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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 444/2023 promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelo Marzà per procura in atti;
Appellante -appellato incidentale
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, per procura generale alle liti, dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò, Riccardo
Vagliasindi;
Appellato – appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: compensazione – spese del giudizio
CONCLUSIONI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, esponeva Parte_1
di essere creditore nei confronti dell' della somma di € 10.242,79 a titolo di CP_1
arretrati sulla pensione IOART n. 34033236 e di avere di contro ricevuto nota con cui l'ente contestava un presunto indebito pari € 9.012,05, “per non meglio specificate motivazioni”. Premesso che per il presunto indebito aveva proposto istanza di rateizzazione con prelevamento coattivo sul trattamento pensionistico in godimento al quale aveva aderito l' , a fronte del mancato accredito delle somme dovute CP_1
chiedeva al giudice adito il pagamento degli arretrati non corrisposti dall' avendo CP_1
regolarizzato ogni presunta ed eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'ente.
Con sentenza n. 2211/2023 del 23.05.2023, il Tribunale adito accoglieva il ricorso.
Il giudice rilevava che dalla documentazione in atti risultava che l' aveva CP_1
provveduto a compensare il credito di parte ricorrente pari ad € 10.242,79 con il recupero indebiti n. 14259115 per € 4.510,39 per 2007, Parte_2
recupero indebiti n. 14259114 per € 2.454,16 per 2008 e Parte_2
recuperi indebiti n. 13048174 per € 558,94 per ricostituzione invalidità civile, per un ammontare complessivo di € 7.523,52. Evidenziava che trattandosi di prestazioni per le quali non ricorreva l'identità di titolo, che presupponeva che il dare e l'avere scaturissero da un unico rapporto, illegittima si configurava la compensazione operata dall' . Precisava, altresì, che quand'anche si fosse aderito alla tesi della CP_1
compensazione operata dell' , che ribadiva essere avvenuta al di fuori dei casi CP_1
previsti dalla legge, risultava incomprensibile e illegittima la mancata corresponsione della somma residua di € 2.719,27. Dichiarava, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire l'importo di € 10.242,79, fatto salvo nei modi e nei casi tassativamente previsti dalla legge il recupero, da parte dell' , delle somme presuntivamente CP_1
dovute mediante trattenute di 1/5 sulla pensione, con salvaguardia del trattamento minimo;
compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, impugnava la sentenza;
Parte_1
resisteva al gravame l' che a sua volta proponeva appello incidentale. CP_1 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15.05.2025, compiuti i termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Rileva che il giudice nell'accogliere il ricorso ha emesso una statuizione di natura meramente dichiarativa/accertativa ma non ha per l'effetto condannato l' , così CP_1
come richiesto in ricorso, alla liquidazione della somma di € 10.242,79 in favore di esso appellante. Deduce che l'errore del decidente si risolve in un diniego di giustizia in quanto determina l'impossibilità di conseguire la prestazione invocata e chiede, stante la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., che la sentenza venga riformata, richiamando sul punto il principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 28308/2017.
2. Con altra doglianza censura la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, ritenendo che essa sia illegittima e ingiusta in ragione dell'accoglimento della domanda dallo stesso proposta. Sostiene che non si ravvisano i “giusti motivi a causa della complessità della materia” per la compensazione delle spese ed evidenzia che detta statuizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., può essere disposta esclusivamente nelle ipotesi di “soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Assume che non ricorre nel caso di specie neppure l'ulteriore ipotesi delle “altre gravi ed eccezionali ragioni”, introdotta nell'alveo della tassatività dei casi di cui all'art. 92
c.p.c. a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
Rileva che la stessa Corte d'Appello adita con la sentenza n. 496/2019 ha evidenziato
“ […] che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giuri prudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92 c.p.c. […]”.
Chiede pertanto la riforma della sentenza anche in punto di spese, con condanna dell' alle spese del doppio grado (cfr. ordinanza Cass. n.16982/2017). CP_1
3. Con appello incidentale l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui il CP_1
giudice di prime cure ha escluso la compensazione propria tra le diverse partite di dare e avere esistenti tra le parti (“Secondo costante giurisprudenza di legittimità a cui questo Giudice ritiene di dovere aderire tale compensazione è del tutto esclusa trattasi di prestazioni (IOART legge 222/84 e indennità di DS AGR. - INV. CIV.) nelle quali non ricorre l'identità di titolo che determina la circostanza che il rapporto di dare avere abbia origine da un unico rapporto”); rileva che dall'esame della documentazione in atti il decidente avrebbe dovuto ritenere operante la compensazione impropria che implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. n.16349/2007); precisa che nella specie l'indebito di
€.9.012,05 riguarda l'assegno di invalidità numero 34033236 categoria IOART e sussiste pertanto l'identità del titolo e del rapporto con il credito per arretrati dello stesso assegno, che consente la compensazione impropria.
