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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 248/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Stoppa (foro di Arezzo)
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore con la dr. il dr. la dr. CP_2 Controparte_3 [...] la dr. la dr. e la dr. ex art. CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
Oggetto: carta docente.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando di essere, dall'1 settembre 2004, dipendente a tempo indeterminato del , in servizio presso Controparte_1
Convitto Nazionale Annesso all'I.P.AGR.E Ambiente di Corzano (BS), con qualifica di “personale educativo” (cfr. docc. 1, 2 allegati al ricorso e stato matricolare in atti).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione, durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121,
l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale docente (assunto a tempo indeterminato), al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha precisato che le disposizioni attuative della normativa di rango primario -
D.P.C.M. 23 settembre 2015 n. 32313 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 - confermavano il riconoscimento del beneficio in contesa esclusivamente agli insegnanti e non anche al personale educativo di ruolo.
Ha eccepito l'illegittima disparità, in violazione degli artt. 3 e 35 della
Costituzione.
Ha evidenziato, in particolare, che:
• il personale educativo è equiparato a quello docente sotto il profilo dello status giuridico e sotto il profilo economico, ai sensi degli artt. 121 D.P.R.
417/1974, 398 d. lgs. 297/1994 e 25 C.C.N.L. comparto scuola 2016/2018;
• la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente, ai sensi degli artt. 127, 128 C.C.N.L. cit. e 395 d. lgs. 297/1994;
• il personale educativo è soggetto agli stessi oneri formativi e di aggiornamento del personale docente, a norma dell'art. 129 C.C.N.L. cit.
2 Ha chiarito che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, la quale con sentenza n. 32104/2022 ha stabilito che la carta docente spetta al personale docente di ruolo tout-court, compreso il personale educativo.
Ha aggiunto che, successivamente, la Suprema Corte è intervenuta più volte sul tema e ha consolidato il proprio orientamento.
Ha citato, inoltre, molteplici pronunce di merito, conformatesi a questo indirizzo.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
1) INTERPRETARE l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area Docenti di ruolo anche il personale
Educativo di ruolo;
2) INTERPRETARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122
Legge 2015/107 nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo, ovvero DISAPPLICARE il D.P.C.M. del
28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude il profilo personale Educativo nell'area personale docente, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, e per l'effetto:
3) CONDANNARE il , in persona del Controparte_1
in , (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, CP_8 CP_9 P.IVA_1
76/A all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Prof. (C.F. per Parte_1 C.F._1 gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di
Euro 2.500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine, CONDANNARE il , in persona Controparte_1 del in carica, (C.F. ), a corrispondere al Ricorrente una CP_8 P.IVA_1 somma pari ad Euro 2.500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione obbligatoria ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M.
3 n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto ex “Legge Cartabia”), da liquidarsi in favore del difensore antistatario come da nota spese>.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Controparte_1
ha preliminarmente avanzato istanza di riunione al presente
[...] procedimento di altri giudizi (non meglio precisati) diretti al riconoscimento della carta docente chiamati avanti ad altri Giudice del Tribunale di Brescia - Sezione
Lavoro, per ragioni di connessione oggettiva e di economia processuale.
In punto di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Ha, inoltre, confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparte e ha fatto richiamo alle argomentazioni contenute nella relazione ministeriale prot.
27679 del 20 luglio 2022, riportandosi alle stesse.
Ha ripercorso gli interventi normativi susseguitisi in materia, evidenziando che la disciplina introdotta con d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103 del 10 agosto 2023, ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno
2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su “posto vacante e disponibile”, rammentando - anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 dalla legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 - la preclusione del beneficio in parola per i titolari di contratti aventi termine diverso dal 31 agosto.
Ha richiamato, per quanto di interesse nella vicenda de qua, i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, evidenziando altresì come un condiviso orientamento di merito sostenga che la fruizione del beneficio in parola non possa concretizzarsi nell'accredito di una somma liquida, ma esclusivamente della carta docente recante l'importo dovuto, onde conservare il necessario vincolo di destinazione imposto dal legislatore (cfr.
Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, sent. 25 gennaio 2023, n. 38).
