TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 63/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 luglio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 63/2025 R.G. e vertente
TRA
nato in data [...] a [...] ed ivi residente in [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Catania, Via Messina 445 presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Di Costa Giuseppe che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 4605/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore del ricorrente del requisito sanitario per la pensione/ assegno a favore degli civili totali/parziali con decorrenza dalla domanda amministrativa “. CP_ L' si è costituito – a seguito della disposta rinotifica - con memoria depositata tempestivamente in data 31 marzo 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “…-rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. - in via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca”.
In esito all'udienza dell'11 luglio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della sola parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 2 gennaio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 5 dicembre 2024 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 6 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale;
Ipoacusia bilaterale per otite cronica bilaterale, in soggetto già sottoposto a timpanoplastica Au destro;
Nevrosi ansioso depressiva”, ritenendolo invalido nella misura del 67%.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da “Esiti di poliomielite: ipotonotrofia gamba destra da compromissione SPE e SPI.
Spondilodiscoartrosi a moderata incidenza funzionale in obesità di I grado. Ipoacusia bilaterale mista in soggetto già sottoposto a timpanoplastica Au destro (2019). Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, in trattamento con psicofarmaci. OSAS di grado lieve”.
pagina 2 di 4 Al riguardo, ha rilevato “Ebbene, nel caso in esame si configura la situazione appresso rappresentata: - la documentata condizione a carico della colonna vertebrale, di moderata entità, in concomitanza con il sovrappeso corporeo può essere - globalmente e in via analogica - ascritta al codice 7010 del cit. DM del '92, corrispondente ad “anchilosi rachide lombare” con fascia percentuale 31-40%, con il valore intermedio del 35% per
l'obiettività e le attestazioni radiografiche e RMN acquisite;
- il deficit uditivo permanente, non ben corretto dall'attuale protesizzazione, può essere incardinatone con i criteri esposti nella voce tabellare 4005, corrispondente a “perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori
a 275 dB”, con il risultante valore del 38%; - la conclamata sindrome ansioso depressiva di natura reattiva, in trattamento specialistico, può essere ascritta al codice 2207 corrispondente a “nevrosi ansiosa” con percentuale fissa del 15%; - gli esiti dell'infezione poliomielitica, infine, non debitamente contemplati nelle precedenti valutazioni e dovuti al danno del virus polio a carico dei motoneuroni che innervavano l'arto inferiore destro, a parere dello scrivente possono essere in via analogica assegnati al codice 7322, corrispondente a “lesione del n. sciatico-popliteo esterno”, con percentuale fissa del 25%.
La riconosciuta sindrome delle apnee notturne, per l'attuale lieve entità, l'assenza di trattamento e la possibilità di regressione in relazione alla diminuzione del peso corporeo non può essere valutata con percentuale superiore al 10% e, pertanto, non verrà ricompresa nel calcolo percentualistico finale. Applicando quindi, per le percentuali sopra individuate
(35+38+15+25) relative al novero delle patologie da cui è affetto il ricorrente, il cosiddetto
“calcolo riduzionistico” (noto anche come formula a scalare di Balthazard) previsto dallo stesso DM 5/2/92 e che trova indicazione nei casi di infermità plurime coesistenti, si raggiunge un risultato numerico che per il caso in esame può convenientemente essere arrotondato alla percentuale del 75% di riduzione della capacità lavorativa. In definitiva, tenuto conto anche dell'impatto sulla capacità lavorativa semi-specifica del sig. , già Pt_1 artigiano falegname, ritengo sia questa la valutazione più adeguata, dal punto di vista medico-legale, alla situazione clinico-funzionale obiettivata e documentata. Data la natura,
l'entità e la rispettiva insorgenza delle patologie e menomazioni da cui è affetto il periziato, la sussistenza dello stato invalidante suddetto può ritenersi posta in essere già alla data dell'istanza del settembre 2023”.
pagina 3 di 4 Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 2 gennaio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara parte ricorrente invalido civile nella misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3864,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 12 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 luglio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 63/2025 R.G. e vertente
TRA
nato in data [...] a [...] ed ivi residente in [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Catania, Via Messina 445 presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Di Costa Giuseppe che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 4605/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore del ricorrente del requisito sanitario per la pensione/ assegno a favore degli civili totali/parziali con decorrenza dalla domanda amministrativa “. CP_ L' si è costituito – a seguito della disposta rinotifica - con memoria depositata tempestivamente in data 31 marzo 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “…-rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. - in via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca”.