4. L' impugna, altresì, il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure CP_1
ha ritenuto che in ogni caso non risultava liquidata la residua somma di € 2.719,27
(“Infatti se il credito di parte ricorrente ammonta ad €.10.242,79 e la somma compensata “automaticamente” fuori dai casi di legge da controparte ammonta ad €.
7.523,52 risulta del tutto incomprensibile il motivo della mancata corresponsione della somma residua di €. 2.719,27 non oggetto di compensazione”). Ribadisce che nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, opera la compensazione impropria comportante la contestuale estinzione reciproca dei relativi diritti e che stante la documentazione versata in atti il giudice avrebbe dovuto prendere atto dell'avvenuto pagamento da parte di esso ente di una parte degli arretrati.
5. Avuto riguardo al carattere pregiudiziale, vanno esaminati in via preliminare i motivi posti a fondamento dell'appello incidentale;
inoltre, ai fini della decisione, appare opportuno muovere dalla ricostruzione dei fatti di causa.
5.1 Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha allegato Parte_1
di avere ricevuto missiva datata 22.12.2017 con la quale l' comunicava che, a CP_1
seguito dell'accoglimento della domanda del 25.11.2015 di erogazione dell'assegno ordinario, era stata liquidata la prestazione con il riconoscimento di un credito di €
10.242,79 a titolo di arretrati;
che successivamente (comunicazione datata 18.04.2020)
l' dava atto del ricalcolo dell'assegno di invalidità precedentemente erogato e che, CP_1
per effetto dell'incumulabilità prevista dall'art. 1 comma 43 della l. n. 335/1995
(secondo cui “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”) con la rendita Inail, lo stesso era debitore della somma di € 9.012,05.
Con successiva missiva del 19.04.2020 l' intimava il pagamento della predetta CP_1
somma.
In data 24.07.2020 presentava richiesta di rateizzazione, accettata dall' Pt_1 CP_1
che, con missiva datata 28.07.2020, comunicava il recupero del residuo importo di €
7.442,39 “sulla …pensione cat. IOART n. 34033236 attraverso una trattenuta per n.
72 rate mensili a partire dalla prima rata utile”, precisando altresì che “la somma dovuta potrà essere anche compensata con eventuali ulteriori crediti per prestazioni di cui lei fruisce o delle quali verrà a beneficiare in futuro, mediante trattenuta diretta nei limiti consentiti dalla normativa vigente”. Ciò posto, rivendicava in giudizio il pagamento di € 10.294,28, a titolo di Pt_1
arretrati sulla pensione ordinaria, sul presupposto della mancata corresponsione.
L'Ente previdenziale, per contro, nella memoria di costituzione di primo grado, allegava che il credito richiesto in giudizio dal era stato già legittimamente Pt_1
compensato con gli indebiti n. 14259115 per la somma di € 4.510,39 e n. 14259114 per € 2.454,19, rispettivamente con riferimento alla Disoccupazione agricola percepita nel 2007 e nel 2008, e l'indebito n. 13048174 pari a € 558,94 per ricostituzione dell'invalidità civile, per un ammontare complessivo di € 7.523,52, precisando che la residua somma di € 2.070,19, a titolo di arretrati sulla pensione in godimento, detratti
€ 649,08 a titolo di trattenute IRPEF per gli anni precedenti, era stata corrisposta al come da prospetto mensile di giugno 2018 (cfr. doc. “Cedolino giugno 2018”, Pt_1
allegato alla memoria di primo grado . CP_1
La superiore ricostruzione è stata in parte fatta propria dal giudice di prime cure che in sentenza ha così motivato: “Dall'esame della documentazione in atti risulta che a fronte del credito di parte ricorrente di € 10.242,79 controparte ha compensato i recuperi indebiti n. 14259115 per € 4.510,39 per DS agricola 2007, recupero indebiti
n. 14259114 per € 2.454,19 per DS agricola 2008 e recupero indebiti n. 13048174 per
€ 558,94 per ricostituzione invalidità civile. Il tutto per complessivi per complessivi €
7.523,52”.
Tuttavia, lo stesso giudice ha ritenuto illegittima la compensazione operata dall' CP_1
con il controcredito del trattandosi di crediti per i quali non ricorre l'identità Pt_1
di titolo: “Secondo costante ed uniforme giurisprudenza di legittimità a cui questo
Giudice ritiene di dovere aderite tale compensazione è del tutto esclusa trattasi di prestazioni ( IOART legge 222/84 e indennità di DS AGR.- INV CIV.) nella quali non ricorrere l'identità di titolo che determina la circostanza che il rapporto di dare avere abbia origine da un unico rapporto”; precisava, altresì, che in ogni caso il ricorrente aveva diritto alla residua somma di € 2.779,27 a titolo di arretrati (€ 2070,19 + €
649,08).
