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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4424/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Bonanno presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Bonanno presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 27 luglio 2003 in SEPINO (CB)
(anno 2003, atto n. 3, parte II, serie A), in separazione dei beni;
pagina 1 di 5 con le figlie maggiorenni, studentesse non economicamente indipendenti:
nata il [...] e nata il [...] Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_ 2) Le figlie e , entrambe maggiorenni e studentesse, non ancora indipendenti Per_1
economicamente, continueranno ad abitare prevalentemente con la madre nella casa familiare;
3) La casa familiare sita a Milano Via Morosini 27 (piano 1), di proprietà esclusiva della GN
, resta definitivamente assegnata alla stessa, comprensiva di arredi e corredi, ad Parte_1
eccezione di quanto concordato tra le parti;
Il marito si è già trasferito in altro appartamento condotto in locazione, portando con sé i propri effetti personali e procederà al cambio di residenza anagrafica entro il 31 maggio 2025;
Le parti si danno atto di aver già provveduto a dividere di comune accordo mobili e regali in comune tra loro;
4) Il signor verserà alla GN , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento delle figlie e la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ognuna), somma che sarà Per_1
versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Aprile 2025, e sarà
Parte annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita con prima rivalutazione Aprile 2026.
5) Entrambi i genitori sosterranno al 50% le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 2 di 5 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con il Pt_2 Parte_1
Per_ puntuale adempimento di quanto sopra previsto per il mantenimento delle figlie e Per_1 dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c. dando atto di essere a conoscenza dei rispettivi redditi e, soprattutto, di non avanzare domande accessorie.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole maggiorenne, ma non economicamente indipendente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni di mantenimento della prole maggiorenne e i rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in SEPINO (CB) il 27 luglio 2003;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Dà atto che le spese di procedura sono integralmente a carico del signor;
Pt_2
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sepino (CB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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