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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9302/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CARDITO (NA) il 28/05/1962 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. GOLIA MARIA
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 il ricorrente ha dedotto:
- di essere un coltivatore diretto dal 1990 a tutt'oggi, svolgendo personalmente tutti i lavori manuali per otto ore al giorno e almeno
200 giorni lavorativi annui;
- di aver provveduto alla coltivazione di terreni dell'estensione di
33.000 mq, provvedendo personalmente alla semina, alla
1 concimazione, alla irrigazione, alla rincalzatura, alla pacciamatura e alla raccolta degli ortaggi, alla potatura, concimazione, raccolta e incassettamento delle pesche e mele nonché delle fragole;
- che tali lavorazioni comportano la movimentazione manuale di pesi di rilevante entità, con anche assunzione e mantenimento di posture incongrue a carico di vari distretti articolari del corpo;
- di aver utilizzato quotidianamente macchine agricole (trattrice, motocoltivatore, motozappa) per almeno 4 ore al giorno, in particolare un trattore privo di cabina, con conseguente significativa esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
- di aver presentato domanda all' in data 20.11.2023 per il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia "sindrome algico disfunzionale a carico del rachide lombare";
- che la domanda è stata stata rigettata per assenza del nesso causale;
- di aver proposto un ricorso amministrativo, anch'esso rigettato;
Ha quindi agito in giudizio chiedendo accertarsi e dichiarare che la malattia abbia natura professionale, con conseguente diritto alla tutela indennitaria in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12%, con condanna al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi legali.
L'ente resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio attiene alla valutazione della natura professionale della malattia di parte ricorrente, funzionale
2 all'ottenimento dell'indennizzo in capitale o in rendita per danno biologico da malattia professionale.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La nozione di malattia professionale trova fondamento nell'art. 3 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ne disciplina l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali a carico dell' CP_1
La malattia professionale rappresenta una patologia che trova la propria causa determinante e diretta nello svolgimento di una determinata attività lavorativa o nell'esposizione prolungata a fattori nocivi connessi all'ambiente di lavoro. Diversamente dall'infortunio sul lavoro, caratterizzato dall'evento lesivo di natura improvvisa e violenta, la malattia professionale si sviluppa in modo graduale e progressivo, in ragione della protratta esposizione a condizioni lavorative dannose.
Nell'ambito della disciplina legale, le malattie professionali si distinguono in due categorie: quelle “tabellate” e quelle “non tabellate”.
Le prime sono ricomprese nelle tabelle approvate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 1124/1965, ove sono indicate le lavorazioni morbigene e le corrispondenti patologie. In tali casi, la legge riconosce una presunzione legale di origine professionale: al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla relativa malattia, gravando invece sull'ente assicuratore l'onere di fornire la prova contraria.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato
“Danno biologico”, stabilisce ai primi tre commi: “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la
3 lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1 in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del
4 Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto CP_1 ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio e della malattia è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte
“l'attitudine al lavoro”.
MALATTIA AD EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE
Qualora la malattia denunciata non sia compresa tra quelle tabellate,
l'onere probatorio grava integralmente sul lavoratore, il quale deve dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra le mansioni espletate e la patologia contratta. Tale dimostrazione può essere fornita attraverso allegazioni documentali, elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e soprattutto mediante accertamenti di natura tecnico–scientifica, che consentano di verificare, con ragionevole grado di probabilità, la riconducibilità della malattia alle condizioni lavorative dedotte in giudizio.
Va ulteriormente evidenziato che, in caso di malattia multifattoriale,
l'onere della prova in capo al ricorrente si caratterizza per il fatto che egli deve provare in giudizio non solo che la patologia sofferta sia astrattamente riconducibile alle mansioni svolte ma anche che, nel caso di specie, il fattore ulteriore e diverso, con ragionevole probabilità, non abbia avuto alcuna valenza. Sul punto, in un recentissimo arresto la Suprema
Corte ha evidenziato che “nell'accertamento del nesso di causalità tra malattia ad eziologia multifattoriale e condizioni di lavoro, l'origine professionale della patologia non può essere provata solo per semplici presunzioni, ma è necessaria una concreta e specifica prova, che può
5 essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie.” (Cassazione civile , sez. lav. , 24/10/2024 , n. 27574).
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Per l'accertamento della natura professionale della malattia e dei postumi,
è stato nominato quale C.T.U. il dott. , il quale ha evidenziato Persona_1 che parte ricorrente sia affetta da “Gonartrosi con meniscosi bilaterale”.