6. Tale ultima statuizione è stata censurata dall' con il primo motivo di appello CP_1
incidentale; in particolare, l'ente previdenziale, in parte mutando le allegazioni di primo grado, sì come riscontrate dalla documentazione in atti, ha dedotto che la residua somma dovuta al è pari ad € 7.523,52 (rectius: 7.575,01), pari al credito Pt_1
originario di € 10.294,28, dedotte le trattenute IRPEF dovute per gli anni precedenti pari a euro € 649,08 e la somma corrisposta con la rata di giugno 2018 a titolo di arretrati per l'importo netto di € 2.070,19; che tale somma è “inferiore all'importo pari ad €. 9.012,05 che si può ritenere direttamente compensabile, con contestuale estinzione reciproca dei crediti, in applicazione della Cassazione n. 16349 del
24/07/2007”; che “Nel caso specifico, come emerge dalla documentazione depositata in primo grado doc. n. 2 e 3, l'indebito di €.9.012,05 riguarda l'assegno di invalidità numero 34033236 categoria IOART e sussiste pertanto l'identità del titolo e del rapporto che consente la compensazione impropria”; che è “indifferente che l' CP_1
abbia operato trattenute mensili per tale ultimo indebito poiché le stesse dovranno essere imputate agli altri indebiti ancora oggi non completamente soddisfatti. A tal fine nessuna contestazione risulta sollevata in ordine all'entità delle trattenute operate dall' che risultano eseguite in conformità all'art. 69 L. n. 153/1969”. CP_1
6.1 Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
Come ritenuto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7063 del 28/03/2011, secondo un consolidato e condiviso orientamento in tema di estinzione delle obbligazioni, “la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni (ex plurimis: Cass. 8 agosto 2007,
n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561). A questo principio si è uniformata anche la sentenza di questa Corte 24 luglio 2007, n. 16349 la quale, in un giudizio analogo all'attuale instaurato tra le stesse parti, ha affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è CP_1
ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale.”.
Applicati i superiori principi al caso di specie, deve senz'altro ritenersi infondata la prospettazione dell' ; ed invero, incontestata la illegittimità della compensazione CP_1
operata dallo stesso ente con riferimento agli indebiti relativi alla disoccupazione agricola e alla somma di € 558,94, per come accertata dal giudice di prime cure, in difetto di alcuna contestazione sul punto, deve ritenersi sussistente il credito residuo del per € 7.523,52 (come sopra quantificato). Pt_1
Va a questo punto verificata la fondatezza dell'eccezione dell' di compensazione CP_1
impropria del predetto credito con il debito del Barbera dell'importo originario di €
9.012,05 derivante dalla quota di assegno ordinario erroneamente liquidata per effetto del godimento della rendita INAIL.
Va a tale fine precisato che tale debito era già ridotto alla data del 28.07.2020 a €
7.442,39; successivamente è stato ulteriormente ridotto, per effetto delle trattenute effettuate dalla predetta data per complessivi € 1.429,16, alla somma di € 6.013,23 (cfr. prospetto versato in atti giusta ordinanza di questa Corte emessa all'esito dell'udienza del 10.04.2025).
Avuto riguardo alla ricorrenza dei relativi presupposti, il credito residuo del Pt_1
di € 7.523,52, va compensato con il debito residuo dello stesso, pari a € 6.013,23; ne consegue un credito residuo del di € 1.510,29, oltre alla maggior somma tra Pt_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Va soggiunto, altresì, che nel giudizio di primo grado l'odierno appellante nulla ha eccepito in ordine al documento prodotto dall' in merito all'avvenuto pagamento, CP_1
quanto al credito originario di € 10.294,28, della somma di € 2.770,76
(“Comunicazione mensile al pensionato”, da cui si evince l' “importo complessivo in pagamento nel mese di giugno 2018 euro 2.776,03”, comprensivo della rata di pensione lorda e dei trattamenti di famiglia nonché della rendita mensile INAIL di €
190.75, detratti il contributo ex ONPI, l'IRPEF anni precedenti da conguaglio arretrati e il contributo associativo ). CP_2
Va soggiunto, ancora, che, come evidenziato dall solo con eccezione CP_1
tardivamente proposta (e dunque inammissibile) nel primo grado di giudizio con note depositate in data 17.10.2022 per l'udienza del 25.10.2022, ha contestato la Pt_1
ripetibilità della somma di € 9.012,05, invocando l'applicabilità dell'art. 52 l n.
88/1989 e della successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della legge 212/91; infatti, in ricorso sul punto il ricorrente si era limitato ad allegare di avere presentato istanza di rateizzazione dell'indebito oggetto del recupero da parte dell'ente previdenziale.
Rimane estraneo al presente giudizio l'ulteriore credito dell' di € 7.523,52. CP_1
7. Per le ragioni che precedono - in parziale accoglimento dell'appello principale di e dell'appello incidentale dell' – lo stesso ente va condannato al Pt_1 CP_1
pagamento in favore di del residuo credito di € 1.510,29, oltre alla maggior Pt_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
8. Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e delle tariffe professionali vigenti, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, condanna l' al pagamento in favore di del residuo credito di € 1.510,29, CP_1 Parte_1 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate quanto al CP_1
primo grado in € 1.278,00 e quanto al presente grado in € 1.458,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Carmelo
Marzà.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese