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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Tribunale Concorsuale composto dai sig.ri magistrati
Dott. Emmanuele Agostini Presidente rel.
Dott. Alfonso Scibona Giudice
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 9/2025 r.g. P.U.L.G. promosso da
C.F.: ) n.q. di mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ) Parte_2 P.IVA_2
nei confronti di
(C.F.: ), corrente in Rocca di Neto (KR), via Controparte_1 P.IVA_3
Corrado Alvaro
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.; rilevato che la parte debitrice, benché ritualmente convocata, non è comparsa pagina1 di 4 premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da mutuo ipotecario del
5.12.2005 rep. 97990, racc. 20427 a rogito Notar per €821.230,50 Persona_1
(alla data del 29.1.2025); ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.
2. lett. d) C.C.I.;
b) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, tenuto conto dell'entità complessiva del credito azionato dall'istante pari a €821.230,50, della persistenza dell'inadempimento, dell'infruttuosità dell'azione esecutiva tentata dall'istante, del mancato deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci successivi al 2008, dell'ingente esposizione debitoria, per €85.000,00, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione (cfr. informativa dell'ente, aggiornata al 24.2.2025), della circostanza per la quale essa non risulta titolare di beni immobili da poter eventualmente alienare per ripianare le posizioni debitorie maturate;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
C.C.I.; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: Controparte_1
, con domicilio in VIA CORRADO ALVARO, ROCCA DI NETO;
P.IVA_3
nomina il dott. Emmanuele Agostini Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. PATRIZIO NIGRO Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
precisa
pagina2 di 4 al Curatore che l'informativa prescritta ai sensi dell'art. 130 co. 1 C.C.I. dovrà essere redatta, nel rigoroso rispetto del termine di gg. 30, in forma schematica secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla Delibera del C.S.M. del 20 luglio
2022 sulle Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali (reperibile nella sezione Relazioni e rendiconto del portale Fallco;
cfr. anche Circolare 8.9.2022 Trib.
Crotone), mentre la relazione ex art. 130 co. 4 e co. 5 C.C.I. dovrà essere redatta seguendo pedissequamente, anche con riguardo alla intitolazione e alla numerazione dei paragrafi, il modello di cui all'allegato n. 5 della ridetta Delibera;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.; stabilisce il giorno 16/07/2025 ad ore 10:10, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pagina3 di 4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I..
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 17/04/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Emmanuele Agostini
pagina4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Tribunale Concorsuale composto dai sig.ri magistrati
Dott. Emmanuele Agostini Presidente rel.
Dott. Alfonso Scibona Giudice
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 9/2025 r.g. P.U.L.G. promosso da
C.F.: ) n.q. di mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ) Parte_2 P.IVA_2
nei confronti di
(C.F.: ), corrente in Rocca di Neto (KR), via Controparte_1 P.IVA_3
Corrado Alvaro
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.; rilevato che la parte debitrice, benché ritualmente convocata, non è comparsa pagina1 di 4 premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da mutuo ipotecario del
5.12.2005 rep. 97990, racc. 20427 a rogito Notar per €821.230,50 Persona_1
(alla data del 29.1.2025); ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.
2. lett. d) C.C.I.;
b) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, tenuto conto dell'entità complessiva del credito azionato dall'istante pari a €821.230,50, della persistenza dell'inadempimento, dell'infruttuosità dell'azione esecutiva tentata dall'istante, del mancato deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci successivi al 2008, dell'ingente esposizione debitoria, per €85.000,00, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione (cfr. informativa dell'ente, aggiornata al 24.2.2025), della circostanza per la quale essa non risulta titolare di beni immobili da poter eventualmente alienare per ripianare le posizioni debitorie maturate;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
C.C.I.; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F.: Controparte_1
, con domicilio in VIA CORRADO ALVARO, ROCCA DI NETO;
P.IVA_3
nomina il dott. Emmanuele Agostini Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. PATRIZIO NIGRO Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
precisa
pagina2 di 4 al Curatore che l'informativa prescritta ai sensi dell'art. 130 co. 1 C.C.I. dovrà essere redatta, nel rigoroso rispetto del termine di gg. 30, in forma schematica secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla Delibera del C.S.M. del 20 luglio
2022 sulle Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali (reperibile nella sezione Relazioni e rendiconto del portale Fallco;
cfr. anche Circolare 8.9.2022 Trib.
Crotone), mentre la relazione ex art. 130 co. 4 e co. 5 C.C.I. dovrà essere redatta seguendo pedissequamente, anche con riguardo alla intitolazione e alla numerazione dei paragrafi, il modello di cui all'allegato n. 5 della ridetta Delibera;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.; stabilisce il giorno 16/07/2025 ad ore 10:10, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pagina3 di 4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I..
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 17/04/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Emmanuele Agostini
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