefettura di Siracusa con pec del 4.03.2019, rigettava la suddetta istanza, evidenziando la sussistenza di motivi ostativi al rinnovo della licenza e, in particolare, che “è stato accertato che la guardia particolare giurata , incaricata a svolgere il servizio di vigilanza RT all'interno del , presta servizio alle dipendenze dell'istituto di vigilanza KGB Parte_1
Security srl, di a far data dal 23.06.2017”; CP_3
- all'esito di tale comunicazione, il DO avviava a carico del lavoratore il procedimento disciplinare chiedendo all' di fornire le dovute giustificazioni;
CP_1
- in mancanza di valide giustificazioni, non essendo state rimosse dal lavoratore le cause ostative al rinnovo della licenza per come rappresentate dalla Prefettura e i motivi di incompatibilità, con comunicazione del 26.8.2019 il DO intimava il licenziamento per giusta causa all' ; CP_1
- con nota del 15.1.2020 la Prefettura di Siracusa revocava la licenza n. 12960 del 28.6.2010 rilasciata in favore del con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 136 T.U.L.P.S. Parte_1 cessavano anche le funzioni di Guardia Giurata in capo all' . CP_1
Sulla base di tali premesse deduceva, quindi, che il comportamento dell' aveva cagionato CP_1 al DO un danno “immediato”, consistente nella revoca della licenza prefettizia, nonché ulteriori conseguenze pregiudizievoli, stante le possibili sanzioni di natura amministrativa e di rilievo penale che sarebbero derivate dalla mancata osservanza di disposizioni di legge in materia di
Pubblica Sicurezza.
Aggiungeva, poi, che in conseguenza dell'inadempimento dell' , il aveva CP_1 Parte_1 dovuto fare ricorso ad una Ditta di Vigilanza per l'espletamento delle attività di vigilanza dei propri beni sostenendo, però, dei costi per detto servizio più che raddoppiati rispetto all'ammontare dello stipendio corrisposto all' . CP_1
In considerazione di ciò, chiedeva, in via riconvenzionale (domanda sub A), la condanna dell'opposto a risarcire il danno subito dal , quantificato nella differenza tra i maggiori Parte_1
costi sostenuti dal per il servizio di vigilanza dal mese di settembre del 2019 al mese di Parte_1 agosto 2020, pari ad € 18.000,00, oltre interessi maturati e maturandi.
4 Sotto diverso profilo, evidenziava di essere venuto a conoscenza che nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, l'opposto aveva espletato servizi di vigilanza, anche notturni ( e quindi durante l'orario di lavoro alle dipendenze del DO), per conto di altri datori di lavoro (tra cui la citata KGB Security) e che “probabilmente” in occasione dell'assenza del vigilante, nella notte tra il 4 e il 5 maggio del 2018, nei consueti orari di lavoro dell'opposto, erano stati perpetrati dei furti all'interno del complesso condominiale;
in particolare, 18 villette avevano subito danneggiamenti agli infissi e furti di svariati beni mobili anche di valore.
Aggiungeva, poi, che nel periodo 14.04.2019 – 08.06.2019, l'opposto non era stato in grado di dimostrare di avere effettuato il proprio servizio regolarmente, avendo abbandonato il badge di servizio.
In considerazione di tali comportamenti, il DO chiedeva, in via riconvenzionale (sub B) di
“- Condannare , anche a titolo risarcitorio, a restituire in favore del RT [...]
, in persona dell'amministratore p.t. integralmente, ovvero, in parte Parte_1
l'ammontare dello stipendio mensile corrisposto e versato allo stesso, a far data quanto meno dal mese di giugno 2017 (data di assunzione dello stesso presso l' Controparte_4
[...
, ovvero a decorrere da quell'altra diversa data-periodo, precedente o successivo, che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria, in ogni caso con relativa condanna da infliggere nell'ammontare non inferiore ad E 20.000,00, oltre interessi maturato e maturandi a saldo, fatto salvo quell'altro diverso importo, maggior e/o minore, che risulterà dovuto, ovvero reputato equo
e/o conforme a giustizia dall'on. Tribunale adito.
In subordine, con relativa riduzione della retribuzione e correlato obbligo di restituzione in favore del , odierno opponente, da parametrare e liquidare in proporzione dell'attività Parte_1
lavorativa che risulterà effettivamente prestata regolarmente in favore esclusivo del
[...]
; salvo ogni altro diritto, facoltà ed azione, ivi di danno, nella più ampia Parte_1 generale forma”.
Chiedeva, infine, sempre in via riconvenzionale (sub C), la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 cpc, stante la palese temerarietà e l'abusivo ricorso all'azione monitoria e (sub D), in caso di rigetto dell'opposizione, di compensare le somme dovute all' con il credito CP_1
risarcitorio vantato dal ricorrente, come accertato nel giudizio.
Con memoria depositata in data 22.03.2021, si costituiva che, in via preliminare, RT
eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di ius postulandi del opponente, in Parte_1 assenza di una delibera assembleare di conferimento di mandato alle liti all'amministratore, sia in
5 relazione all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia in relazione alle domande riconvenzionali ivi spiegate.
Sempre in via preliminare eccepiva, altresì, l'inammissibilità delle domande risarcitorie formulate dall'opponente in via riconvenzionale, non sussistendo un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, come richiesto dall'art. 36 c.p.c., e comportando la domanda riconvenzionale la risoluzione di questioni complesse con conseguente dilatazione dei tempi processuali in contrasto con il principio di economia processuale.
Nel merito, chiedeva la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del procedimento, il opponente, riconoscendo la debenza delle somme Parte_1 ingiunte e di quelle ulteriori indicate in busta paga, aveva provveduto a versare all'opposto la complessiva somma di € 14.142,32 per le causali di cui al ricorso monitorio, oltre al pagamento delle spese legali.
Quanto all'allegata violazione del dovere di buona fede, posta a fondamento della domanda riconvenzionale, l'opposto, premettendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del dal 2.08.1995 al 1997 come portiere notturno, dal 1997 al 2017 con le mansioni di Parte_1
guardia particolare giurata e dal 2017 fino al licenziamento, come custode notturno nella fascia oraria dalle 22.00 alle 06.00, deduceva di essersi accorto nel 2017 che l'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro non era corrispondente a quello delle mansioni effettivamente espletate e che, in considerazione della minore retribuzione percepita rispetto a quella dovuta, era stato “costretto” a cercare un'altra occupazione lavorativa.
Contestava, quindi, la domanda risarcitoria deducendo che il ricorrente non aveva fornito la prova, come era suo onere, né del danno subito, né della sua riconducibilità al fatto del debitore. In particolare, evidenziava che non risultava documentato il maggior costo sostenuto dal Parte_1
per il servizio di vigilanza e che, in ogni caso, la scelta di ricorrere ad una ditta per il servizio di vigilanza era una delle alternative a disposizione del . Parte_1
Aggiungeva, poi, che il non aveva provato che il servizio prestato dalla ditta di Parte_1 vigilanza fosse il medesimo prestato in precedenza dall' emergendo, al contrario, che le CP_1 mansioni svolte dall'opposto dal mese di giugno 2017 (data in cui ha volturato la propria licenza per la KGB) erano unicamente di “addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di stili e immobili”.
Evidenziava, inoltre, che lo stesso provvedimento della Prefettura individuava nella condotta del la ragione della revoca della licenza prefettizia prevedendo che “preso atto della Parte_1
intervenuta cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del DO ...del Sig. CP_1
6 , guardia particolare giurata e tenuto conto che non risultano ulteriori dipendenti in CP_1
servizio presso codesto DO si comunica che essendo venuti a mancare gli elementi posti a fondamento del rilascio della licenza n. 12960 del 28.06.2010...la medesima è revocata”; aggiungendo, inoltre, che all'amministratore del DO era stata prospettata dall'Istituto di
Vigilanza KGB la possibilità di “affiancare” il sig. alle due licenze, ma che CP_1
l'amministratore aveva rifiutato tale proposta.
Quanto all'ulteriore richiesta di restituzione dello stipendio per aver abbandonato il posto di lavoro in quanto impegnato in altri servizi di vigilanza, l'opposto eccepiva la mancanza di prova evidenziando, in ogni caso, di aver svolto diligentemente la prestazione lavorativa dal giugno 2017 fino al licenziamento. Per le superiori ragioni, chiedeva la condanna del DO opponente alle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa l'evidente temerarietà e strumentalità dell'opposizione proposta.