Ha aggiunto che è onere del ricorrente provare le spese sostenute per acquisti inerenti alla formazione professionale ex art. 1, comma 121, l. 107/2015; in difetto, la somma erogata a posteriori costituirebbe un esborso non dovuto in quanto snaturato dalla sua ratio ispiratrice.
Ha precisato la natura non retributiva e le finalità formative della carta docente, sottolineando, altresì, che la formazione è disciplinata dalla clausola n. 6
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva
Europea n. 1999/70, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”; di talché, l'esclusione legislativa dei docenti precari non sarebbe ascrivibile ad alcuna ingiustificata disparità di trattamento.
Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso, anche sulla scorta delle indicazioni sul ruolo dell'educatore di cui all'art. 4 del regolamento del Convitto dell'I.I.S.
Dandolo di Corzano (BS).
Ha infine rimarcato, in caso di eventuale riconoscimento del beneficio, che è preclusa alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016; in ogni caso, era vietato il cumulo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36 l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6 l. 30 dicembre 1991, n. 412.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., infine, le parti hanno depositato note finali, in cui hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi, cui si sono riportate.
In particolare, il difensore del ricorrente ha contestato quanto dedotto dal resistente e, inoltre, ha citato ulteriore giurisprudenza a sostegno. CP_1
Invece, l'Amministrazione convenuta ha precisato le sue conclusioni, nei seguenti termini: negarsi l'attribuzione del Bonus della Carta Docente al personale educativo secondo le disposizioni della legge 107/2015 e dei successivi provvedimenti attuativi che limitano l'accesso alla c.d. carta docente alle sole categorie di personale espressamente indicate, nonché secondo le indicazioni sul ruolo dell'educatore contenute nel regolamento del Convitto dell'IIS Dandolo di
Corzano con particolare riferimento all'art. 4>.
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
5 1. Preliminarmente, va rilevata la genericità della richiesta di riunione del presente procedimento con non meglio precisate altre cause pendenti innanzi al
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, sia per ragioni di connessione oggettiva, sia di economia processuale: infatti, non erano nemmeno individuate in modo puntuale.
Pertanto, la mera e ipotetica comunanza di oggetto tra due o più controversie, in difetto di altri elementi di collegamento, non basta a giustificare la riunione, che anzi comporterebbe un inutile ritardo nella definizione, donde il rigetto della relativa domanda.
2. Nel merito, la carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale fino a euro 500,00 all'anno, al netto della modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, sia riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione
(acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, ecc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n.
29961).
3. Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, si osserva che la
Suprema Corte si è espressa con due ulteriori e fondamentali pronunce in materia, che hanno focalizzato l'attenzione sulla figura professionale dell'educatore (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 11 aprile 2024, n. 9895 e Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 31 ottobre 2022, n. 32104).
In entrambe si è statuito che è ascrivibile alla più vasta categoria dei docenti.
Come si legge nella prima decisione citata, n. 9895/2024, nel genus del personale docente può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano
6 funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa
e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»>.
Invero, dalla lettura sistematica delle norme pattizie di cui al C.C.N.L. Comparto
Scuola 2016/2018 - segnatamente gli artt. 25, 127, 128 e 129 - e di rango primario
- artt. 121 del d.P.R. 417/1974, 395 e 398 d. lgs. 297/1994 - si ricava che la figura dell'educatore appartenente al personale di ruolo è pienamente assimilabile al personale docente.
Infatti, l'art. 25 del C.C.N.L. cit. include nell'area professionale del personale docente anche il personale educativo, laddove stabilisce: <1. il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili>.
Il successivo art. 127 aggiunge:
1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive>.
Ancora, l'art. 128 prevede:
1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro
7 partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento>.
Gli artt. 121 del d.P.R. cit. e 398 d. lgs. cit. evidenziano inoltre la netta equiparazione del personale educativo a quello docente sotto il profilo dello status giuridico ed economico.
Non può, dunque, sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non gravi un preciso obbligo formativo, dal momento che - sul punto - interviene l'art. 129 del C.C.N.L. cit., che recita: rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa>.
Da queste premesse si trae che al personale educativo non può essere precluso il beneficio economico per cui è causa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità osserva che
16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove CP_10 si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni>
(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 31 ottobre 2022, n. 32104).
Di conseguenza, a nulla rileva ai fini della vertenza in corso il rilievo dell'Amministrazione resistente incentrato sull'art. 4 del regolamento del
Convitto dell'I.I.S. Dandolo di Corzano (BS), che descrive l'attività del personale educativo, differenziandola da quella dei docenti.
8 Per tali ragioni, ritiene la Decidente di poter operare un'interpretazione estensiva dell'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 (e disposizioni attuative), nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo di ruolo,
e di poter condividere il principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte: in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi> (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 11 aprile
2024, n. 9895).
4. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la
Corte, con la sentenza 29961/2023 cit., ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento sui generis in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge
e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
Irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti attuativi, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il
9 riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria;
ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale parte ricorrente è dipendente con contratto a tempo indeterminato (cfr. contratto allegato al ricorso e stato matricolare allegato alla memoria di costituzione) e, pertanto, correttamente ha esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
Dunque, il deve essere condannato al Controparte_1 riconoscimento dell'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico richiesto, nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale docente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria;
la fase decisionale va esclusa, in quanto le parti si sono limitate a richiamare gli argomenti esaminati e le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, sicché non ha implicato alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori minimi, sia per la semplicità della causa, proposta successivamente alle citate pronunce della Suprema Corte sul tema, sia per la serialità del contenzioso.
Perciò, vanno riconosciuti euro 444,00 per la fase di studio ed euro 213,00 per quella introduttiva, con maggiorazione dei compensi di lite del 30% (pari a euro
197,10) ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per la predisposizione dei collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso del contributo unificato, per euro 49,00.
Con distrazione a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'istanza di riunione;
2) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente
10 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
3) per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentire, per i periodi di cui al punto 2, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a euro 500,00 per ogni annualità, per un totale di euro
2.500,00;
4) condanna il a rimborsare a Controparte_1 parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano (con maggiorazione dei compensi di lite del 30% (pari a euro 197,10) ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014) complessivamente in € 854,10, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso del contributo unificato, per euro 49,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 23 maggio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Stoppa (foro di Arezzo)
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore con la dr. il dr. la dr. CP_2 Controparte_3 [...] la dr. la dr. e la dr. ex art. CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
Oggetto: carta docente.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando di essere, dall'1 settembre 2004, dipendente a tempo indeterminato del , in servizio presso Controparte_1
Convitto Nazionale Annesso all'I.P.AGR.E Ambiente di Corzano (BS), con qualifica di “personale educativo” (cfr. docc. 1, 2 allegati al ricorso e stato matricolare in atti).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione, durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121,
l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale docente (assunto a tempo indeterminato), al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha precisato che le disposizioni attuative della normativa di rango primario -
D.P.C.M. 23 settembre 2015 n. 32313 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 - confermavano il riconoscimento del beneficio in contesa esclusivamente agli insegnanti e non anche al personale educativo di ruolo.
Ha eccepito l'illegittima disparità, in violazione degli artt. 3 e 35 della
Costituzione.
Ha evidenziato, in particolare, che:
• il personale educativo è equiparato a quello docente sotto il profilo dello status giuridico e sotto il profilo economico, ai sensi degli artt. 121 D.P.R.
417/1974, 398 d. lgs. 297/1994 e 25 C.C.N.L. comparto scuola 2016/2018;
• la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente, ai sensi degli artt. 127, 128 C.C.N.L. cit. e 395 d. lgs. 297/1994;
• il personale educativo è soggetto agli stessi oneri formativi e di aggiornamento del personale docente, a norma dell'art. 129 C.C.N.L. cit.
2 Ha chiarito che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, la quale con sentenza n. 32104/2022 ha stabilito che la carta docente spetta al personale docente di ruolo tout-court, compreso il personale educativo.
Ha aggiunto che, successivamente, la Suprema Corte è intervenuta più volte sul tema e ha consolidato il proprio orientamento.
Ha citato, inoltre, molteplici pronunce di merito, conformatesi a questo indirizzo.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
1) INTERPRETARE l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area Docenti di ruolo anche il personale
Educativo di ruolo;
2) INTERPRETARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122
Legge 2015/107 nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo, ovvero DISAPPLICARE il D.P.C.M. del
28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude il profilo personale Educativo nell'area personale docente, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, e per l'effetto:
3) CONDANNARE il , in persona del Controparte_1
in , (C.F. ), corrente in Roma, Viale Trastevere, CP_8 CP_9 P.IVA_1
76/A all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Prof. (C.F. per Parte_1 C.F._1 gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di
Euro 2.500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine, CONDANNARE il , in persona Controparte_1 del in carica, (C.F. ), a corrispondere al Ricorrente una CP_8 P.IVA_1 somma pari ad Euro 2.500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione obbligatoria ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M.
3 n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto ex “Legge Cartabia”), da liquidarsi in favore del difensore antistatario come da nota spese>.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Controparte_1
ha preliminarmente avanzato istanza di riunione al presente
[...] procedimento di altri giudizi (non meglio precisati) diretti al riconoscimento della carta docente chiamati avanti ad altri Giudice del Tribunale di Brescia - Sezione
Lavoro, per ragioni di connessione oggettiva e di economia processuale.
In punto di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Ha, inoltre, confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparte e ha fatto richiamo alle argomentazioni contenute nella relazione ministeriale prot.
27679 del 20 luglio 2022, riportandosi alle stesse.
Ha ripercorso gli interventi normativi susseguitisi in materia, evidenziando che la disciplina introdotta con d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103 del 10 agosto 2023, ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno
2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su “posto vacante e disponibile”, rammentando - anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 dalla legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 - la preclusione del beneficio in parola per i titolari di contratti aventi termine diverso dal 31 agosto.
Ha richiamato, per quanto di interesse nella vicenda de qua, i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, evidenziando altresì come un condiviso orientamento di merito sostenga che la fruizione del beneficio in parola non possa concretizzarsi nell'accredito di una somma liquida, ma esclusivamente della carta docente recante l'importo dovuto, onde conservare il necessario vincolo di destinazione imposto dal legislatore (cfr.
Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, sent. 25 gennaio 2023, n. 38).
Ha aggiunto che è onere del ricorrente provare le spese sostenute per acquisti inerenti alla formazione professionale ex art. 1, comma 121, l. 107/2015; in difetto, la somma erogata a posteriori costituirebbe un esborso non dovuto in quanto snaturato dalla sua ratio ispiratrice.
Ha precisato la natura non retributiva e le finalità formative della carta docente, sottolineando, altresì, che la formazione è disciplinata dalla clausola n. 6
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva
Europea n. 1999/70, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”; di talché, l'esclusione legislativa dei docenti precari non sarebbe ascrivibile ad alcuna ingiustificata disparità di trattamento.
Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso, anche sulla scorta delle indicazioni sul ruolo dell'educatore di cui all'art. 4 del regolamento del Convitto dell'I.I.S.
Dandolo di Corzano (BS).
Ha infine rimarcato, in caso di eventuale riconoscimento del beneficio, che è preclusa alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016; in ogni caso, era vietato il cumulo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36 l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6 l. 30 dicembre 1991, n. 412.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., infine, le parti hanno depositato note finali, in cui hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi, cui si sono riportate.
In particolare, il difensore del ricorrente ha contestato quanto dedotto dal resistente e, inoltre, ha citato ulteriore giurisprudenza a sostegno. CP_1
Invece, l'Amministrazione convenuta ha precisato le sue conclusioni, nei seguenti termini: negarsi l'attribuzione del Bonus della Carta Docente al personale educativo secondo le disposizioni della legge 107/2015 e dei successivi provvedimenti attuativi che limitano l'accesso alla c.d. carta docente alle sole categorie di personale espressamente indicate, nonché secondo le indicazioni sul ruolo dell'educatore contenute nel regolamento del Convitto dell'IIS Dandolo di
Corzano con particolare riferimento all'art. 4>.
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
5 1. Preliminarmente, va rilevata la genericità della richiesta di riunione del presente procedimento con non meglio precisate altre cause pendenti innanzi al
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, sia per ragioni di connessione oggettiva, sia di economia processuale: infatti, non erano nemmeno individuate in modo puntuale.
