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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1122/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2375/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030286563000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041148814000 BONIFICA 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013320434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013320434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.03.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione al Resistente_1
ed alla Regione Calabria Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 094 2024 00302865 63 000, di € 261,88, notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2022, Ente creditore Resistente_1 Reggino;
2. cartella di pagamento n. 094 2024 00414881 14 000, di € 318,88, notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2023, Ente creditore Resistente_1 Reggino, cartella di pagamento n. 094 2024 00133204 34 000, di € 356, 15 notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, Ente creditore Regione Calabria Settore
Tributi U.O. Tasse Automobilistiche.
Eccepiva con riferimento alle prime due cartelle l'illegittimità degli atti per inesistenza giuridica della pretesa creditoria e per la terza cartella la nullità dell'atto per mancanza dell'avviso di accertamento presupposto.
In via gradata eccepiva la prescrizione poiché la cartella per omesso pagamento di tasse automobilistiche
2019 e 2021 è stata notificata solo nel 2025.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Si costituiva l'Ader ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto ad eccezioni antecedenti alla consegna del ruolo.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze a distrarsi in favore le procuratore antistatario Avv. Difensore_2
Si costituiva la Regione Calabria ed eccepiva che la cartella relativa alle tasse automobilistiche del 2019 è stata preceduta da un atto di accertamento notificato entro il 31.12.2021, l'annualità 2021 è stata richiesta per la prima volta con la cartella impugnata notificata entro il 31.12.2024 ai sensi della L. Reg.56/2023.
In ogni caso si applicano a cascata gli 85 giorni di proroga COVID ex art.67 DL18/2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, quanto alle cartelle n. 094 2024 00302865 63 000, di € 261,88, notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2022, Ente creditore Resistente_1 Reggino e n. 094 2024 00414881 14 000, di € 318,88, notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2023, Ente creditore Resistente_1 Reggino, mette conto osservare che L'esame delle questioni poste dalla parte ricorrente necessita dell'esposizione sommaria dell'evoluzione legislativa alla luce della ormai nota sentenza della Corte Costituzionale chiamata a decidere in merito alla legittimità dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di
Bonifica). Con la sentenza n. 188 del 19.10.2018, la Corte Costituzionale ha chiarito, riferendosi alla Legge regionale della Calabria ma fissando dei principi di carattere generale, che la contribuzione al consorzio di bonifica è dovuta solo in caso di beneficio diretto ed effettivo in favore del singolo consorziato.
Prendendo le mosse dalle conclusioni cui è giunta la Consulta è bene sin da subito ribadire che con la citata sentenza è stata affermata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della
Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Tralasciando le premesse che hanno condotto alla pronuncia della Corte, è bene puntualizzare alcuni principi che si traggono dalla citata sentenza e che costituiscono il paradigma costituzionale al quale richiamarsi nella presente disamina.
Un primo elemento attiene alla natura tributaria dei contributi consortili in conformità alla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.
Trattasi di principio affermato anche dalla Corte Costituzionale quale revirement rispetto l'inziale prospettazione che considerava la natura paratributaria dei contributi consortili (sentenza n. 26 del 1998) rilevando che «pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art. 23 della Costituzione, l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione».
Scrive la Corte “Dopo la modifica dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), ad opera dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», con conseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a tutte le prestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie quale giudice speciale tributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza
3 maggio 2016, n. 8770).”
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Con la legge reg. n. 11 del 2003, la Regione Calabria ha provveduto a riorganizzare l'intero comparto dei consorzi di bonifica integrale prevedendo che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13).
L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24.
Esiste quindi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In virtù di tale iscrizione, i consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art. 23.
L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
Lo snodo che questa Corte di Giustizia tributaria ritiene assolutamente rilevante si ricava dalla lettura della stessa disposizione in esame per come formulata prima dell'intervento additivo della Consulta.
Nell'originaria formulazione l'art. 23 stabiliva che il contributo consortile di bonifica era costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed era applicato secondo i seguenti criteri:
a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - era testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponeva il beneficio per il consorziato.
La disposizione in esame doveva essere posta in stretta correlazione con il successivo art. 24, comma 2, legge reg. Calabria n. 11 del 2003, in virtù del quale il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio.
Poteva però accadere ( e spesso accadeva) che il contributo consortile di cui all'art. 23 benché suddiviso in una quota di cui alla lettera a) e in una quota di cui alla lettera b) del comma 1, venisse richiesto in modo inscindibile. Così facendo le due quote risultavano assolutamente indivisibili con la conseguenza che il necessario “beneficio” richiesto per la lettera b) condizionava anche la lettera a) che prescindeva dal beneficio.