All'udienza del 1.4.2021 parte opponente produceva ordinanza del 23.12.2020 resa dal Tribunale di
Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro nel giudizio di impugnativa di licenziamento promosso da (iscritto al n. 1951/2020), che riteneva legittimo il licenziamento irrogato dal RT
, riconoscendo la fondatezza delle eccezioni mosse dal datore di lavoro. Controparte_5
Con note del 1.3.2023 il DO dichiarava di rinunciare alle “ulteriori domande riconvenzionali formulate in atti ai punti B, C e D dell'opposizione in quanto connesse alle voci di retribuzioni e Tfr del lavoratore definite bonariamente” e con note del 1.3.2023 parte convenuta prendeva atto della suddetta rinuncia.
Istruita la causa in via documentale, assegnato il procedimento allo scrivente magistrato, all'udienza del 5.6.2025 la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
2. Le eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e difetto di ius postulandi in capo all'amministratore, nonché di inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di comunanza del titolo già dedotto in giudizio ex art. 36 c.p.c. sono infondate.
In relazione al primo profilo, sia sufficiente evidenziare che parte ricorrente ha depositato in data
10.9.2021 il Verbale dell'assemblea ordinaria del 10.10.2020 che, per quel che interessa in questa sede, ha deliberato di ratificare “l'operato dell'Amministratore p.t. in carica in regime di prorogatio relativamente al ricorso in opposizione con domande riconvenzionali già proposto nell'interesse del per resistere avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2020 richiesto ad istanza di Parte_1
reso provvisoriamente esecutivo il 10.3.2020 dal Tribunale Civile di Siracusa – RT
7 Sezione Lavoro nell'ambito del procedimento iscritto al n. 286/2020 r.g. … con relativa autorizzazione a proseguire e resistere in detto giudizio di opposizione con domande riconvenzionali già pendente tra le parti e iscritto al n. 1629/2020 del Tribunale Civile di Siracusa
– Sezione Lavoro”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suddetta delibera – produzione documentale da ritenersi ammissibile in quanto resa necessaria dalle difese svolte dal resistente - odierno opposto – nella memoria di costituzione (ed effettuata con il primo atto difensivo utile, tenuto conto del fatto che con provvedimento del 6.5.2021 è stato disposto un rinvio dell'udienza “al fine di consentire la costituzione della parte opponente con un nuovo difensore” ) – nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla sanatoria, con effetti ex tunc , dell'operato dell'Amministratore da parte dell'assemblea.
Quanto all'inammissibilità della domanda riconvenzionale, giova evidenziare che la stessa dipende dal medesimo titolo già posto a base della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio. La domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro trova, al pari della domanda di corresponsione del TFR maturato dal lavoratore, il proprio fondamento nel contratto di lavoro e rientra nella competenza per materia del giudice adito. A ciò si aggiunga che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a base della pretesa creditoria azionata con il monitorio, a condizione che la domanda riconvenzionale non determini uno spostamento di competenza e purché sia sempre ravvisabile un collegamento tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale (Tribunale Ragusa sez. I, 25/03/2024, n.540)
3. Le domande oggetto del giudizio
Osserva il Tribunale di essere chiamato a pronunciarsi sulla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto (prendendo atto della concorde richiesta delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere) e sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente come da ultimo precisata con le note del 27.11.2024 (“- In accoglimento delle sopra dedotte causali e delle corrispondenti domande ed eccezioni riconvenzionali formulate, previa ammissione dei dedotti mezzi istruttori e di ogni altra occorrente attività istruttoria, si avanza e chiede:
A) - Condannare a corrispondere in favore del , in RT Parte_1 persona dell'Amministratore p.t., la differenza dei maggiori costi di vigilanza sostenuti dal
DO dal mese di Settembre del 2019 allo stato (agosto 2020) pari ad Euro 18.000,00= circa oltre interessi maturati e maturandi a saldo, con riserva di richiedere in separato giudizio le ulteriori maggiori somme, anche future, che saranno nelle more sborsate a tal titolo dal
8 DO), stante la rinuncia di parte ricorrente alle ulteriori domande riconvenzionali come formulate ai punti b); c); d) del ricorso introduttivo;
nonché sulla condanna alle spese.