In esito all'udienza dell'11 luglio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della sola parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 2 gennaio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 5 dicembre 2024 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 6 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale;
Ipoacusia bilaterale per otite cronica bilaterale, in soggetto già sottoposto a timpanoplastica Au destro;
Nevrosi ansioso depressiva”, ritenendolo invalido nella misura del 67%.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da “Esiti di poliomielite: ipotonotrofia gamba destra da compromissione SPE e SPI.
Spondilodiscoartrosi a moderata incidenza funzionale in obesità di I grado. Ipoacusia bilaterale mista in soggetto già sottoposto a timpanoplastica Au destro (2019). Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, in trattamento con psicofarmaci. OSAS di grado lieve”.
pagina 2 di 4 Al riguardo, ha rilevato “Ebbene, nel caso in esame si configura la situazione appresso rappresentata: - la documentata condizione a carico della colonna vertebrale, di moderata entità, in concomitanza con il sovrappeso corporeo può essere - globalmente e in via analogica - ascritta al codice 7010 del cit. DM del '92, corrispondente ad “anchilosi rachide lombare” con fascia percentuale 31-40%, con il valore intermedio del 35% per
l'obiettività e le attestazioni radiografiche e RMN acquisite;
- il deficit uditivo permanente, non ben corretto dall'attuale protesizzazione, può essere incardinatone con i criteri esposti nella voce tabellare 4005, corrispondente a “perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori
a 275 dB”, con il risultante valore del 38%; - la conclamata sindrome ansioso depressiva di natura reattiva, in trattamento specialistico, può essere ascritta al codice 2207 corrispondente a “nevrosi ansiosa” con percentuale fissa del 15%; - gli esiti dell'infezione poliomielitica, infine, non debitamente contemplati nelle precedenti valutazioni e dovuti al danno del virus polio a carico dei motoneuroni che innervavano l'arto inferiore destro, a parere dello scrivente possono essere in via analogica assegnati al codice 7322, corrispondente a “lesione del n. sciatico-popliteo esterno”, con percentuale fissa del 25%.
La riconosciuta sindrome delle apnee notturne, per l'attuale lieve entità, l'assenza di trattamento e la possibilità di regressione in relazione alla diminuzione del peso corporeo non può essere valutata con percentuale superiore al 10% e, pertanto, non verrà ricompresa nel calcolo percentualistico finale. Applicando quindi, per le percentuali sopra individuate
(35+38+15+25) relative al novero delle patologie da cui è affetto il ricorrente, il cosiddetto
“calcolo riduzionistico” (noto anche come formula a scalare di Balthazard) previsto dallo stesso DM 5/2/92 e che trova indicazione nei casi di infermità plurime coesistenti, si raggiunge un risultato numerico che per il caso in esame può convenientemente essere arrotondato alla percentuale del 75% di riduzione della capacità lavorativa. In definitiva, tenuto conto anche dell'impatto sulla capacità lavorativa semi-specifica del sig. , già Pt_1 artigiano falegname, ritengo sia questa la valutazione più adeguata, dal punto di vista medico-legale, alla situazione clinico-funzionale obiettivata e documentata. Data la natura,
l'entità e la rispettiva insorgenza delle patologie e menomazioni da cui è affetto il periziato, la sussistenza dello stato invalidante suddetto può ritenersi posta in essere già alla data dell'istanza del settembre 2023”.
pagina 3 di 4 Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 2 gennaio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara parte ricorrente invalido civile nella misura del 75% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3864,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 12 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4