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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 921 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra Parte 1 (avv. Marco Facciolla);
reclamante e CP 1 (avv. Concetta Piacente)
reclamata
Oggetto: Reclamo, ex art.1, c. 58, L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale
di Cosenza. Licenziamento collettivo.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. La Parte_1 propone reclamo, ai sensi dell'art. 1, co.58, L.92/2012,
avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna reclamata contro l'ordinanza resa nella fase sommaria del giudizio, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento alla medesima intimato e, risolto il rapporto di lavoro, ha condannato l'odierna reclamante al pagamento di un'indennità risarcitoria di ammontare pari a 14
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La reclamante lamenta l'erroneità della sentenza, in quanto interamente fondata sulle dichiarazioni rese dal preteso rappresentante sindacale della cui testimonianza ribadisce l'inammissibilità oltre EStimone 1
che inattendibilità per le plurime contraddizioni in cui lo stesso sarebbe incorso.
Rileva, inoltre, che in alcun modo lo stesso potesse essere considerato ancora rivestente la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la decadenza cui era incorso, a norma dell'art.7 dello Statuto dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
Per le suesposte ragioni, dovendosi dunque rilevare l'erroneità del giudizio di illegittimità dell'atto espulsivo collettivo, fondato su di una pretesa ed inesistente violazione dell'obbligo di cui all'art.4, co.2, L.223/1991.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla lavoratrice e conferma dell'ordinanza resa in fase sommaria.
2. Si è costituita con memoria la signora CP 1 chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
3. All'odierna udienza il collegio, sentiti i difensori comparsi, ha riservato la decisione della causa.
4. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
5. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione avanzata dalla reclamante e a cui la reclamata si è opposta, perché la causa è pronta per essere decisa ed evidenti ragioni di speditezza processuale - coerenti con l'oggetto della controversia ne sconsigliano il differimento per consentire la
-
trattazione congiunta con impugnazioni avverso sentenze di analogo tenore.
Nel merito, devono essere richiamati i motivi già espressi dall'Ufficio 6.
nelle sentenze nn.1407/2024 e 120/2025, concernenti analoghe impugnative di licenziamento rese nell'ambito della medesima procedura di licenziamento collettivo e nelle quali si è deciso in ordine all'identico vizio procedurale di cui qui si discute. Sentenze, alla cui motivazione, che di seguito si va ad esporre,
si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.. 7. Il primo motivo di gravame va pertanto disatteso perché: a) la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve essere inviata per iscritto a tutte le r.s.a. operanti in azienda e l'obbligo di inviarla alle associazioni sindacali esterne sorge solo nel caso in cui non sia stata costituita alcuna r.s.a. (cfr. Cass. 24025/2013); b) ove in azienda, come nella specie, operino più r.s.a., la comunicazione deve essere inviata a tutte
(cfr. ibidem, in motivazione); c) è onere dell'azienda che avvia la procedura di licenziamento collettivo identificare, con diligenza, quali siano i destinatari della comunicazione prevista dall'art. 4, c. 2, della l. n. 223/1991; d) nella specie, tale onere non è stato assolto in quanto la reclamante, ben consapevole della carica sindacale che ricopriva in azienda, non gli ha EStimone 1
inviato la dovuta comunicazione perché ha ritenuto che da quella carica fosse decaduto, ancorché tale (supposta) decadenza non fosse stata formalizzata, né
la reclamante ne avesse avuto per iscritto notizia;
e) sennonché, così come l'azienda è tenuta ad inviare quella comunicazione solo alle r.s.a. della cui costituzione è stata formalmente resa edotta (secondo Cass. 639/2005, invero,
deve trattarsi di r.s.a. "formalmente costituite e notificate"), parimenti deve ritenersi che sia esentata dall'inviarla solo alle r.s.a. di cui formalmente è
venuta a sapere che tali più non sono;
f) nel caso di specie, la (ritenuta) perdita della qualifica di r.s.a. da parte del Tes 1 non è mai stata formalizzata, poiché la stessa reclamante ammette di esserne venuta a conoscenza per vie informali, a seguito di contatti telefonici.