Circa il nesso causale, il C.T.U. ha evidenziato che “La patologia di cui è affetto il ricorrente è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad etiologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionali all'età. Tale quadro patologico si manifesta comunemente anche nella popolazione non esposta lavorativamente della medesima età e le caratteristiche cliniche e morfologiche dell'affezione del periziato non la collocano in un'area di fenomenologia patologica più intensa rispetto a quella presentata dalla popolazione non lavorativa, anche in riferimento a costituzione, sesso ed età. L'influenza della patologia artrosica è provata con il dato oggettivo dell'indagine radiografica. La meniscosi (o meniscopatia) indica un processo patologico degenerativo del menisco. Da un punto di vista eziologico viene classificata in: Traumatica, più comune nei giovani atleti, erroneamente associati ad infiammazione al menisco e rottura del menisco;
Degenerativa, più frequente. […] Ci troviamo di fronte ad un caso in cui la presenza di fattori concausali non esclude la qualificazione di malattia di origine professionale, in quanto in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali il giudizio medico legale si lega a quanto espresso nell'art. 41 C.P., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni. Nel caso in esame è ammissibile la concausa lavorativa per la patologia meniscale (con probabilità qualificata, ossia superiore al 50%). Ne consegue che non si concretizzano elementi medico-legali idonei o comunque sufficienti per poter inquadrare, nell'ambito di una malattia professionale, le infermità
6 presentate dal periziando su base artrosica, mentre possono ammettersi quelle legate alla meniscosi, con le relative conseguenze cliniche sul piano sintomatologico. In base tali considerazioni è da ritenere per la meniscosi sussistente il nesso di causalità in quanto: È soddisfatto il criterio dell'efficienza o idoneità lesiva di causa e/o concausa lavorativa efficiente e determinante;
è soddisfatto il criterio della probabilità statistica.
L'infermità è classificata al DM 10.10.2023 nella lista I^ (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) gruppo 2 codice 05-I.2.05-
M23.3.”. Il C.T.U. ha concluso evidenziando: “1. Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da Gonartrosi con meniscosi bilaterale;
2. La predetta infermità sussisteva alla data di presentazione della domanda amministrativa e non vi sono stati successivi aggravamenti;
3. Non vi è stata inabilità temporanea;
4. Per la gonartrosi non è dimostrato il nesso di causa/concausa intercorrente tra il rischio legato alle attività lavorative esercitate (nel periodo invocato) e la malattia dichiarata;
tale rischio sussiste per la meniscosi quale concausa con probabilità qualificata;
5. La riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico-fisica, lamentate dall'istante, comportano un danno biologico del 2% (due) per ciascun arto (voce 281/283 tabella DM
12.07.2000) e complessivamente, per concorrenza, del 4% (quattro)”.
Questo giudicante ritiene di dover integralmente condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, le quali appaiono logiche, coerenti e adeguatamente argomentate, sicché possono essere fatte proprie ai fini della presente decisione. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno accertato un grado di menomazione complessiva del 4% (due per ciascun arto); percentuale che si colloca al di sotto della citata soglia di franchigia indennizzabile. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9302/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CARDITO (NA) il 28/05/1962 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. GOLIA MARIA
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 il ricorrente ha dedotto:
- di essere un coltivatore diretto dal 1990 a tutt'oggi, svolgendo personalmente tutti i lavori manuali per otto ore al giorno e almeno
200 giorni lavorativi annui;
- di aver provveduto alla coltivazione di terreni dell'estensione di
33.000 mq, provvedendo personalmente alla semina, alla
1 concimazione, alla irrigazione, alla rincalzatura, alla pacciamatura e alla raccolta degli ortaggi, alla potatura, concimazione, raccolta e incassettamento delle pesche e mele nonché delle fragole;
- che tali lavorazioni comportano la movimentazione manuale di pesi di rilevante entità, con anche assunzione e mantenimento di posture incongrue a carico di vari distretti articolari del corpo;
- di aver utilizzato quotidianamente macchine agricole (trattrice, motocoltivatore, motozappa) per almeno 4 ore al giorno, in particolare un trattore privo di cabina, con conseguente significativa esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
- di aver presentato domanda all' in data 20.11.2023 per il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia "sindrome algico disfunzionale a carico del rachide lombare";
- che la domanda è stata stata rigettata per assenza del nesso causale;
- di aver proposto un ricorso amministrativo, anch'esso rigettato;
Ha quindi agito in giudizio chiedendo accertarsi e dichiarare che la malattia abbia natura professionale, con conseguente diritto alla tutela indennitaria in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 12%, con condanna al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi legali.
L'ente resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio attiene alla valutazione della natura professionale della malattia di parte ricorrente, funzionale
2 all'ottenimento dell'indennizzo in capitale o in rendita per danno biologico da malattia professionale.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La nozione di malattia professionale trova fondamento nell'art. 3 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ne disciplina l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali a carico dell' CP_1
La malattia professionale rappresenta una patologia che trova la propria causa determinante e diretta nello svolgimento di una determinata attività lavorativa o nell'esposizione prolungata a fattori nocivi connessi all'ambiente di lavoro. Diversamente dall'infortunio sul lavoro, caratterizzato dall'evento lesivo di natura improvvisa e violenta, la malattia professionale si sviluppa in modo graduale e progressivo, in ragione della protratta esposizione a condizioni lavorative dannose.
Nell'ambito della disciplina legale, le malattie professionali si distinguono in due categorie: quelle “tabellate” e quelle “non tabellate”.
Le prime sono ricomprese nelle tabelle approvate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 1124/1965, ove sono indicate le lavorazioni morbigene e le corrispondenti patologie. In tali casi, la legge riconosce una presunzione legale di origine professionale: al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla relativa malattia, gravando invece sull'ente assicuratore l'onere di fornire la prova contraria.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato
“Danno biologico”, stabilisce ai primi tre commi: “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la
3 lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1 in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del
4 Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto CP_1 ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio e della malattia è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte
“l'attitudine al lavoro”.
MALATTIA AD EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE
Qualora la malattia denunciata non sia compresa tra quelle tabellate,
l'onere probatorio grava integralmente sul lavoratore, il quale deve dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra le mansioni espletate e la patologia contratta. Tale dimostrazione può essere fornita attraverso allegazioni documentali, elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e soprattutto mediante accertamenti di natura tecnico–scientifica, che consentano di verificare, con ragionevole grado di probabilità, la riconducibilità della malattia alle condizioni lavorative dedotte in giudizio.
Va ulteriormente evidenziato che, in caso di malattia multifattoriale,
l'onere della prova in capo al ricorrente si caratterizza per il fatto che egli deve provare in giudizio non solo che la patologia sofferta sia astrattamente riconducibile alle mansioni svolte ma anche che, nel caso di specie, il fattore ulteriore e diverso, con ragionevole probabilità, non abbia avuto alcuna valenza. Sul punto, in un recentissimo arresto la Suprema
Corte ha evidenziato che “nell'accertamento del nesso di causalità tra malattia ad eziologia multifattoriale e condizioni di lavoro, l'origine professionale della patologia non può essere provata solo per semplici presunzioni, ma è necessaria una concreta e specifica prova, che può
5 essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie.” (Cassazione civile , sez. lav. , 24/10/2024 , n. 27574).
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Per l'accertamento della natura professionale della malattia e dei postumi,
è stato nominato quale C.T.U. il dott. , il quale ha evidenziato Persona_1 che parte ricorrente sia affetta da “Gonartrosi con meniscosi bilaterale”.
Circa il nesso causale, il C.T.U. ha evidenziato che “La patologia di cui è affetto il ricorrente è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad etiologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionali all'età. Tale quadro patologico si manifesta comunemente anche nella popolazione non esposta lavorativamente della medesima età e le caratteristiche cliniche e morfologiche dell'affezione del periziato non la collocano in un'area di fenomenologia patologica più intensa rispetto a quella presentata dalla popolazione non lavorativa, anche in riferimento a costituzione, sesso ed età. L'influenza della patologia artrosica è provata con il dato oggettivo dell'indagine radiografica. La meniscosi (o meniscopatia) indica un processo patologico degenerativo del menisco. Da un punto di vista eziologico viene classificata in: Traumatica, più comune nei giovani atleti, erroneamente associati ad infiammazione al menisco e rottura del menisco;
Degenerativa, più frequente. […] Ci troviamo di fronte ad un caso in cui la presenza di fattori concausali non esclude la qualificazione di malattia di origine professionale, in quanto in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali il giudizio medico legale si lega a quanto espresso nell'art. 41 C.P., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni. Nel caso in esame è ammissibile la concausa lavorativa per la patologia meniscale (con probabilità qualificata, ossia superiore al 50%). Ne consegue che non si concretizzano elementi medico-legali idonei o comunque sufficienti per poter inquadrare, nell'ambito di una malattia professionale, le infermità
6 presentate dal periziando su base artrosica, mentre possono ammettersi quelle legate alla meniscosi, con le relative conseguenze cliniche sul piano sintomatologico. In base tali considerazioni è da ritenere per la meniscosi sussistente il nesso di causalità in quanto: È soddisfatto il criterio dell'efficienza o idoneità lesiva di causa e/o concausa lavorativa efficiente e determinante;
è soddisfatto il criterio della probabilità statistica.
L'infermità è classificata al DM 10.10.2023 nella lista I^ (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) gruppo 2 codice 05-I.2.05-
M23.3.”. Il C.T.U. ha concluso evidenziando: “1. Il ricorrente è affetto (per quanto è causa) da Gonartrosi con meniscosi bilaterale;
2. La predetta infermità sussisteva alla data di presentazione della domanda amministrativa e non vi sono stati successivi aggravamenti;
3. Non vi è stata inabilità temporanea;
4. Per la gonartrosi non è dimostrato il nesso di causa/concausa intercorrente tra il rischio legato alle attività lavorative esercitate (nel periodo invocato) e la malattia dichiarata;
tale rischio sussiste per la meniscosi quale concausa con probabilità qualificata;
5. La riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico-fisica, lamentate dall'istante, comportano un danno biologico del 2% (due) per ciascun arto (voce 281/283 tabella DM
12.07.2000) e complessivamente, per concorrenza, del 4% (quattro)”.
Questo giudicante ritiene di dover integralmente condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, le quali appaiono logiche, coerenti e adeguatamente argomentate, sicché possono essere fatte proprie ai fini della presente decisione. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno accertato un grado di menomazione complessiva del 4% (due per ciascun arto); percentuale che si colloca al di sotto della citata soglia di franchigia indennizzabile. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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