Ad avviso della Consulta, tale modo di procedere e dunque la distinzione tra la lettera a) e la lettera b) comportava la violazione del principio del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponesse il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.
Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma - invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario».
Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a legge reg. Calabria n. 11 del 2003.
La stessa Corte Costituzionale ha tuttavia affermato che la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha rimediato per il futuro a tale vulnus perché, all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg.
Calabria n. 11 del 2003, prevedendo - senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24
e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
La nuova disposizione legislativa ha certamente operato una diversa ripartizione dell'onere probatorio:
l'inserimento nel piano di classifica che non risulta essere stato impugnato determina una presunzione di vantaggiosità che va superata dal consorziato.
Come si evince immediatamente, nella nuova formulazione scompaiono le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, disancorate dal raggiungimento del beneficio fondiario. Recependo, dunque,
l'orientamento della Cassazione, potranno considerarsi legittimi quei soli contributi consortili che a monte abbiano per presupposto un'attività concreta posta in essere dal Consorzio di Bonifica, ricadente sul fondo e che costituisca un vantaggio atto a preservare, conservare o incrementare il valore del fondo stesso e normativa-regolamentare identificata nell'adozione dei piani di classifica.
Tutti i profili segnalati dal ricorrente meritano accoglimento
Nel caso in esame non può non osservarsi che le cartelle esattoriali impugnate recano una motivazione del tutto inconferente e non aderente alla situazione di fatto.
Si legge infatti alla pag. 8 che il contributo è calcolato con riferimento alle particelle catastali di cui lei è titolare, risultanti in banca dati consortile e ricadenti nel comprensorio del suddetto consorzio, applicando i criteri indicati nel piano di classifica per il riparto degli oneri consortili adottato dal consorzio con delibera del Associazione_1 n. 11 del 26/06/2014 sulla base delle linee guida stabilite alla Regione Calabria in data 16/01/2014. il suddetto piano di classifica è stato approvato con delibera di giunta regionale n.266 del
04/08/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017.
Accade tuttavia che il riferimento al piano di classifica (delibera di giunta regionale n.266 del 04/08/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017) non riguarda il Resistente_1 ma il diverso Consorzio_1
sicchè erroneo è il richiamato inserimento del terreno nel piano di classifica adottato dal
Consorzio, nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in ricompreso nell'ambito territoriale del Resistente_1.
Vi è poi da dire che il piano in questione non potrebbe comunque valere a fondare la pretesa impositiva in discussione fondandosi esso sul testo della legge regionale n. 11/03 dichiarato incostituzionale. L'atto risulta infatti deliberato in data 26/06/2014 (anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 13/17) e richiama, a proposito del riparto delle spese di funzionamento del Consorzio, la lettera a) dell'art. 23 comma
1 l.r. 11/03.
Non resta, pertanto, che accogliere il ricorso ed annullare le cartelle di pagamento n.094 2024 00302865
63 000 e n. 094 2024 00414881 14 000.
Quanto alla cartella di pagamento n. 094 2024 00133204 34 000, di € 356, 15 notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, Ente creditore Regione
Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche va rilevata la fondatezza del ricorso limitatamente alla tassa del 2021. Invero, la tassa auto del 2021 poteva essere richiesta direttamente con la cartella impugnata ai sensi dell'art.6 della L. reg. 56/2023 che espressamente recita “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione. è consentito accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale”.
La Legge, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, consentiva alla Regione di richiedere, pertanto, la tassa automobilistica, senza previa notifica di avviso di accertamento, entro il termine del terzo anno successivo direttamente con la cartella, nel caso di specie, dunque, per l'annualità 2021 entro il
31/12/2024.
E, tuttavia, la cartella risulta essere stata notificata solo in data 10.01.2025 e, quindi, oltre il termine di decadenza, di talchè limitatamente all'imposta del 2021 va annullata.
A differenti conclusioni deve giungersi con riferimento alla tassa del 2019 poiché l'avviso di accertamento sotteso alla cartella risulta ritualmente e tempestivamente notificato al contribuente nel triennio ovvero il
25.05.2022.
In ragione della parziale soccombenza le spese posso essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, lo accoglie parzialmente ed annulla la cartella di pagamento n. 094 2024 00302865 63 000, la cartella n. 094 2024 00133204 34 000 e la cartella di pagamento n. 094
2024 00133204 34 000 limitatamente alla tassa 2021. Spese compensate. Reggio Calabria, 30.01.2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2375/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030286563000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041148814000 BONIFICA 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013320434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013320434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.03.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione al Resistente_1
ed alla Regione Calabria Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 094 2024 00302865 63 000, di € 261,88, notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2022, Ente creditore Resistente_1 Reggino;
2. cartella di pagamento n. 094 2024 00414881 14 000, di € 318,88, notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2023, Ente creditore Resistente_1 Reggino, cartella di pagamento n. 094 2024 00133204 34 000, di € 356, 15 notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, Ente creditore Regione Calabria Settore
Tributi U.O. Tasse Automobilistiche.
Eccepiva con riferimento alle prime due cartelle l'illegittimità degli atti per inesistenza giuridica della pretesa creditoria e per la terza cartella la nullità dell'atto per mancanza dell'avviso di accertamento presupposto.
In via gradata eccepiva la prescrizione poiché la cartella per omesso pagamento di tasse automobilistiche
2019 e 2021 è stata notificata solo nel 2025.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Si costituiva l'Ader ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto ad eccezioni antecedenti alla consegna del ruolo.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze a distrarsi in favore le procuratore antistatario Avv. Difensore_2
Si costituiva la Regione Calabria ed eccepiva che la cartella relativa alle tasse automobilistiche del 2019 è stata preceduta da un atto di accertamento notificato entro il 31.12.2021, l'annualità 2021 è stata richiesta per la prima volta con la cartella impugnata notificata entro il 31.12.2024 ai sensi della L. Reg.56/2023.
In ogni caso si applicano a cascata gli 85 giorni di proroga COVID ex art.67 DL18/2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, quanto alle cartelle n. 094 2024 00302865 63 000, di € 261,88, notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2022, Ente creditore Resistente_1 Reggino e n. 094 2024 00414881 14 000, di € 318,88, notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della quota consortile per l'anno 2023, Ente creditore Resistente_1 Reggino, mette conto osservare che L'esame delle questioni poste dalla parte ricorrente necessita dell'esposizione sommaria dell'evoluzione legislativa alla luce della ormai nota sentenza della Corte Costituzionale chiamata a decidere in merito alla legittimità dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di
Bonifica). Con la sentenza n. 188 del 19.10.2018, la Corte Costituzionale ha chiarito, riferendosi alla Legge regionale della Calabria ma fissando dei principi di carattere generale, che la contribuzione al consorzio di bonifica è dovuta solo in caso di beneficio diretto ed effettivo in favore del singolo consorziato.
Prendendo le mosse dalle conclusioni cui è giunta la Consulta è bene sin da subito ribadire che con la citata sentenza è stata affermata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della
Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Tralasciando le premesse che hanno condotto alla pronuncia della Corte, è bene puntualizzare alcuni principi che si traggono dalla citata sentenza e che costituiscono il paradigma costituzionale al quale richiamarsi nella presente disamina.
Un primo elemento attiene alla natura tributaria dei contributi consortili in conformità alla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.
Trattasi di principio affermato anche dalla Corte Costituzionale quale revirement rispetto l'inziale prospettazione che considerava la natura paratributaria dei contributi consortili (sentenza n. 26 del 1998) rilevando che «pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art. 23 della Costituzione, l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione».
Scrive la Corte “Dopo la modifica dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), ad opera dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», con conseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a tutte le prestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie quale giudice speciale tributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza
3 maggio 2016, n. 8770).”
In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Con la legge reg. n. 11 del 2003, la Regione Calabria ha provveduto a riorganizzare l'intero comparto dei consorzi di bonifica integrale prevedendo che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13).
L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24.
Esiste quindi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In virtù di tale iscrizione, i consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art. 23.
L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
Lo snodo che questa Corte di Giustizia tributaria ritiene assolutamente rilevante si ricava dalla lettura della stessa disposizione in esame per come formulata prima dell'intervento additivo della Consulta.
Nell'originaria formulazione l'art. 23 stabiliva che il contributo consortile di bonifica era costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed era applicato secondo i seguenti criteri:
a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - era testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponeva il beneficio per il consorziato.
La disposizione in esame doveva essere posta in stretta correlazione con il successivo art. 24, comma 2, legge reg. Calabria n. 11 del 2003, in virtù del quale il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio.
Poteva però accadere ( e spesso accadeva) che il contributo consortile di cui all'art. 23 benché suddiviso in una quota di cui alla lettera a) e in una quota di cui alla lettera b) del comma 1, venisse richiesto in modo inscindibile. Così facendo le due quote risultavano assolutamente indivisibili con la conseguenza che il necessario “beneficio” richiesto per la lettera b) condizionava anche la lettera a) che prescindeva dal beneficio.
Ad avviso della Consulta, tale modo di procedere e dunque la distinzione tra la lettera a) e la lettera b) comportava la violazione del principio del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponesse il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.
Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto «in presenza del beneficio» - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma - invece che «indipendentemente dal beneficio fondiario».
Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a legge reg. Calabria n. 11 del 2003.
La stessa Corte Costituzionale ha tuttavia affermato che la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha rimediato per il futuro a tale vulnus perché, all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg.
Calabria n. 11 del 2003, prevedendo - senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24
e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
La nuova disposizione legislativa ha certamente operato una diversa ripartizione dell'onere probatorio:
l'inserimento nel piano di classifica che non risulta essere stato impugnato determina una presunzione di vantaggiosità che va superata dal consorziato.
Come si evince immediatamente, nella nuova formulazione scompaiono le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, disancorate dal raggiungimento del beneficio fondiario. Recependo, dunque,
l'orientamento della Cassazione, potranno considerarsi legittimi quei soli contributi consortili che a monte abbiano per presupposto un'attività concreta posta in essere dal Consorzio di Bonifica, ricadente sul fondo e che costituisca un vantaggio atto a preservare, conservare o incrementare il valore del fondo stesso e normativa-regolamentare identificata nell'adozione dei piani di classifica.
Tutti i profili segnalati dal ricorrente meritano accoglimento
Nel caso in esame non può non osservarsi che le cartelle esattoriali impugnate recano una motivazione del tutto inconferente e non aderente alla situazione di fatto.
Si legge infatti alla pag. 8 che il contributo è calcolato con riferimento alle particelle catastali di cui lei è titolare, risultanti in banca dati consortile e ricadenti nel comprensorio del suddetto consorzio, applicando i criteri indicati nel piano di classifica per il riparto degli oneri consortili adottato dal consorzio con delibera del Associazione_1 n. 11 del 26/06/2014 sulla base delle linee guida stabilite alla Regione Calabria in data 16/01/2014. il suddetto piano di classifica è stato approvato con delibera di giunta regionale n.266 del
04/08/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017.
Accade tuttavia che il riferimento al piano di classifica (delibera di giunta regionale n.266 del 04/08/2015, e successivamente dal consiglio regionale con delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017) non riguarda il Resistente_1 ma il diverso Consorzio_1
sicchè erroneo è il richiamato inserimento del terreno nel piano di classifica adottato dal
Consorzio, nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in ricompreso nell'ambito territoriale del Resistente_1.
Vi è poi da dire che il piano in questione non potrebbe comunque valere a fondare la pretesa impositiva in discussione fondandosi esso sul testo della legge regionale n. 11/03 dichiarato incostituzionale. L'atto risulta infatti deliberato in data 26/06/2014 (anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 13/17) e richiama, a proposito del riparto delle spese di funzionamento del Consorzio, la lettera a) dell'art. 23 comma
1 l.r. 11/03.
Non resta, pertanto, che accogliere il ricorso ed annullare le cartelle di pagamento n.094 2024 00302865
63 000 e n. 094 2024 00414881 14 000.
Quanto alla cartella di pagamento n. 094 2024 00133204 34 000, di € 356, 15 notificata in data 10/01/2025, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, Ente creditore Regione
Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche va rilevata la fondatezza del ricorso limitatamente alla tassa del 2021. Invero, la tassa auto del 2021 poteva essere richiesta direttamente con la cartella impugnata ai sensi dell'art.6 della L. reg. 56/2023 che espressamente recita “in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione. è consentito accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale”.
La Legge, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, consentiva alla Regione di richiedere, pertanto, la tassa automobilistica, senza previa notifica di avviso di accertamento, entro il termine del terzo anno successivo direttamente con la cartella, nel caso di specie, dunque, per l'annualità 2021 entro il
31/12/2024.
E, tuttavia, la cartella risulta essere stata notificata solo in data 10.01.2025 e, quindi, oltre il termine di decadenza, di talchè limitatamente all'imposta del 2021 va annullata.
A differenti conclusioni deve giungersi con riferimento alla tassa del 2019 poiché l'avviso di accertamento sotteso alla cartella risulta ritualmente e tempestivamente notificato al contribuente nel triennio ovvero il
25.05.2022.
In ragione della parziale soccombenza le spese posso essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, lo accoglie parzialmente ed annulla la cartella di pagamento n. 094 2024 00302865 63 000, la cartella n. 094 2024 00133204 34 000 e la cartella di pagamento n. 094
2024 00133204 34 000 limitatamente alla tassa 2021. Spese compensate. Reggio Calabria, 30.01.2026