Il secondo motivo va disatteso perché, quand'anche si volesse espungere 8.
la testimonianza del ES 1 ritenendola inammissibile o inattendibile, si '
dovrebbe convenire che la decisione della reclamante di non inviargli la comunicazione in parola riposa su un'insufficiente, perché irrituale,
informazione che, per come si dirà, è altresì il frutto dell'errore in cui sarebbe incorso, al pari della società reclamante, anche il medesimo Tes 1 . Tale
errore, relativo alla supposta perdita della carica di r.s.a. da parte di quest'ultimo, non può pregiudicare i diritti dell'intera comunità dei lavoratori nel cui interesse la Pt 2 è chiamata a svolgere funzioni di rappresentanza al di fuori dei termini della rappresentanza volontaria dei soli lavoratori iscritti al sindacato, ma per effetto di disposizioni di legge (artt. 4, 6, 20 e 21 St. lav.) che, per l'appunto, abilitano ciascuna r.s.a. a svolgere attività sindacale nei confronti e a tutela di tutti i lavoratori.
Il terzo motivo di reclamo va disatteso perché l'art. 7 dello statuto della 9.
CP_2, ossia del sindacato nel cui ambito è stata costituita la r.s.a. ricoperta dal contempla quale causa di decadenza dagli incarichi direttivi ed ES 1
esecutivi la candidatura alle elezioni amministrative da parte di chi li ricopre¹.
Per effetto della candidatura si determina, pertanto, la decadenza dagli incarichi interni al sindacato tra i quali, però, non può essere ricompreso l'incarico di r.s.a. perché l'esercizio delle sue prerogative è del tutto svincolato dall'appartenenza di chi lo riveste all'organizzazione sindacale. In questo senso depongono: a) tanto l'indicazione dottrinaria secondo cui la circostanza che ai sensi dell'art. 19 St. lav. la scelta della r.s.a., su iniziativa dei lavoratori,
debba essere operata "nell'ambito" di talune associazioni sindacali è "rispettosa della libertà nei rapporti lavoratori/associazione, prescindendo dalla necessità che, ad,
es., i membri delle r.s.a. siano iscritti al sindacato"2; b) tanto l'indicazione giurisprudenziale secondo cui finanche le dimissioni dal sindacato di appartenenza non comportano decadenza dall'incarico di rappresentanza sindacale (Cass. 3545/2012).
10. A ciò si deve aggiungere, in alternativa alle considerazioni svolte, che le vicende interne all'associazione non riconosciuta sono prive di rilevanza esterna e non possono essere fatte valere dai terzi nei rapporti con l'associazione o con l'associato ove non siano state formalizzate e non abbiano avuto alcuna effettiva ricaduta nei rapporti tra l'associazione e l'associato.
Detto altrimenti: se la causa di incompatibilità determinante decadenza non sia stata fatta valere dall'associazione nei confronti dell'associato non può
certo essere opposta dal terzo poiché, operando nell'ambito di un rapporto negoziale tra privati e non incidendo su diritti indisponibili, quella decadenza ben può essere rinunziata anche implicitamente dall'associazione medesima,
nel cui esclusivo interesse è prevista.
11. D'altronde, la mancata formalizzazione, da parte del sindacato, della decadenza che la reclamante invece pone a giustificazione della mancanza procedurale che le è stata imputata si comprende constatando:
a) da un canto, che tale decadenza, per espresso disposto statutario,
discende dalla incompatibilità con "cariche elettive dell'organizzazione", alle quali non può certo assimilarsi la carica di r.s.a. che, per come si è già detto, è
svincolata dal sindacato ed è legata, bensì, da un rapporto di rappresentanza con l'intera comunità dei lavoratori dell'unità produttiva;
b) d'altro canto, che la contemplata incompatibilità determina la decadenza
"da ogni incarico esecutivo" promanante dalla medesima associazione, e tale, per le ragioni appena esposte, non può ritenersi l'incarico che alla Pt 2 è affidato non già dall'organizzazione sindacale, ma dalla anzidetta comunità dei lavoratori.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto dalla Parte 1
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 28\7\2024, così
provvede:
Rigetta il reclamo;
1)
Condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite, che 2)
liquida in €.5.000, oltre accessori. Con distrazione;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 28\1\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Così recita l'art. 7 nella parte di interesse: "L'autonomia della CP 2 si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'Organizzazione ai vari livelli: componente delle assemblee elettive dell'Unione Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali;
la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi, di garanzia e di controllo".
2 Cfr. Cass. 1582/2008: "L'art. 19 1. 300/1970 attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva "nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva", dovendosi l'espressione "nell'ambito" interpretare nel senso che queste ultime non possono limitare in alcun modo tale facoltà, restando solo libere di accogliere o non nel proprio seno le predette rappresentanze;
ne discende che ben possono i dirigenti delle r.s.a. non essere iscritti al sindacato e persino appartenere a categorie professionali non rappresentante dal sindacato".