Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2024, proposto da
PP CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Comune di L’Aquila, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l''annullamento,
- dell’atto di “accertamento per acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso” datato 4.2.2020, trasmesso al Sig. PP CI “per conoscenza” soltanto con nota dell’Ufficio Ispettorato Urbanistico del Comune di L’Aquila prot. n. 74484 del 26.7.2023, notificata il 17.6.2024, riferito all’area di proprietà del ricorrente sita in L’Aquila, Via Fiamme Gialle, loc. Piana del Campo, riportata in catasto al fg. 61, part. n. 979, in conseguenza della pretesa mancata ottemperanza all’ordinanza demolitoria n. 45/2011 del 30.12.2011;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi compreso, per quanto occorrer possa, il richiamato verbale di sopralluogo n. 41-3/2018/PE del 6.6.2016 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di L’Aquila di preteso accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, risultata inagibile la sua abitazione a causa del sisma del 6.4.2009, ha realizzato un manufatto residenziale, ai sensi della deliberazione consiliare n. 58/2009 del Comune dell’Aquila.
Infatti, per far fronte all’emergenza abitativa post sisma, il Comune dell’Aquila ha introdotto un regime edilizio straordinario che consentiva la realizzazione nel territorio comunale, previa comunicazione e in deroga ai vincoli paesaggistici e ambientali, di manufatti di limitate dimensioni con destinazione esclusivamente residenziale, da rimuovere dopo la riparazione delle abitazioni rese inagibili dal sisma o da trasformare in opere definitive, ai sensi della normativa e delle procedure che “ l’Amministrazione codificherà in sede di normazione generale delle aree a vincolo decaduto ” (art. 5 comma 2 deliberazione del Consiglio del Comune dell’Aquila n. 58/2009).
Con il ricorso n. 229/2012 R.G., promosso davanti a questo Tribunale, PP CI ha impugnato l’ordinanza n. 45 del 30.12.2011 di demolizione del manufatto motivata dalla inedificabilità dell’area di sedime, compresa in zona a destinazione agricola intensiva, ai sensi dell’art. 63 NTA al vigente P.R.G. e classificata a pericolosità idraulica molto elevata.
Quindi, con ordinanza n. 101 del 10.10.2013, il Comune ha sospeso l’ordinanza n. 9 del 3.10.2013 con la quale aveva disposto lo sgombero e il divieto d’uso di tutti i manufatti (incluso quello del ricorrente) ricadenti in zona “P4” del PSDA.
Il ricorrente ha poi presentato:
- all’Autorità di bacino, l’istanza del 30.3.2016 di riclassificazione, da “P4” a “P3”, del livello di pericolosità del terreno sul quale insiste il manufatto temporaneo;
- al Comune dell’Aquila, l’istanza del 10.10.2016 di accertamento di conformità dell’opera, poi respinta con provvedimento in data 11.1.2018 perché l’opera ricade in area non edificabile a pericolosità idraulica molto elevata.
Il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità è stato poi impugnato con ricorso n. 129/2018, ancora pendente davanti a questo Tribunale.
Con nota prot. n. 37757/2020 del 29.4.2020 il Comune di L’Aquila ha aderito all’istanza del ricorrente di riclassificazione idraulica dell’area e ha trasmesso i relativi allegati tecnici alla Autorità di Bacino ai fini della definizione del procedimento.
In ragione di ciò il ricorrente ha avviato un secondo procedimento di accertamento di conformità del manufatto (istanza n. 57631 del 15.6.2022), che il Comune di L’Aquila, con nota prot. n. 106011 del 2.11.2022, ha poi sospeso, in attesa della definizione del procedimento di riclassificazione del livello di pericolosità idraulica dell’area.
In data 17.6.2024 il Comune di L’Aquila ha notificato al ricorrente la nota prot. n. 74484 del 26.7.2023 di “ accertamento per acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso ”.
L’atto viene impugnato con un unico articolato motivo di “ violazione e/o falsa applicazione art. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001, anche in relazione all’art. 3 e ss. l. n. 241/1990; eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e irragionevolezza contraddittorietà; ingiustizia manifesta; violazione artt. 3 e 97 Cost. ”.
Il Comune dell’Aquila ritualmente intimato non si è costituito.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che l’atto impugnato, pur avendo ad oggetto il mero accertamento del trasferimento ope legis al suo patrimonio dell’opera e del sedime occupato, costituisce titolo per l’immissione in possesso dell’area e per l’esecuzione della demolizione del manufatto, che il Comune, ritenendosi proprietario di entrambi, potrebbe avviare senza alcun preavviso.
Ne consegue che il ricorrente ha interesse che il tribunale accerti se l’efficacia dell’ordine di demolizione - indicata nel provvedimento impugnato quale presupposto del decorso del termine per ottemperarvi ed elemento costitutivo dell’accertamento dell’acquisizione dell’opera al patrimonio civico - fosse in realtà sospesa per effetto dell’ordinanza di cautelare n. 41 del 23.6.2016 che ha sospeso l’ordine di demolizione.
In proposito è decisivo il fatto che, in linea di principio, l’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti lesivi di interessi oppositivi ha la stessa funzione conservativa dell’integrità della posizione soggettiva azionata che la sentenza di accoglimento del ricorso produce, in via definitiva.
Di regola, infatti, se non è diversamente stabilito, la sentenza ha effetti ripristinatori ex tunc .
La stessa efficacia, in ossequio la principio di effettività della tutela, deve allora riconoscersi al provvedimento di sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato.
Venendo al caso concreto, l’ordinanza di sospensione dell’ordine di demolizione del 30.12.2011, ancorché adottata da questo tribunale il 23.6.2016, ha effetto retroattivo alla data dell’adozione dell’atto sospeso.
È evidente allora che il provvedimento impugnato, nel richiamare il verbale del 6.6.2016 che ha rilevato la mancata esecuzione della demolizione, non considera che, per effetto della sospensione cautelare dell’ordine di demolizione, anche il termine di novanta giorni per ottemperarvi era sospeso, né quindi era decorso, e neppure poteva ritenersi che l’ordine non era stato ottemperato.
Pertanto il verbale del 6.6.2016 non va oltre la descrizione di una mera situazione di fatto – la permanenza del manufatto - priva di effetti giuridici.
Rileva inoltre che l’ordinanza di demolizione, anche dopo la sentenza che ne ha respinto il gravame, è rimasta priva di efficacia in ragione dell’avvio di due procedimenti di accertamento di conformità, il secondo ancora non definito, senza che, nell’intervallo fra la definizione del primo procedimento e l’avvio del secondo, il Comune abbia verificato se fossero decorsi i novanta giorni assegnati al ricorrente per ottemperare all’ordine di demolizione.
Il provvedimento impugnato manca quindi del necessario presupposto – accertamento dell’inottemperanza – al quale fa seguito l’acquisizione del manufatto e del sedime al patrimonio del Comune.
Ne consegue che il provvedimento impugnato, sebbene privo di contenuto conformativo, deve essere annullato perché presuppone erroneamente avveratosi il fatto dal quale la legge fa derivare l’effetto lesivo lamentato dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di L’Aquila al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del ricorrente, in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO