Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1122
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità per inesistenza giuridica della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che il piano di classifica richiamato nella cartella esattoriale non riguardasse il Consorzio Resistente_1 ma un diverso consorzio, e che il piano stesso si basasse su una normativa regionale dichiarata incostituzionale.

  • Accolto
    Illegittimità per inesistenza giuridica della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che il piano di classifica richiamato nella cartella esattoriale non riguardasse il Consorzio Resistente_1 ma un diverso consorzio, e che il piano stesso si basasse su una normativa regionale dichiarata incostituzionale.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sotteso alla cartella fosse stato ritualmente e tempestivamente notificato nel triennio.

  • Accolto
    Nullità per mancanza dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che la cartella, pur potendo essere notificata senza previa contestazione ai sensi dell'art. 6 della L. reg. 56/2023, sia stata notificata oltre il termine di decadenza del 31/12/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1122
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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