4. Il pagamento del TFR
Le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento del TFR, come richiesto con il ricorso monitorio , per essere stato all'opposto interamente corrisposto quanto dovuto a tale titolo , non possono che condurre alla consequenziale declaratoria (ferma la necessità di pronunciarsi sulla relativa condanna alle spese , su cui parte opposta ha insistito, in applicazione del principio della soccombenza virtuale).
5. La domanda riconvenzionale: il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di buona fede
Parte ricorrente chiede la condanna di al risarcimento del danno subito in RT conseguenza dell'inadempimento del lavoratore al dovere di fedeltà. Più specificamente, il
DO deduce che la condotta di - che avrebbe taciuto al proprio datore di RT
lavoro lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un altro datore di lavoro, nella specie, un Istituto di Vigilanza – avrebbe causato la revoca, da parte della , della licenza CP_2
prefettizia ex art. 133 T.U.L.P.S. e avrebbe, conseguentemente, costretto il DO medesimo a rivolgersi ad una ditta di vigilanza privata per la custodia dei propri beni, così affrontando costi notevolmente maggiori di quelli sostenuti in precedenza per remunerare l'attività svolta dall' . CP_1
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Pur dovendosi ritenere provato (e, invero, neppure specificamente contestato) l'inadempimento del lavoratore all'obbligo di fedeltà sullo stesso gravante in forza del contratto di lavoro con il
DO (in tal senso depone anche l'accertamento compiuto nel giudizio intercorso tra le odierne parti in causa e definito con l'ordinanza del 23.12.2020 (r.g. n. 1051/2020) che ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dal DO al dipendente ), non possono RT
ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per affermare la responsabilità ex art. 1218 c.c..
In linea di principio, è opportuno rammentare che colui che alleghi l'inadempimento della controparte invocando una responsabilità di natura contrattuale, è tenuto secondo il principio generale di cui all'art. 1218 c.c. a provare il titolo su cui si fonda la pretesa (causa petendi), ad allegare l'altrui inadempimento e a dimostrare il danno subito;
spetta, invece, al presunto debitore fornire la prova della non imputabilità a se del preteso danno.
9 Nel caso di specie, ad avviso del decidente, difetta la prova, di cui parte opponente- ricorrente in via riconvenzionale era onerata, del danno e della sua derivazione causale dalla condotta
(inadempiente) del lavoratore.
Il DO, infatti, dopo aver allegato la violazione dei doveri di fedeltà e dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'opposto, identifica il danno subito nella revoca della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. in capo al stesso e nella conseguente stipulazione di un contratto Parte_1
di vigilanza con altra ditta privata, con maggiori costi, che chiede di porre a carico dell'opposto.
I danni di cui parte ricorrente chiede la riparazione in questa sede non soddisfano, però, i requisiti di risarcibilità tracciati dall'art. 1223 c.c., a tenore del quale, com'è noto, il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
In primo luogo, la revoca della licenza ex art. 133 T.U.L.P.S. è disposta all'esito di un procedimento amministrativo avviato dalla Prefettura, chiamata a svolgere le opportune valutazioni
– discrezionali - in ordine alla sussistenza delle ragioni di sicurezza pubblica o ordine pubblico (in tal senso depone l'art. 136 T.U.L.P.S. ai sensi del quale “l'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico”). Ne deriva che la revoca della licenza, essendo rimessa all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, non può certo ritenersi “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento del lavoratore.
A maggior ragione non possono ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento i costi sostenuti dal per far fronte alla revoca della licenza prefettizia. Parte_1
Tanto basta ad avviso del decidente per rigettare la domanda.
6. Le spese di lite
Ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, tenuto conto della condotta della ricorrente che ha rinunciato alle domande riconvenzionali sopra meglio indicate e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1629/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento del TFR maturato da come azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto RT
ingiuntivo opposto;
10 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
;
[...]
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Siracusa, 05/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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