Pertanto, la mera e ipotetica comunanza di oggetto tra due o più controversie, in difetto di altri elementi di collegamento, non basta a giustificare la riunione, che anzi comporterebbe un inutile ritardo nella definizione, donde il rigetto della relativa domanda.
2. Nel merito, la carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale fino a euro 500,00 all'anno, al netto della modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, sia riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione
(acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, ecc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n.
29961).
3. Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, si osserva che la
Suprema Corte si è espressa con due ulteriori e fondamentali pronunce in materia, che hanno focalizzato l'attenzione sulla figura professionale dell'educatore (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 11 aprile 2024, n. 9895 e Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 31 ottobre 2022, n. 32104).
In entrambe si è statuito che è ascrivibile alla più vasta categoria dei docenti.
Come si legge nella prima decisione citata, n. 9895/2024, nel genus del personale docente può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano
6 funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa
e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»>.
Invero, dalla lettura sistematica delle norme pattizie di cui al C.C.N.L. Comparto
Scuola 2016/2018 - segnatamente gli artt. 25, 127, 128 e 129 - e di rango primario
- artt. 121 del d.P.R. 417/1974, 395 e 398 d. lgs. 297/1994 - si ricava che la figura dell'educatore appartenente al personale di ruolo è pienamente assimilabile al personale docente.
Infatti, l'art. 25 del C.C.N.L. cit. include nell'area professionale del personale docente anche il personale educativo, laddove stabilisce: <1. il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili>.
Il successivo art. 127 aggiunge:
1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive>.
Ancora, l'art. 128 prevede:
1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro
7 partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento>.
Gli artt. 121 del d.P.R. cit. e 398 d. lgs. cit. evidenziano inoltre la netta equiparazione del personale educativo a quello docente sotto il profilo dello status giuridico ed economico.
Non può, dunque, sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non gravi un preciso obbligo formativo, dal momento che - sul punto - interviene l'art. 129 del C.C.N.L. cit., che recita: rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa>.
Da queste premesse si trae che al personale educativo non può essere precluso il beneficio economico per cui è causa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità osserva che
16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove CP_10 si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni>
(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 31 ottobre 2022, n. 32104).
Di conseguenza, a nulla rileva ai fini della vertenza in corso il rilievo dell'Amministrazione resistente incentrato sull'art. 4 del regolamento del
Convitto dell'I.I.S. Dandolo di Corzano (BS), che descrive l'attività del personale educativo, differenziandola da quella dei docenti.
8 Per tali ragioni, ritiene la Decidente di poter operare un'interpretazione estensiva dell'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 (e disposizioni attuative), nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti anche il personale educativo di ruolo,
e di poter condividere il principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte: in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi> (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 11 aprile
2024, n. 9895).
4. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la
Corte, con la sentenza 29961/2023 cit., ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento sui generis in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge
e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
Irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti attuativi, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il
9 riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria;
ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale parte ricorrente è dipendente con contratto a tempo indeterminato (cfr. contratto allegato al ricorso e stato matricolare allegato alla memoria di costituzione) e, pertanto, correttamente ha esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
Dunque, il deve essere condannato al Controparte_1 riconoscimento dell'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico richiesto, nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale docente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria;
la fase decisionale va esclusa, in quanto le parti si sono limitate a richiamare gli argomenti esaminati e le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, sicché non ha implicato alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori minimi, sia per la semplicità della causa, proposta successivamente alle citate pronunce della Suprema Corte sul tema, sia per la serialità del contenzioso.
Perciò, vanno riconosciuti euro 444,00 per la fase di studio ed euro 213,00 per quella introduttiva, con maggiorazione dei compensi di lite del 30% (pari a euro
197,10) ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per la predisposizione dei collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso del contributo unificato, per euro 49,00.
Con distrazione a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'istanza di riunione;
2) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente
10 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
3) per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentire, per i periodi di cui al punto 2, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a euro 500,00 per ogni annualità, per un totale di euro
2.500,00;
4) condanna il a rimborsare a Controparte_1 parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano (con maggiorazione dei compensi di lite del 30% (pari a euro 197,10) ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014) complessivamente in € 854,10, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso del contributo unificato, per euro 49,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 23 maggio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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