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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 06/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 829/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. RECCIA ACHILLE e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata in SAN CIPRIANO D'AVERSA VIA TOGLIATTI N 1
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, elettivamente domiciliata in
NAPOLI VIA DIAZ 11
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 03/04/2024, impugnava la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, n.5170/2023 dell'11/12/2023 con la quale, pur essendo stato accolto il ricorso, venivano compensate le spese di lite. Tale capo della pronunzia veniva ritenuto ingiusto ed in contrasto con l'art. 92 cpc e, pertanto, se ne chiedeva la riforma.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si opponeva al gravame, stante la corretta CP_1
applicazione dei principi sulla compensazione delle spese di lite e chiedeva la conferma della sentenza.
1 Disposta la trattazione cartolare della causa, parte appellante non depositava le note di trattazione scritta, nonostante avesse ricevuto rituale comunicazione.
Disposto un rinvio ex art. 348 cpc., ritualmente comunicato, parimenti l'appellante risultava
Cont assente alla trattazione cartolare ed altrettanto faceva l'appellato .
La Corte, quindi, decideva la causa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, II co c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale.
La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro
"l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Per quanto detto, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Il disinteresse di entrambe le parti al giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002,
2 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli, il 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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