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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott. ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott. ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 10/12/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1826/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BOIANELLI Parte_1
RAFFAELE
Appellante contro
, Controparte_1
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 551 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc ha dedotto, per come anche Parte_1 sintetizzato dal primo giudice, di avere diritto, quale assistente tecnico di ruolo passato alla qualifica superiore di direttore dei servizi generali ed amministrativi, al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il servizio pre-ruolo e nel ruolo inferiore.
In particolare ha allegato che dal 01/09/1992, quale vincitore di concorso per soli titoli, era stato inquadrato nel profilo professionale dei collaboratori tecnici
(assistenti tecnici); che a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale in data 01/09/2010 aveva ottenuto il passaggio di ruolo nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area D, profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 ed economica dal 12.11.2010; che dal
01/09/1992 (data di immissione in ruolo quale assistente tecnico) al
31/08/2010 (data di passaggio nel ruolo e profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi) aveva maturato nel ruolo di assistente tecnico un'anzianità di 21 anni, 8 mesi e 8 giorni (di cui 3 anni, 8 mesi e 8 giorni di servizio pre-ruolo e 18 anni nel ruolo di assistente tecnico); che in data
24/09/2014 il Dirigente dell'Istituto Superiore EUROPA “Virginia Woolf” di
Roma aveva emesso il decreto prot. n. 356 di ricostruzione della carriera dal quale era emerso che non erano stati considerati tutti i periodi di servizio effettivamente prestato, bensì erroneamente riconosciuta una minore anzianità di 16 anni, 2 mesi e 8 giorni.
A fondamento della domanda ha invocato l'applicazione dell'art. 4 comma 13, del DPR 399/88, quale norma più favorevole rispetto all'istituto della c.d. temporizzazione (meccanismo consistente nella trasformazione del valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in anzianità nel ruolo acquisito), invece applicato dall'amministrazione scolastica.
Sulla scorta di tali premesse ha chiesto ordinarsi al di Controparte_1 porre in essere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei pregressi ruoli, nonchè condannarsi
2 l'amministrazione al pagamento di € 25.356,81 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio.
2. Il Tribunale ha respinto il ricorso tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 8489 del 2014, che ha ritenuto che “.. il meccanismo del comma 13 è previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A.”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente affidato ad un solo motivo di gravame con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 4, comma
13, del DPR n. 399 del 1988, che esprimerebbe il principio del trattamento più favorevole per l'interessato, richiamando, come già svolto in primo grado, il contenuto della delibera n. 4 del 15.7.2019 della Corte dei Conti, Sezione
Centrale del controllo.
4. Il , benché ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio, è rimasto contumace.
5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
7. L'appellante si limita a reiterare quanto già dedotto in primo grado e disatteso dal Tribunale, invocando l'applicazione dell'art. 4, comma 13, del DPR
n. 399 del 1988, ai sensi del quale “Ai fini dell'inquadramento contrattuale,
3 l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
Ciò in quanto il decreto di ricostruzione della carriera n. 356 del 24.9.2014 del
Dirigente Scolastico dell' a seguito di Parte_2 avvenuto passaggio dal ruolo di assistente tecnico a quello di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi da parte del (ruoli entrambi Pt_1 appartenenti a quelli propri del personale amministrativo tecnico ed ausiliario -
ATA) ha fatto applicazione del meno favorevole criterio della cd. temporizzazione, secondo quanto previsto dal medesimo art. 4, commi 8 e 9, del DPR n. 399 del 1988, meccanismo in base al quale il valore economico del ruolo di appartenenza, maturato per progressione di carriera (rispetto allo stipendio iniziale) viene trasformato in anzianità nel ruolo acquisito (“8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto
a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”).
7.1 Al riguardo il Collegio evidenzia come il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di
4 Cassazione nella pronuncia n. 8489 del 2014, nella quale il giudice di legittimità, richiamando l'orientamento già espresso dalla medesima Corte in altra precedente pronuncia, (sent. n. 25306 del 2007) ha chiarito quanto segue:
“…. Il D.P.R. 2/3/8/1988, n. 399, art. 4 ha, infatti, stabilito che
l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art. 4 prevedono inoltre che
"nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica". È pur vero che il successivo comma 13 prevede che: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica dei personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre- ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
Tuttavia, ha sottolineato questa Corte nella sentenza citata, tale comma si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione: invero, il meccanismo del comma 13 è previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla "ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in
5 sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna,
e dunque valevole anche per il personale A.T.A..
Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale …… In conclusione va ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica. Tant'è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile.
In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali cui il ricorrente fa specifico riferimento e nella quali si richiama quanto disposto dal D.P.R. 399 del 1988, art. 4 (ed ancor prima dal D.P.R. n.
345 del 1983, art. 6), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione.
Alla luce dei principi espressi nella giurisprudenza richiamata ed alla quale si ritiene di dare continuità anche in ragione della necessità di evitare la disparità di trattamento tra lavoratori che hanno sempre svolto servizio nel profilo superiore e quelli che provengono da un profilo inferiore, necessità che discende dal generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".
6 Nello stesso è la pronuncia della Suprema Corte n. 21631 del 2013: “In tema di personale del comparto della scuola al personale inquadrato nella qualifica superiore nel profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato, in applicazione dell'art. 8 del
CCNL 15 marzo 2001, il criterio della cd "temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento; ciò non contrasta con norme imperative in materia, restando peraltro sottratte le clausole contrattuali al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe”
(nello stesso senso Cass. ord. n 22556 del 2013).
7.3.Non può quindi, condividersi l'assunto del signor il quale sostiene Pt_1 che l'istituto della temporizzazione è destinato ad operare nel momento del passaggio di ruolo o ad un ruolo superiore per consentire una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità convenzionale, laddove l'integrale riconoscimento di tutti i servizi svolti opererebbe nel successivo momento della conferma in ruolo, in quanto il meccanismo invocato del comma 13 dell'art. 4 del dpr n. 399 del 1988 è disciplinato ai soli fini dell'inquadramento contrattuale del personale ATA conseguente alla ridefinizione dei profili professionali cui si sarebbe dovuto procedere in sede contrattuale, secondo quanto previsto dal precedente comma 12 del medesimo art. 4; per tutti i casi di “passaggio a qualifica funzionale superiore successivo al 30.6.1988” (quale la fattispecie per cui è causa), il criterio previsto dal legislatore è, invece, quello disciplinato dal comma 8 del medesimo art. 4 (cd. temporizzazione), applicabile a tutto il personale e, quindi, anche al personale ATA.
Ciò, peraltro, in coerenza con la necessità di evitare la disparità di trattamento tra lavoratori che hanno sempre svolto servizio nel profilo superiore e quelli
7 che provengono da un profilo inferiore, necessità che discende – per come affermato dalla Suprema Corte - dal generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento.
8. L'appello conclusivamente, deve essere respinto.
9. Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Nulla per le spese;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 10/12/2024
La Consigliera est.
Maria Vittoria Valente
La Presidente
Donatella Casablanca
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